CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 22589/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] LotiA 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Boiracce ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 e 40 comma secondo cod. pen., 236 comma secondo, 223 comma primo in relazione all'art. 216 comma primo e 219 comma primo legge fall., commesso il 11 giugno 2007. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite il loro difensore, proponendo dieci motivi su; nullità del decreto di rinvio a giudizio per indeterminatezza del capo d'imputazione (mot. 1); violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per aver attribuito agli imputati la responsabilità di operazioni dolose volte a cagionare il dissesto a fronte di una contestazione in forma omissiva ex art. 40 cpv. (mot. 2); vizio di motivazione in relazione alla avvenuta acquisizione di documentazione integrativa (mot. 3); vizio di motivazione in relazione alla responsabilità penale dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] (mot. 4); Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità penale di entrambi gli imputati (nnot. 5); mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219 comma primo legge fall. (mot. 6); mancata notificazione del decreto di citazione a giudizio (nnot. 7); vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219 comma 1 legge fall. da cui discende l'incremento del termine necessario a prescrivere (mot. 8); mancata riqualificazione del fatto nel delitto di bancarotta semplice con conseguente incidenza sul termine prescrizionale (mot. 9); eccessività della pena inflitta (mot. 10). 3. I motivi non sono manifestamente infondati. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 11 marzo 2026 è decorso del termine di prescrizione del reato, tenuto conto dell'assenza di sospensioni. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. P.Q.M