CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 22462/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4/2025.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 06/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso chiedendo ilrigetto del primo motivo di ricorso e “solo ove non possa accertaredirettamente la condizione di esigibilità del credito, annullare con rinviol’impugnata sentenza demandando al giudice di merito l’accertamentopuntuale della condizione di esigibilità del credito e la data didecorrenza e la natura degli interessi” e l’accoglimento del secondomotivo di ricorso con conseguente cassazione senza rinviodell’impugnata sentenza quanto al raddoppio del contributo unificato;udito per parte ricorrente l’Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’accoglimento del ricorsoudito per parte controricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper il rigetto del ricorso.1. Con Sentenza n. 624/2025, pubblicata in data 22 aprile 2025, laCorte d’appello di Palermo, nella regolare costituzione dell’appellata edappellante incidentale [OSCURATO:PERSONA], ha, per quanto ancora rilevanella presente sede, respinto l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] E DELLA MOBILITÀ avversol’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Palermoin data 24 giugno 2019.2. Il Tribunale di Palermo, infatti, aveva condannato lo stessoASSESSORATO [OSCURATO:PERSONA] E DELLASez. S1 - R.G. 19384/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 2 di 15Numero registro generale 19384/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 22462/2026Data pubblicazione 30/06/2026MOBILITA’ – REGIONE SICILIANA a corrispondere alla SICILBUS SPAla somma di € 324.825,05, a titolo di contributi, destinati alla coperturadei maggiori oneri derivanti dall’applicazione del C.C.N.L. 2004/2007,in forza delle Leggi nn. 58/2005 e 296/2006.3. Nell’esaminare i motivi di gravame articolati dall’odiernoricorrente, la Corte territoriale ha preliminarmente puntualizzato chel’erogazione richiesta dall’odierna controricorrente si collocavadirettamente nell’ambito delle previsioni di legge, e quindi al di fuoridel perimetro delle previsioni contrattuali operanti tra le parti.Operata tale puntualizzazione, tuttavia, la Corte territoriale,richiamando il tenore letterale delle previsioni di legge, ha escluso cheda quest’ultimo emergesse la fondatezza della tesi sostenuta dallostesso ASSESSORATO e che quindi si potesse affermare che ilpagamento del contributo da parte della Regione era sottoposto allacondizione di esigibilità dell’adozione del provvedimento ministeriale diapprovazione del piano di riparto, impegno e trasferimento dellesomme dallo Stato alla Regione.La Corte, infatti, ha osservato che le somme destinate allacopertura dei contributi in questione sono impegnate ogni anno dalMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per cui, assicurataannualmente la copertura finanziaria delle sovvenzioni, la materialeerogazione da parte della Regione dipende dalla tempestiva definizionedel procedimento prodromico alla liquidazione, nell’ambito del quale leRegioni raccolgono gli elementi giuridici contabili delle aziende operantinel comparto e beneficiarie dei contributi e ne effettuano il controllocurandone successivamente la trasmissione al Ministero, secondo unaprocedura la cui complessità non valeva tuttavia a giustificare ilmarcato ritardo dell’odierno ricorrente nell’erogazione delle somma.Sez. S1 - R.G. 19384/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 3 di 15Numero registro generale 19384/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 22462/2026Data pubblicazione 30/06/2026Ha quindi concluso la Corte d’appello che “la collocazione dell’oneredi contribuzione in capo alle Regioni, l’assegnazione allo Stato del ruolodi ‘finanziatore’, l’individuazione del parametro di computo delcontributo riferito alla consistenza del personale in servizio a unaprecisa data, l’assenza, per contro, di una specifica definizione delletempistiche per il trasferimento delle somme, depongono nel sensodella sussistenza in capo alla Regione dell’obbligo di provvedere allasovvenzione, anche in forma di acconto sulla base dei dati comunicatiin via previsionale dalle aziende aventi diritto, indipendentementedall’intervento dello Stato”.