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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 marzo 2021

Cassazione n. 45249/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/3/2021 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito per la parte civile Agenzia delle Entrate l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del gravame con conferma della sentenza di secondo grado impugnata, con condanna del ricorrente al pagamento dei compensi del grado di legittimità; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 settembre 2019 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina, a seguito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato il [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 2000 di cui al capo 1) della rubrica (commesso in Messina e altrove fino al 3 agosto 2017), condannandolo alla pena di un anno di reclusione e alle pene accessorie di cui all'art. 12, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, assolvendolo dalle altre contestazioni della medesima ipotesi delittuosa perché il fatto non costituisce reato.

Con la sentenza impugnata, pronunciata il 17 marzo 2021, la Corte d'appello di Messina, in accoglimento dell'appello principale del pubblico ministero e di quello incidentale della Agenzia delle Entrate, ha dichiarato l'imputato responsabile anche di tutte le altre contestazioni del medesimo reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 (di cui ai capi 3, b, Bl, dl, e1, g, i, I, L2, L4), condannandolo alla pena complessiva di un anno e dieci mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della Agenzia delle Entrate, costituita parte civile.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 6 CEDU e 603, commi 3 e 3 bis e 179 cod. proc. pen., a causa della mancata rinnovazione, nel giudizio di appello, dell'esame dell'imputato, in quanto la riforma della sentenza assolutoria di primo grado si era fondata pressoché esclusivamente sulla rivalutazione della coerenza logica e della credibilità delle dichiarazioni rese nel corso del proprio interrogatorio da parte dell'imputato, allorquando questi aveva affermato di essere stato all'oscuro dei debiti tributari di [OSCURATO:PERSONA] fino al 2 agosto 2017.

Tale riconsiderazione avrebbe imposto la rinnovazione dell'esame dell'imputato su punti giudicati come controversi e critici al fine di garantire il diritto di difesa dell'imputato medesimo e di non violare l'art. 6 CEDU, essendo stato affermato dalla Corte EDU che il giudice d'appello che intenda riformare in senso peggiorativo le sentenze assolutorie pronunciate dal giudice di primo grado ha l'obbligo di rinnovare l'esame dell'imputato quando le sue dichiarazioni non siano credute e la loro confutazione sia, come nel caso di specie, posta a fondamento della sentenza di condanna che ribalta l'esito assolutorio del giudizio di primo grado (si richiamano le sentenze nn. 20903/15, 20973/14, 20980/15 e 24505/15), tanto più quando, come nel caso in esame, la riforma della pronuncia assolutoria si fondi su ragioni che attengono all'elemento soggettivo del reato.La citazione dell'imputato per il giudizio d'appello non poteva dirsi sufficiente a consentire di ritenere assolto detto obbligo, in quanto sarebbe stata necessaria la sua espressa citazione d'ufficio per rinnovarne l'esame.

2.2. Con il secondo motivo ha denunciato la carenza e l'illogicità della motivazione nella parte relativa alla necessaria conoscenza da parte dell'imputato delle vicende giudiziarie del Genovese e della loro incidenza nei suoi rapporti con il fisco, e anche a proposito della condotta tenuta dal ricorrente successivamente al 2 agosto 2017, allorquando aveva appreso dell'avvenuto sequestro delle quote sociali della GEFIN, riconducibili al Genovese.

Risulterebbe, in particolare, illogica l'affermazione, contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la consapevolezza del pignoramento delle quote della GEFIN avrebbe dovuto indurre l'imputato a non partecipare alla assemblea straordinaria dei soci del 3 agosto 2017 e a non ricevere il relativo verbale, e ciò avrebbe dovuto indurlo ad astenersi anche dal ricevere gli atti precedentemente stipulati, a far tempo dal marzo 2016, in considerazione del clamore mediatico e delle notizie di stampa relative al Genovese (non dimostrate e acquisite irritualmente attraverso l'allegazione documentale all'atto di impugnazione del pubblico ministero, in assenza di un'ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria e nonostante l'effetto preclusivo derivante dalla ammissione al rito speciale).

Tali argomenti non erano, peraltro, stati utilizzati allo scopo di valutare e accogliere l'impugnazione del pubblico ministero, bensì di rigettare l'appello proposto dall'imputato avverso la condanna per il reato di cui al capo 1), con la conseguente illogicità della affermazione della consapevolezza da parte dell'imputato della situazione debitoria del Genovese anche in epoca antecedente e con riferimento alle altre contestazioni.

2.3. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alla conferma della affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 1), in quanto la stessa Corte d'appello aveva riconosciuto che l'erosione del capitale sociale, con il conseguente azzeramento del valore delle quote sociali della GEFIN appartenenti al Genovese, si era verificata già nella assemblea ordinaria del 24 luglio 2017, nella quale era stata deliberata la rettifica del bilancio consuntivo e accertata la perdita del capitale sociale, cosicché l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, della cooperazione del Notaio nel corso della successiva assemblea straordinaria del 3 agosto 2017 alla sottrazione delle quote sociali all'azione esecutiva della Agenzia delle Entrate, risultava errata, non potendo realizzarsi il pericolo per le ragioni di credito tributarie necessario per la configurabilità del reato contestato, stante il già intervenuto azzeramento del capitale sociale, anteriormente alla suddetta assemblea straordinaria dei soci del 3 agosto 2017, il cui ordine del giorno prevedeva esclusivamente la ricostituzione del capitale sociale eroso dalle perdite, ai sensi dell'art. 2482 ter cod. civ.

Ha censurato anche l'affermazione, posta a conferma della affermazione di responsabilità del ricorrente in relazione al reato di cui al capo 1), secondo cui l'imputato avrebbe dovuto rendersi conto della falsità del bilancio integrativo al 30 giugno 2017 e della fittizietà delle perdite nello stesso indicate, posto che il Notaio aveva appreso della esistenza delle perdite solamente con la notifica del pignoramento, il 2 agosto 2017, e che non gli era imposta una attività di verifica circa le perdite esposte in bilancio, in relazione alle quali non aveva poteri o doveri di controllo, che competono esclusivamente agli organi sociali di controllo.

2.4. Con il quarto motivo ha denunciato la violazione degli artt. 591 e 595 cod. proc. pen., a causa della errata considerazione della memoria con appello incidentale della parte civile, depositata il 12 dicembre 2019, quando era già decorso il termine perentorio di cui all'art. 585 cod. proc. pen. per presentare appello principale avverso la sentenza di assoluzione, cosicché quanto esposto dalla parte civile non poteva essere ricondotto a un tempestivo atto di impugnazione, essendo consentita l'impugnazione incidentale al solo imputato, a seguito della modifica dell'art. 595 cod. proc. pen. da parte dell'art. 4 della

I. n. 11 del 2018, con la conseguenza che l'impugnazione incidentale proposta dalla parte civile doveva essere dichiarata inammissibile in quanto proposta da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Risulta fondato solamente il quarto motivo di ricorso.

2. Va, preliminarmente, rammentato che, in materia di ribaltamento della sentenza assolutoria, la giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, Sez. 4, n. 46210 del 02/10/2019, Giombini, Rv. 277870, relativa proprio a una ipotesi di mancata rinnovazione dell'esame dell'imputato in giudizio conclusosi con il ribaltamento dell'esito assolutorio di quello di primo grado, svoltosi con rito abbreviato), ha stabilito che incombe sul giudice di appello l'onere di offrire una motivazione rafforzata che si confronti con gli argomenti posti a sostegno della sentenza di assoluzione.

Tale onere è generale e riguarda anche i casi in cui il compendio probatorio non abbia una struttura dichiarativa, ma si fondi su prove di altra natura (prova scientifica, intercettazioni, perquisizioni, sequestri etc).

Nella sentenza di condanna che ribalti la decisione assolutoria di primo grado devono dunque essere confutate in via specifica tutte le ragioni poste a sostegno della decisione assolutoria di primo grado, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti, in quanto la motivazione, sovrapponendosi a quella della sentenza riformata, deve dare compiuta ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (così Sez.

Un, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231674; in senso conforme, tra le tante, Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018 - dep. 2019, Prundaru, Rv. 276050).

Si tratta di un percorso ermeneutico che trova significative conferme nella giurisprudenza della Corte EDU, che, con giurisprudenza consolidata, ha ritenuto non rispettoso delle garanzie convenzionali il processo che si risolva in un ribaltamento dell'assoluzione sulla base di un compendio probatorio cartolare che si presenta deprivato rispetto a quello disponibile in primo grado, in quanto carente dell'audizione diretta dei testimoni già uditi, dei quali si pretende di rivalutare la attendibilità intrinseca e la credibilità dei contenuti accusatori, senza fare ricorso alla percezione diretta dell'evento dichiarativo (Dan v.

Moldavia, Corte Edu, 5 luglio 2011; Manolachi v.

Romania, Corte EDU, III sez., 5 marzo 2013; Flueras v.

Romania, Corte Edu, III sez., 9 aprile 2013; Corte Edu, III Sez., sent. 4 giugno 2013; Hanu v.

Romania, ric. 10890/04; più recentemente Moinescu v.

Romania, Corte Edu, III sez. 15.9.2015; Nitulescu v.

Romania, Corte Edu, III sez. 22.9.2015; Lorefice v.

Italia, Corte Edu, 1 sez., 29 giugno 2017).

L'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa diversamente valutata, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (a partire da Sez.

Un. n. 27620 del 28/04/2016 Dasgupta, Rv. 267486 e confermato, per il rito abbreviato non condizionato, da Sez. un. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786), è stato recepito con l'introduzione da parte della

I. n. 103 del 2017 del comma 3 bis nell'art. 603 cod. proc. pen., secondo cui "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale".

Tale obbligo è stato precisato dalla giurisprudenza successiva attraverso l'individuazione di precisi limiti, stabilendo che "l'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3 bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria - che risulterebbe palesemente in contrasto con l'esigenza di evitare un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali - ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati da questa Corte nella sentenza Dasgupta.

Coordinando la locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3 bis («il giudice dispone rinnovazione dell'istruzione dibattimentale») con quelle, del tutto identiche sul piano lessicale, già utilizzate nei primi tre commi della medesima disposizione normativa, deve pertanto ritenersi che il giudice d'appello sia obbligato ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che, secondo le ragioni puntualmente e specificamente prospettate nell'atto di impugnazione del pubblico ministero, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna"» (così Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 2018-, P.G. in proc.

Troise, Rv. 272431).

A tale rilevante limitazione si associa quella individuata dalla condivisa giurisprudenza che limita l'obbligo di rinnovazione ai casi in cui si invochi la rivalutazione della attendibilità intrinseca delle testimonianze decisive, senza estenderlo alle prove dichiarative i cui contenuti sono incontestati, sebbene l'appellante chieda una diversa valutazione dei dati di contesto.

Si è infatti affermato che non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione sia valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, che si limita a effettuare un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero a offrire una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice (Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017, Carosella, Rv. 270471; Sez. 5, n. 47833 del 21/06/2017, Terry e altro, Rv. 273553; Sez. 6, n. 49067 del 21/09/2017, Bertolini, Rv. 271503; Sez. 1, n. 35696 del 27/03/2019, Selvaggio, Rv. 276825; Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425).

L'obbligo di rinnovazione, sia pure con dette limitazioni, comprende non solo le dichiarazioni testimoniali, ma anche quelle dell'imputato, essendo stato chiarito nella citata sentenza Dasgupta che "la necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale: a) per il testimone "puro"; b) per quello c.d. assistito; c) per il coimputato in procedimento connesso; d) per il coimputato nello stesso procedimento (fermo restando che, in questi ultimi due casi, l'eventuale rifiuto di sottoporsi all'esame non potrà comportare conseguenze pregiudizievoli per l'imputato); e) per il soggetto "vulnerabile" (salva la valutazione del giudice sulla indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le dovute cautele, ad un ulteriore stress); f) per l'imputato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria" (dal cui rifiuto non potrebbe, tuttavia, conseguire alcuna preclusione all'accoglimento della impugnazione)" (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488, cit.; in senso conforme, proprio a proposito della estensione anche alle dichiarazioni dell'imputato, se da rivalutare, Sez. 4, n. 46210 del 02/10/2019, Giombini, Rv. 277870, cit.).3.

Ora, nel caso in esame, la Corte d'appello di Messina non è affatto pervenuta alla riforma della decisione assolutoria di primo grado valutando diversamente le dichiarazioni dell'imputato, mediante le quali questi aveva affermato la propria inconsapevolezza delle pendenze tributarie di [OSCURATO:PERSONA] e negato, quindi, di aver ricevuto gli atti pubblici oggetto delle varie contestazioni al fine di concorrere con lo stesso Genovese nella sottrazione dei suoi beni al soddisfacimento dei crediti tributari esistenti nei suoi confronti, bensì sulla base di una diversa e analitica valutazione del complesso degli elementi probatori, dai quali è emersa la volontà del Genovese di trasferire ai propri familiari, in particolare ai figli, tutto il proprio patrimonio mobiliare e immobiliare, al fine di sottrarlo alla esecuzione fiscale, e la piena consapevolezza di tale intendimento da parte del ricorrente, che vi partecipò in modo attivo, ricevendo tutti gli atti pubblici necessari per la sua realizzazione.

