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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 09698/2026

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presentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come daprocura a margine del ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegataal controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1573/2020 depositata il04/11/2020 e non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delll’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 10170/2021Numero sezionale 858/2026Numero di raccolta generale 9698/2026Data pubblicazione 15/04/2026Antonio Meneghin, quale titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], nelnovembre 2016 riceveva dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. una richiesta dipreventivo per la fornitura di due vetri, come descritti dalla [OSCURATO:SOCIETA] neldisegno inviato in allegato alla richiesta del preventivo.Sebbene il 22 novembre 2016 i vetri oggetto del fossero stati consegnatidalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA] presso la sede di quest'ultima a Bolzano,quest’ultima non provvedeva al pagamento, sicché la [OSCURATO:PERSONA] dava avvioal procedimento monitorio, conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivon. 834/17 del Giudice di pace di Padova, avverso il quale la Pfalzelterinterponeva rituale opposizione.Con quest’ultima la Pfalzelter chiedeva la risoluzione del rapportocontrattuale per l'asserito grave inadempimento della [OSCURATO:PERSONA],conseguente al fatto che i vetri oggetto della fornitura non sarebbero statia norma per l'installazione cui erano destinati; ciò in quanto, a suo dire, ivetri, dovendo essere montati in un condominio, avrebbero dovutorispettare la normativa UNI 7697 in materia di sicurezza.Espletata c.t.u., l’adìto Giudice di pace accoglieva l'opposizione e, perl'effetto, revocava il d.i. e risolveva il contratto di fornitura, disponendo chenulla doveva la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. alla opposta [OSCURATO:PERSONA] diMeneghin Antonio.Sull’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Padova rigettava ilgravame, ritenendo applicabile la normativa UNI 7697, evidenziando che ilc.t.u. aveva “rilevato uno sfalsamento tra i vetri stratificati e vetrotemperato e da ciò ha desunto che le vetrate fossero state progettate peressere messe in opera senza un'intelaiatura completa, ma al massimo conun'intelaiatura parziale" ed affermando che erroneamente la [OSCURATO:PERSONA] invocato l'applicazione dell'art. 1492 c.c., in quanto l’anzidettorimedio solutorio sarebbe escluso solo per l'ipotesi in cui il bene sia peritoe non, invece, quando sia danneggiato.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha resistito concontroricorso.Numero registro generale 10170/2021Numero sezionale 858/2026Numero di raccolta generale 9698/2026Data pubblicazione 15/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3),c.p.c., per aver il Tribunale violato, a suo dire, la regola di dirittosull'interpretazione del contratto e conseguentemente erroneamenteindividuato l'oggetto del contratto di fornitura intervenuto tra le parti.2.

Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 1460 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.3), c.p.c., per violazione della regola di diritto in ordine alla dichiaratarisoluzione per inadempimento del contratto di fornitura stipulato fra le partinonostante il corretto adempimento dello stesso da parte del venditore (nonsussistendo l'obbligo di trattamento del vetro).I due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi,sono inammissibili.La ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe considerato"corretta la valutazione di obbligatorietà (del trattamento termico)effettuata dall'ausiliario", nonostante il contratto sottoscritto dalle partinulla avesse riportato riguardo alla destinazione del vetro e allecaratteristiche che il vetro avrebbe dovuto avere (trattamento termicoHST).

Riguardo alla richiamata norma UNI 7697, osserva che il vetraio, intutti i casi in cui non partecipi all'installazione del prodotto e non siainformato dal cliente sulla tipologia di serramento e/o sulle modalità difissaggio del vetro, si deve attenere alle indicazioni del committente.[OSCURATO:PERSONA] di pace, prima, e il Tribunale, poi, hanno valorizzato la c.t.u.espletata nella parte in cui "ha, tuttavia, rilevato uno sfalsamento tra i vetristratificati e vetro temperato e da ciò ha desunto che le vetrate fosserostate progettate per essere messe in opera senza un'intelaiatura completa,ma al massimo con un'intelaiatura parziale".Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenutodi un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudicedi merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione deicanoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.,Numero registro generale 10170/2021Numero sezionale 858/2026Numero di raccolta generale 9698/2026Data pubblicazione 15/04/2026non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione,mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed aiprincipi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo econ quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canonilegali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base diargomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censurarisolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente equella accolta nella sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9461del 09/04/2021).

