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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 42336/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, nonché le memorie di replica depositate dal difensore. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la sentenza n. 2002 del 2021, depositata in data 8 ottobre 2021, la Corte di cassazione, Prima sezione penale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto per conto di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. emesso dalla Corte di assise di Napoli, che a sua volta aveva ritenuto inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna all'ergastolo, tesa a ottenere la trasmissione degli atti alla Corte di assise di appello per la decisione sulla impugnazione di merito.

Avverso tale decisione della Corte di cassazione propone ora ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA].

Occorre ricapitolare l'intera vicenda processuale. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena dell'ergastolo dalla Corte di assise di Napoli, in data 7 maggio 2019, per il delitto di omicidio volontario premeditato in danno del fratello Vittorio, commesso in Napoli il 28 novembre 2016.

Proposto l'appello, in data 19 dicembre 2019 la Corte di assise di appello di Napoli dichiarava inammissibile l'impugnazione, essendo pervenuta dal carcere la rinuncia all'appello direttamente dal Matarazzo, rinuncia poi revocata dallo stesso Matarazzo.

I difensori depositavano il 18 novembre 2019 alla Corte di assise di appello una istanza con la quale si sollecitava la verifica della effettiva volontà di rinuncia all'impugnazione da parte dell'imputato.

La Corte di appello, a quel punto, disponeva la trasmissione degli atti e della istanza alla Corte di assise affinché, nella qualità di giudice dell'esecuzione, procedesse a tale accertamento e a valutarne l'eventuale incidenza sulla formazione del titolo esecutivo.

Il 14 gennaio 2020 i difensori di [OSCURATO:PERSONA] depositavano un parere medico legale redatto da uno specialista in psichiatria, secondo il quale l'imputato, al momento della rinunzia, era affetto da disturbo paranoide di personalità che ne aveva compromesso la capacità di critica.

Con ordinanza del 16 gennaio 2020 la Corte di assise convertiva l'istanza difensiva del 18 novembre 2019, già qualificata come incidente di esecuzione, in ricorso per cassazione avverso l'ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione.

La Corte di cassazione, con ordinanza del 18 giugno 2020, riteneva corretta la conversione della richiesta difensiva in ricorso per cassazione e dichiarava inammissibile l'impugnazione perché priva della necessaria specificità.

Rilevava, in particolare, che il ricorrente si era limitato a prospettare in termini dubitativi l'assenza di volontà dell'imputato di rinunciare all'appello, sollecitando sul punto una doverosa verifica.

1.2. Divenuta esecutiva la condanna, a seguito della pronuncia della Corte di cassazione, la Corte di assise di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa de plano in data 26 gennaio 2021, dichiarava inammissibile l'ulteriore istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, previa delibazione di inefficacia della rinuncia all'appello per mancanza di effettiva volontà, la sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna e la trasmissione degli atti alla Corte di assise di appello per la decisione sull'impugnazione nel merito.

Rilevava il giudice dell'esecuzione che il tema dell'inefficacia della rinuncia all'appello era stato già sottoposto al competente giudice delle cognizione che, con l'ordinanza di inammissibilità, sia pure in forma implicita, l'aveva considerato infondato.Detta ordinanza era stata ritualmente impugnata con ricorso per cassazione, anche esso dichiarato inammissibile, con conseguente irrevocabilità della sentenza oggetto dell'appello rinunciato.

Tanto bastava per rendere operativa la preclusione a riproporre la medesima questione in sede esecutiva.

Trovava, infatti, applicazione il consolidato principio in base al quale il giudice dell'esecuzione non può emendare un errore di diritto, ancorché incidente sulla legalità del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la relativa questione sia stata già devoluta alla cognizione dei giudici della impugnazione con gli ordinari mezzi di gravame. 1.3 Avverso tale ultima ordinanza di inammissibilità della Corte di assise ricorreva Matarazzo, deducendo la nullità del decreto per violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione.

In particolare censurava la scelta di procedere de plano, tenuto in conto che nella fase di cognizione la consulenza tecnica relativa alla capacità di intendere e volere dell'imputato, al momento della rinuncia, non era stata sottoposta alla Corte giudicante, essendo la stessa datata 20 dicembre 2010, dunque fondata su un elemento nuovo mai valutato.