Le dichiarazioni rese dal ricorrente, con le quali lo stesso aveva affermato la sua estraneità a tale disegno criminoso e la sua ignoranza della esposizione debitoria del Genovese nei confronti dell'Erario, non sono state riconsiderate o rivalutate, per sovvertire la pronuncia assolutoria di primo grado, ma solo considerate come protesta di innocenza, giudicata infondata alla luce del complesso degli elementi probatori considerati dalla Corte d'appello e ritenuti univocamente dimostrativi non solo del disegno fraudolento perseguito dal debitore fiscale Genovese, ma anche della piena consapevolezza della situazione debitoria e di tale disegno da parte del ricorrente, e della sua partecipazione attiva, attraverso il suo ministero professionale, a tale proposito criminoso.

La Corte d'appello, per giustificare tali affermazioni, poste a base della conferma della condanna del ricorrente per il reato di cui al capo 1), e anche del ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado e della conseguente condanna dell'imputato anche per gli altri reati a lui contestati, ha sottolineato che il Genovese è assai noto per gli incarichi politici ricoperti (Sindaco di Messina, parlamentare regionale e nazionale) e per i successi imprenditoriali (quale azionista e dirigente della compagnia di traghetti Caronte & [OSCURATO:PERSONA], che gestisce l'attraversamento via mare dello Stretto di Messina), e che il suo arresto nel marzo 2014 per reati tributari e associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, al peculato e alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche aveva avuto ampio risalto sulla stampa locale e nazionale (come emerso già nel giudizio di primo grado e senza la necessità, dunque, di acquisirne certezza attraverso i documenti allegati all'atto d'impugnazione del pubblico ministero); dopo la sua scarcerazione, nel novembre 2015, dal maggio 2016 il Genovese aveva iniziato le alienazioni degli immobili di sua proprietà, soprattutto in favore del figlio Luigi, all'epoca ventenne, e, successivamente, operazioni societarie, sempre in favore del figlio Luigi, con atti ricevuti dal ricorrente, attraverso le quali far transitare il proprio patrimonio, rappresentato dalle quote societarie, in quello del figlio.

Quanto alla posizione del ricorrente, la Corte d'appello ha affermato che tali operazioni, definite dal Genovese come "passaggio generazionale" del suo patrimonio, realizzato attraverso gli atti ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA], erano, in realtà, volte a sottrarre al Fisco le garanzie patrimoniali del Genovese medesimo, esposto per importi assai rilevanti nei confronti dell'erario e sottoposto a procedimenti penali.

La Corte territoriale ha esaminato e ricostruito analiticamente tutte le operazioni commerciali e negoziali realizzate dal Genovese mediante gli atti notarili ricevuti dal ricorrente, a far tempo dalla vendita di un immobile in Roma stipulata il 6 maggio 2016, evidenziando l'assenza di giustificazioni di tali operazioni, che avevano la sola finalità di sottrarre alle azioni esecutive i beni immobili e le partecipazioni societarie di cui il Genovese era titolare, caratterizzate dalla cessione di diritti di proprietà con la costituzione di diritti di uso (impignorabili in quanto diritti personalissimi aventi la funzione di soddisfare esigenze primarie di vita del titolare), come tali evidentemente funzionali alla sottrazione di tali beni alle azioni esecutive.

Identica analisi è stata compiuta per le operazioni societarie, di riduzione del capitale per perdite e di sottoscrizione degli aumenti di capitale da parte di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA] (a seguito della rinuncia da parte di quest'ultimo a sottoscrivere gli aumenti di capitale), anch'esse evidentemente volte esclusivamente ad attuare un trasferimento di partecipazioni societarie onde sottrarle ad azioni esecutive, compiute anche successivamente ai sequestri preventivi disposti nei confronti dello stesso Genovese per reati tributari e per somme rilevanti e di cui la stampa nazionale aveva dato diffusamente notizia.

L'affermazione di responsabilità del ricorrente in relazione ai reati per i quali era stata pronunciata sentenza di assoluzione non è, dunque, avvenuta sulla base di una riconsiderazione delle sue dichiarazioni, che ai fini di tale ribaltamento non sono state affatto considerate, bensì dell'analisi del complesso delle operazioni compiute dal Genovese con l'assistenza del ricorrente, della loro natura, caratteristiche e funzioni, tenuto conto della situazione patrimoniale e finanziaria del Genovese e della sua esposizione debitoria verso il Fisco, il cui scopo non poteva che essere evidente al ricorrente, anche alla luce della notorietà del Genovese, del risalto attribuito alle sue vicende giudiziarie e della evidenza del carattere strumentale di dette operazioni.

Tali rilievi, che non sono manifestamente illogici e sono idonei a giustificare il ribaltamento dell'esito assolutorio del giudizio di primo grado, non sono stati affatto considerati dal ricorrente, che si è limitato a prospettare la violazione dell'obbligo di rinnovare le prove orali diversamente valutate, senza considerare né tale complesso di argomenti, né l'analitica ricostruzione di tutti gli atti posti in essere dal Genovese con l'ausilio professionale del ricorrente, né, soprattutto, l'assenza della diversa considerazione delle dichiarazioni rese dall'imputato, di cui, quindi, non era necessaria la rinnovazione, di cui il ricorrente ha infondatamente lamentato l'omissione.

Ne consegue, in definitiva, l'infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso, relativi alla riforma della sentenza di primo grado e alla conseguente condanna del ricorrente anche per le ipotesi di reato dalle quali era stato assolto in primo grado.

4. Il terzo motivo, relativo alla conferma della affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 1), è anch'esso infondato.

A proposito della piena consapevolezza del ricorrente della grave situazione debitoria del Genovese, caratterizzata dall'avvio di azioni esecutive da parte degli agenti per la riscossione, la Corte d'appello, oltre a quanto precedentemente esposto, ha evidenziato, in relazione agli atti societari ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA] fino al 3 agosto 2017 e oggetto della contestazione di cui al capo 1), che le quote della Ge.Fin., di cui il Genovese era titolare, erano state sottoposte a pignoramento dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. il 9 giugno 2017 e che ciò era noto al ricorrente, che lo aveva appreso dalle visure camerali relative a tale società, tanto che aveva chiesto informazioni al riguardo al Genovese prima della assemblea straordinaria dei soci della Ge.Fin., fissata in seconda convocazione per il 3 agosto 2017, apprendendo della richiesta di misure cautelari avanzate dalla Agenzia delle Entrate in relazione a imposte evase per oltre 12 milioni di euro quantomeno dal 2 agosto 2017, dunque anteriormente al verbale assembleare ricevuto dal Notaio il 3 agosto seguente.

Da tale condotta, ritenuta, in modo logico, pienamente dimostrativa non solo della consapevolezza del ricorrente della esposizione debitoria del Genovese e dell'intento fraudolento da questi perseguito, ma anche della piena partecipazione a tale disegno da parte del ricorrente, la Corte d'appello ha tratto ulteriori elementi di prova in ordine alla consapevole partecipazione del ricorrente anche alle condotte anteriori, dimostrata dalla prosecuzione della collaborazione con il Genovese nonostante la scoperta dei pignoramenti e delle azioni cautelari avviati nei confronti del Genovese medesimo.

