CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2025
Cassazione n. 17567/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati sono del tutto distonici rispetto al tenore delle doglianze prospettate con l'appello e delle valutazioni rese in risposta dalla sentenza impugnata, perché riguardano la mancata concessione nella massima estensione possibile delle generiche, di contro escluse integralmente dalla decisione gravata senza che su • tale valutazione il ricorso nulla evidenzi in senso critico, e afferiscono alla mancata concessione dell'attenuante ex art 62 n. 4 cp mai chiesta con l'appello, inconferente rispetto alla vicenda a giudizio ed evocata in questa sede peraltro contestando un percorso giustificativo esposto dalla Corte del merito che non si riscontra nella sentenza impugnata, priva di accenni al tema rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 marzo 2025.