In particolare, la parte che, con il ricorso per cassazione,intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamentonell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi arichiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’oneredi specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare ilpunto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato,non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tral’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata,poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solouna delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausolacontrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, allaparte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice dimerito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiatal'altra (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; conf.

Cass., Sez.1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018).

Pertanto, in tema diinterpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni non univoche, lacontestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettareuna pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondatasulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre,ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazioneermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazionedel contratto è riservata (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15471 del22/06/2017).Numero registro generale 10170/2021Numero sezionale 858/2026Numero di raccolta generale 9698/2026Data pubblicazione 15/04/2026Del resto, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, consentedi censurare per omesso esame la sentenza che abbia recepito laconsulenza tecnica, solo ove venga individuato un preciso fatto storico,sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice delmerito abbia omesso di considerare (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18886 del04/07/2023; conf.

Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7716 del 21/03/2024).2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1175 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.3), c.p.c., per violazione della regola di diritto sull'interpretazione delcanone di buona fede, per aver il tribunale erroneamente, a suo dire,ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto informare la cliente sul fatto cheil preventivo e i disegni inviati si riferivano ad un vetro non sottoposto atrattamento termico, senza considerare che non vi era stato alcunsopralluogo del rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultima non erastata informata riguardo alla destinazione dei vetri e che la mancataspecifica richiesta di controparte del trattamento termico HST in sedecontrattuale, prospettata solo successivamente con l'opposizione a decretoingiuntivo, denotava la mancanza di lealtà e correttezza nel comportamentodella cliente.Il motivo è inammissibile, atteso che, non essendovene cenno nellasentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisionein quale fase e con quale atto processuale avesse sollevatotempestivamente la relativa questione (vale a dire, quella della mancanzadella correttezza e della buona fede in capo alla committente).In disparte, la valutazione della buona fede e della correttezza cui le partidevono improntare il loro comportamento nella fase delle trattative non puòessere operata ex post sulla base, nel caso di specie, delle prospettazioniformulate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì ex ante conriferimento alla fase in cui vi è stato lo scambio della proposta edell’accettazione, fermo restando che la committente avrebbe avuto tuttoNumero registro generale 10170/2021Numero sezionale 858/2026Numero di raccolta generale 9698/2026Data pubblicazione 15/04/2026l’interesse a chiedere la fornitura di un materiale congruo rispetto alleesigenze che intendeva perseguire.3.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 1492, terzo comma, c.c., in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., per violazione della regola di diritto in ordinealla dichiarata risoluzione del contratto nonostante la perdita della cosavenduta per colpa del compratore.La ricorrente sostiene che erroneamente il tribunale avrebbe dichiarato larisoluzione del contratto di fornitura nonostante durante il giudizio di meritofosse stato accertato che le due vetrate fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] risultavanodanneggiate sia sul lato esterno che su quello interno per fatto imputabileall’acquirente.Il motivo è infondato.In base al terzo comma dell’art. 1492 c.c., “Se la cosa consegnata è peritain conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione delcontratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore,o se questi l’ha alienata o trasformata, egli non può domandare che lariduzione del prezzo”.La disposizione contenuta nell'art. 1492, comma terzo, c.c., la qualepreclude al compratore l'azione di risoluzione del contratto se la cosa affettada vizi sia stata da lui trasformata, alienata o perita, è espressione di unprincipio generale secondo cui non può consentirsi la risoluzione di uncontratto in tutti i casi nei quali la restituzione delle cose sia diventataimpossibile senza colpa del venditore (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3137 del12/05/1981).Peraltro, anche il perimento o l'alienazione ovvero la trasformazione dellacosa affetta da vizi, di per sé, non è sufficiente a precludere al compratorel'azione di risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta, ai sensidell'art. 1492, comma 3, c.c. occorrendo a tal fine che quel comportamentoevidenzi univocamente che l'acquirente abbia inteso accettare la cosa(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2429 del 31/01/2018).