La Corte d'appello ha anche analiticamente esaminato e disatteso i rilievi del ricorrente a proposito della sua, sostanziale, assenza di responsabilità in relazione al verbale di assemblea straordinaria dei soci della Ge.Fin. del 3 agosto 2017, nella quale si sarebbe solo dato atto che le quote appartenenti a Genovese erano venute meno per perdite e sarebbero state solamente recepite le manifestazioni di volontà del Genovese di non voler sottoscrivere l'aumento di capitale e del figlio di volerlo, in suo luogo, sottoscrivere, sottolineando la contrarietà all'art. 28 della legge notarile della ricezione da parte del Paderni del verbale di assemblea del 3 agosto G, 1, 2017, in quanto volto a completare il percorso fraudolento di sottrazione dei beni del Genovese al soddisfacimento dei suoi debiti tributari.

Al riguardo la Corte d'appello ha, correttamente, sottolineato che indipendentemente dalla funzione di documentazione e controllo dei verbali assembleari assegnata dalla legge al notaio, ai fini della iscrizione delle delibere assembleari nel registro delle imprese, il pubblico ufficiale deve comunque astenersi dal ricevere il verbale assembleare quando, come nel caso in esame, sia pienamente consapevole della funzione illecita dello stesso, in quanto strumentale ad attuare decisioni fraudolente nei confronti del fisco, sanzionate penalmente, e dal quale avrebbe dunque dovute astenersi ai sensi dell'art. 28 della legge notarile (I. 16 febbraio 1913, n. 89, secondo cui "Il notaro non può ricevere atti: 10 se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico").

Si tratta di considerazioni ampiamente argomentate e non manifestamente illogiche, fondate su una corretta ricostruzione degli obblighi del pubblico ufficiale chiamato a ricevere un verbale assembleare di società che costituisca l'atto conclusivo di un articolato disegno volto a sottrarre il patrimonio del debitore fiscale alle azioni esecutive, di cui sia evidente la funzione strumentale nell'ambito del programma delittuoso, da cui, quindi, il notaio si deve certamente astenere, e che il ricorrente ha censurato in modo generico, omettendo di considerare l'articolata ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata e le giustificazioni poste a sostegno della conferma della affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui al capo 1), e, in ogni caso, con argomenti non fondati, alla luce di quanto esposto circa gli obblighi di astensione posti a carico del notaio dall'art. 28 della legge notarile e quelli di denuncia che gravano su di lui quale pubblico ufficiale.

5. Risulta, invece, fondato il quarto motivo di ricorso, relativo alla inammissibilità per difetto di legittimazione dell'impugnazione incidentale proposta dalla Agenzia delle Entrate, costituitasi parte civile.

La disciplina dell'appello incidentale è stata incisivamente rivisitata dall'art. 4, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 11 del 2018, in attuazione della delega di cui alla

I. 103/2017, che stabiliva di «prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità» (art. 1 comma 84 lett. m

I. n. 103 del 2017): l'obiettivo dichiarato del legislatore delegante era quello di attribuire all'appello incidentale "una spiccata funzione difensiva", riconoscendolo al solo imputato e limitandone l'estensione, "in particolare ai casi in cui non abbia legittimazione all'appello principale" (così la relazione al d.d.l. n. 2798, in Atti Camera, XVII legislatura, Disegni di legge e relazioni, p. 9).Il legislatore delegato ha sostituito sia il primo sia il terzo comma dell'art. 595 cod. proc. pen.: a norma del primo comma, l'imputato "che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista" dall'art. 584 cod. proc. pen., e, ai sensi del terzo comma, entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti (pubblico ministero e parti private), può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte.

In rapporto all'odierna versione del primo comma dell'art. 595 cod. proc. pen., il legislatore delegato ha posto in risalto che l'eliminazione della titolarità dell'appello incidentale in capo al pubblico ministero mira a individuare "parametri oggettivi, orientati ad un canone di stretta legalità, in presenza dei quali il pubblico ministero è legittimato all'appello, evitando che impugni solo in conseguenza dell'appello principale dell'imputato" (così la citata Relazione illustrativa, sub art. 4 dello schema definitivo del decreto legislativo).

Ne consegue, stante l'inequivoca previsione della facoltà di proporre appello incidentale per il solo imputato, con esclusione, dunque, non solo del pubblico ministero ma anche della parte civile (pur se non espressamente menzionata e anche se i poteri di impugnazione della parte civile e del querelante sono stati scissi da quelli del pubblico ministero dall'attuale testo dell'art. 576 cod. proc. pen.), e l'applicabilità della nuova disciplina alla vicenda in esame, trattandosi di impugnazione di sentenza emessa successivamente alla modifica legislativa (e cioè la sentenza del Tribunale di Messina del 20 settembre 2019), nella quale l'impugnazione è stata proposta in via incidentale con la memoria della Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2019, l'inammissibilità per difetto di legittimazione di tale impugnazione, non essendo più legittimata la parte civile a proporre appello incidentale.

Ciò comporta la necessità di revocare le statuizioni civili contenute nella sentenza di secondo grado relative ai reati diversi da quelle concernenti il capo 1) e alle spese del giudizio di appello, annullando senza rinvio la sentenza impugnata su tali punti, in quanto l'effetto devolutivo della impugnazione del pubblico ministero è limitato, ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen., ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, dunque, nel caso in esame, alla affermazione di responsabilità riguardo ai reati in relazione ai quali nel giudizio di primo grado era intervenuta sentenza di proscioglimento, ma di tale impugnazione non può giovarsi la parte civile non appellante (stante l'inammissibilità nel caso in esame del suo appello incidentale), allo scopo di conseguire un maggior risarcimento del danno (in relazione ai reati per i quali era stata pronunciata l'assoluzione e riguardo ai quali sia stata pronunciata condanna in accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero), essendosi formata una preclusione processuale sul punto.

I ' n E' stato, infatti, già condivisibilmente affermato, che la decisione con cui il giudice d'appello liquida in favore della parte civile non impugnante una somma di denaro maggiore rispetto a quella stabilita dalla sentenza di primo grado si pone in contrasto con il principio devolutivo sancito dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 30466 del 06/06/2019, Barbato, Rv. 276348, che in motivazione ha precisato che tale decisione non è, invece, in contrasto con il divieto di reformatio in peius, che è inapplicabile alle statuizioni civili; nel medesimo senso Sez. 5, n. 19069 del 22/01/2020, Santoro, Rv. 279176, nonché quanto in precedenza chiarito da Sez.

U, n. 53153 del 27/10/2016, C., Rv. 268179).

6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili relative ai reati diversi da quelli di cui al capo 1) dell'imputazione, stante l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla parte civile, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato, a cagione della infondatezza del primo, del secondo e del terzo motivo di ricorso.