Deduceva, altresì, vizio di motivazione per non aver valutato le argomentazioni giuridiche, che rappresentavano come, alla stregua di quanto previsto per il patteggiamento, anche la rinuncia alla impugnazione richiedesse da parte del giudice la verifica della effettiva volontà dell'imputato, attraverso la sua comparizione personale, ove formulata per iscritto fuori udienza. 1.4 La Corte di cassazione, con la sentenza del 4 giugno 2021, ora impugnata con rimedio straordinario, ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso ritenendo le censure manifestamente infondate, rilevando come effettivamente la questione dell'inefficacia della rinunzia all'appello, per assenza o vizio della volontà dell'imputato, non fosse stata sollevata per la prima volta in sede esecutiva.

La Corte di cassazione ha ritenuto che la prospettazione non fosse corretta perché basata su dati fattuali e processuali erronei, in quanto, «a prescindere dalle prove allegate a suo fondamento, era stata posta nella fase cognitiva ed implicitamente risolta dal giudice del grado di appello con l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, tanto da costituire oggetto di uno specifico motivo del ricorso per cassazione proposto avverso detta ordinanza, dichiarato inammissibile, per la sua genericità, dalla Corte di legittimità».

Da ciò la corretta valutazione di inammissibilità de plano operata dal giudice dell'esecuzione, in quanto veniva riproposta la medesima questione giuridica già affrontata, nella fase cognitiva, dalla Corte di assise di appello e dalla Corte di Cassazione.2.

Avverso la decisione della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, procuratore speciale, propone ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen., lamentando che la Corte di legittimità sia incorsa in errori di percezione nella lettura degli atti del procedimento.

In particolare a pag. 2 e a pag. 4 della sentenza impugnata la Corte di cassazione sarebbe incorsa in errore percettivo allorché rilevava che l'ordinanza della Corte di assise di appello, dichiarativa della inammissibilità dell'appello a seguito di rinuncia, fosse stata 'oggetto di uno specifico motivo di ricorso per cassazione', premessa erronea che poi avrebbe determinato la conclusione che 'la medesima questione giuridica era stata già affrontata nella fase cognitiva'.

Il ricorrente evidenzia, invece, come solo in fase esecutiva fosse stata posta nel merito la richiesta di formale sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna previa declaratoria di inefficacia della rinuncia all'appello, mentre la trasmissione degli atti da parte della Corte di Assise di appello, conseguente al deposito dell'«invito» difensivo ad essa rivolta, perché in camera di consiglio si valutasse la consapevolezza della rinuncia prima di dichiararne la inammissibilità, palesava come non di un ricorso in cassazione dovesse trattarsi.

Il ricorrente lamenta che nessuna autorità ha avuto modo di valutare nel merito le conclusioni del consulente tecnico della difesa, pervenute dopo l'irrevocabilità della sentenza e costituenti elemento nuovo, come tale da richiedere la fissazione dell'udienza in sede di incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. e non la decisione de plano.

Da qui la richiesta di annullare la sentenza, in conseguenza dell'errore di fatto, con rinvio alla Corte di assise di Napoli come giudice dell'esecuzione.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria in data 20 luglio 2022, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto il ricorso non prospetta un errore percettivo o di fatto.

4. In data 27 luglio 2022 il difensore ha depositato memoria, con la quale ha replicato alle conclusioni della Procura generale, rappresentando come il fulcro della vicenda sia proprio nella errata percezione da parte della Corte di cassazione quanto all'esistenza di una pregressa valutazione, in sede di cognizione, del vizio della volontà del rinunciante e della consulenza tecnica allegata, nonchè della proposta di un effettivo ricorso per cassazione, avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'appello della Corte di assise di appello di Napoli.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione quando emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, allorché tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determini l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto (In motivazione, la S.C. ha fatto riferimento, a titolo esemplificativo, alle seguenti ipotesi: a) decisione che abbia ad oggetto le procedure di cui agli artt. 671 e 673 c.p.p.; b) decisione sul ricorso avverso l'ordinanza negativa del giudice dell'esecuzione chiamato a decidere, ex art. 670 cod. proc. pen, una questione riguardante la validità della notifica della sentenza di condanna di merito; c) decisione sull'ordinanza che respinga una richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna) (Sez.

U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789).

D'altro canto va evidenziato che secondo il costante insegnamento di questa Corte l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

U, n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile P, Rv. 221280).

Ed in tal senso si è altresì precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (Sez.

U, n. 37505 del 14 luglio 2011, Corsini, Rv. 250527).

Per altro il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p., può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto, e non per errore di diritto (Sez. 5, Sentenza n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 273062).