Pertanto, il compratorepuò proporre l'azione di risoluzione della compravendita per vizi oNumero registro generale 10170/2021Numero sezionale 858/2026Numero di raccolta generale 9698/2026Data pubblicazione 15/04/2026mancanza di qualità della cosa venduta quando il perimento di essa siaderivato dai vizi da cui è affetta e non da caso fortuito o colpa delcompratore (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1759 del 17/03/1980).

Invero, ilprincipio per cui la risoluzione del contratto è preclusa dall'impossibilità direstituire l'oggetto nel suo stato originario opera, ai sensi dell'art. 1492,terzo comma, c.c. solo quando l'impossibilità di restituzione nello statu quoante si sia verificata senza colpa di colui che ha consegnato il bene, poichénon è lecito addebitare ad un contraente le conseguenze di un evento(perimento in senso fisico o giuridico di un bene) che è stato determinatoquanto meno in modo prevalente da fatto imputabile all'altro contraente(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1254 del 18/02/1983).Nel caso di perimento della cosa, spetta al compratore che sia rimasto nelpossesso della cosa di dimostrare che la sua obbligazione di restituzione siè estinta in dipendenza di caso fortuito, con la conseguenza che, in difettodi tale prova, il perimento della cosa si presume imputabile al compratorestesso, onde gli è preclusa l'azione di risoluzione del contratto (Cass., Sez.2, Sentenza n. 11892 del 08/11/1991).Deve ritenersi che la ratio della preclusione dell'azione di risoluzione,prevista dall'ultimo comma, ultimo periodo, dell'articolo 1492 c.c., per ilcaso in cui il compratore abbia alienato o trasformato la cosa venduta,risieda nella oggettiva rilevanza della utilizzazione definitiva della cosaviziata, della quale l'acquirente ha usufruito (Cass., Sez. 2, Sentenza n.12382 del 25/05/2006).Orbene, le ipotesi individuate dal terzo comma dell’art. 1492 c.c., proprioin quanto determinano la preclusione ad esperire l’azione di risoluzione(lasciando unicamente la possibilità di far valere la riduzione del prezzo),devono intendersi tassative, dovendosi, per l’effetto, escludere la possibilitàdi una interpretazione estensiva.

Ciò non esclude che al caso di perimentovada equiparato quel del danneggiamento che abbia reso del tuttoinservibile il bene compravenduto, ma nel caso di specie laincommerciabilità assoluta dello stesso è rimasta al rango di meraasserzione unilaterale.Numero registro generale 10170/2021Numero sezionale 858/2026Numero di raccolta generale 9698/2026Data pubblicazione 15/04/2026In quest’ottica, si rivela corretta l’affermazione del Giudice d’appellosecondo cui "La circostanza che tali vetrate possano avere un valore residuonullo segnalata dall'ausiliario (probabilmente in ragione delle caratteristichesu misura della fornitura, tali da non rendere i vetri installabili in altriimmobili) è irrilevante ai fini che occupano, posto che la perdita di valore èun elemento distinto dalla distruzione fisica del bene (non senza considerareche il venditore ben potrebbe riciclare o riparare il materiale utilizzato cosìda utilizzarlo in altre commesse).”Non incide su tale ratio decidendi l'affermazione della ricorrente secondocui “l’ipotesi indicata dal Giudice padovano di 'riciclare o riparazione" ilmateriale, deriva dalla mancata conoscenza dei processi produttivi dellevetrerie, in quanto il vetro acquistato da controparte non può essererecuperato in alcun modo, ma anzi [OSCURATO:PERSONA], qualora dovesse farsenecarico, andrebbe incontro a elevati costi di smaltimento”.Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso, nel suocomplesso, non merita di essere accolto.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 1.200,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborsoforfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 8.4.2026.Il PresidenteGiuseppe GrassoNumero registro generale 10170/2021Numero sezionale 858/2026Numero di raccolta generale 9698/2026Data pubblicazione 15/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come daprocura a margine del ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegataal controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1573/2020 depositata il04/11/2020 e non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delll’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 10170/2021Numero sezionale 858/2026Numero di raccolta generale 9698/2026Data pubblicazione 15/04/2026Antonio Meneghin, quale titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], nelnovembre 2016 riceveva dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. una richiesta dipreventivo per la fornitura di due vetri, come descritti dalla [OSCURATO:SOCIETA] neldisegno inviato in allegato alla richiesta del preventivo.Sebbene il 22 novembre 2016 i vetri oggetto del fossero stati consegnatidalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA] presso la sede di quest'ultima a Bolzano,quest’ultima non provvedeva al pagamento, sicché la [OSCURATO:PERSONA] dava avvioal procedimento monitorio, conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivon. 834/17 del Giudice di pace di Padova, avverso il quale la Pfalzelterinterponeva rituale opposizione.Con quest’ultima la Pfalzelter chiedeva la risoluzione del rapportocontrattuale per l'asserito grave inadempimento della [OSCURATO:PERSONA],conseguente al fatto che i vetri oggetto della fornitura non sarebbero statia norma per l'installazione cui erano destinati; ciò in quanto, a suo dire, ivetri, dovendo essere montati in un condominio, avrebbero dovutorispettare la normativa UNI 7697 in materia di sicurezza.Espletata c.t.u., l’adìto Giudice di pace accoglieva l'opposizione e, perl'effetto, revocava il d.i. e risolveva il contratto di fornitura, disponendo chenulla doveva la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. alla opposta [OSCURATO:PERSONA] diMeneghin Antonio.Sull’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Padova rigettava ilgravame, ritenendo applicabile la normativa UNI 7697, evidenziando che ilc.t.u. aveva “rilevato uno sfalsamento tra i vetri stratificati e vetrotemperato e da ciò ha desunto che le vetrate fossero state progettate peressere messe in opera senza un'intelaiatura completa, ma al massimo conun'intelaiatura parziale" ed affermando che erroneamente la [OSCURATO:PERSONA] invocato l'applicazione dell'art. 1492 c.c., in quanto l’anzidettorimedio solutorio sarebbe escluso solo per l'ipotesi in cui il bene sia peritoe non, invece, quando sia danneggiato.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha resistito concontroricorso.Numero registro generale 10170/2021Numero sezionale 858/2026Numero di raccolta generale 9698/2026Data pubblicazione 15/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3),c.p.c., per aver il Tribunale violato, a suo dire, la regola di dirittosull'interpretazione del contratto e conseguentemente erroneamenteindividuato l'oggetto del contratto di fornitura intervenuto tra le parti.2. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 1460 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.3), c.p.c., per violazione della regola di diritto in ordine alla dichiaratarisoluzione per inadempimento del contratto di fornitura stipulato fra le partinonostante il corretto adempimento dello stesso da parte del venditore (nonsussistendo l'obbligo di trattamento del vetro).I due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi,sono inammissibili.La ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe considerato"corretta la valutazione di obbligatorietà (del trattamento termico)effettuata dall'ausiliario", nonostante il contratto sottoscritto dalle partinulla avesse riportato riguardo alla destinazione del vetro e allecaratteristiche che il vetro avrebbe dovuto avere (trattamento termicoHST). Riguardo alla richiamata norma UNI 7697, osserva che il vetraio, intutti i casi in cui non partecipi all'installazione del prodotto e non siainformato dal cliente sulla tipologia di serramento e/o sulle modalità difissaggio del vetro, si deve attenere alle indicazioni del committente.[OSCURATO:PERSONA] di pace, prima, e il Tribunale, poi, hanno valorizzato la c.t.u.espletata nella parte in cui "ha, tuttavia, rilevato uno sfalsamento tra i vetristratificati e vetro temperato e da ciò ha desunto che le vetrate fosserostate progettate per essere messe in opera senza un'intelaiatura completa,ma al massimo con un'intelaiatura parziale".Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenutodi un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudicedi merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione deicanoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.,Numero registro generale 10170/2021Numero sezionale 858/2026Numero di raccolta generale 9698/2026Data pubblicazione 15/04/2026non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione,mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed aiprincipi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo econ quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canonilegali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base diargomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censurarisolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente equella accolta nella sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9461del 09/04/2021). In particolare, la parte che, con il ricorso per cassazione,intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamentonell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi arichiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’oneredi specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare ilpunto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato,non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tral’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata,poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solouna delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausolacontrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, allaparte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice dimerito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiatal'altra (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; conf. Cass., Sez.1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018). Pertanto, in tema diinterpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni non univoche, lacontestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettareuna pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondatasulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre,ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazioneermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazionedel contratto è riservata (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15471 del22/06/2017).Numero registro generale 10170/2021Numero sezionale 858/2026Numero di raccolta generale 9698/2026Data pubblicazione 15/04/2026Del resto, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, consentedi censurare per omesso esame la sentenza che abbia recepito laconsulenza tecnica, solo ove venga individuato un preciso fatto storico,sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice delmerito abbia omesso di considerare (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18886 del04/07/2023; conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7716 del 21/03/2024).2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1175 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.3), c.p.c., per violazione della regola di diritto sull'interpretazione delcanone di buona fede, per aver il tribunale erroneamente, a suo dire,ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto informare la cliente sul fatto cheil preventivo e i disegni inviati si riferivano ad un vetro non sottoposto atrattamento termico, senza considerare che non vi era stato alcunsopralluogo del rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultima non erastata informata riguardo alla destinazione dei vetri e che la mancataspecifica richiesta di controparte del trattamento termico HST in sedecontrattuale, prospettata solo successivamente con l'opposizione a decretoingiuntivo, denotava la mancanza di lealtà e correttezza nel comportamentodella cliente.Il motivo è inammissibile, atteso che, non essendovene cenno nellasentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisionein quale fase e con quale atto processuale avesse sollevatotempestivamente la relativa questione (vale a dire, quella della mancanzadella correttezza e della buona fede in capo alla committente).In disparte, la valutazione della buona fede e della correttezza cui le partidevono improntare il loro comportamento nella fase delle trattative non puòessere operata ex post sulla base, nel caso di specie, delle prospettazioniformulate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì ex ante conriferimento alla fase in cui vi è stato lo scambio della proposta edell’accettazione, fermo restando che la committente avrebbe avuto tuttoNumero registro generale 10170/2021Numero sezionale 858/2026Numero di raccolta generale 9698/2026Data pubblicazione 15/04/2026l’interesse a chiedere la fornitura di un materiale congruo rispetto alleesigenze che intendeva perseguire.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 1492, terzo comma, c.c., in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., per violazione della regola di diritto in ordinealla dichiarata risoluzione del contratto nonostante la perdita della cosavenduta per colpa del compratore.La ricorrente sostiene che erroneamente il tribunale avrebbe dichiarato larisoluzione del contratto di fornitura nonostante durante il giudizio di meritofosse stato accertato che le due vetrate fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] risultavanodanneggiate sia sul lato esterno che su quello interno per fatto imputabileall’acquirente.Il motivo è infondato.In base al terzo comma dell’art. 1492 c.c., “Se la cosa consegnata è peritain conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione delcontratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore,o se questi l’ha alienata o trasformata, egli non può domandare che lariduzione del prezzo”.La disposizione contenuta nell'art. 1492, comma terzo, c.c., la qualepreclude al compratore l'azione di risoluzione del contratto se la cosa affettada vizi sia stata da lui