Non vi è luogo a condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, stante la parziale fondatezza del suo ricorso, mentre quelle sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile devono essere integralmen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/3/2021 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito per la parte civile Agenzia delle Entrate l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del gravame con conferma della sentenza di secondo grado impugnata, con condanna del ricorrente al pagamento dei compensi del grado di legittimità; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 settembre 2019 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina, a seguito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato il [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 2000 di cui al capo 1) della rubrica (commesso in Messina e altrove fino al 3 agosto 2017), condannandolo alla pena di un anno di reclusione e alle pene accessorie di cui all'art. 12, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, assolvendolo dalle altre contestazioni della medesima ipotesi delittuosa perché il fatto non costituisce reato. Con la sentenza impugnata, pronunciata il 17 marzo 2021, la Corte d'appello di Messina, in accoglimento dell'appello principale del pubblico ministero e di quello incidentale della Agenzia delle Entrate, ha dichiarato l'imputato responsabile anche di tutte le altre contestazioni del medesimo reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 (di cui ai capi 3, b, Bl, dl, e1, g, i, I, L2, L4), condannandolo alla pena complessiva di un anno e dieci mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della Agenzia delle Entrate, costituita parte civile. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 6 CEDU e 603, commi 3 e 3 bis e 179 cod. proc. pen., a causa della mancata rinnovazione, nel giudizio di appello, dell'esame dell'imputato, in quanto la riforma della sentenza assolutoria di primo grado si era fondata pressoché esclusivamente sulla rivalutazione della coerenza logica e della credibilità delle dichiarazioni rese nel corso del proprio interrogatorio da parte dell'imputato, allorquando questi aveva affermato di essere stato all'oscuro dei debiti tributari di [OSCURATO:PERSONA] fino al 2 agosto 2017. Tale riconsiderazione avrebbe imposto la rinnovazione dell'esame dell'imputato su punti giudicati come controversi e critici al fine di garantire il diritto di difesa dell'imputato medesimo e di non violare l'art. 6 CEDU, essendo stato affermato dalla Corte EDU che il giudice d'appello che intenda riformare in senso peggiorativo le sentenze assolutorie pronunciate dal giudice di primo grado ha l'obbligo di rinnovare l'esame dell'imputato quando le sue dichiarazioni non siano credute e la loro confutazione sia, come nel caso di specie, posta a fondamento della sentenza di condanna che ribalta l'esito assolutorio del giudizio di primo grado (si richiamano le sentenze nn. 20903/15, 20973/14, 20980/15 e 24505/15), tanto più quando, come nel caso in esame, la riforma della pronuncia assolutoria si fondi su ragioni che attengono all'elemento soggettivo del reato.La citazione dell'imputato per il giudizio d'appello non poteva dirsi sufficiente a consentire di ritenere assolto detto obbligo, in quanto sarebbe stata necessaria la sua espressa citazione d'ufficio per rinnovarne l'esame. 2.2. Con il secondo motivo ha denunciato la carenza e l'illogicità della motivazione nella parte relativa alla necessaria conoscenza da parte dell'imputato delle vicende giudiziarie del Genovese e della loro incidenza nei suoi rapporti con il fisco, e anche a proposito della condotta tenuta dal ricorrente successivamente al 2 agosto 2017, allorquando aveva appreso dell'avvenuto sequestro delle quote sociali della GEFIN, riconducibili al Genovese. Risulterebbe, in particolare, illogica l'affermazione, contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la consapevolezza del pignoramento delle quote della GEFIN avrebbe dovuto indurre l'imputato a non partecipare alla assemblea straordinaria dei soci del 3 agosto 2017 e a non ricevere il relativo verbale, e ciò avrebbe dovuto indurlo ad astenersi anche dal ricevere gli atti precedentemente stipulati, a far tempo dal marzo 2016, in considerazione del clamore mediatico e delle notizie di stampa relative al Genovese (non dimostrate e acquisite irritualmente attraverso l'allegazione documentale all'atto di impugnazione del pubblico ministero, in assenza di un'ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria e nonostante l'effetto preclusivo derivante dalla ammissione al rito speciale). Tali argomenti non erano, peraltro, stati utilizzati allo scopo di valutare e accogliere l'impugnazione del pubblico ministero, bensì di rigettare l'appello proposto dall'imputato avverso la condanna per il reato di cui al capo 1), con la conseguente illogicità della affermazione della consapevolezza da parte dell'imputato della situazione debitoria del Genovese anche in epoca antecedente e con riferimento alle altre contestazioni. 2.3. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alla conferma della affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 1), in quanto la stessa Corte d'appello aveva riconosciuto che l'erosione del capitale sociale, con il conseguente azzeramento del valore delle quote sociali della GEFIN appartenenti al Genovese, si era verificata già nella assemblea ordinaria del 24 luglio 2017, nella quale era stata deliberata la rettifica del bilancio consuntivo e accertata la perdita del capitale sociale, cosicché l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, della cooperazione del Notaio nel corso della successiva assemblea straordinaria del 3 agosto 2017 alla sottrazione delle quote sociali all'azione esecutiva della Agenzia delle Entrate, risultava errata, non potendo realizzarsi il pericolo per le ragioni di credito tributarie necessario per la configurabilità del reato contestato, stante il già intervenuto azzeramento del capitale sociale, anteriormente alla suddetta assemblea straordinaria dei soci del 3 agosto 2017, il cui ordine del giorno prevedeva esclusivamente la ricostituzione del capitale sociale eroso dalle perdite, ai sensi dell'art. 2482 ter cod. civ. Ha censurato anche l'affermazione, posta a conferma della affermazione di responsabilità del ricorrente in relazione al reato di cui al capo 1), secondo cui l'imputato avrebbe dovuto rendersi conto della falsità del bilancio integrativo al 30 giugno 2017 e della fittizietà delle perdite nello stesso indicate, posto che il Notaio aveva appreso della esistenza delle perdite solamente con la notifica del pignoramento, il 2 agosto 2017, e che non gli era imposta una attività di verifica circa le perdite esposte in bilancio, in relazione alle quali non aveva poteri o doveri di controllo, che competono esclusivamente agli organi sociali di controllo. 2.4. Con il quarto motivo ha denunciato la violazione degli artt. 591 e 595 cod. proc. pen., a causa della errata considerazione della memoria con appello incidentale della parte civile, depositata il 12 dicembre 2019, quando era già decorso il termine perentorio di cui all'art. 585 cod. proc. pen. per presentare appello principale avverso la sentenza di assoluzione, cosicché quanto esposto dalla parte civile non poteva essere ricondotto a un tempestivo atto di impugnazione, essendo consentita l'impugnazione incidentale al solo imputato, a seguito della modifica dell'art. 595 cod. proc. pen. da parte dell'art. 4 della I. n. 11 del 2018, con la conseguenza che l'impugnazione incidentale proposta dalla parte civile doveva essere dichiarata inammissibile in quanto proposta da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Risulta fondato solamente il quarto motivo di ricorso. 2. Va, preliminarmente, rammentato che, in materia di ribaltamento della sentenza assolutoria, la giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, Sez. 4, n. 46210 del 02/10/2019, Giombini, Rv. 277870, relativa proprio a una ipotesi di mancata rinnovazione dell'esame dell'imputato in giudizio conclusosi con il ribaltamento dell'esito assolutorio di quello di primo grado, svoltosi con rito abbreviato), ha stabilito che incombe sul giudice di appello l'onere di offrire una motivazione rafforzata che si confronti con gli argomenti posti a sostegno della sentenza di assoluzione. Tale onere è generale e riguarda anche i casi in cui il compendio probatorio non abbia una struttura dichiarativa, ma si fondi su prove di altra natura (prova scientifica, intercettazioni, perquisizioni, sequestri etc). Nella sentenza di condanna che ribalti la decisione assolutoria di primo grado devono dunque essere confutate in via specifica tutte le ragioni poste a sostegno della decisione assolutoria di primo grado, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti, in quanto la motivazione, sovrapponendosi a quella della sentenza riformata, deve dare compiuta ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (così Sez. Un, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231674; in senso conforme, tra le tante, Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018 - dep. 2019, Prundaru, Rv. 276050). Si tratta di un percorso ermeneutico che trova significative conferme nella giurisprudenza della Corte EDU, che, con giurisprudenza consolidata, ha ritenuto non rispettoso delle garanzie convenzionali il processo che si risolva in un ribaltamento dell'assoluzione sulla base di un compendio probatorio cartolare che si presenta deprivato rispetto a quello disponibile in primo grado, in quanto carente dell'audizione diretta dei testimoni già uditi, dei quali si pretende di rivalutare la attendibilità intrinseca e la credibilità dei contenuti accusatori, senza fare ricorso alla percezione diretta dell'evento dichiarativo (Dan v. Moldavia, Corte Edu, 5 luglio 2011; Manolachi v. Romania, Corte EDU, III sez., 5 marzo 2013; Flueras v. Romania, Corte Edu, III sez., 9 aprile 2013; Corte Edu, III Sez., sent. 4 giugno 2013; Hanu v. Romania, ric. 10890/04; più recentemente Moinescu v. Romania, Corte Edu, III sez. 15.9.2015; Nitulescu v. Romania, Corte Edu, III sez. 22.9.2015; Lorefice v. Italia, Corte Edu, 1 sez., 29 giugno 2017). L'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa diversamente valutata, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (a partire da Sez. Un. n. 27620 del 28/04/2016 Dasgupta, Rv. 267486 e confermato, per il rito abbreviato non condizionato, da Sez. un. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786), è stato recepito con l'introduzione da parte della I. n. 103 del 2017 del comma 3 bis nell'art. 603 cod. proc. pen., secondo cui "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale". Tale obbligo è stato precisato dalla giurisprudenza successiva attraverso l'individuazione di precisi limiti, stabilendo che "l'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3 bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria - che risulterebbe palesemente in contrasto con l'esigenza di evitare un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali - ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati da questa Corte nella sentenza Dasgupta. Coordinando la locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3 bis («il giudice dispone rinnovazione dell'istruzione dibattimentale») con quelle, del tutto identiche sul piano lessicale, già utilizzate nei primi tre commi della medesima disposizione normativa, deve pertanto ritenersi che il giudice d'appello sia obbligato ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che, secondo le ragioni puntualmente e specificamente prospettate nell'atto di impugnazione del pubblico ministero, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna"» (così Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 2018-, P.G. in proc. Troise, Rv. 272431). A tale rilevante limitazione si associa quella individuata dalla condivisa giurisprudenza che limita l'obbligo di rinnovazione ai casi in cui si invochi la rivalutazione della attendibilità intrinseca delle testimonianze decisive, senza estenderlo alle prove dichiarative i cui contenuti sono incontestati, sebbene l'appellante chieda una diversa valutazione dei dati di contesto. Si è infatti affermato che non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione sia valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, che si limita a effettuare un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero a offrire una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice (Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017, Carosella, Rv. 270471; Sez. 5, n. 47833 del 21/06/2017, Terry e altro, Rv. 273553; Sez. 6, n. 49067 del 21/09/2017, Bertolini, Rv. 271503; Sez. 1, n. 35696 del 27/03/2019, Selvaggio, Rv. 276825; Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425). L'obbligo di rinnovazione, sia pure con dette limitazioni, comprende non solo le dichiarazioni testimoniali, ma anche quelle dell'imputato, essendo stato chiarito nella citata sentenza Dasgupta che "la necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale: a) per il testimone "puro"; b) per quello c.d. assistito; c) per il coimputato in procedimento connesso; d) per il coimputato nello stesso procedimento (fermo restando che, in questi ultimi due casi, l'eventuale rifiuto di sottoporsi all'esame non potrà comportare conseguenze pregiudizievoli per l'imputato); e) per il soggetto "vulnerabile" (salva la valutazione del giudice sulla indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le dovute cautele, ad un ulteriore stress); f) per l'imputato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria" (dal cui rifiuto non potrebbe, tuttavia, conseguire alcuna preclusione all'accoglimento della impugnazione)" (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488, cit.; in senso conforme, proprio a proposito della estensione anche alle dichiarazioni dell'imputato, se da rivalutare, Sez. 4, n. 46210 del 02/10/2019, Giombini, Rv. 277870, cit.).3. Ora, nel caso in esame, la Corte d'appello di Messina non è affatto pervenuta alla riforma della decisione assolutoria di primo grado valutando diversamente le dichiarazioni dell'imputato, mediante le quali questi aveva affermato la propria inconsapevolezza delle pendenze tributarie di [OSCURATO:PERSONA] e negato, quindi, di aver ricevuto gli atti pubblici oggetto delle varie contestazioni al fine di concorrere con lo stesso Genovese nella sottrazione dei suoi beni al soddisfacimento dei crediti tributari esistenti nei suoi confronti, bensì sulla base di una diversa e analitica valutazione del complesso degli elementi probatori, dai quali è emersa la volontà del Genovese di trasferire ai propri familiari, in particolare ai figli, tutto il proprio patrimonio mobiliare e immobiliare, al fine di sottrarlo alla esecuzione fiscale, e la piena consapevolezza di tale intendimento da parte del ricorrente, che vi partecipò in modo attivo, ricevendo tutti gli atti pubblici necessari per la sua realizzazione. Le dichiarazioni rese dal ricorrente, con le quali lo stesso aveva affermato la sua estraneità a tale disegno criminoso e la sua ignoranza della esposizione debitoria del Genovese nei confronti dell'Erario, non sono