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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04624/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta de Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata ex art. 444 cod.proc.pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81, cpv, 110 cod.pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, disponendo l'espulsione di [OSCURATO:PERSONA] a pena espiata.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto, lamentando che il Giudice non aveva proceduto alla riqualificazione del capo di imputazione nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in considerazione del ruolo svolto dall'imputato ed alla sua effettiva responsabilità.

Con il secondo motivo deduce l'illegalità della misura di sicurezza, lamentando che il Tribunale aveva erroneamente valutato i criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e ritenuto il prevenuto socialmente pericoloso, in contrasto con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità; inoltre, erano stati ignorati numerosi elementi comprovanti il reinserimento del ricorrente nel tessuto sociale lecito (titolarità di regolare permesso di soggiorno, modifica della misura cautelare, prestazione di regolare attività lavorativa).

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile.

Va ricordato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 27261901); secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre l'errore manifesto quando sussiste realmente l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, sicché deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità: l'errata qualificazione giuridica del fatto può essere fatta valere solo dinanzi ad un evidente error in iudicando che "dissimuli un'illegale trattativa sul nomen iuris, ma non in presenza di una qualificazione che presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez.6, n.2721 del 08/01/2018, Rv.272026 - 01; Sez.3, n.34902 del 24/06/2015, dep.17/08/2015, Rv.264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012 dep. il 2.4.2013, Rv. 254865: Sez. 4, 11 marzo 2010, n. 10692 Rv.246394 - 01).

Nel caso di specie, non è prospettabile il vizio lamentato, in quanto la motivazione della sentenza è adeguata perché basata sugli atti di indagine in piena aderenza al chiaro tenore letterale della imputazione, peraltro neppure censurata dal ricorrente.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In sede di applicazione della misura di sicurezza personale dell' espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista dall'art. 86, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati ivi indicati, il giudice di merito deve effettuare, anche con la sentenza di "patteggiamento", in virtù della statuizione contenuta nella sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale, un previo e motivato accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero (cfr tra le altre, Sez. 4, n. 42317 del 08/06/2004, Kola, Rv. 231006; Sez.6,n.34438 del 12/06/2006, Rv. 235063 - 01; Sez.2, 28614 del 02/07/2009,Rv.244882 - 01).

Va ricordato che trattasi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione (cfr. sez.

F n. 34978 del 13/08/2015, PG in proc.

Totili e altro, Rv. 264576; sez. 3 n. 30493 del 24/06/2015, PG, Taulla, Rv. 264804; n. 19530 del 04/02/2015, PG in proc.

Rahmoune, Rv. 263637; Sez. 4 n. 24427 del 20/04/2018, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273743).

Sul punto in questione la motivazione della sentenza impugnata risulta adeguata, avendo il Tribunale espressamente argomentato la valutazione in ordine alla sussistenza in concreto della pericolosità sociale dell'imputato (cfr pag 2 della sentenza), quale presupposto per l'applicazione della espulsione ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309/1990.

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta de Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata ex art. 444 cod.proc.pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81, cpv, 110 cod.pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, disponendo l'espulsione di [OSCURATO:PERSONA] a pena espiata. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto, lamentando che il Giudice non aveva proceduto alla riqualificazione del capo di imputazione nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in considerazione del ruolo svolto dall'imputato ed alla sua effettiva responsabilità. Con il secondo motivo deduce l'illegalità della misura di sicurezza, lamentando che il Tribunale aveva erroneamente valutato i criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e ritenuto il prevenuto socialmente pericoloso, in contrasto con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità; inoltre, erano stati ignorati numerosi elementi comprovanti il reinserimento del ricorrente nel tessuto sociale lecito (titolarità di regolare permesso di soggiorno, modifica della misura cautelare, prestazione di regolare attività lavorativa). Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. Va ricordato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 27261901); secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre l'errore manifesto quando sussiste realmente l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, sicché deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità: l'errata qualificazione giuridica del fatto può essere fatta valere solo dinanzi ad un evidente error in iudicando che "dissimuli un'illegale trattativa sul nomen iuris, ma non in presenza di una qualificazione che presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez.6, n.2721 del 08/01/2018, Rv.272026 - 01; Sez.3, n.34902 del 24/06/2015, dep.17/08/2015, Rv.264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012 dep. il 2.4.2013, Rv. 254865: Sez. 4, 11 marzo 2010, n. 10692 Rv.246394 - 01). Nel caso di specie, non è prospettabile il vizio lamentato, in quanto la motivazione della sentenza è adeguata perché basata sugli atti di indagine in piena aderenza al chiaro tenore letterale della imputazione, peraltro neppure censurata dal ricorrente. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In sede di applicazione della misura di sicurezza personale dell' espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista dall'art. 86, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati ivi indicati, il giudice di merito deve effettuare, anche con la sentenza di "patteggiamento", in virtù della statuizione contenuta nella sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale, un previo e motivato accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero (cfr tra le altre, Sez. 4, n. 42317 del 08/06/2004, Kola, Rv. 231006; Sez.6,n.34438 del 12/06/2006, Rv. 235063 - 01; Sez.2, 28614 del 02/07/2009,Rv.244882 - 01). Va ricordato che trattasi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione (cfr. sez. F n. 34978 del 13/08/2015, PG in proc. Totili e altro, Rv. 264576; sez. 3 n. 30493 del 24/06/2015, PG, Taulla, Rv. 264804; n. 19530 del 04/02/2015, PG in proc. Rahmoune, Rv. 263637; Sez. 4 n. 24427 del 20/04/2018, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273743). Sul punto in questione la motivazione della sentenza impugnata risulta adeguata, avendo il Tribunale espressamente argomentato la valutazione in ordine alla sussistenza in concreto della pericolosità sociale dell'imputato (cfr pag 2 della sentenza), quale presupposto per l'applicazione della espulsione ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309/1990. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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