3. Tanto premesso, nel caso in esame deve rilevarsi come l'errore dedotto dal ricorrente emergerebbe da due passi della sentenza impugnata.Da subito va rilevato che il richiamo al fol. 2 della sentenza della Corte di cassazione non è pertinente, perché in quel caso il Collegio di legittimità riporta il contenuto di atti della Corte di assise di Napoli.

Diversamente il passaggio motivazione del fol. 4, da attribuirsi alla Corte di cassazione, paleserebbe un errore percettivo consistito nell'aver ritenuto già valutata in sede di cognizione la questione del vizio della volontà dell'imputato rinunciante all'impugnazione, allorchè la Corte di cassazione con la sentenza impugnata afferma: «Sostiene il ricorrente che la questione dell'inefficacia della rinunzia all'appello per assenza o vizio della volontà dell'imputato, sia stata sollevata per la prima volta in sede esecutiva.

La prospettazione non è corretta perché basata su dati fattuali e processuali erronei sicché non hanno pregio tutti i rilevi che presuppongono la sua fondatezza.

Come si evince dalla ricostruzione esposta nella parte in fatto, siffatta questione, a prescindere dalle prove allegate a suo fondamento, era stata posta nella fase cognitiva ed implicitamente risolta dal giudice del grado di appello con l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, tanto da costituire oggetto di uno specifico motivo del ricorso per cassazione proposto avverso detta ordinanza, dichiarato inammissibile, per la sua genericità, dalla Corte di legittimità.

Correttamente, pertanto, l'istanza avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] in data 30 dicembre 2020 è stata valutata come manifestamente infondata ai sensi dell'art.666, comma 2, cod. proc. pen., essendosi l'adito giudice dell'esecuzione, con costatazione ictu °culi, limitato a prendere atto che la stessa riproponeva la medesima questione giuridica già affrontata, nella fase cognitiva, dalla Corte di assise di appello e dalla Corte di Cassazione».

4. Gli atti allegati dal ricorrente consentono di evidenziare come il denunciato errore percettivo sia in vero una censura quanto ad una valutazione in diritto operata dalla Corte di cassazione.

A ben vedere l'espressione, contenuta nel provvedimento impugnato, 'a prescindere dalle prove allegate a suo fondamento', palesa la circostanza che la Corte di cassazione, con il provvedimento oggetto di ricorso straordinario, abbia preso in considerazione l'esistenza della consulenza tecnica di parte, ritenendo però irrilevante se la stessa sia stata o meno valutata in sede di cognizione, essendo sufficiente che in sede di cognizione sia stata delibata la dedotta questione sulla incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento della rinuncia.

Si tratta quindi di una valutazione ben precisa in fatto e in diritto, non fondata su errore percettivo ma su una consapevole valutazione operata dalla Corte di legittimità.Tantomeno incorre in errore percettivo la Corte di cassazione allorché rileva come vi fosse stato un ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile per la sua genericità.

La difesa lamenta che non si trattava di ricorso per cassazione, bensì di una istanza non diretta a prospettare censure di legittimità, perché mancante di un motivo specifico di ricorso.

Non di meno, però, l'istanza è stata convertita ed è stata ritenuta, proprio da parte della Corte di cassazione - non con la sentenza ora impugnata, bensì con l'ordinanza del 18 giugno 2020 - ritualmente convertita, pur se ritenuta caratterizzata da motivo generico e pertanto inammissibile.

E' evidente che il provvedimento ora impugnato allorchè riferisce che la questione sulla incapacità del rinunciante era stata 'oggetto di uno specifico motivo del ricorso per cassazione' non voglia riferirsi all'esistenza di un motivo specifico in senso tecnico, tanto che al fol. 2 e allo stesso fol. 4 la Corte riferisce della dichiarazione di inammissibilità conseguente all'istanza convertita, per difetto di specificità e per genericità del motivo, qualità del ricorso che vanno relazionate al provvedimento impugnato.

Invece la sentenza, ora oggetto di ricorso, riferisce dello 'specifico motivo' volendo riferirsi alla specificità della questione posta, quella relativa alla incapacità di intendere e volere, che indubitabilmente fu oggetto della istanza poi convertita in ricorso per cassazione.

Il che risponde al vero e non è stato oggetto di alcun errore di fatto.

Sono queste le circostanze che la Corte di cassazione, con il provvedimento ora in esame, ha correttamente ricostruito e valutato, senza alcun errore percettivo, bensì con valutazioni espressione di una consapevole e non viziata delibazione.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).\ P.Q.M.

Di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, nonché le memorie di replica depositate dal difensore. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza n. 2002 del 2021, depositata in data 8 ottobre 2021, la Corte di cassazione, Prima sezione penale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto per conto di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. emesso dalla Corte di assise di Napoli, che a sua volta aveva ritenuto inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna all'ergastolo, tesa a ottenere la trasmissione degli atti alla Corte di assise di appello per la decisione sulla impugnazione di merito. Avverso tale decisione della Corte di cassazione propone ora ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]. Occorre ricapitolare l'intera vicenda processuale. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena dell'ergastolo dalla Corte di assise di Napoli, in data 7 maggio 2019, per il delitto di omicidio volontario premeditato in danno del fratello Vittorio, commesso in Napoli il 28 novembre 2016. Proposto l'appello, in data 19 dicembre 2019 la Corte di assise di appello di Napoli dichiarava inammissibile l'impugnazione, essendo pervenuta dal carcere la rinuncia all'appello direttamente dal Matarazzo, rinuncia poi revocata dallo stesso Matarazzo. I difensori depositavano il 18 novembre 2019 alla Corte di assise di appello una istanza con la quale si sollecitava la verifica della effettiva volontà di rinuncia all'impugnazione da parte dell'imputato. La Corte di appello, a quel punto, disponeva la trasmissione degli atti e della istanza alla Corte di assise affinché, nella qualità di giudice dell'esecuzione, procedesse a tale accertamento e a valutarne l'eventuale incidenza sulla formazione del titolo esecutivo. Il 14 gennaio 2020 i difensori di [OSCURATO:PERSONA] depositavano un parere medico legale redatto da uno specialista in psichiatria, secondo il quale l'imputato, al momento della rinunzia, era affetto da disturbo paranoide di personalità che ne aveva compromesso la capacità di critica. Con ordinanza del 16 gennaio 2020 la Corte di assise convertiva l'istanza difensiva del 18 novembre 2019, già qualificata come incidente di esecuzione, in ricorso per cassazione avverso l'ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione. La Corte di cassazione, con ordinanza del 18 giugno 2020, riteneva corretta la conversione della richiesta difensiva in ricorso per cassazione e dichiarava inammissibile l'impugnazione perché priva della necessaria specificità. Rilevava, in particolare, che il ricorrente si era limitato a prospettare in termini dubitativi l'assenza di volontà dell'imputato di rinunciare all'appello, sollecitando sul punto una doverosa verifica. 1.2. Divenuta esecutiva la condanna, a seguito della pronuncia della Corte di cassazione, la Corte di assise di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa de plano in data 26 gennaio 2021, dichiarava inammissibile l'ulteriore istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, previa delibazione di inefficacia della rinuncia all'appello per mancanza di effettiva volontà, la sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna e la trasmissione degli atti alla Corte di assise di appello per la decisione sull'impugnazione nel merito. Rilevava il giudice dell'esecuzione che il tema dell'inefficacia della rinuncia all'appello era stato già sottoposto al competente giudice delle cognizione che, con l'ordinanza di inammissibilità, sia pure in forma implicita, l'aveva considerato infondato.Detta ordinanza era stata ritualmente impugnata con ricorso per cassazione, anche esso dichiarato inammissibile, con conseguente irrevocabilità della sentenza oggetto dell'appello rinunciato. Tanto bastava per rendere operativa la preclusione a riproporre la medesima questione in sede esecutiva. Trovava, infatti, applicazione il consolidato principio in base al quale il giudice dell'esecuzione non può emendare un errore di diritto, ancorché incidente sulla legalità del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la relativa questione sia stata già devoluta alla cognizione dei giudici della impugnazione con gli ordinari mezzi di gravame. 1.3 Avverso tale ultima ordinanza di inammissibilità della Corte di assise ricorreva Matarazzo, deducendo la nullità del decreto per violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione. In particolare censurava la scelta di procedere de plano, tenuto in conto che nella fase di cognizione la consulenza tecnica relativa alla capacità di intendere e volere dell'imputato, al momento della rinuncia, non era stata sottoposta alla Corte giudicante, essendo la stessa datata 20 dicembre 2010, dunque fondata su un elemento nuovo mai valutato. Deduceva, altresì, vizio di motivazione per non aver valutato le argomentazioni giuridiche, che rappresentavano come, alla stregua di quanto previsto per il patteggiamento, anche la rinuncia alla impugnazione richiedesse da parte del giudice la verifica della effettiva volontà dell'imputato, attraverso la sua comparizione personale, ove formulata per iscritto fuori udienza. 1.4 La Corte di cassazione, con la sentenza del 4 giugno 2021, ora impugnata con rimedio straordinario, ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso ritenendo le censure manifestamente infondate, rilevando come effettivamente la questione dell'inefficacia della rinunzia all'appello, per assenza o vizio della volontà dell'imputato, non fosse stata sollevata per la prima volta in sede esecutiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che la prospettazione non fosse corretta perché basata su dati fattuali e processuali erronei, in quanto, «a prescindere dalle prove allegate a suo fondamento, era stata posta nella fase cognitiva ed implicitamente risolta dal giudice del grado di appello con l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, tanto da costituire oggetto di uno specifico motivo del ricorso per cassazione proposto avverso detta ordinanza, dichiarato inammissibile, per la sua genericità, dalla Corte di legittimità». Da ciò la corretta valutazione di inammissibilità de plano operata dal giudice dell'esecuzione, in quanto veniva riproposta la medesima questione giuridica già affrontata, nella fase cognitiva, dalla Corte di assise di appello e dalla Corte di Cassazione.2. Avverso la decisione della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, procuratore speciale, propone ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen., lamentando che la Corte di legittimità sia incorsa in errori di percezione nella lettura degli atti del procedimento. In particolare a pag. 2 e a pag. 4 della sentenza impugnata la Corte di cassazione sarebbe incorsa in errore percettivo allorché rilevava che l'ordinanza della Corte di assise di appello, dichiarativa della inammissibilità dell'appello a seguito di rinuncia, fosse stata 'oggetto di uno specifico motivo di ricorso per cassazione', premessa erronea che poi avrebbe determinato la conclusione che 'la medesima questione giuridica era stata già affrontata nella fase cognitiva'. Il ricorrente evidenzia, invece, come solo in fase esecutiva fosse stata posta nel merito la richiesta di formale sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna previa declaratoria di inefficacia della rinuncia all'appello, mentre la trasmissione degli atti da parte della Corte di Assise di appello, conseguente al deposito dell'«invito» difensivo ad essa rivolta, perché in camera di consiglio si valutasse la consapevolezza della rinuncia prima di dichiararne la inammissibilità, palesava come non di un ricorso in cassazione dovesse trattarsi. Il ricorrente lamenta che nessuna autorità ha avuto modo di valutare nel merito le conclusioni del consulente tecnico della difesa, pervenute dopo l'irrevocabilità della sentenza e costituenti elemento nuovo, come tale da richiedere la fissazione dell'udienza in sede di incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. e non la decisione de plano. Da qui la richiesta di annullare la sentenza, in conseguenza dell'errore di fatto, con rinvio alla Corte di assise di Napoli come giudice dell'esecuzione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria in data 20 luglio 2022, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto il ricorso non prospetta un errore percettivo o di fatto. 4. In data 27 luglio 2022 il difensore ha depositato memoria, con la quale ha replicato alle conclusioni della Procura generale, rappresentando come il fulcro della vicenda sia proprio nella errata percezione da parte della Corte di cassazione quanto all'esistenza di una pregressa valutazione, in sede di cognizione, del vizio della volontà del rinunciante e della consulenza tecnica allegata, nonchè della proposta di un effettivo ricorso per cassazione, avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'appello della Corte di assise di appello di Napoli.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione quando emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, allorché tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determini l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto (In motivazione, la S.C. ha fatto riferimento, a titolo esemplificativo, alle seguenti ipotesi: a) decisione che abbia ad oggetto le procedure di cui agli artt. 671 e 673 c.p.p.; b) decisione sul ricorso avverso l'ordinanza negativa del giudice dell'esecuzione chiamato a decidere, ex art. 670 cod. proc. pen, una questione riguardante la validità della notifica della sentenza di condanna di merito; c) decisione sull'ordinanza che respinga una richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna) (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789). D'altro canto va evidenziato che secondo il costante insegnamento di questa Corte l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile P, Rv. 221280). Ed in tal senso si è altresì precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (Sez. U, n. 37505 del 14 luglio 2011, Corsini, Rv. 250527). Per altro il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p., può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto, e non per errore di diritto (Sez. 5, Sentenza n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 273062). 