state riconsiderate o rivalutate, per sovvertire la pronuncia assolutoria di primo grado, ma solo considerate come protesta di innocenza, giudicata infondata alla luce del complesso degli elementi probatori considerati dalla Corte d'appello e ritenuti univocamente dimostrativi non solo del disegno fraudolento perseguito dal debitore fiscale Genovese, ma anche della piena consapevolezza della situazione debitoria e di tale disegno da parte del ricorrente, e della sua partecipazione attiva, attraverso il suo ministero professionale, a tale proposito criminoso. La Corte d'appello, per giustificare tali affermazioni, poste a base della conferma della condanna del ricorrente per il reato di cui al capo 1), e anche del ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado e della conseguente condanna dell'imputato anche per gli altri reati a lui contestati, ha sottolineato che il Genovese è assai noto per gli incarichi politici ricoperti (Sindaco di Messina, parlamentare regionale e nazionale) e per i successi imprenditoriali (quale azionista e dirigente della compagnia di traghetti Caronte & [OSCURATO:PERSONA], che gestisce l'attraversamento via mare dello Stretto di Messina), e che il suo arresto nel marzo 2014 per reati tributari e associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, al peculato e alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche aveva avuto ampio risalto sulla stampa locale e nazionale (come emerso già nel giudizio di primo grado e senza la necessità, dunque, di acquisirne certezza attraverso i documenti allegati all'atto d'impugnazione del pubblico ministero); dopo la sua scarcerazione, nel novembre 2015, dal maggio 2016 il Genovese aveva iniziato le alienazioni degli immobili di sua proprietà, soprattutto in favore del figlio Luigi, all'epoca ventenne, e, successivamente, operazioni societarie, sempre in favore del figlio Luigi, con atti ricevuti dal ricorrente, attraverso le quali far transitare il proprio patrimonio, rappresentato dalle quote societarie, in quello del figlio. Quanto alla posizione del ricorrente, la Corte d'appello ha affermato che tali operazioni, definite dal Genovese come "passaggio generazionale" del suo patrimonio, realizzato attraverso gli atti ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA], erano, in realtà, volte a sottrarre al Fisco le garanzie patrimoniali del Genovese medesimo, esposto per importi assai rilevanti nei confronti dell'erario e sottoposto a procedimenti penali. La Corte territoriale ha esaminato e ricostruito analiticamente tutte le operazioni commerciali e negoziali realizzate dal Genovese mediante gli atti notarili ricevuti dal ricorrente, a far tempo dalla vendita di un immobile in Roma stipulata il 6 maggio 2016, evidenziando l'assenza di giustificazioni di tali operazioni, che avevano la sola finalità di sottrarre alle azioni esecutive i beni immobili e le partecipazioni societarie di cui il Genovese era titolare, caratterizzate dalla cessione di diritti di proprietà con la costituzione di diritti di uso (impignorabili in quanto diritti personalissimi aventi la funzione di soddisfare esigenze primarie di vita del titolare), come tali evidentemente funzionali alla sottrazione di tali beni alle azioni esecutive. Identica analisi è stata compiuta per le operazioni societarie, di riduzione del capitale per perdite e di sottoscrizione degli aumenti di capitale da parte di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA] (a seguito della rinuncia da parte di quest'ultimo a sottoscrivere gli aumenti di capitale), anch'esse evidentemente volte esclusivamente ad attuare un trasferimento di partecipazioni societarie onde sottrarle ad azioni esecutive, compiute anche successivamente ai sequestri preventivi disposti nei confronti dello stesso Genovese per reati tributari e per somme rilevanti e di cui la stampa nazionale aveva dato diffusamente notizia. L'affermazione di responsabilità del ricorrente in relazione ai reati per i quali era stata pronunciata sentenza di assoluzione non è, dunque, avvenuta sulla base di una riconsiderazione delle sue dichiarazioni, che ai fini di tale ribaltamento non sono state affatto considerate, bensì dell'analisi del complesso delle operazioni compiute dal Genovese con l'assistenza del ricorrente, della loro natura, caratteristiche e funzioni, tenuto conto della situazione patrimoniale e finanziaria del Genovese e della sua esposizione debitoria verso il Fisco, il cui scopo non poteva che essere evidente al ricorrente, anche alla luce della notorietà del Genovese, del risalto attribuito alle sue vicende giudiziarie e della evidenza del carattere strumentale di dette operazioni. Tali rilievi, che non sono manifestamente illogici e sono idonei a giustificare il ribaltamento dell'esito assolutorio del giudizio di primo grado, non sono stati affatto considerati dal ricorrente, che si è limitato a prospettare la violazione dell'obbligo di rinnovare le prove orali diversamente valutate, senza considerare né tale complesso di argomenti, né l'analitica ricostruzione di tutti gli atti posti in essere dal Genovese con l'ausilio professionale del ricorrente, né, soprattutto, l'assenza della diversa considerazione delle dichiarazioni rese dall'imputato, di cui, quindi, non era necessaria la rinnovazione, di cui il ricorrente ha infondatamente lamentato l'omissione. Ne consegue, in definitiva, l'infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso, relativi alla riforma della sentenza di primo grado e alla conseguente condanna del ricorrente anche per le ipotesi di reato dalle quali era stato assolto in primo grado. 4. Il terzo motivo, relativo alla conferma della affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 1), è anch'esso infondato. A proposito della piena consapevolezza del ricorrente della grave situazione debitoria del Genovese, caratterizzata dall'avvio di azioni esecutive da parte degli agenti per la riscossione, la Corte d'appello, oltre a quanto precedentemente esposto, ha evidenziato, in relazione agli atti societari ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA] fino al 3 agosto 2017 e oggetto della contestazione di cui al capo 1), che le quote della Ge.Fin., di cui il Genovese era titolare, erano state sottoposte a pignoramento dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. il 9 giugno 2017 e che ciò era noto al ricorrente, che lo aveva appreso dalle visure camerali relative a tale società, tanto che aveva chiesto informazioni al riguardo al Genovese prima della assemblea straordinaria dei soci della Ge.Fin., fissata in seconda convocazione per il 3 agosto 2017, apprendendo della richiesta di misure cautelari avanzate dalla Agenzia delle Entrate in relazione a imposte evase per oltre 12 milioni di euro quantomeno dal 2 agosto 2017, dunque anteriormente al verbale assembleare ricevuto dal Notaio il 3 agosto seguente. Da tale condotta, ritenuta, in modo logico, pienamente dimostrativa non solo della consapevolezza del ricorrente della esposizione debitoria del Genovese e dell'intento fraudolento da questi perseguito, ma anche della piena partecipazione a tale disegno da parte del ricorrente, la Corte d'appello ha tratto ulteriori elementi di prova in ordine alla consapevole partecipazione del ricorrente anche alle condotte anteriori, dimostrata dalla prosecuzione della collaborazione con il Genovese nonostante la scoperta dei pignoramenti e delle azioni cautelari avviati nei confronti del Genovese medesimo. La Corte d'appello ha anche analiticamente esaminato e disatteso i rilievi del ricorrente a proposito della sua, sostanziale, assenza di responsabilità in relazione al verbale