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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00443/2026

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano haconfermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza che aveva ritenuto il ricorrente colpevole del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992 (accertato in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro 4000,00 di ammenda.

Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione formulando duemotivi con cui deduce la violazione e falsa applicazione della legge penale in ordine all’affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento della causa di estinzione del reato indicata dall’art. 131 bis cod.pen.

Il ricorso é manifestamente infondato.

Ai fini della integrazione della fattispecie contestata, la sentenza impugnata ha rilevato che a carico dell'imputato risulta elevato un verbale di contestazione per analoga violazione amministrativa commessa in data 11 febbraio 2025, che non risulta essere stata opposta con ricorso né oggetto di oblazione nei termini di legge.

Palesemente infondato e contrario ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità é il secondo profilo di censura afferente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.

Come correttamente ritenuto dai giudici di appello, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisitodella non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812).

Il ricorso manifestamente infondato va pertanto dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 02/12/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano haconfermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza che aveva ritenuto il ricorrente colpevole del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992 (accertato in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro 4000,00 di ammenda. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione formulando duemotivi con cui deduce la violazione e falsa applicazione della legge penale in ordine all’affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento della causa di estinzione del reato indicata dall’art. 131 bis cod.pen. Il ricorso é manifestamente infondato. Ai fini della integrazione della fattispecie contestata, la sentenza impugnata ha rilevato che a carico dell'imputato risulta elevato un verbale di contestazione per analoga violazione amministrativa commessa in data 11 febbraio 2025, che non risulta essere stata opposta con ricorso né oggetto di oblazione nei termini di legge. Palesemente infondato e contrario ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità é il secondo profilo di censura afferente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. Come correttamente ritenuto dai giudici di appello, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisitodella non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812). Il ricorso manifestamente infondato va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/20
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