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermoricorre [OSCURATO:PERSONA] E DELLAMOBILITA’ – REGIONE SICILIANA.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata inizialmente fissata in cameradi consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1,c.p.c.Successivamente, con decreto del 25 marzo 2026, su istanza dellacontroricorrente, è stata disposta la trattazione del ricorso in pubblicaudienza.6. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte –confermate all’esito della discussione in udienza - chiedendo il rigettodel primo motivo di ricorso e “solo ove non possa accertaredirettamente la condizione di esigibilità del credito, annullare con rinviol’impugnata sentenza demandando al giudice di merito l’accertamentopuntuale della condizione di esigibilità del credito e la data didecorrenza e la natura degli interessi” e l’accoglimento del secondoSez. S1 - R.G. 19384/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 4 di 15Numero registro generale 19384/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 22462/2026Data pubblicazione 30/06/2026motivo di ricorso con conseguente cassazione senza rinviodell’impugnata sentenza quanto al raddoppio del contributo unificato.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione del D.L. 21.2.2005 n. 16(conv. con modif. con Legge 22.4.2005 n. 58) e dall’art. 1, comma1230, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 296.Argomenta il ricorso, richiamando sul punto precedente di questaCorte, che la pretesa delle imprese operanti nel settore del trasportopubblico locale a ottenere dalle Regioni la corresponsione dei contributiper il rinnovo del CCNL previsti dagli artt. 1, D.L. n. 16/2005 (conv.con modific. dalla Legge n. 58/2005) e 1, comma 1230, Legge n.296/2006, è subordinata alla previa erogazione del (co)finanziamentoda parte dello Stato alle Regioni e non può ritenersi sussistente inassenza di tale erogazione.Il ricorso ricostruisce l’iter procedurale che conduce alladeterminazione della quota di contributo assunta dallo Stato edevidenzia che, anche per ragioni di pubblica contabilità, in assenzadella conclusione di tale procedimento risulta non possibile procedereall’erogazione delle somme.Conclude, quindi, affermando che non può dirsi sussistente in capoalle aziende del settore alcun credito certo, liquido ed esigibile sinoall’approvazione ministeriale delle proposte annuali di riparto formulatedall’Amministrazione regionale, ai fini della corresponsione delleSez. S1 - R.G. 19384/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 5 di 15Numero registro generale 19384/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 22462/2026Data pubblicazione 30/06/2026integrazioni agli oneri contrattuali del C.C.N.L del trasporto pubblicolocale, ai sensi delle L 58/2005 e 296/20061.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa hadato atto della sussistenza dell’obbligo dell’odierno ricorrente diprocedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.Evidenzia, infatti, il ricorrente di essere Amministrazione cheusufruisce del beneficio della prenotazione a debito con conseguenteesenzione dall’obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, richiamando sul punto la giurisprudenza di questaCorte.2. Preliminarmente, occorre esaminare le eccezioni formulate dallacontroricorrente ai paragrafi 1-4 del controricorso.Del tutto infondata è l’eccezione di giudicato che, a dire dellacontroricorrente, deriverebbe dall’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c.emessa dal Tribunale di Palermo in data 2 settembre 2024 nel diversogiudizio R.G. 3196/2023 (tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] E DELLA MOBILITA’ – REGIONESICILIANA), sol che si consideri che il giudicato (pur astrattamenteinvocabile davanti a questa Corte, in quanto formatosisuccessivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni davantialla Corte d’appello, svoltasi il 7 febbraio 2024, in modalità cartolare,e documentato dal certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c.) riguarda iSez. S1 - R.G. 19384/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 6 di 15Numero registro generale 19384/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 