CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 30995/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23706/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Gorizia 52; - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1473/2017 del 30 marzo Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto con ricorso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca innanzi al Tribunale di Roma esponendo che: - era inserita nella graduatoria del personale docente; - aveva lavorato per diversi anni alle dipendenze del Ministero in forza di numerosi contratti a tempo determinato, coprendo posti vacanti in organico di diritto e di fatto, a partire dall'anno scolastico 2004/2005. La ricorrente ha chiesto la dichiarazione d'illegittimità dei termini apposti a tali contratti, con conseguente loro conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e risarcimento del danno, nonché il riconoscimento dell'anzianità maturata. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca non ha svolto difese. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16249/12, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello. La Corte d'appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1473/2017, ha accolto il gravame, dichiarando illegittimi i contratti a termine in questione, con condanna del Ministero appellato a risarcire i danni in misura pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con unico motivo il Ministero dell'Istruzione, Ricerca ed Università lamenta la violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES allegato alla citata direttiva, degli artt. 485, 489 e 526 del d.l.gs. n. 297 del 1994, dell'art. 4 della legge n. 124 del 1999, dell'art. 5, comma 4 bis, e dell'art. 10, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dell'art. 1, commi 95-132, della legge n. 107 del 2015. Parte ricorrente deduce che la corte territoriale avrebbe dovuto considerare che la stessa possibilità di immissione in ruolo con il piano straordinario di assunzioni ex legge n. 107 del 2015 escludeva il diritto al risarcimento della controparte. Inoltre, la Corte d'appello di Roma avrebbe errato nel confondere le supplenze su organico di diritto con quelle su organico di fatto, assoggettandole allo stesso regime giuridico, e nel non considerare l'avvenuta stabilizzazione della controparte con il concorso del 2016. 2) La doglianza è infondata. Quanto all'intervenuta immissione in ruolo della docente, si rileva che, dovendosi collocare, secondo il Ministero ricorrente, nel 2016, avrebbe dovuto essere dedotta e provata durante il giudizio di secondo grado (la pronuncia che ha deciso quest'ultimo è stata emessa all'udienza del 14 marzo 2017). Peraltro, la corte territoriale ha espressamente escluso che la relativa dimostrazione sia stata data da parte ricorrente.Comunque, si ritiene opportuno osservare che la legge n. 107 del 2015, come affermato dalla nota sentenza n. 187 del 2016 della Corte costituzionale, ha cancellato l'illecito comunitario perché, per il futuro, ha previsto delle misure idonee ad evitare la irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola (c. 131), nella quale la Corte di Giustizia ha ravvisato l'illecito stesso. La nuova legge, però, certamente non ha eliminato, per il solo fatto di avere previsto procedimenti di stabilizzazione, i pregressi illeciti consistiti nella reiterazione di contratti a termine, per supplenze su organico di diritto ed al di fuori del quadro temporale minimo individuato dalla giurisprudenza di legittimità, reiterazione realizzata nella vigenza della disciplina dichiarata incostituzionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Infatti, è la concreta utilizzazione di quei procedimenti che è idonea alla eliminazione de qua. In ordine al risarcimento riconosciuto per i contratti a termine illegittimamente conclusi con la P.A., si osserva quanto segue. La Sezione IV di questa Suprema Corte, con alcune sentenze pronunciate all'esito dell'udienza del 18 ottobre 2016 (dalla n. 22552 alla n. 22557) e con numerose altre decisioni successive conformi, ha affrontato tutte le questioni concernenti la presente controversia. In particolare, la sentenza della Cass., Sez. L, n. 22552 del 7 novembre 2016 (punti da 118 a 125), dopo avere ricostruito il quadro normativo e dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di giustizia UE (sentenza 26 novembre 2014, Mascolo e altri, relativa alle cause riunite C22/13; C-61/13; C-62/13; C- 63/13; C-418/13), dalla Corte costituzionale (sentenza n. 187 del 20 luglio 2016) e dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.5072 del 15 marzo 2016), ha affermato i principi di diritto che seguono: "A) La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità; B) Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi; C) Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del d.lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione; D) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015; E) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali; F) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza; G) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016; H) Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima". Nella specie, la corte territoriale ha evidenziato, con riferimento ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto, che il diritto al risarcimento del danno in esame era fondato sulle seguenti circostanze: - su 24 contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2004/2005, dieci erano stati conclusi presso il medesimo istituto in Fiumicino;- su 10 contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2005/2006, quattro riguardavano un istituto in Fiumicino e cinque un altro istituto in Fiumicino; - vi erano stati, poi, ulteriori contratti a tempo determinato negli anni scolastici dal 2006 al 2011. A questi contratti, poi, si dovevano aggiungere tre contratti a tempo determinato sull'organico di diritto negli anni scolastici 2006/2007, 2009/2019 e 2010/2011. Ne deriva, in primo luogo, che, per alcuni dei contratti su organico di fatto dal 2004 al 2006, ricorreva, ad avviso della Corte d'appello di Roma, l'ipotesi nella quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, era ammessa la richiesta di risarcimento del danno in quanto, benché nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee non sia in sé configurabile abuso ai sensi dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva n. 1999/70/CE. Infatti, il lavoratore aveva, per la corte territoriale, allegato e provato il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima, desumibili dalla continua assegnazione allo stesso istituto. Sul punto, parte ricorrente non ha sollevato contestazioni specifiche, non avendo contestato in sé l'abuso rilevato dalla Corte d'appello di Roma, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso in parte qua. Per ciò che riguarda, invece, gli ulteriori contratti su organico di fatto, questi non sono stati considerati, avendo la Corte d'appello di Roma valutato solo quelli concernenti lo stesso istituto.Infine, si osserva che i contratti su organico di diritto non sono stati esaminati, ai fini del risarcimento, perché relativi da soli ad un periodo superiore ai 36 mesi. Al contrario, la corte territoriale ne ha tenuto conto assieme ai contratti su organico di fatto in quanto inerenti allo stesso istituto. Al riguardo, parte ricorrente non ha sollevato contestazioni specifiche idonee ad incidere sulla ratio decidendi della Corte d'appello di Roma, atteso che non ha criticato l'accertamento dell'abuso, ma esclusivamente il periodo di tempo interessato dai contratti, con l'effetto che il motivo di impugnazione è inammissibile in parte qua. Peraltro, si sottolinea che, come desumibile dalla citata giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, n. 22552 del 7 novembre 2016, pag. 28 della motivazione) l'avvenuta conclusione di contratti a termine su organico di diritto per un periodo inferiore a 36 mesi può, comunque, assumere rilievo, ai fini risarcitori, assieme alle assunzioni a termine su posti di organico di fatto, qualora sia allegata e dimostrata (come nella specie) che vi fu, nella concreta attribuzione degli incarichi, un uso improprio o distorto del potere di macro organizzazione delegato dal legislatore al Ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio, evincibile dal fatto che tutti i rapporti si sono svolti presso lo stesso istituto scolastico. 3) Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Ministero ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, attesa la sua natura di amministrazione statale difesa dall'Avvocatura generale dello Stato. P.Q.M. La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite che liqu