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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37293/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 91 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in ogni caso manifestamente infondate quanto al primo motivo (il secondo riguarda solo il profilo della tempestività del ricorso, quanto alla omessa indicazione della "motivazione contestuale"), posto che il bilanciamento prevalente delle circostanze attenuanti generiche era escluso ex lege in presenza di recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/07

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 91 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in ogni caso manifestamente infondate quanto al primo motivo (il secondo riguarda solo il profilo della tempestività del ricorso, quanto alla omessa indicazione della "motivazione contestuale"), posto che il bilanciamento prevalente delle circostanze attenuanti generiche era escluso ex lege in presenza di recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07
Sentenza Cassazione n. 37293/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris