CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 28803/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di minaccia aggravata e lesioni; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta violazione di legge e contestuali vizi motivazionali in riferimento all'accertamento del nesso causale, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro, non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata; Considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022