Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 37528/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe ndicata, con la quale la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui all'art. 171 L.633/1941, lo ha condannato per treatédi cui all'art.648 cod. pen. e ha rideterminato la pena in anni uno e mesi cinque di reclusione e euro 6.600 di multa.

Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della moti azione in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4„, cod. pen. e, con il secondo motivo, violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio che è stato ridet _rminato dalla Corte territoriale, a seguito della pronuncia assolutoria per cinque contravven. ioni, applicando la riduzione di un solo mese di reclusione.

Considerato che, in ordine alla prima doglianza, ai fini della configurabi ità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 275950).

Orbene, nel caso in disamina, con Motivazione congrua ed adeguata, il giudice a quo ha fatto richiamo al cospicuo numero dei supporti magnetici in sequestro (oltre 600 tra( e DVD), quali indici rivelatori di un disvalore sociale ostativo al riconoscimento della suddetta circostanza attenuante.

Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in or me al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motiva ,ione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, si osserva che il giudice di primo grad , per tutti i reati in contestazione, aveva determinato la pena finale in anni uno, mesi sei i reclusione e euro 8000,00 di multa oltre le pene accessorie per le contravvenzioni di cui all'art. 171 L.633/1941.

La Corte territoriale, con motivazione senz'altro da ritenersi adeguata, ha ceterminato la pena per il reato più grave, nella specie costituito dall'art. 648 cod. pen., in misura prossima al minimo edittale, ritenendola proporzionata alla gravità del fatto e ai precedenti penali e, partendo dal anni due di reclusione e da euro 8000 di multa, ha applicato l'aumento per la recidiva di mesi uno di reclusione e l'aumento per la continuazione di giorni quindici di reclusione, senza applicare l'aumento di un mese di reclusione per le contestate contravvenzioni, così giungendo alla pena finale, ridotta per il rito, di anni uno e mesi cinque di reclusione e di euro 6600 di multa.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan a del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell L spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21/06/2024 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe ndicata, con la quale la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui all'art. 171 L.633/1941, lo ha condannato per treatédi cui all'art.648 cod. pen. e ha rideterminato la pena in anni uno e mesi cinque di reclusione e euro 6.600 di multa. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della moti azione in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4„, cod. pen. e, con il secondo motivo, violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio che è stato ridet _rminato dalla Corte territoriale, a seguito della pronuncia assolutoria per cinque contravven. ioni, applicando la riduzione di un solo mese di reclusione. Considerato che, in ordine alla prima doglianza, ai fini della configurabi ità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 275950). Orbene, nel caso in disamina, con Motivazione congrua ed adeguata, il giudice a quo ha fatto richiamo al cospicuo numero dei supporti magnetici in sequestro (oltre 600 tra( e DVD), quali indici rivelatori di un disvalore sociale ostativo al riconoscimento della suddetta circostanza attenuante. Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in or me al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motiva ,ione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, si osserva che il giudice di primo grad , per tutti i reati in contestazione, aveva determinato la pena finale in anni uno, mesi sei i reclusione e euro 8000,00 di multa oltre le pene accessorie per le contravvenzioni di cui all'art. 171 L.633/1941. La Corte territoriale, con motivazione senz'altro da ritenersi adeguata, ha ceterminato la pena per il reato più grave, nella specie costituito dall'art. 648 cod. pen., in misura prossima al minimo edittale, ritenendola proporzionata alla gravità del fatto e ai precedenti penali e, partendo dal anni due di reclusione e da euro 8000 di multa, ha applicato l'aumento per la recidiva di mesi uno di reclusione e l'aumento per la continuazione di giorni quindici di reclusione, senza applicare l'aumento di un mese di reclusione per le contestate contravvenzioni, così giungendo alla pena finale, ridotta per il rito, di anni uno e mesi cinque di reclusione e di euro 6600 di multa. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan a del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell L spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/06/2024 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 37528/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris