CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 21000/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che: - con il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse dello STAIANO si è assunta la violazione di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità, in particolare, in relazione all'utilizzo in dibattimento delle dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza dei fatti e di quelle rese in sede di testimonianza dalla polizia giudiziaria (che avrebbe riferito le prime); tuttavia, come esposto nelle sentenza impugnata, la prova della responsabilità dell'imputato non è stata tratta in alcun modo da quanto da lui esposto agli operanti, bensì dalla condotta direttamente riscontrata da costoro (anche quella posta in essere dal ricorrente, colto pure in possesso di un attrezzo atto a consumare il furto); dunque, la prospettazione difensiva è manifestamente infondata e non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); - il secondo motivo ha prospettato un vizio della motivazione della sentenza impugnata, nuovamente dolendosi dell'utilizzo al fine del decidere delle dette dichiarazioni di cui ha assunto l'inutilizzabilità ed adducendo che, in mancanza di esse, non avrebbe potuto ravvisarsi la prova delle responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio; il terzo motivo, pur assumendo la violazione della legge penale ha in realtà dedotto un vizio di motivazione (poiché ha assunto un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta: cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), in particolare con riferimento alla prova dell'altruità della bicicletta sottratta e alla sussistenza delle circostanze aggravanti in contestazione; tuttavia - fermo quanto sopra rilevato a proposito della manifesta infondatezza della prospettazione difensiva relativa all'inutilizzabilità - gli asserti difensivi sono del tutto generici e non contengono un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), finendo col dolersi irritualmente (e in maniera assertiva) in questa sede della capacità dimostrativa delle prove, senza denunciarne un travisamento e finendo col prospettare un diverso apprezzamento di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01); - il quarto motivo di ricorso si è doluto della mancata esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che - conformemente al diritto (cfr. art. 131-bis, commi 1 e 4, cod. pen.) - ne ha escluso l'applicabilità pure in considerazione della pena massima posta per il tentato furto pluriaggravato in contestazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il/Consigliere estensore Il Presidente / [OSCURATO:PERSONA] colini [OSCURATO:PERSONA] 9.1 A11.