CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 aprile 1985
Cassazione n. 48298/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/04/1985 avverso la sentenza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva del difensore del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21/12/2022 il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, ha dichiarato l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto allo stesso ascritto (art. 640, comma secondo, n. 2-bis, in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen.). 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta decisione deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen., richiamando la circostanza dell'intervenuta contestazione al Cinelli della truffa aggravata dalla c.d. minorata difesa ed evidenziando come nel caso in esame, a prescindere dalla contestazione elevata che impediva il riconoscimento della causa di esclusione di punibilità ex art. 131- bis cod. pen. non ricorrevano i presupposti indicati dalla stessa disciplina applicata dal Tribunale monocratico, con particolare riferimento all'evidente ricorrenza di un comportamento abituale, desumibile dalla condizione di recidivo del Cinelli e dalla tipologia di precedenti allo stesso riferibili. Richiamava, inoltre, il Procuratore generale ricorrente, in considerazione della intervenuta contestazione di truffa on-line, il disposto del comma secondo dell'art. 131-bis cod. pen. al fine di ritenere esclusa a priori la possibile configurabilità di una particolare tenuità del fatto. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il motivo di ricorso proposto è fondato, ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. 5. Occorre osservare come le argomentazioni del Procuratore generale impugnante siano fondate per le ragioni dallo stesso esplicitate, in considerazione non solo della contestazione elevata, ma anche delle caratteristiche della azione e della presenza di precedenti specifici a carico del Cinelli (con conseguente contestazione della recidiva). 6. Nel caso concreto, infatti, ricorreva un tipico caso di truffa on line e pur essendo stata ritenuta l'aggravante della minorata difesa ai sensi dell'art. 61, n. 5 cod. pen., il Tribunale ha applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in violazione dei requisiti legittimanti previsti a tal fine dal legislatore. Questa Corte ha, difatti, già affermato, con principio che qui si intende ribadire, che al causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nel caso in cui l'agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, da riferire non solo alle particolari condizioni della persona, ma anche alle circostanze "di tempo" e "di luogo", contemplate dall'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen. (Fattispecie di truffa aggravata ex art. 640, comma secondo, n. 2-bis), cod. pen. commessa mediante vendita "on line")(Sez.2, n. 9113 del 17/02/2021, PMTc Frappampina, Rv. 280663-01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cata