trasformata, alienata o perita, è espressione di unprincipio generale secondo cui non può consentirsi la risoluzione di uncontratto in tutti i casi nei quali la restituzione delle cose sia diventataimpossibile senza colpa del venditore (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3137 del12/05/1981).Peraltro, anche il perimento o l'alienazione ovvero la trasformazione dellacosa affetta da vizi, di per sé, non è sufficiente a precludere al compratorel'azione di risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta, ai sensidell'art. 1492, comma 3, c.c. occorrendo a tal fine che quel comportamentoevidenzi univocamente che l'acquirente abbia inteso accettare la cosa(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2429 del 31/01/2018). Pertanto, il compratorepuò proporre l'azione di risoluzione della compravendita per vizi oNumero registro generale 10170/2021Numero sezionale 858/2026Numero di raccolta generale 9698/2026Data pubblicazione 15/04/2026mancanza di qualità della cosa venduta quando il perimento di essa siaderivato dai vizi da cui è affetta e non da caso fortuito o colpa delcompratore (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1759 del 17/03/1980). Invero, ilprincipio per cui la risoluzione del contratto è preclusa dall'impossibilità direstituire l'oggetto nel suo stato originario opera, ai sensi dell'art. 1492,terzo comma, c.c. solo quando l'impossibilità di restituzione nello statu quoante si sia verificata senza colpa di colui che ha consegnato il bene, poichénon è lecito addebitare ad un contraente le conseguenze di un evento(perimento in senso fisico o giuridico di un bene) che è stato determinatoquanto meno in modo prevalente da fatto imputabile all'altro contraente(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1254 del 18/02/1983).Nel caso di perimento della cosa, spetta al compratore che sia rimasto nelpossesso della cosa di dimostrare che la sua obbligazione di restituzione siè estinta in dipendenza di caso fortuito, con la conseguenza che, in difettodi tale prova, il perimento della cosa si presume imputabile al compratorestesso, onde gli è preclusa l'azione di risoluzione del contratto (Cass., Sez.2, Sentenza n. 11892 del 08/11/1991).Deve ritenersi che la ratio della preclusione dell'azione di risoluzione,prevista dall'ultimo comma, ultimo periodo, dell'articolo 1492 c.c., per ilcaso in cui il compratore abbia alienato o trasformato la cosa venduta,risieda nella oggettiva rilevanza della utilizzazione definitiva della cosaviziata, della quale l'acquirente ha usufruito (Cass., Sez. 2, Sentenza n.12382 del 25/05/2006).Orbene, le ipotesi individuate dal terzo comma dell’art. 1492 c.c., proprioin quanto determinano la preclusione ad esperire l’azione di risoluzione(lasciando unicamente la possibilità di far valere la riduzione del prezzo),devono intendersi tassative, dovendosi, per l’effetto, escludere la possibilitàdi una interpretazione estensiva. Ciò non esclude che al caso di perimentovada equiparato quel del danneggiamento che abbia reso del tuttoinservibile il bene compravenduto, ma nel caso di specie laincommerciabilità assoluta dello stesso è rimasta al rango di meraasserzione unilaterale.Numero registro generale 10170/2021Numero sezionale 858/2026Numero di raccolta generale 9698/2026Data pubblicazione 15/04/2026In quest’ottica, si rivela corretta l’affermazione del Giudice d’appellosecondo cui "La circostanza che tali vetrate possano avere un valore residuonullo segnalata dall'ausiliario (probabilmente in ragione delle caratteristichesu misura della fornitura, tali da non rendere i vetri installabili in altriimmobili) è irrilevante ai fini che occupano, posto che la perdita di valore èun elemento distinto dalla distruzione fisica del bene (non senza considerareche il venditore ben potrebbe riciclare o riparare il materiale utilizzato cosìda utilizzarlo in altre commesse).”Non incide su tale ratio decidendi l'affermazione della ricorrente secondocui “l’ipotesi indicata dal Giudice padovano di 'riciclare o riparazione" ilmateriale, deriva dalla mancata conoscenza dei processi produttivi dellevetrerie, in quanto il vetro acquistato da controparte non può essererecuperato in alcun modo, ma anzi [OSCURATO:PERSONA], qualora dovesse farsenecarico, andrebbe incontro a elevati costi di smaltimento”.Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso, nel suocomplesso, non merita di essere accolto.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 1.200,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborsoforfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 8.4.2026.Il PresidenteGiuseppe GrassoNumero registro generale 10170/2021Numero sezionale 858/2026Numero di raccolta generale 9698/2026Data pubblicazione 15/04/2026
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