22462/2026Data pubblicazione 30/06/2026contributi per gli anni 2019-2021, laddove emerge dagli atti che lapresente controversia concerne i contributi per gli anni 2014-2017.Va, allora, rammentato che il provvedimento che abbia riconosciutoalla parte un diritto relativo ad un determinato anno può, invero,esplicare efficacia di giudicato sul fatto costitutivo del diritto stesso edin relazione agli aspetti permanenti del rapporto, ma solo nell’ambitodi rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche cheeventualmente ne costituiscono il contenuto (ex multis: Cass., sez. I,19 aprile 2023, n. 10430, con menzione di altri precedenti).Nella presente fattispecie è escluso che si verta in un rapporto didurata o di obbligazioni periodiche tra Stato e Regioni e men che menotra Regione e singola impresa di autotrasporto: col che è anche esclusoche l’ordinanza R.G. 3196/2023 abbia l’effetto predicato dallacontroricorrente.3. Del pari infondato è il rimprovero di mancanza di specificità delricorso, dato che la ragione posta a fondamento del primo motivo è deltutto chiara.In sostanza l’Assessorato lamenta che la Corte abbia fattodiscendere dalle norme indicate alle pagine 4 e 5 della sentenza disecondo grado (art. 15, secondo e terzo comma, del d.l. n° 16/2005 eart. 1, comma 1230, della legge n° 296/2006) il diritto dell’impresa diTPL a percepire immediatamente e senza l’intervento dello Stato icofinanziamenti per i maggiori oneri derivanti dal CCNL 2004-2007 peril settore del trasporto pubblico locale: donde la violazione di leggeenunciata nel mezzo, peraltro già riconosciuta da questa Corte nelprecedente specifico indicato dall’Assessorato (Cass., sez. I, 10 giugno2025, n. 15437).Sez. S1 - R.G. 19384/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 7 di 15Numero registro generale 19384/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 22462/2026Data pubblicazione 30/06/2026Alla questione dell’art. 200, comma 5-ter, introdotto nel d.l. 19maggio 2020 n° 34 dalla legge di conversione 17 luglio 2020 n° 77,enunciata dalla controricorrente alla pag. 29 del controricorso (e pag.5, memoria ex art. 378 c.p.c.), si farà cenno nei successivi paragrafi diquesta sentenza, non senza rammentare, per il momento, che essapone il tema della violazione di tali disposti normativi e che, pertanto,avrebbe dovuto essere fatta valere con un motivo di ricorso incidentalecondizionato all’accoglimento di quello principale.4. L’eccezione di inammissibilità per l’esistenza di una doppiamotivazione conforme è del tutto privo di pregio, dato che il gravamedell’Assessorato si basa sul disposto dell’art. 360 n° 3 cod. proc. civ.,che è sempre ammissibile (art. 111 Cost.).5. Del pari da respingere è l’eccezione di inammissibilità del ricorsoper carenza di interesse, formulata dalla controricorrente sul rilievo chenelle more del giudizio di appello e prima del deposito del ricorso perCassazione sarebbero stati approvati i decreti di approvazione dei pianidi riparto da parte del Ministero e i decreti di erogazione delle sommealle Regioni, le quali hanno pure erogato gli importi alle società consuccessivi decreti regionali senza riserva di ripetizione.La resistente produce nella presente sede i documenti nn. 10-15,ma dalla stessa sua allegazione (controricorso pag. 24) emerge chealmeno uno di tali documenti (il decreto interministeriale n. 283 del21/05/2018 ) venne versato in atti davanti alla Corte d’appello, mentregli altri si sono formati nel corso del giudizio di gravame, sicché trattasidi documenti che avrebbero dovuto essere esaminati dalla Corte dimerito, onde pervenire ad una declaratoria di cessazione della materiadel contendere, mentre nella presente sede di legittimità la resistenteavrebbe dovuto formulare un ricorso incidentale condizionato al fine diSez. S1 - R.G. 19384/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 8 di 15Numero registro generale 19384/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 22462/2026Data pubblicazione 30/06/2026denunciare il travisamento per omissione dei predetti documenti el’omessa pronuncia di cessazione della materia del contendere e disopravvenuta carenza di interesse dell’Assessorato.Infine, affinché possa essere dichiarata la cessazione della