CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 22083/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAiso alle parfi3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che questa Suprema Corte, con la sentenza Sezione Prima n. 3476/2021 del 17 novembre 2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna n. 5215-2020 dell'Il marzo 2021; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto il condannato [OSCURATO:PERSONA] personalmente, mediante un unico articolato motivo; - che il ricorso è inammissibile, posto che il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Rv. 276039); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/5/2022 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] WAluvv‘ krAm.OkA~Ailya 1-[OSCURATO:PERSONA] -LLERIA oggi,