CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 settembre 2021
Cassazione n. 34937/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 17891/2012 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore por tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 42 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 73/2011 della COMM.TRIB.REG., [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/09/2021 dal consigliere dott. D'[OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza n. 73/10/11, depositata in data 27 giugno 2011, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza n. 89/6/08 della [OSCURATO:PERSONA] di Forlì, con compensazione delle spese di lite; 2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento, ai fini Irpef e relative addizionali per l'anno di imposta 2003, con cui, all'esito di indagini bancarie, era stata contestata al contribuente la mancata dichiarazione di redditi conseguenti alla gestione di una villa, in comproprietà con la moglie, per attività di intrattenimento; 3. la CTP aveva rigettato il ricorso del Valentini mentre la CTR, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto l'appello rilevando che l'accertamento non era fondato su prove ma su semplici presunzioni che difettavano di gravità, precisione e concordanza; 4. avverso la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 9 luglio 2012, affidato a tre motivi; il contribuente resisteva con controricorso; entrambe la parti depositavano memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. L'Agenzia delle Entrate comunicava che il contribuente aveva formulato istanza per la definizione del giudizio ex art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10,2018, nonché l'avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata per gli atti impositivi oggetto del presente contenzioso, e chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio; 2. con analoga istanza del 5-6-2019 il contribuente depositava la documentazione che attestava il perfezionamento della procedura di definizione agevolata ex d.l. n. 119 del 2018 e chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA]: 1. l'istanza presentata dall'Agenzia delle Entrate attesta il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione richiesta;2. nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, entro il 31 dicembre 2020, né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; 3. che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 dell'art. 391 c.p.c.; 4. Su tale premessa va dichiarata l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell'avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura. 5. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell'intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dall'art. 6, comma 13, del d.l. 119 del 2018. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 21826 del 2020) 5.1 Non sussistono i presupposti per l'applicazione del "doppio contributo" come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia vedi Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018). P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale tenuta da remoto, il 7 settembre 202