mate-riadel contendere occorre che risulti ritualmente acquisita oconcordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che èvenuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, fatta eccezione perle spese di lite (Cass., sez. III, 11 gennaio 2006, n° 271; Cass., sez.III, 2 agosto 2004, n° 14775): evenienza insussistente nella presentevicenda, sol che si consideri che, anche ade-rendo alla tesi dellaresistente, rimarrebbe ancora oggi contro-versa la questione degliinteressi moratori ex d.lgs. n° 231/2002 che l’Assessorato è statocondannato a pagare, come fa con fondamento osservare il ricorrentenella sua memoria illustrativa.6. Il primo motivo di ricorso è fondato.È noto che, in ragione del difficile equilibrio economico delle impreseesercenti il trasporto pubblico locale, lo Stato è tradizionalmenteintervenuto su più fronti, onde garantire la permanenza di tale serviziononostante la sua scarsa o inesistente economicità.Sin dalla legge 10 aprile 1981 n° 151 (“Legge quadro perl'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasportipubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano deidisavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore”) lo Stato ha,dunque, provveduto alla istituzione di fondi, di sovvenzioni e dicompartecipazioni a gettiti statali da assegnare alle singole regioni perfar fronte agli oneri del servizio di TPL.Si possono rammentare, al riguardo, oltre al “Fondo nazionale peril ripiano dei disavanzi di esercizio” ed al “Fondo per gli investimenti”Sez. S1 - R.G. 19384/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 9 di 15Numero registro generale 19384/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 22462/2026Data pubblicazione 30/06/2026(entrambi introdotti dalla citata legge n° 151/1981, artt. 9-12) (i)l’attribuzione di una quota dell’accisa sulla benzina e sul gasolio perautotrazione (art. 3, commi 12 e 12-bis della legge 28 dicembre 1995n° 549); (ii) i Fondi di cui agli articoli 8 e 20 del decreto legislativo 19novembre 1997, n° 422; (iii) i trasferimenti per i rinnovi dei contrattidi lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale previsti dall’art.23 del d.l. 24 dicembre 2003, n° 355, dall’art. 1, comma 2, del d.l. 21febbraio 2005, n° 16, e dall’art. 1, comma 1230, della legge 27dicembre 2006, n° 296; (iv) l’importo (a compensazione della riduzionedell’accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delletasse automobilistiche) riconosciuto dall’articolo 1, comma 58, dellalegge 30 dicembre 2004, n° 311; (v) la “compartecipazione” al gettitodell’accisa sul gasolio per autotrazione, di cui all’art. 1, commi 295 eseguenti della legge 24 dicembre 2007, n° 244 (che ha sostituito alcunidei trasferimenti precedentemente elencati); (vi) il “Fondo nazionaleper il concorso finanziario dello Stato agli oneri per il trasporto pubblicolocale, anche ferroviario”, cosiddetto Fondo TPL (art. 16-bis del d.l. 6luglio 2012 n° 95, introdotto dal d.l. 6 luglio 2011, n° 98), ripartito coni criteri previsti dal d.P.C.m. 11 marzo 2013 e successivamente con icriteri previsti dall’art. 27 del d.l. 24 aprile 2017 n° 50 e del d.l. 10agosto 2023 n° 104; (vii) il finanziamento (tramite il Fondo per losviluppo e la coesione, in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011dell'11 gennaio 2011) dei Piani di ristrutturazione dei debiti delleRegioni verso le imprese di TPL, previsto dall’art. 25, comma 11-quinquies, del d.l. 21 giugno 2013 n° 69, come introdotto dalla leggedi conversione.Tra le varie tipologie di finanziamento statale del TPL (resesinecessarie a seguito della inattuazione del federalismo fiscale) siSez. S1 - R.G. 19384/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 10 di 15Numero registro generale 19384/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 22462/2026Data pubblicazione 30/06/2026annoveravano, dunque, anche le forme di contribuzione per cui è causa(e sopra menzionate), previste dal d.l. 21 febbraio 2005 n° 16 (art. 1,secondo e terzo comma) e dalla legge 27 dicembre 2006 n° 296 (art.1, comma 1230), onde fornire alle Regioni le risorse occorrenti alrimborso, in favore delle imprese di TPL, dei maggiori oneri derivantidal rinnovo del primo (d.l. n° 16/2005) e del secondo biennio (leggen° 296/2006) del CCNL 2004-2007 relativo al servizio di TPL:contribuzioni poi confluite nella “compartecipazione” prevista dallalegge n° 244/2007.Ora, per ciò che concerne in particolare questa forma dicontribuzione statale al servizio pubblico in questione, destinata acompensare un particolare costo del trasporto locale (ossia i costi perl’incremento stipendiale dei dipendenti di quel settore derivanti daCCNL), questa Corte ha recentemente osservato che il passaggio deifondi statali al bilancio regionale avviene mediante un procedimentoamministrativo multilivello (Cass., sez. I, 10 giugno 2025, n° 15437 en° 15439).