CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 dicembre 2025
Cassazione n. 01313/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito Pec, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA]Oro n. 206, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 5544/I/18, depositata in data 7 agosto 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, l’atto di contestazione n. TK3C06300186 2014, con il quale era stata determinata in suo danno, ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. Oggetto: Atto di contestazione ex art. 16 d.lgs. 472/1997 – Ordinanza interlocutoria – Rinvio a nuovo ruolo. 472/1997, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 41.667,00, per l’anno d’imposta 2009, in ragione dell’emissione di una fattura inerente ad una inesistente operazione commerciale con la [OSCURATO:SOCIETA]., finalizzata a precostituire, in favore di quest’ultima, un credito Iva da utilizzare in compensazione. La contribuente, per quanto risulta dal ricorso per cassazione, deduceva l’illegittimità dell’accertamento in fatto ed in diritto. La CTP rigettava il ricorso con condanna della ricorrente alle spese giudiziali. 2. Anche l’appello proposto dalla società contribuente veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con condanna dell’appellante alle spese giudiziali. 3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi ad otto motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. Preliminarmente occorre rilevare che l’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale è stato dapprima comunicato all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore della [OSCURATO:SOCIETA]., ma, non essendo tale comunicazione andata a buon fine, in quanto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] risultava non più iscritta nel Reginde a seguito della sua cancellazione dall’albo degli avvocati, l’avviso è stato comunicato a mezzo pec alla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. in data 30/09/2025. Sussistono, però, fondati dubbi in ordine all’attuale esistenza della società contribuente, e dunque alla validità della predetta comunicazione, posto che dagli atti del proc. n. 25275/2023 R.G., in cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto la riunione al presente giudizio, risulta che la predetta società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 30/11/2017. 2. Appare, quindi, opportuno disporre rinvio del presente giudizio a nuovo ruolo, mandando la cancelleria di verificare, tramite visura camerale, se la [OSCURATO:SOCIETA]. risulti estinta e, in caso di esito positivo di tale accertamento, di comunicare l’avviso di adunanza camerale ai soci della società contribuente presso la residenza risultante dalla predetta visura. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo e manda la cancelleria di verificare, tramite visura camerale, se la [OSCURATO:SOCIETA]. risulti estinta e, in caso di esito positivo di tale accertamento, di comunicare l’avviso di adunanza camerale ai soci della società contribuente presso la residenza risultante dalla predetta visura. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA]