CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26604/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma, ha confermato la sen- , tenza del Tribunale di Roma del 5 gennaio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle circostanze attenuanti generiche alla contestata recidiva infraquin- quennale, era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro duemila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in relazione alla mancata formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti contestate. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. In ordine all'unico motivo di ricorso, va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discre- zionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450). In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481). Ciò posto, nella fattispecie, la Corte di appello ha logicamente ritenuto di formu- lare un giudizio di equivalenza tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche, alla luce della gravità del precedente per rapina e del reato per cui si procede nonché del considerevole numero di avventori che ricevettero sostanza drogante dall'impu- tato, come desumibile dalla somma di euro 370 in banconote di vario taglio seque- t strata dai carabinieri. Il ricorrente si limita ad enunciare elementi a sé favorevoli, legittimamente con-siderati di minor rilievo dalla Corte di merito. 2. Il ricorso, quindi, va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di eso- nero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Rom