CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 14425/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11983-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1509/10/2019 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, Sezione staccata di LIVORNO, depositata in data 28/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che: 1. L'Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che resta intimato, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana, Sezione staccata di Livorno, aveva rigettato l'appello proposto dall'amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del predetto contribuente avverso il silenzio rifiuto serbato dall'Agenzia delle entrate sulla domanda di rimborso IRPEF avanzata in data 30 gennaio 2013 con riferimento alle ritenute effettuate nel giugno 2010 dal datore di lavoro sulle somme al [OSCURATO:PERSONA] corrisposte quale incentivo all'esodo; accoglimento fondato sulla rilevata tempestività dell'istanza, avendo la CTR ritenuto che il beneficio fiscale di cui all'art. 19, comma 4 bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 trovava applicazione non solo ai rapporti di lavoro cessati alla data di entrata in vigore dell'art. 36 del d.l. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, ma anche a quelli conclusi in attuazione di atti o accordi sottoscritti prima del 4 luglio 2006, come nel caso di specie in cui doveva farsi riferimento al provvedimento di [OSCURATO:SOCIETA]. di risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro datato 30 giugno 1999, più volte prorogato fino al 31 dicembre 2011. 2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 36, del d.l. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, e 2697 cod. civ., per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto l'applicabilità del regime fiscale di favore in assenza di prova dell'adesione individuale del lavoratore all'accordo collettivo e della data certa di tale adesione. 2. Il motivo è fondato e va accolto. 3. E' orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui In tema di imposte sui redditi, l'art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, che ha introdotto per i contributi d'incentivo all'esodo dei lavoratori dipendenti un'aliquota dimezzata rispetto a quella per il trattamento di fine rapporto, nonostante la sua abrogazione è reso ultrattivo dall'art. 36, comma 23, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in I. n. 248 del 2006, in due ipotesi non concorrenti: 1) con riferimento alle somme corrisposte per rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006 (ovvero prima dell'entrata in vigore del d.l. cit.); oppure, alternativamente 2) con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati dopo tale data, in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006. Sicché ove il lavoratore proponga istanza di rimborso dell'IRPEF, calcolata dal datore di lavoro sulla quota integrativa del TFR, assumendo di aver percepito l'indennità come incentivo all'esodo volontario, è tenuto a dimostrare, mediante idonea documentazione, che l'erogazione del contributo è avvenuta a tale titolo e di aver aderito in data antecedente al 4 luglio 2006 al piano di incentivo proposto dal datore di lavoro oppure oggetto di accordo sindacale» (Cass. n. 29440 del 2019; in termini, Cass. n. 12935 del 2019; Cass. n. 18838 del 2019). 4. Nel caso di specie la CTR non si è attenuta al suindicato principio avendo fatto generico riferimento ad un originario accordo del 30 giugno 1999, intercorso fra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali, finalizzato a favorire l'esodo dei lavoratori, più volte prorogato fino al 31 dicembre 2011, senza però fare alcun riferimento alla personale adesione del contribuente a detto piano di esodo in epoca anteriore alle modifiche introdotte con il citato d.l. n. 223 del 2006, convertito. 5. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente per nuovo esame, alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, Sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 22/03