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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37546/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04YLI4W) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2022 del TRIBUNALE di COMOdate-avoiso-aHe-papti; LA-7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale di Como con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in tali termini riqualificata la originaria imputazione.

2. Il ricorrente censura l'assenza della motivazione alla sussistenza di distinti episodi delittuose di cui non si è tenuto conto, oltre all'erronea condanna al pagamento delle spese processuali.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

Quanto alla dedotta mancata applicazione della continuazione, la doglianza si risolve in una censura della motivazione, visto che quanto prospettato in termini di pluralità di reati asseritamente commessi non emerge dalla lettura dell'imputazione che fa espresso riferimento ad un'unica fattispecie afferente la detenzione di più tipologie di sostanze stupefacenti (cocaina ed eroina) in un unico contesto spazio temporale; che corretta risulta la disposta condanna alle spese ex art. 445, comma 1, cod. proc. pen. meramente enunciata dal ricorrente nel secondo motivo ma priva di reale consistenza.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04YLI4W) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2022 del TRIBUNALE di COMOdate-avoiso-aHe-papti; LA-7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale di Como con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in tali termini riqualificata la originaria imputazione. 2. Il ricorrente censura l'assenza della motivazione alla sussistenza di distinti episodi delittuose di cui non si è tenuto conto, oltre all'erronea condanna al pagamento delle spese processuali. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Quanto alla dedotta mancata applicazione della continuazione, la doglianza si risolve in una censura della motivazione, visto che quanto prospettato in termini di pluralità di reati asseritamente commessi non emerge dalla lettura dell'imputazione che fa espresso riferimento ad un'unica fattispecie afferente la detenzione di più tipologie di sostanze stupefacenti (cocaina ed eroina) in un unico contesto spazio temporale; che corretta risulta la disposta condanna alle spese ex art. 445, comma 1, cod. proc. pen. meramente enunciata dal ricorrente nel secondo motivo ma priva di reale consistenza. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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