[OSCURATO:PERSONA], infatti, forniscono al Ministero dei trasporti i dati giuridicie contabili che giustificano il riparto dei fondi stanziati col d.l. n°16/2005 e con la legge n° 296/2006, tra i quali la “consistenza delpersonale in servizio alla data del 30 novembre 2004” (per ciò checoncerne il d.l. n° 16) e “la consistenza del persona-le in servizio alladata del 30 ottobre 2006” (per ciò che concerne la legge n° 296).Si tratta, in sostanza, di informazioni contabili, ossia dellarappresentazione dei maggiori oneri monetari sostenuti dalle singoleimprese per gli incrementi retributivi (e contributivi) derivanti dal CCNL2004-2007, che contribuiscono a formare nel loro complessivo importoSez. S1 - R.G. 19384/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 11 di 15Numero registro generale 19384/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 22462/2026Data pubblicazione 30/06/2026la proposta che la singola Regione va a formulare allo Stato, avente adoggetto la distribuzione dei fondi stanziati.Successivamente, volta che il Ministro delle Infrastrutture e deiTrasporti abbia definitivamente accertato l’importo totale da distribuiree l’importo da assegnare alla singola Regione, è quest’ultima cheprovvede alla assegnazione delle “risorse” (art. 1, comma 3, d.l. n°16/2005) o del “cofinanziamento” (art. 1, comma 1230, legge n°296/2006) in favore delle singole imprese, previa ricezione dellasovvenzione statale nel proprio bilancio regionale.Ne deriva che l’attribuzione del (co)finanziamento alle Regioni nonè automatica ma presuppone, in primo luogo, che il Ministerocompetente venga a determinare, con il riparto percentuale dellerisorse, la cifra concretamente spettante a ciascuna regio-ne.Sul fronte regionale, in particolare su quello siciliano, il sistema diripartizione previsto dalla normativa regionale si coordina con quellodella legislazione statale, prevedendo un procedimento amministrativodi accertamento delle complessive pretese economiche delle impresedi trasporto e di successiva erogazione dei danari ricevuti (art. 13 dellalegge reg. 14 giugno 1983 n° 68).L’orientamento seguito da Cass. n° 15437 e n° 15439 del 2025 –col quale si è chiarito che “la pretesa degli operatori nel settore deltrasporto pubblico locale di ottenere l’impiego da parte delle Regionidel (co)finanziamento del rinnovo del CCNL in tanto può ritenersisussistente in quanto sia avvenuta la previa erogazione delle risorsemedesime alle Regioni da parte dello Stato” – trova un precedentespecifico di conferma (sebbene reso in relazione alla Regione Piemonte)che riguarda non la fase statale, ma proprio il procedimento regionale,che si svolge a valle di quello di rango superiore.Sez. S1 - R.G. 19384/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 12 di 15Numero registro generale 19384/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 22462/2026Data pubblicazione 30/06/2026In Cass., sez. un., 6 settembre 2013, n° 20576 si è, infatti, benchiarito che l’erogazione degli importi dovuti alla singola impresa diautotrasporto è “inderogabilmente correlata alla provvista regionale, asua volta frutto della assegnazione dal [OSCURATO:PERSONA] (art. 9 c. 8legge 151/1981 ed art. 20 d.lgs. 422/1997), ed alla ripartizione che laRegione annualmente effettua, in tal guisa emergendo l'esistenza di untetto alla erogabilità delle vecchie e nuove "compensazioni"oggettivamente costituito - come d'obbligo trattandosi di erogazione dicontributi pubblici - dalle risorse finanziarie disponibili ed impegnate”:principio pienamente applicabile anche ai trasferimenti per cui è lite.In conclusione, anche per questi trasferimenti (ossia per quelli di-retti a compensare i maggiori costi per l’incremento delle nuoveretribuzioni da CCNL) il diritto soggettivo dell’impresa sorge non solodopo la conclusione del procedimento amministrativo a livello centrale(col quale vengono individuate le risorse da attribuire alla singolaregione), ma anche dopo la conclusione di quello decentrato, a livelloregionale.Non merita, dunque, condivisione la decisione della Corteterritoriale, secondo la quale il diritto della singola impresa sarebbesorto “indipendentemente dall’intervento dello Stato” (sentenza pagina6): conclusione fondata sul rilievo, anch’esso non condivisibile, per cui“assicurata annualmente la copertura finanziaria delle sovvenzioni, lamateriale erogazione da parte della Regione dipende dalla tempestivadefinizione del procedimento prodromico alla liquidazione” (sentenzapagina 5).Tenuto conto di quanto sopra, il contrasto nella giurisprudenza dilegittimità denunciato dalla resistente si rileva insussistente.Sez. S1 - R.G. 19384/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 13 di 15Numero registro generale 19384/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 22462/2026Data pubblicazione 30/06/2026Infatti, un conto è affermare la giurisdizione del giudice ordinario(come ha fatto Cass., sez. un., 13 gennaio 2022, n° 929) tutte le voltein cui non siano ravvisabili nel procedimento amministrativo momentidi ponderazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco;altro conto è se il diritto dell’impresa di TPL sia in concreto sorto per larealizzazione effettiva delle condizioni dii legge: questione che nonriguarda la giurisdizione, ma il merito (così Cass., sez. un., 6 settembre2013, n° 20576, già citata).Da ultimo, l’accenno, fatto dalla resistente, al ritardo col qualel’Amministrazione territoriale avrebbe comunicato i dati al Ministeronon è elemento idoneo a far sorgere il diritto alla percezione delfinanziamento, ma, al più, a fondare una eventuale e distinta azione,di carattere evidentemente risarcitorio, nei confronti della Regionestessa per il ritardo nello svolgimento della parte di sua pertinenza delprocedimento amministrativo multilivello.Infine, anche il richiamo dell’art. 200, comma 5-ter, del d.l. n° 34del 2020 appare fuori luogo, sia perché trattasi di legislazioneemergenziale e, come tale, destinata a trovare una soluzione dibrevissimo periodo alla nota crisi economica sorta a causa del Covid,sia perché, ancora una volta, la norma disciplina il procedimentoamministrativo nel rapporto tra Stato e Regioni, dunque ad un livellodiverso da quello nel quale è reso esigibile il diritto nel rapporto traRegione e singola impresa.7. Il secondo motivo è inammissibile.Questa Corte, infatti, ha già chiarito che la declaratoria dellasussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, in ragione dell’integrale rigetto, inammissibilità oSez. S1 - R.G. 19384/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 14 di 15Numero registro generale 19384/2025Numero sezionale 2043/2026Numero di raccolta generale 22462/2026Data pubblicazione 30/06/2026improcedibilità dell'impugnazione, non ha natura di condanna - nonriguardando l'oggetto del contendere tra le parti in causa - bensì lafunzione di agevolare l'accertamento amministrativo; pertanto, taledichiarazione non preclude la contestazione nelle competenti sedi daparte dell'amministrazione ovvero del privato, ma non può formareoggetto di impugnazione (Cass., sez. III, 2 luglio 2024, n° 18191, conmenzione di altri precedenti).8.- In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo,inammissibile il secondo, e la sentenza deve essere cassata in relazioneal motivo accolto, con conseguente rinvio della causa alla Corted’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà aregolare le spese anche del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte,accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile ilsecondo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d’appello diPalermo, in diversa composizione, anche per le spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 6 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA].Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 19384/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 15 di 15