3. Tanto premesso, nel caso in esame deve rilevarsi come l'errore dedotto dal ricorrente emergerebbe da due passi della sentenza impugnata.Da subito va rilevato che il richiamo al fol. 2 della sentenza della Corte di cassazione non è pertinente, perché in quel caso il Collegio di legittimità riporta il contenuto di atti della Corte di assise di Napoli. Diversamente il passaggio motivazione del fol. 4, da attribuirsi alla Corte di cassazione, paleserebbe un errore percettivo consistito nell'aver ritenuto già valutata in sede di cognizione la questione del vizio della volontà dell'imputato rinunciante all'impugnazione, allorchè la Corte di cassazione con la sentenza impugnata afferma: «Sostiene il ricorrente che la questione dell'inefficacia della rinunzia all'appello per assenza o vizio della volontà dell'imputato, sia stata sollevata per la prima volta in sede esecutiva. La prospettazione non è corretta perché basata su dati fattuali e processuali erronei sicché non hanno pregio tutti i rilevi che presuppongono la sua fondatezza. Come si evince dalla ricostruzione esposta nella parte in fatto, siffatta questione, a prescindere dalle prove allegate a suo fondamento, era stata posta nella fase cognitiva ed implicitamente risolta dal giudice del grado di appello con l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, tanto da costituire oggetto di uno specifico motivo del ricorso per cassazione proposto avverso detta ordinanza, dichiarato inammissibile, per la sua genericità, dalla Corte di legittimità. Correttamente, pertanto, l'istanza avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] in data 30 dicembre 2020 è stata valutata come manifestamente infondata ai sensi dell'art.666, comma 2, cod. proc. pen., essendosi l'adito giudice dell'esecuzione, con costatazione ictu °culi, limitato a prendere atto che la stessa riproponeva la medesima questione giuridica già affrontata, nella fase cognitiva, dalla Corte di assise di appello e dalla Corte di Cassazione». 4. Gli atti allegati dal ricorrente consentono di evidenziare come il denunciato errore percettivo sia in vero una censura quanto ad una valutazione in diritto operata dalla Corte di cassazione. A ben vedere l'espressione, contenuta nel provvedimento impugnato, 'a prescindere dalle prove allegate a suo fondamento', palesa la circostanza che la Corte di cassazione, con il provvedimento oggetto di ricorso straordinario, abbia preso in considerazione l'esistenza della consulenza tecnica di parte, ritenendo però irrilevante se la stessa sia stata o meno valutata in sede di cognizione, essendo sufficiente che in sede di cognizione sia stata delibata la dedotta questione sulla incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento della rinuncia. Si tratta quindi di una valutazione ben precisa in fatto e in diritto, non fondata su errore percettivo ma su una consapevole valutazione operata dalla Corte di legittimità.Tantomeno incorre in errore percettivo la Corte di cassazione allorché rileva come vi fosse stato un ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile per la sua genericità. La difesa lamenta che non si trattava di ricorso per cassazione, bensì di una istanza non diretta a prospettare censure di legittimità, perché mancante di un motivo specifico di ricorso. Non di meno, però, l'istanza è stata convertita ed è stata ritenuta, proprio da parte della Corte di cassazione - non con la sentenza ora impugnata, bensì con l'ordinanza del 18 giugno 2020 - ritualmente convertita, pur se ritenuta caratterizzata da motivo generico e pertanto inammissibile. E' evidente che il provvedimento ora impugnato allorchè riferisce che la questione sulla incapacità del rinunciante era stata 'oggetto di uno specifico motivo del ricorso per cassazione' non voglia riferirsi all'esistenza di un motivo specifico in senso tecnico, tanto che al fol. 2 e allo stesso fol. 4 la Corte riferisce della dichiarazione di inammissibilità conseguente all'istanza convertita, per difetto di specificità e per genericità del motivo, qualità del ricorso che vanno relazionate al provvedimento impugnato. Invece la sentenza, ora oggetto di ricorso, riferisce dello 'specifico motivo' volendo riferirsi alla specificità della questione posta, quella relativa alla incapacità di intendere e volere, che indubitabilmente fu oggetto della istanza poi convertita in ricorso per cassazione. Il che risponde al vero e non è stato oggetto di alcun errore di fatto. Sono queste le circostanze che la Corte di cassazione, con il provvedimento ora in esame, ha correttamente ricostruito e valutato, senza alcun errore percettivo, bensì con valutazioni espressione di una consapevole e non viziata delibazione. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).\ P.Q.M. Di
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