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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2021

Cassazione n. 26352/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA] Odra [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Marika [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] Giada [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12.20.1999 avverso la sentenza del 07/10/2021 della Corte di Appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 07/10/2021 ha confermato la decisione con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, in data 15/01/2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Odra alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, [OSCURATO:PERSONA] Marika alla pena di anni due mesi due di reclusione ed euro 412,00 di multa e [OSCURATO:PERSONA] Giada alla pena di anni 3 e mesi quattro di reclusione ed euro 618,00 di multa per il reato di cui alli art. 628, commi 1 e 3, cod. pen. 2.

Avverso tale sentenza le imputate, a mezzo del proprio difensore, propongono ricorso per cassazione.

3. La prima doglianza denuncia la mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello avente ad oggetto la nullità della sentenza di primo grado conseguente alla omessa citazione a comparire della parte lese MARGUTTI Elide.

4. Con il secondo motivo di impugnazione le ricorrenti deducono plurimi motivi ex art. 606, comma 1, lettere b), d) ed e) cod. proc. pen., articolati in più punti: • travisamento della prova e mancanza di motivazione in relazione agli elementi probatori e fattuali acquisiti; • erronea qualificazione giuridica del fatto in considerazione della mancanza dell'elemento costitutivo della minaccia e della conseguente derubricazione nel reato di furto; • mancata assoluzione dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] Marika in considerazione delle condizioni di salute della predetta che ne impediva ogni condotta concorsuale; • Omessa ed erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e conseguente mancato riconoscimento dell'attenuante indicata; • Omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

5. La difesa ha prodotto una memoria con cui insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

6. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse.

Va ricordato sul punto che l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quell'esistente.

In relazione alla specifica nullità invocata dalle ricorrenti va sottolineato che, sebbene l'art. 178 cod. proc. pen. preveda a pena di nullità la citazione in giudizio della persona offesa, tuttavia, a norma di quanto disposto dall'art. 182 cod. proc. pen, una tale nullità non può essere eccepita da chi come l'imputato non abbia interesse all'osservanza della disposizione violata, essendo salva la sua facoltà di chiedere la citazione della persona offesa come teste (vedi fra le altre, Sez. 4, n. 34784 del 02/03/2007, Pensabene, Rv. 237463 - 01 -).

7. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché sono manifestamente infondati tutti i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta.

La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 244181 - 01).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

8. La doglianza relativa al travisamento della prova è del tutto generica.

La Corte di Cassazione ha, in proposito, stabilito che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando, come nel caso di specie, non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

9. Nel caso in esame risulta, invece, la mera indicazione di affermazioni apodittiche e di massime giurisprudenziali prive di un nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata che ha portato alla condanna dell'imputato.

Il difensore, infatti, si è limitato a menzionare in modo succinto quella che è, in via generale, la disciplina in caso di motivazione carente e travisamento della prova, senza specificare per quali motivi tali principi e disposizioni siano applicabili al caso di specie e soprattutto costituiscano una valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito.

La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti, e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099), requisiti entrambi non ravvisabili nel caso di specie.

10. Le doglianze relative all'insussistenza dell'elemento costitutivo della minaccia e dell'apporto concorsuale della [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati.

La Corte territoriale ritenendo la sussistenza di condotte minatorie poste in essere dalle imputate (le quali hanno accerchiato la cassiera facendo riferimento ad un amico che si sarebbe arrabbiato) fatto buon uso dei principi di diritto della Suprema Corte per i quali la minaccia è integrata da ogni comportamento perentorio ed univoco che sia idoneo in astratto a turbare la libera determinazione della vittima (vedi Sez. 2, n. 48955 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 277783 - 01 -).

Parimenti logica e coerente con le acquisizioni processuali è l'affermazione della responsabilità concorsuale della [OSCURATO:PERSONA] la quale ha proferito la frase minacciosa mentre le due complici accerchiavano la vittima della rapina.

11. Anche il motivo inerente la mancata concessione della circostanza del danno di tenue entità è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente motivato in ordine al significativo valore dei beni sottratti ed alla lesione dell'integrità morale della persona offesa, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina (vedi ex multis Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 265685 - 01).

La replica contenuta nel ricorso si limita, infatti, a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza, per come emerge dalla sentenza.

12. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] è fondato su una motivazione esente da manifesta illogicità e pertanto insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Nel caso di specie i giudici di appello hanno correttamente fondato la loro decisione sulla mancanza di elementi di segno positivo, la capacità criminale della ricorrente desumibile dai precedenti e la mancanza di resipiscenza.

13. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuna, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA] Odra [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Marika [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] Giada [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12.20.1999 avverso la sentenza del 07/10/2021 della Corte di Appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 07/10/2021 ha confermato la decisione con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, in data 15/01/2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Odra alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, [OSCURATO:PERSONA] Marika alla pena di anni due mesi due di reclusione ed euro 412,00 di multa e [OSCURATO:PERSONA] Giada alla pena di anni 3 e mesi quattro di reclusione ed euro 618,00 di multa per il reato di cui alli art. 628, commi 1 e 3, cod. pen. 2. Avverso tale sentenza le imputate, a mezzo del proprio difensore, propongono ricorso per cassazione. 3. La prima doglianza denuncia la mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello avente ad oggetto la nullità della sentenza di primo grado conseguente alla omessa citazione a comparire della parte lese MARGUTTI Elide. 4. Con il secondo motivo di impugnazione le ricorrenti deducono plurimi motivi ex art. 606, comma 1, lettere b), d) ed e) cod. proc. pen., articolati in più punti: • travisamento della prova e mancanza di motivazione in relazione agli elementi probatori e fattuali acquisiti; • erronea qualificazione giuridica del fatto in considerazione della mancanza dell'elemento costitutivo della minaccia e della conseguente derubricazione nel reato di furto; • mancata assoluzione dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] Marika in considerazione delle condizioni di salute della predetta che ne impediva ogni condotta concorsuale; • Omessa ed erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e conseguente mancato riconoscimento dell'attenuante indicata; • Omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 5. La difesa ha prodotto una memoria con cui insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. 6. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse. Va ricordato sul punto che l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quell'esistente. In relazione alla specifica nullità invocata dalle ricorrenti va sottolineato che, sebbene l'art. 178 cod. proc. pen. preveda a pena di nullità la citazione in giudizio della persona offesa, tuttavia, a norma di quanto disposto dall'art. 182 cod. proc. pen, una tale nullità non può essere eccepita da chi come l'imputato non abbia interesse all'osservanza della disposizione violata, essendo salva la sua facoltà di chiedere la citazione della persona offesa come teste (vedi fra le altre, Sez. 4, n. 34784 del 02/03/2007, Pensabene, Rv. 237463 - 01 -). 7. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché sono manifestamente infondati tutti i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 244181 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 8. La doglianza relativa al travisamento della prova è del tutto generica. La Corte di Cassazione ha, in proposito, stabilito che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando, come nel caso di specie, non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. 9. Nel caso in esame risulta, invece, la mera indicazione di affermazioni apodittiche e di massime giurisprudenziali prive di un nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata che ha portato alla condanna dell'imputato. Il difensore, infatti, si è limitato a menzionare in modo succinto quella che è, in via generale, la disciplina in caso di motivazione carente e travisamento della prova, senza specificare per quali motivi tali principi e disposizioni siano applicabili al caso di specie e soprattutto costituiscano una valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti, e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099), requisiti entrambi non ravvisabili nel caso di specie. 10. Le doglianze relative all'insussistenza dell'elemento costitutivo della minaccia e dell'apporto concorsuale della [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati. La Corte territoriale ritenendo la sussistenza di condotte minatorie poste in essere dalle imputate (le quali hanno accerchiato la cassiera facendo riferimento ad un amico che si sarebbe arrabbiato) fatto buon uso dei principi di diritto della Suprema Corte per i quali la minaccia è integrata da ogni comportamento perentorio ed univoco che sia idoneo in astratto a turbare la libera determinazione della vittima (vedi Sez. 2, n. 48955 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 277783 - 01 -). Parimenti logica e coerente con le acquisizioni processuali è l'affermazione della responsabilità concorsuale della [OSCURATO:PERSONA] la quale ha proferito la frase minacciosa mentre le due complici accerchiavano la vittima della rapina. 11. Anche il motivo inerente la mancata concessione della circostanza del danno di tenue entità è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente motivato in ordine al significativo valore dei beni sottratti ed alla lesione dell'integrità morale della persona offesa, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina (vedi ex multis Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 265685 - 01). La replica contenuta nel ricorso si limita, infatti, a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza, per come emerge dalla sentenza. 12. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] è fondato su una motivazione esente da manifesta illogicità e pertanto insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso di specie i giudici di appello hanno correttamente fondato la loro decisione sulla mancanza di elementi di segno positivo, la capacità criminale della ricorrente desumibile dai precedenti e la mancanza di resipiscenza. 13. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuna, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pa
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