CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 gennaio 2021
Cassazione n. 32949/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3710-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di BARI, Num. Ruolo 1342/2020, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ottenne un decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace di Bari per la somma di euro 1.187,55 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ma lo notificò tardivamente, cioè dopo i 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c.; il debitore fece ricorso ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. e il Giudice di Pace adito lo accolse, dichiarando il decreto ingiuntivo inefficace; avverso l'ordinanza la società creditrice ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo sostenendo che il provvedimento sarebbe stato emesso in violazione dell'art. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c. perché, nell'ipotesi di notifica tardiva, l'unico rimedio esperibile sarebbe l'opposizione normale o tardiva ai sensi degli artt. 645 e 650 c.p.c.; nessuno ha svolto attività difensiva per resistere al ricorso; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. Considerato che: la società ricorrente ha depositato un atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 03710 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -2- l'atto non è stato notificato al resistente stante la sua mancata costituzione nel giudizio di cassazione; ciò considerato, il Collegio, ritenuto l'atto di rinuncia regolare, dichiara l'estinzione del giudizio; 1, non vi è luogo per la liquidazione delle spese; né sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.oU [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma nella Camera di Consiglio della [OSCURATO:PERSONA]