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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 29340/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALEdi CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; uditi i difensor i della ricorrente, Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 28 marzo 2025 , il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela convalidava il sequestro preventivo di urgenza disposto dal Pubblico Ministero della somma di € 162.650,00 e di un assegno circolare emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di € 13.300,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato di usura; il Tribunale diCaltanissetta, con ordinanza del 15 aprile 202 5 , confermava il decreto; avverso tale ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], pr e metten do che l’impugnazione non si estendeva all’assegno, in quanto ne era stato disposto il dissequestro e le restituzione all’avente diritto, ed eccependo che: 1.1 la p recisazione del tribunale del riesame in merito alla duplice finalità del sequestro oggetto di gravame e la denunciata omissione con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca riduceva innegabilmente la valenza del sequestro oggetto di gravame esclusivamente allacd.” f inalità impeditiva ”, in merito allaquale si eccepiva la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora ed alla pertinenzialità dei beni sottoposti a sequestro , in quanto nulla si diceva in merito alla riconducibilità della somma sequestrata al reato ed al pericolo concreto ed attuale che la disponibilità della stessa potesse agevolare l'ulteriore commissione di reati; c on riferimento al rapporto di pertinenza la motivazione del tribunale era apparente e contraddittoria,visto che vi erano un generico riferimento agli elementi indiziari emersi nel corso delle indagini e un'assenza di motivazione con riferimento alla ontologica fungibilità del denaro che secondo il provvedimento impugnato avrebbe giustificato il requisito del periculum; l'omessa motivazione sulle censure mosse dalla ricorrente in sede di riesame si era sostanziata in quella che la Corte definisce motivazione apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1Si deve infatti ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le tante: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 – Nel caso in esame, si deve rilevare che il ricorso è stato apparentemente proposto per violazione di legge, ma in realtà non si confronta affatto con la motivazione del Tribunale che, alle pagine 9 e 10 dell’ordinanza impugnata, ha esaurientemente motivato sulla sussistenza del periculum in mora (unico profilo contestato in ricorso); in particolare, il Tribunale, con ragionamento logico e coerente, ha ritenuto che le somme sequestrate fossero quelle utilizzate per commettere il reato di usura e che servisseroper la commissione di ulteriori reati, applicando quindi correttamente il disposto dell’art. 321 comma 1 cod. proc. pen.; ha inoltre richiamato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari nella parte in cui aveva precisato che la disponibilità della somma potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato, così adempiendo all’onere motivazionale richiesto.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile in quanto si censura in realtà un vizio di motivazione, e non una violazione di legge come previsto dall’art. 325 cod.proc.pen. 2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALEdi CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; uditi i difensor i della ricorrente, Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 28 marzo 2025 , il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela convalidava il sequestro preventivo di urgenza disposto dal Pubblico Ministero della somma di € 162.650,00 e di un assegno circolare emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di € 13.300,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato di usura; il Tribunale diCaltanissetta, con ordinanza del 15 aprile 202 5 , confermava il decreto; avverso tale ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], pr e metten do che l’impugnazione non si estendeva all’assegno, in quanto ne era stato disposto il dissequestro e le restituzione all’avente diritto, ed eccependo che: 1.1 la p recisazione del tribunale del riesame in merito alla duplice finalità del sequestro oggetto di gravame e la denunciata omissione con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca riduceva innegabilmente la valenza del sequestro oggetto di gravame esclusivamente allacd.” f inalità impeditiva ”, in merito allaquale si eccepiva la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora ed alla pertinenzialità dei beni sottoposti a sequestro , in quanto nulla si diceva in merito alla riconducibilità della somma sequestrata al reato ed al pericolo concreto ed attuale che la disponibilità della stessa potesse agevolare l'ulteriore commissione di reati; c on riferimento al rapporto di pertinenza la motivazione del tribunale era apparente e contraddittoria,visto che vi erano un generico riferimento agli elementi indiziari emersi nel corso delle indagini e un'assenza di motivazione con riferimento alla ontologica fungibilità del denaro che secondo il provvedimento impugnato avrebbe giustificato il requisito del periculum; l'omessa motivazione sulle censure mosse dalla ricorrente in sede di riesame si era sostanziata in quella che la Corte definisce motivazione apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1Si deve infatti ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le tante: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 – Nel caso in esame, si deve rilevare che il ricorso è stato apparentemente proposto per violazione di legge, ma in realtà non si confronta affatto con la motivazione del Tribunale che, alle pagine 9 e 10 dell’ordinanza impugnata, ha esaurientemente motivato sulla sussistenza del periculum in mora (unico profilo contestato in ricorso); in particolare, il Tribunale, con ragionamento logico e coerente, ha ritenuto che le somme sequestrate fossero quelle utilizzate per commettere il reato di usura e che servisseroper la commissione di ulteriori reati, applicando quindi correttamente il disposto dell’art. 321 comma 1 cod. proc. pen.; ha inoltre richiamato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari nella parte in cui aveva precisato che la disponibilità della somma potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato, così adempiendo all’onere motivazionale richiesto. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile in quanto si censura in realtà un vizio di motivazione, e non una violazione di legge come previsto dall’art. 325 cod.proc.pen. 2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
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