di assemblea straordinaria dei soci della Ge.Fin. del 3 agosto 2017, nella quale si sarebbe solo dato atto che le quote appartenenti a Genovese erano venute meno per perdite e sarebbero state solamente recepite le manifestazioni di volontà del Genovese di non voler sottoscrivere l'aumento di capitale e del figlio di volerlo, in suo luogo, sottoscrivere, sottolineando la contrarietà all'art. 28 della legge notarile della ricezione da parte del Paderni del verbale di assemblea del 3 agosto G, 1, 2017, in quanto volto a completare il percorso fraudolento di sottrazione dei beni del Genovese al soddisfacimento dei suoi debiti tributari. Al riguardo la Corte d'appello ha, correttamente, sottolineato che indipendentemente dalla funzione di documentazione e controllo dei verbali assembleari assegnata dalla legge al notaio, ai fini della iscrizione delle delibere assembleari nel registro delle imprese, il pubblico ufficiale deve comunque astenersi dal ricevere il verbale assembleare quando, come nel caso in esame, sia pienamente consapevole della funzione illecita dello stesso, in quanto strumentale ad attuare decisioni fraudolente nei confronti del fisco, sanzionate penalmente, e dal quale avrebbe dunque dovute astenersi ai sensi dell'art. 28 della legge notarile (I. 16 febbraio 1913, n. 89, secondo cui "Il notaro non può ricevere atti: 10 se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico"). Si tratta di considerazioni ampiamente argomentate e non manifestamente illogiche, fondate su una corretta ricostruzione degli obblighi del pubblico ufficiale chiamato a ricevere un verbale assembleare di società che costituisca l'atto conclusivo di un articolato disegno volto a sottrarre il patrimonio del debitore fiscale alle azioni esecutive, di cui sia evidente la funzione strumentale nell'ambito del programma delittuoso, da cui, quindi, il notaio si deve certamente astenere, e che il ricorrente ha censurato in modo generico, omettendo di considerare l'articolata ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata e le giustificazioni poste a sostegno della conferma della affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui al capo 1), e, in ogni caso, con argomenti non fondati, alla luce di quanto esposto circa gli obblighi di astensione posti a carico del notaio dall'art. 28 della legge notarile e quelli di denuncia che gravano su di lui quale pubblico ufficiale. 5. Risulta, invece, fondato il quarto motivo di ricorso, relativo alla inammissibilità per difetto di legittimazione dell'impugnazione incidentale proposta dalla Agenzia delle Entrate, costituitasi parte civile. La disciplina dell'appello incidentale è stata incisivamente rivisitata dall'art. 4, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 11 del 2018, in attuazione della delega di cui alla I. 103/2017, che stabiliva di «prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità» (art. 1 comma 84 lett. m I. n. 103 del 2017): l'obiettivo dichiarato del legislatore delegante era quello di attribuire all'appello incidentale "una spiccata funzione difensiva", riconoscendolo al solo imputato e limitandone l'estensione, "in particolare ai casi in cui non abbia legittimazione all'appello principale" (così la relazione al d.d.l. n. 2798, in Atti Camera, XVII legislatura, Disegni di legge e relazioni, p. 9).Il legislatore delegato ha sostituito sia il primo sia il terzo comma dell'art. 595 cod. proc. pen.: a norma del primo comma, l'imputato "che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista" dall'art. 584 cod. proc. pen., e, ai sensi del terzo comma, entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti (pubblico ministero e parti private), può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte. In rapporto all'odierna versione del primo comma dell'art. 595 cod. proc. pen., il legislatore delegato ha posto in risalto che l'eliminazione della titolarità dell'appello incidentale in capo al pubblico ministero mira a individuare "parametri oggettivi, orientati ad un canone di stretta legalità, in presenza dei quali il pubblico ministero è legittimato all'appello, evitando che impugni solo in conseguenza dell'appello principale dell'imputato" (così la citata Relazione illustrativa, sub art. 4 dello schema definitivo del decreto legislativo). Ne consegue, stante l'inequivoca previsione della facoltà di proporre appello incidentale per il solo imputato, con esclusione, dunque, non solo del pubblico ministero ma anche della parte civile (pur se non espressamente menzionata e anche se i poteri di impugnazione della parte civile e del querelante sono stati scissi da quelli del pubblico ministero dall'attuale testo dell'art. 576 cod. proc. pen.), e l'applicabilità della nuova disciplina alla vicenda in esame, trattandosi di impugnazione di sentenza emessa successivamente alla modifica legislativa (e cioè la sentenza del Tribunale di Messina del 20 settembre 2019), nella quale l'impugnazione è stata proposta in via incidentale con la memoria della Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2019, l'inammissibilità per difetto di legittimazione di tale impugnazione, non essendo più legittimata la parte civile a proporre appello incidentale. Ciò comporta la necessità di revocare le statuizioni civili contenute nella sentenza di secondo grado relative ai reati diversi da quelle concernenti il capo 1) e alle spese del giudizio di appello, annullando senza rinvio la sentenza impugnata su tali punti, in quanto l'effetto devolutivo della impugnazione del pubblico ministero è limitato, ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen., ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, dunque, nel caso in esame, alla affermazione di responsabilità riguardo ai reati in relazione ai quali nel giudizio di primo grado era intervenuta sentenza di proscioglimento, ma di tale impugnazione non può giovarsi la parte civile non appellante (stante l'inammissibilità nel caso in esame del suo appello incidentale), allo scopo di conseguire un maggior risarcimento del danno (in relazione ai reati per i quali era stata pronunciata l'assoluzione e riguardo ai quali sia stata pronunciata condanna in accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero), essendosi formata una preclusione processuale sul punto. I ' n E' stato, infatti, già condivisibilmente affermato, che la decisione con cui il giudice d'appello liquida in favore della parte civile non impugnante una somma di denaro maggiore rispetto a quella stabilita dalla sentenza di primo grado si pone in contrasto con il principio devolutivo sancito dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 30466 del 06/06/2019, Barbato, Rv. 276348, che in motivazione ha precisato che tale decisione non è, invece, in contrasto con il divieto di reformatio in peius, che è inapplicabile alle statuizioni civili; nel medesimo senso Sez. 5, n. 19069 del 22/01/2020, Santoro, Rv. 279176, nonché quanto in precedenza chiarito da Sez. U, n. 53153 del 27/10/2016, C., Rv. 268179). 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili relative ai reati diversi da quelli di cui al capo 1) dell'imputazione, stante l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla parte civile, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato, a cagione della infondatezza del primo, del secondo e del terzo motivo di ricorso. Non vi è luogo a condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, stante la parziale fondatezza del suo ricorso, mentre quelle sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile devono essere integralmen
Sentenza Cassazione n. 45249/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris