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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2024

Cassazione n. 26708/2024

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa con ordinanza del TRIBUNALE di MATERA del 16/01/2024 Vlito-Wviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto manoscritto, trasmesso in data 16/01/2024 dall'ufficio matricola della Casa circondariale di Lecce, [OSCURATO:PERSONA] formulava istanza di rimessione per grave inimicizia di una serie di processi pendenti presso il Tribunale di Matera. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'istanza è inammissibile.

Pur ritenendosi che, in tema di rimessione del processo, l'imputato può proporre personalmente la relativa richiesta alla Corte di cassazione, trattandosi di una competenza non demandata a quest'ultima per effetto di un "ricorso" e perciò sottratta all'ambito applicativo della modifica apportata agli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. 5, n. 49483 del 13/11/2019, Licciardi, Rv. 277522 - 01), l'articolo 46 prescrive tuttavia, a pena di inammissibilità, una serie di adempimenti a carico dell'istante, tra i quali il "deposito" (e non la mera comunicazione a mezzo PEC) dell'istanza presso la cancelleria del giudice, cui l'istante non ha ottemperato.

A ciò il Collegio doverosamente aggiunge che l'istanza appare priva di qualsiasi fondamento non soltanto fattuale, ma persino logico, risultando del tutto incomprensibili le ragioni per le quali sussisterebbe un legittimo sospetto a carico della D.ssa [OSCURATO:PERSONA].

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, nè vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 32954 del 23/05/2014, Mozzato, Rv. 261661 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 19 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa con ordinanza del TRIBUNALE di MATERA del 16/01/2024 Vlito-Wviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto manoscritto, trasmesso in data 16/01/2024 dall'ufficio matricola della Casa circondariale di Lecce, [OSCURATO:PERSONA] formulava istanza di rimessione per grave inimicizia di una serie di processi pendenti presso il Tribunale di Matera. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'istanza è inammissibile. Pur ritenendosi che, in tema di rimessione del processo, l'imputato può proporre personalmente la relativa richiesta alla Corte di cassazione, trattandosi di una competenza non demandata a quest'ultima per effetto di un "ricorso" e perciò sottratta all'ambito applicativo della modifica apportata agli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. 5, n. 49483 del 13/11/2019, Licciardi, Rv. 277522 - 01), l'articolo 46 prescrive tuttavia, a pena di inammissibilità, una serie di adempimenti a carico dell'istante, tra i quali il "deposito" (e non la mera comunicazione a mezzo PEC) dell'istanza presso la cancelleria del giudice, cui l'istante non ha ottemperato. A ciò il Collegio doverosamente aggiunge che l'istanza appare priva di qualsiasi fondamento non soltanto fattuale, ma persino logico, risultando del tutto incomprensibili le ragioni per le quali sussisterebbe un legittimo sospetto a carico della D.ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, nè vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 32954 del 23/05/2014, Mozzato, Rv. 261661 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 19 a
Sentenza Cassazione n. 26708/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris