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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22903/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 111/10/1987 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alessandria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 14k avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Torino il 21 gennaio 2021 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; udita nell'udienza dell'Il novembre 2022 la relazione fatta dai [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ha inoltre chiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamento ex art. 620, lett.

I) cod. proc. pen. della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con inserimento nel dispositivo della precisazione temporale dalle ore 13 alle 14 relativa alle lesioni procurate, con rigetto nel resto; udito l'avv. dello [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili Ministero dell'Interno, Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA], Ministero della Difesa, [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi Ministri in carica, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi dei propri assistiti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Vengono nuovamente all'esame di questa Corte gli accadimenti verificatisi il 27 giugno e il 3 luglio 2011 nella località Chiomonte, in cui alcuni gruppi di persone, appartenenti al movimento denominato "[OSCURATO:PERSONA]", decisero di manifestare la loro contrarietà all'opera di realizzazione di una galleria ferroviaria della linea ad alta velocità [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la ricostruzione recepita nelle sentenze di merito, il 27 giugno 2011, cioè il giorno in cui si sarebbe dovuto aprire il cantiere, le Forze dell'ordine occuparono il piazzale antistante il museo archeologico di Chiomonte, dove si era formato un presidio permanente di persone contrarie alla realizzazione dell'opera; nella successiva giornata del 3 luglio, un gruppo di persone aveva cercato di riprendere il controllo di quel piazzale e, più in generale, di quella zona.

I fatti del 27 giugno avvennero presso la galleria Ramat, in prossimità del piazzale, e presso la centrale Iren; quelli del 3 luglio si verificarono presso l'area archeologica, presso le c.d. vasche idriche e presso la centrale Iren.

L'elenco delle imputazioni fotografa lo sviluppo degli eventi accaduti nel corso delle due giornate; per ognuno dei due giorni e per ciascuno dei luoghi indicati sono stati contestati agli imputati, in relazione alle rispettive condotte, i reati di resistenza o violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali volontarie e danneggiamento.

2. Questa Corte, investita dai ricorsi di vari imputati e del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 27 aprile 2018, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati ascrittigli, per non aver commesso i fatti.

Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 3) dell'imputazione perché il fatto non sussiste.

In accoglimento dei ricorsi proposti dagli interessati, ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, così assorbita l'impugnazione formulata dal P.G.

Ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo 2); [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo B); [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai capi 2), 40) e 41); e ha rinviato per nuovo giudizio e per la determinazione della pena per la residua imputazione di cui ai capi 1) ed A), rispettivamente ascritti, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Ha rigettato nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Palumbo, Rivetti e Rossetto.

Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili SAP, SIULP, UGC e delle parti rappresentate dall'Avvocatura dello Stato.

Ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nel resto.

Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili inerenti: alla costituzione di parte civile dei sindacati SAP, SIAP, SIULP, UGC nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; alla costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].3.

A seguito di nuovo giudizio, con sentenza del 21 gennaio 2021 la Corte di appello di Torino ha assolto [OSCURATO:PERSONA] Maja dal reato di cui al capo 2) per non aver commesso il fatto; ha assolto ROSSETTO Giorgio dal reato di cui al capo 2) per non aver commesso il fatto limitatamente alle lesioni in danno di FUSCO Domenico, CAIAZZO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], VELATINI Francesco, ALVIGGI Marco, TORRONI Alberto, FABBI Fabio, VERRILLO Eduardo, PIGNATARO Fabio, MINNECI Francesco, CENSI Federico, CINQUE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Pancrazio, ROSATI Massimiliano, D'URSO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Giancarlo, GUIDA Salvatore, FARALLI Marco, MAZZA Vittorio, DELLO 1010 Raffaele, PETRAGLIA Agostino, SCIPPA Alessandro, [OSCURATO:PERSONA] Nicola, LISI Flavio, CORRENTE Andrea; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto imputato per essere il reato di cui al capo 2) estinto per intervenuta prescrizione con riguardo alle lesioni in danno delle rimanenti persone offese ivi indicate; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] Jacopo, PALUMBO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio dal reato di cui al capo 2) per non aver commesso ii fatto limitatamente alle lesioni in danno di VADRUCCIO Giuseppe, TAZZINI Alessandro, ANGELINO Luigi, CENTOMANI Ciro, BRILLI Simone, SFARRA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Christian, ASCIONE Luigi, BELARDINELLI Enrico, ANNUNZIATA Tobia, GUARRIELLO Gaetano, BAGNANO Gaetano, BARBATI Carlo, BERNARDINI Vincenzo, FALASCA Alessio, LAZZERINI [OSCURATO:PERSONA], D'AVINO Francesco, MAURIZI Alessio, DELLE CAVE Gaetano, CARROZZA Angelo, VENALE [OSCURATO:PERSONA], FUSCO Pellegrino, VERDE Tammaro; ha dichiarato non doversi precedere nei confronti dei predetti imputati per essere ii reato di cui al capo 2) estinto per intervenuta prescrizione con riguardo alle lesioni in danno delle restanti persone offese indicate nel medesimo capo 2); ha assolto RIVA Elena dal reato di cui al capo 2) del proc. pen. n. 8636/12 R.G.N.R. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 12) per non aver commesso il fatto limitatamente alle lesioni in danno di: [OSCURATO:PERSONA] Michele, SBARDELLA Franco, SICARA Vittorio, GURGIGNO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Giacomo, VINCIGUERRA Ivan, MACERA Catello, BASILE Luigi, ARZANO Luigi, CACCIAPUOTI Lorenzo, CIARALDI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], AVALLONE Alessandro, BONADONNA Fabio, CADEDDU Andrea, CATANIA Riccardo, CAVALIERI Francesco, CIAFFONI Daniele, BONIS Paolo, DEMATTEO Luigi, [OSCURATO:PERSONA] Carmine, [OSCURATO:PERSONA] Franco, ESPOSITO Daniele, FALVO Vincenzo, FELICI Luigi, GRAZIANI Matteo, IOVINE Paolo, LENA Fabrizio, MACAIONE Daniele, MARIANI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Emiliano, MIGNACCA Vincenzo, MOLITIERNO Pasquale, PINO Amedeo, RIZZATO Fabio, ROTELLA Marco, ROTUNDO Angelo, SCHIPPA Fabio, SFRAGARO Ivan, SPONSILLO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, TURI Luigi, ZUCCARINI Umberto, PERSI Andrea, FAZI Alessandro, COLANTONI Paolo, DI 14i1 RAIMO Serafino, OTTAVIANI Federico, GRANATO [OSCURATO:PERSONA]; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati per essere il reato come sopra rispettivamente ascritto estinto per intervenuta prescrizione con riguardo alle lesioni in danno delle restanti persone offese ivi indicate; ha assolto CALABRO Damiano, GINETTI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 12) per non aver commesso il fatto limitatamente alle lesioni in danno di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati per essere il reato di cui al capo 12) estinto per intervenuta prescrizione con riguardo alle lesioni in danno delle restanti persone offese ivi indicate; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Marta per essere il reato di cui al capo 12) estinto per intervenuta prescrizione relativamente alle lesioni in danno delle persone offese rimanenti rispetto all'assoluzione già pronunciata nei di lei confronti e ha rideterminato la pena per la stessa in anni 1 e mesi 3 di reclusione; ha assolto GRIS Alvise dal reato di cui al capo 12) per non aver commesso il fatto; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui ai capo 12) per non aver commesso ii fatto limitatamente alle lesioni in danno di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto imputato per essere ii reato di cui al capo 12) estinto per intervenuta prescrizione con riguardo alle lesioni in danno delle rimanenti persone offese ivi indicate; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Clara, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Gabriele dal reato di cui al capo 12) per non aver commesso ii fatto limitatamente alle lesioni in danno di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Quarta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Scotto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati per essere il reato di cui al capo 12) estinto per intervenuta prescrizione con riguardo alle lesioni in danno delle rimanenti persone offese ivi indicate; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], GRIS [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Clara, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Gabriele dal reato di cui al capo 18) e RIVA Elena dal reato di cui al capo 3) del proc. pen. n. 8636/12 R.G.N.R. per non aver commesso il fatto; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Matteo e ZIGLIOLI [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascritto al capo 47) per non aver commesso il fatto; ha assolto NUCERA Mario dal reato ascritto al capo 47) per non aver commesso il fatto limitatamente alle lesioni in danno di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti de! predetto imputato per essere ii reato di cui al capo 47) estinto per intervenuta prescrizione con riguardo alle lesioni patite dalle rimanenti persone offese ivi indicate; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per ii reato di cui al capo 47) perché estinto per intervenuta prescrizione; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] Pietro e GULLINO [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto al capo 47) per non aver commesso li fatto; ha assolto CONVERSANO Giuseppe dal reato ascritto al capo 47) per non aver commesso il fatto limitatamente alle lesioni in danno di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo imputato per essere il reato di cui al capo 47) estinto per intervenuta prescrizione con riguardo alle lesioni in danno delle rimanenti persone offese ivi indicate; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Pietro, LUSSI Thomas, IMPERATO Tobia, GULLINO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio e CALABRO' Damiano in ordine ai reati di danneggiamento loro rispettivamente ascritti e oggetto del giudizio di rinvio perché estinti per intervenuta prescrizione; ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA] Jacopo in anni 1 e mesi 9 di reclusione; ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in anni 1 e mesi 9 di reclusione; riconosciute a PALUMBO [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti, ha ridotto la pena in anni 1 e mesi 6 di reclusione e concesso al predetto i doppi benefici di legge; riconosciute a ROSSETTO Giorgio le attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti, recidiva compresa, ha rideterminato la pena in anni 2 di reclusione; riconosciute a [OSCURATO:PERSONA] Maja le attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti, ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 2 di reclusione; ha rideterminato la pena per CALABRO Damiano in anni 1 mesi 9 di reclusione; ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti, recidiva compresa, e ha rideterminato la pena per lo stesso in anni 2 di reclusione; ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA] Gabriele in anni 2 di reclusione; ha riconosciuto a GINETTI [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti e rideterminato la pena per lo stesso in anni 2 di reclusione; ha riconosciuto a GRIS [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulle aggravanti e rideterminato la pena in mesi 6 di reclusione, concedendogli i doppi benefici di legge; ha ridotto ad anni 1 e mesi 10 di reclusione ciascuno la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Clara; riconosciute a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche, in rapporto di prevalenza sulle aggravanti, ha rideterminato la pena inflitta allo stesso in mesi 8 di reclusione; dato atto della già pronunciata assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore anche per le lesioni cagionate a SARTORI Gabriele e per il reato di cui al capo 18), ha rideterminato la pena in anni 2 di reclusione; ritenuta per RIVA Elena la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, ha rideterminato la pena in anni 1 di reclusione, concedendole i doppi benefici di legge; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 41) perché estinto per intervenuta prescrizione e rideterminato la pena in anni 1 e mesi 6 di reclusione; ritenuta per CUSTURERI [OSCURATO:PERSONA] la prevalenza sulle aggravanti delle già riconosciute attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in 1 anno di reclusione; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio in ordine al reato di cui al capo 41) perché estinto per intervenuta prescrizione e, riconosciute le attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti, ha rideterminato la pena in anni 2 di reclusione; riconosciute a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti, ha rideterminato la pena per lo stesso in anni 1 e mesi 9 di reclusione; ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] altresì l'attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen. e, valutata la stessa, unitamente alle già riconosciute attenuanti generiche, in rapporto di prevalenza sulle aggravanti, ha rideterminato la pena in mesi 7 di reclusione; ha rideterminato la pena per CONVERSANO Giuseppe in anni 1 e mesi 3 di reclusione; ha ritenuto per [OSCURATO:PERSONA] Matteo l'aggravante di cui all'art. 576 comma 5 bis cod. pen. assorbita nel reato di cui al capo 46) e, riconosciute allo stesso le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 2 di reclusione; ritenuta per [OSCURATO:PERSONA] Pietro la prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in mesi 10 di reclusione; ha rideterminato la pena per GULLINO [OSCURATO:PERSONA] in 1 anno di reclusione; ritenuta per NUCERA Mario l'aggravante di cui all'art. 576 comma 5 bis cod. pen. assorbita nel reato di cui al capo 46), ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 3 di reclusione; ritenuta per ZIGLIOLI [OSCURATO:PERSONA] la prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in mesi 10 di reclusione; su concorde richiesta delle parti e relativa rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena per RIVETTI Cristian in anni 1 e mesi 9 di reclusione.

4. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno proponendo diversi motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.5. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 5.1 vizi della motivazione nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge.

Secondo la Corte d'appello, l'esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen. non potrebbe trovare applicazione nel quadro degli eventi che hanno coinvolto l'imputato, in quanto le azioni illegittime degli agenti non hanno avuto luogo nel medesimo contesto spazio temporale in cui sono state commesse le condotte violente incriminate.

Secondo il ricorrente, ciò non corrisponderebbe alla stessa ricostruzione dei fatti, operata in sentenza, secondo cui gli scontri tra manifestanti e Forze dell'ordine, nell'area interessata dagli eventi, sarebbero iniziati ancor prima delle 15 e si sarebbero protratti oltre le

17. Le azioni delittuose, ascritte all'imputato, si collocherebbero, come riportato in sentenza a pagina 184, tra le 15:32 e le 16:39, ovvero in un arco temporale integralmente compreso all'interno del medesimo contesto in cui si sono verificati gli atti degli agenti.

Medesima affermazione potrebbe essere fatta riguardo allo spazio fisico all'interno del quale le condotte si sarebbero realizzate.

La premessa corretta, secondo cui la scriminante in esame può riconoscersi solo quando il privato ponga in essere una reazione necessitata dall'atto arbitrario, dovrebbe misurarsi con il contesto specifico del caso in esame, con la sua dimensione collettiva, considerato che i fatti si sono verificati all'interno di una manifestazione, dove le azioni sia dei manifestanti che degli agenti sono state rivolte non verso il singolo ma verso un soggetto per sua natura molteplice.

In un contesto, quale quello di una pubblica manifestazione, risulterebbe del tutto irragionevole e illogico insistere nel voler misurare la scriminante unicamente sulla reazione diretta e immediata del singolo manifestante ad atti illegittimi specificamente diretti alla sua persona.

Risulterebbe impossibile non comprendere nello scrutinio una valutazione circa il clima generale che determinati atti arbitrari, posti in essere da una molteplicità di agenti, possono avere ingenerato, quantomeno nello spazio temporale interessato direttamente dai fatti.

Occorrerebbe considerare che la responsabilità dell'imputato è stata affermata a titolo concorsuale.

Risulterebbe illogico sostenere che la reazione, instaurata tra i manifestanti, da un lato, sia stata idonea a comunicare la responsabilità penale e, dall'altro, sia stata del tutto inidonea a comunicare l'input reattivo agli atti arbitrari, commessi dai pubblici ufficiali.

Il piano argomentativo, sviluppato dalla Corte territoriale, sarebbe errato sia perché non sarebbe in alcun modo stata motivata l'affermazione secondo cui le azioni, oggettivamente arbitrarie, non riguardarono i luoghi dove si trovarono gli imputati nel momento temporale nel quale questi ultimi commisero le loro azioni violente, sia perché risulterebbe basato sull'integrale atomizzazione della condotta dell'imputato, estraniata dal contesto reale, generale in cui, invece, essa si è determinata e sulle caratteristiche che tale contesto aveva assunto.

Il legame temporale immediato dell'azione incriminata con la condotta arbitraria del pubblico ufficiale e la sua proporzionalità al vulnus ricevuto, necessari perché la condotta possa essere qualificata come reazione, in un contesto, come quello di una manifestazione, evento per sua natura collettivo, non poterebbero essere semplicemente individualizzati, poiché sarebbe necessario tenere in considerazione quanto le azioni arbitrarie dei pubblici ufficiali avessero compromesso il contesto generale di garanzia; 5.2 vizi della motivazione nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge.

La Corte d'appello avrebbe ricostruito la condotta dell'imputato oltrepassando le risultanze istruttorie per come sedimentate nel contraddittorio dibattimentale.

Secondo la Corte d'appello, l'imputato alle 15:58 ha effettuato dei lanci di pietra dal ponte; alle 16:31 l'imputato è ancora ripreso mentre staziona sul ponte e il medesimo alle 16:32 ha lanciato una pietra dal ponte; da quel momento in poi è rimasto sul luogo degli scontri sino alle 16:39.

Tali profili ricostruttivi, però, sarebbero riconducibili ad un riconoscimento dell'imputato, operato dal giudice stesso al di fuori di ogni riscontro dibattimentale e degli stessi riconoscimenti effettuati dai testi della pubblica accusa, che, per quanto attiene al lancio di pietre, di fatto si arresterebbero all'unico episodio effettivamente riscontrato in sede dibattimentale ovvero il lancio di un sasso, avvenuto dal ponte sulla Dora alle 15:58; 5.3 assenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., nonostante la Corte di cassazione con la sentenza rescindente avesse espressamente demandato al giudice del rinvio la valutazione sulla ricorrenza di tale circostanza.

6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condannato, quanto ai fatti commessi il 3 luglio 2011, per i reati contestati ai capi 11 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 15 (resistenza aggravata a pubblico ufficiale), hanno dedotto i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA]: 6.1 vizi della motivazione per travisamento delle prove.

In relazione al reato di cui al capo 2 dell'imputazione la Corte d'appello ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per le lesioni riportate da [OSCURATO:PERSONA], avendo ravvisato nella fotografia 110627- 095441- TO 270 la prova della sua partecipazione agli scontri, avvenuti presso l'area museale in orario coevo alle lesioni subite dal pubblico ufficiale.

Secondo la Corte territoriale, dalla foto scattata alle 09:10 si vedrebbe l'imputato con in mano una grossa pietra; in un'altra immagine, priva di orario, sempre nei pressi della barriera Stalingrado iktv l'imputato impugnerebbe una pietra e si troverebbe al fianco di un gruppo di manifestanti travisati, che sostengono uno scudo in legno, dietro al quale compare un cartello contenente numerose pietre, pronte per essere lanciate.

La Corte territoriale avrebbe introdotto un'informazione che in realtà nel processo non esiste, poiché agli atti del processo sono state acquisite solo due fotografie, riproducenti l'imputato, provenienti dall'agenzia LaPresse ed entrambe prive di orario.

Di queste due foto solo la prima immagine sarebbe stata analizzata in primo grado dal teste Ferrara, che identificò [OSCURATO:PERSONA] e commentò la fotografia, senza dare indicazioni temporali.

L'unico riferimento cronologico comparirebbe nella sentenza emessa il 17 novembre 2016 dalla Corte d'appello di Torino, poi annullata dalla Corte di cassazione, che collocava il gesto dell'odierno imputato alle 09:08 del 27 giugno.

Anche in tal caso, però, la motivazione non indicherebbe in alcun modo la fonte del dato temporale e, peraltro, si tratterebbe di un orario diverso, seppur di pochi minuti, rispetto a quello indicato dal giudice del rinvio.

Il dato travisato sarebbe decisivo perché costituirebbe la sola prova su cui si basa l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di lesioni e sarebbe stato introdotto per la prima volta nella motivazione del provvedimento di secondo grado; 6.2 erronea applicazione dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e vizi della motivazione, per avere la Corte del merito ritenuto che la volontaria partecipazione al presidio corrisponderebbe alla predeterminazione della volontà criminosa che animò i successivi scontri con le Forze dell'ordine.

Se, infatti, la circostanza di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen. non è applicabile quando l'agente si sia determinato a commettere il reato già prima di entrare in contatto con la folla, magari ripromettendosi di approfittare del tumulto per agevolare la realizzazione del proprio intento criminoso, per contro l'influenza causale della folla può sussistere anche nel caso in cui il soggetto abbia preso parte per libera scelta ad un assembramento di persone già in tumulto, a condizione che la decisione di commettere il reato si sia formata successivamente.

Per seguire le indicazioni provenienti dalla sentenza rescindente il giudice del rinvio avrebbe dovuto chiedersi se l'atto violento, tenuto da [OSCURATO:PERSONA], fosse stato influenzato dalla suggestione, derivante dalla folla, vale a dire se la decisione di prendere in mano un sasso, per poi lanciarlo, comparve improvvisamente o fu in qualche modo preventivato.

La Corte territoriale avrebbe incentrato l'attenzione sulla comune condivisione dei motivi ma ciò sposterebbe il quadro di valutazione su un fronte che non è quello indicato nella sentenza di annullamento. [OSCURATO:PERSONA]: 6.3 mancanza di motivazione sulla concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 2 e 62 n. 3 cod. pen.

La Corte territoriale avrebbe rilevato che in ordine alla sussistenza delle attenuanti ex art. 62 cod. pen. aveva già trattato nel capitolo dedicato alla disamina dei fatti reati ma con riguardo all'imputato [OSCURATO:PERSONA] né all'interno del paragrafo dedicato all'imputato né nei paragrafi che collettivamente trattano della sussistenza delle attenuanti emergerebbe la risposta ai motivi dedotti dalla difesa.

7. [OSCURATO:PERSONA]' ha dedotto i seguenti motivi: 7.1 inosservanza degli artt. 178, lettera c), e 179 cod. proc. pen. per omessa citazione dell'imputato e del suo difensore.

Con provvedimento del 29 settembre 2020 era stata disposta la sospensione di tutte le udienze in corso di celebrazione nelle aule del Palazzo di giustizia di Torino per accertamenti sulla sicurezza dei locali.

In tale provvedimento si era affermato che le udienze del processo n. 6/19 RGCA dei giorni 10 e 8 ottobre 2020 erano rinviate a date da comunicarsi ma nessuna comunicazione delle udienze di rinvio è stata effettuata nei confronti del difensore dell'imputato e di quest'ultimo.

Il 25 novembre 2020 il difensore dell'imputato ha inviato tramite PEC una richiesta di collegamento da remoto per le udienze fissate, in difetto di alcuna notifica alle parti per i giorni 26 novembre, 3 e 10 dicembre: circostanza appresa informalmente tramite mail, inviata da un collega del foro di Torino.

La Corte territoriale ha disatteso la richiesta della difesa e il 10 dicembre 2020 ha disposto notifica via PEC del verbale di udienza del 10 dicembre 2020 con indicazione della data di rinvio al 17 dicembre successivo.

Atteso che con il provvedimento del 29 settembre 2020 era stato disposto il rinvio non a udienza fissa ma a nuovo ruolo, vi sarebbe stato l'obbligo di notificare il decreto di fissazione della nuova udienza all'imputato e al difensore di fiducia, a pena di nullità.

Il difetto di notifica avrebbe determinato la mancata conoscenza effettiva da parte dell'imputato della ripresa del processo a suo carico dinanzi alla Corte d'appello di Torino, dopo il rinvio a nuovo ruolo del 29 settembre 2020; 7.2 erronea applicazione degli artt. 59 e 393 bis cod. pen.

Dopo aver ricordato i principi stabiliti dalla sentenza della Sesta Sezione penale, che aveva annullato con rinvio per nuovo esame limitatamente ai fatti accaduti il 3 luglio 2011, il ricorrente ha dedotto che la Corte d'appello di Torino ai fogli 81 e 82 della sentenza impugnata avrebbe espressamente stigmatizzato l'operato, posto in essere il 3 luglio 2011 dalle Forze di polizia, impegnate nella tutela dell'ordine pubblico, definendolo illegittimo, ma avrebbe escluso nel contempo l'applicabilità della causa di giustificazione disciplinata dall'art. 393 bis cod. pen., stante l'assenza di contestualità tra l'offesa e la reazione.

Al di là del rilievo che l'imputato era stato immortalato in alcuni fotogrammi, da cui si evincerebbe che avrebbe posto in essere le condotte contestate alle 14:43 e, dunque, non dopo 4 o 5 ore dall'attività della polizia, la Corte territoriale avrebbe trascurato che l'esimente in questione può sussistere anche nella forma putativa.

Considerato, infatti, il susseguirsi dei lanci dei dispositivi fumogeni, lacrimogeni e di altro materiale offensivo, praticamente senza soluzione di continuità dalla fase iniziale della manifestazione degli atti illegittimi, la Corte territoriale non avrebbe valutato il giustificato e ragionevole convincimento dell'agente di trovarsi di fronte ad atti arbitrari.

In altri termini, l'errore sul fatto, determinato dall'altrui comportamento, doveva essere valutato per saggiare la sussistenza di una situazione che, se effettiva, avrebbe reso applicabile la causa di giustificazione; 7.3 erronea applicazione dell'art. 62 n. 2 cod. pen.

Secondo la Corte d'appello, la circostanza invocata non poteva essere applicata attesa l'assenza di un legame temporale tra le condotte, poste in essere dalle Forze di polizia, e le azioni illecite, contestate all'imputato, asseritamente verificatesi dopo un consistente lasso temporale dall'attività illegittima delle Forze di polizia.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, pur definendo illegittimo, pericoloso, ingiustificato, contrario a doveri e funzioni dell'ufficio il comportamento dei Pubblici ufficiali, non avrebbe considerato l'evidente sussistenza del nesso causale tra l'offesa e la reazione, avendo richiamato impropriamente un dato di contiguità temporale del comportamento, posto in essere dall'agente, che non è un elemento apprezzabile ai fini della valutazione circa la sussistenza dell'attenuante invocata; 7.4 manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'attenuante ex art. 62 n. 2 cod. pen.

Una volta accertata l'illegittimità dell'atto dei Pubblici ufficiali, come anche indicato dalla sentenza rescindente, la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare l'attenuante della provocazione.

Di contro, il nesso causale tra l'offesa e la reazione dell'imputato sarebbe stato superato dalla Corte territoriale attraverso una motivazione illogica ed inadeguata; 7.5 erronea applicazione dell'art. 62 n. 3 cod. pen., avendo la Corte d'appello dapprima escluso la preventiva preordinazione delle condotte illecite contestate (fogli 68 e seguenti della sentenza impugnata) per poi giungere illogicamente a ritenere che vi fosse stata da parte dell'imputato la preventiva intenzione di commettere l'illecito.

8. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 8.1 inosservanza della legge penale in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen..

La Sesta Sezione della Corte di cassazione aveva ritenuto fondato il ricorso dell'imputato limitatamente al reato di cui al capo 2, ovvero alle lesioni personali provocate a soggetti appartenenti alle forze dell'ordine.

Quanto al reato di cui al capo 1, la Corte di Cassazione, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, avrebbe individuato la responsabilità dell'imputato nel fatto di aver posto in essere, insieme ad altri, azione violente al fine di opporsi alle forze dell'ordine e, nello specifico, per aver lanciato una pietra.

La Corte di Cassazione aveva, dunque, statuito che l'imputato era responsabile del reato di violenza a Pubblico ufficiale in concorso con gli altri, per aver lanciato una pietra, e aveva devoluto ad un nuovo giudizio l'accertamento della sua responsabilità per il reato di lesioni di cui al capo

2. In sede di rinvio, invece, la Corte d'appello avrebbe modificato il titolo della responsabilità dell'imputato da lanciatore di pietra a collaboratore nell'innalzamento di una paratia e così avrebbe compiuto un intervento su un punto già coperto dal giudicato e, dunque, avrebbe violato l'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.; 8.2 carenza di motivazione della sentenza impugnata circa il momento in cui sono stati eseguiti i fotogrammi da cui il giudice ha tratto la responsabilità dell'imputato.

Secondo la Sesta Sezione della Corte di cassazione, il Giudice del rinvio avrebbe dovuto accertare il momento in cui le lesioni erano state prodotte e la presenza in quel frangente dell'imputato.

Sarebbe stato necessario verificare quale fosse il momento esatto in cui l'imputato era stato ripreso nella fotografia, da cui il giudice del rinvio ha desunto la responsabilità per il reato di lesioni.

La Corte d'appello, invece, non avrebbe individuato il momento in cui l'imputato è stato ripreso dalle fotografie in questione e da che cosa avesse tratto la certezza che le immagini si riferissero proprio alla terza fase degli scontri.

9. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto i seguenti motivi: 9.1 violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo ai provvedimenti di seguito indicati: 1A) ordinanza del Tribunale del 31 maggio 2013 La difesa, dopo avere chiesto invano a diverse autorità amministrative i documenti, elencati alle pagine due e tre del ricorso, aveva sollecitato il Pubblico ministero perché ordinasse alle articolazioni di Pubblica amministrazione interessate la consegna della documentazione già richiesta dalla difesa.

A seguito del rigetto della richiesta da parte del Pubblico ministero, all'udienza del 31 maggio 2013 la difesa aveva esortato il Tribunale ad acquisire la suddetta documentazione.

Il Tribunale ha rigettato la richiesta ritenendola propria ed esclusiva della fase delle indagini e potendo la stessa essere reiterata ai sensi dell'art. 493 cod. proc. pen.

Secondo la difesa, però, l'art. 368 cod. proc. pen. conferirebbe al giudice il potere di sostituirsi al Pubblico ministero nell'acquisizione della documentazione richiesta; 1B) ordinanza del Tribunale del 21 giugno 2013 Il Tribunale ha rigettato la richiesta formulata ai sensi dell'art. 493 cod. proc. pen., avendo fatto una distinzione tra mezzi di ricerca della prova e mezzi di prova e affermato che le richieste difensive erano volte "ad esplorazioni a largo raggio alla ricerca di eventuali situazioni scriminanti o attenuanti".

Secondo la difesa, anche il Tribunale avrebbe potuto compiere atti di ricerca della prova e la richiesta era finalizzata all'accertamento di specifiche circostanze in concreto nesso strumentale con le incolpazioni mosse agli imputati e con l'attività svolta dalle forze dell'ordine; 1C) ordinanza del Tribunale del 21 giugno 2013 Il Tribunale ha ordinato l'acquisizione delle ordinanze emesse dal Questore di Torino in previsione delle giornate del 27 giugno e del 3 luglio 2011.

La Questura di Torino ha informato che le parti omissate delle ordinanze prodotte erano relative ad argomenti coperti da segreto d'ufficio e ha richiamato la legge 183 del 2011, cosiddetta legge di stabilità per il 2012, che qualifica l'area cantieristica di Chiomonte come area di interesse strategico nazionale.

La legge è entrata in vigore il 10 gennaio 2012 e, dunque, successivamente ai fatti, cosicché già per tale rilievo sarebbero illegittime le parti omissate.

Nel caso di specie non si sarebbe in presenza di un segreto di Stato, che neppure la Questura ha invocato, né di altri casi di divieti di divulgazione, previsti da leggi o da regolamenti del Governo o di Pubbliche amministrazioni, che, infatti, la Questura non avrebbe richiamato; né si sarebbe in presenza di un segreto d'ufficio come determinato e configurato dalla normativa in vigore.

Ciononostante, il Tribunale con ordinanza del 25 ottobre 2013 e la Corte d'appello successivamente hanno rigettato la richiesta di tutte le difese di acquisizione integrale delle ordinanze del Questore, ritenendole assoggettabili al segreto di ufficio in ragione dell'art. 19 della legge n. 183 del 2011, che ha connotato l'area di cantiere come zona di interesse strategico nazionale.

Inoltre, il Tribunale avrebbe ritenuto applicabile la normativa citata per tutti i luoghi in cui si sono verificati i fatti per cui è processo, senza considerare che buona parte delle aree interessate dagli scontri sarebbero estranee all'area di cantiere.

Gli omissis avrebbero reso impossibile alla difesa individuare i confini giuridici delle disposizioni e degli ordini di servizio, che furono disposti dall'autorità di pubblica sicurezza.

Nonostante il dictum della sentenza rescindente, che rimetteva al giudice del rinvio la decisione in ordine alla necessità di acquisire le parti omissate delle ordinanze in questione, la Corte d'appello nella sentenza impugnata avrebbe apoditticamente affermato che l'istruttoria espletata era completa e consentiva di ricostruire gli eventi sin nei minimi particolari.

Secondo la difesa rimarrebbe invece il grande, irrisolto quesito dei fini che si era proposta fin dall'inizio la Pubblica amministrazione nella pianificazione di quelle giornate;1D) ordinanza del Tribunale del 21 novembre 2013 (sui limiti al controesanne).

Sarebbe stato illegittimo da parte del Tribunale limitare il controesame alle circostanze indicate nella lista testimoniale e non estenderlo a quelle direttamente o indirettamente collegate al thema probandum.

Sarebbe stato illegittimo, quindi, impedire di estendere l'oggetto del controesame ai fatti nuovi emersi nel dibattimento, quali le ordinanze del Questore, solo perché non specificamente indicate in lista testimoniale.

La Corte d'appello avrebbe rigettato la richiesta di estensione del controesame sulla base di una motivazione apodittica e meramente ripetitiva di quella del giudice di primo grado; 1E) ordinanza relativa alla lista testimoniale.

La Corte d'appello non avrebbe dato risposta alla richiesta della difesa di ammettere tutti i testi, indicati nella propria lista: istanza già rigettata dal Tribunale, che aveva ritenuto alcuni testi a vario titolo irrilevanti.

L'insistenza avanti la Corte di appello affinché tali testi e consulenti venissero sentiti sarebbe rimasta del tutto inascoltata; 1F) ordinanza relativa alla richiesta avanzata ex art. 391 septies cod. proc. pen..

Il Tribunale aveva rigettato la richiesta difensiva di operare mediante i consulenti tecnici, già nominati, valutazioni e misurazioni di distanze in metri, di inclinazioni delle strade, dei manufatti sul piano di campagna, ecc.

L'insistenza avanti la Corte di appello affinché la richiesta fosse accolta sarebbe rimasta del tutto inascoltata; 1F) ordinanza Minotauro.

Nel corso dell'ultima udienza dibattimentale la difesa dei ricorrenti aveva chiesto di depositare alcuni documenti in relazione alle indagini dei carabinieri che dimostravano la presenza di legami tra la criminalità organizzata di stampo mafioso e alcune aziende, coinvolte nello sgombero e cantierizzazione del sito di Chiomonte.

Il Tribunale aveva negato la produzione.

La Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi in merito; 1G) ordinanza manuale lacrimogeni.

La difesa all'udienza del 3 ottobre 2014 aveva chiesto di produrre un manuale, redatto dal Ministero dell'Interno in occasione del vertice G8, tenutosi a Genova.

Il Tribunale aveva negato la produzione, pur essendo rilevante ai fini di comprendere l'illegittimità della condotta delle Forze dell'ordine, sotto il profilo della proporzionalità e delle modalità.

L'insistenza avanti la Corte di appello affinché la richiesta fosse accolta sarebbe rimasta del tutto inascoltata; 9.2 violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e vizi della motivazione, per avere la Corte di appello dato una risposta alla richiesta di rinnovazione istruttoria, formulata dalla difesa dei ricorrenti, non solo del tutto generica ma anche parziale, in quanto facente riferimento solo all'esame dei testi e non anche alla documentazione, pure richiesta dalla difesa; 9.3 violazione degli artt. 393 bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. nonché vizi della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente della reazione ad atto arbitrario del Pubblico ufficiale.

Secondo il ricorrente, l'affermazione, contenuta nella sentenza della Corte d'appello, secondo cui il lancio di lacrimogeni sarebbe legittimo in quanto successivo all'inizio del lancio di oggetti e pietre da parte dei manifestanti, sarebbe in contrasto con ciò che emergerebbe dal materiale video in atti e dalle testimonianze a difesa.

Premesso che i fatti che concernono i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno avuto luogo il 3 luglio 2011 e hanno interessato la zona delle cosiddette vasche idriche, poste al di sotto del viadotto autostradale, dove gli scontri (secondo la deposizione dei testi Petronzi e Mazzanti, sono stati meno consistenti e dove alcuni manifestanti avevano cercato di agganciare la rete di recinzione che divideva i manifestanti e le Forze dell'ordine), i ricorrenti hanno dedotto che dalle deposizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che di Piacenza, Capella, Fausone e Varrese, e dalle immagini dei video (indicati con le lettere P, D) sarebbe emerso che le Forze dell'ordine hanno lanciato per prime e ingiustificatamente lacrimogeni al fine di colpire i manifestanti, posti al di sotto dei viadotti, tra cui vi erano anche fotografi.

Ciò configurerebbe una condotta arbitraria ed illegittima.

I ricorrenti hanno poi dedotto che, secondo la deposizione del consulente [OSCURATO:PERSONA], sentito all'udienza del 10 luglio 2014, la distanza intercorrente tra i manifestanti, situati sul sentiero al limitare del bosco, e le Forze dell'ordine, collocate al di sotto del viadotto autostradale (come riferito anche dal teste [OSCURATO:PERSONA]), con un piano inclinato di circa 20 metri, sarebbe stata di 70 metri.

Proprio alla luce della testimonianza del teste Marsina, secondo cui le Forze dell'ordine potevano arrivare con il mezzo solo nell'area sotto al cavalcavia, dovrebbe affermarsi che le Forze dell'ordine non potevano andare da nessun'altra parte sia perché non c'era la possibilità per il mezzo di spostarsi dal luogo in cui si trovavano sia perché erano a presidio del cantiere ed erano all'interno di una zona delimitata da reti da cui non potevano, quindi, muoversi.

Non sarebbe stata quindi dimostrata la tesi dell'accusa e della sentenza secondo cui manifestanti avrebbero avuto la volontà di costringere le forze dell'ordine ad abbandonare la zona.

Sarebbe poi illogica l'affermazione della Corte di appello secondo cui i ricorrenti avrebbero concorso nel lancio delle pietre, rinvenute nell'area in cui erano le Forze dell'ordine, e ciò in quanto nessuno è stato in grado di affermare se gli oggetti, che sono stati ritrovati sul pianoro, fossero pervenuti da lanci effettuati da valle e, dunque, da zone prospicienti di fronte alle reti o viceversa da zone in alto, dove si trovavano i ricorrenti.

I lanci da monte non potevano raggiungere il pianoro, poiché vi era l'autostrada che fungeva da muro.

Sarebbe quindi illogico affermare il concorso dei ricorrenti nella condotta criminosa in contestazione e le loro condotte, intervenute dopo gli atti arbitrati delle Forze dell'ordine, sarebbero scriminate; 9.4 (indicato in ricorso come 3) violazione dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e motivazione viziata.

La Corte d'appello ha negato l'applicazione dell'attenuante in questione, avendo ritenuto che i manifestanti si fossero preordinatamente determinati alle condotte violente, tanto da aver predisposto dispositivi di protezione individuale e anche mezzi atti all'offesa.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], però, pacificamente non sarebbe stato travisato né protetto. [OSCURATO:PERSONA].

Entrambi non sarebbero stati muniti di alcun mezzo atto all'offesa, avendo lanciato esclusivamente pietre, di cui il terreno montano è ampiamente fornito.

La stessa sentenza d'appello riconoscerebbe che essi sono giunti sul luogo in atteggiamento pacifico e che solo un'ora dopo hanno scagliato la prima pietra.

Peraltro, dalla testimonianza del professor Zucchetti del Politecnico di Torino si evincerebbe che l'utilizzo dei lacrimogeni rischia di suscitare nella popolazione reazioni abnormi più gravi di quelle che si sarebbero avute senza l'utilizzo anzidetto.

10. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizi della motivazione e travisamento rispetto ai seguenti atti: ordinanza del Questore di Torino del 2 luglio 2011; b) consulenza tecnica Badschmidt; c) filmato Gaia p. 1 748 [OSCURATO:PERSONA]; d) deposizione del teste Scarpello.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale sarebbe caduta in contraddizione, atteso che dalla consulenza tecnica anzidetta e dal filmato Gaia si desume la presenza di fumi nei boschi in un momento anteriore alle 12:00 e un fitto lancio di lacrimogeni fino alle 12:21 mentre solo intorno alle 12:15 i soggetti presenti nei boschi avrebbero iniziato a rilanciare indietro candelotti.

Di contro, la Corte territoriale avrebbe affermato che non sussiste la prova che i fumi, presenti al di sopra dei boschi, fossero da attribuire al lancio di lacrimogeni e che, anche se il lancio di lacrimogeni ci fosse stato, non sussiste la prova che siano stati lanciati in modo illegittimo.

Dalla deposizione del teste Scarpello si desumerebbe che i lacrimogeni sono stati lanciati in modo pericoloso e preventivo, così da integrare sia la scriminante di cui all'art. 393 bis cod. pen. che l'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen.

Inoltre, ciò che dovrebbe essere tenuto in considerazione non sono i singoli spot ma la percezione complessiva dell'azione di repressione preventiva, posta in essere il 3 luglio 2011 nei confronti dei manifestanti, presenti nell'area dei boschi e nell'area prospiciente la centrale idroelettrica.

La fuoriuscita delle forze dell'ordine dalle recinzioni prima che vi fossero chiare manifestazioni di comportamenti pericolosi e in violazione delle regole dettate dal Questore, il fitto lancio di lacrimogeni, praticato prima ancora che iniziassero gli scontri, la ricerca violenta di manifestanti nei boschi, la congerie di abusi, perpetrati durante quel giorno con malanimo e spregio, tollerati dai funzionari, se non dagli stessi favoriti o direttamente commessi, conferirebbero una dimensione di abuso illegittimo e continuato sin dall'inizio della manifestazione.

La Corte territoriale avrebbe omesso di spiegare perché l'insieme dei comportamenti non potesse essere considerato come un abuso unico e continuato, preordinato alla delegittimazione dei manifestanti.

11. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 11.1 violazione e falsa applicazione dell'art. 393 bis cod. pen. e vizi della motivazione con riguardo all'asserito comportamento delle Forze dell'ordine.

Dopo aver ricordato le argomentazioni, esposte dalla Corte d'appello con riguardo all'esclusione della menzionata esimente, il ricorrente ha affermato che l'arbitrarietà degli atti delle Forze dell'ordine era così percepita da tutti i manifestanti, con conseguente necessità del riconoscimento della scriminante invocata. [OSCURATO:PERSONA] di Polizia avrebbero agito non uti singuli ma quali manifestanti e per tale motivo la concreta efficacia della causa di giustificazione in parola non potrebbe essere limitata alla reazione momentanea e spazialmente circoscritta a singoli episodi, perché si è trattato di un'aggressione ingiusta dei pubblici ufficiali ai danni di una collettività organizzata.

Con riguardo specifico alla sua posizione, il ricorrente ha dedotto che egli aveva partecipato ad una manifestazione sino a quel momento pacifica, a volto scoperto, a mani nude, senza utilizzo di alcun utensile e si era trovato proprio negli istanti in cui erano iniziati quei lanci di lacrimogeni proprio nella zona del ponte sul torrente Clarea, dove centinaia di persone inermi stavano subendo quell'attacco.

Egli, quindi, alle 15:19 avrebbe reagito a un complesso di atti arbitrari, lanciando due pietre in posizione non utile a raggiungere alcuno e, successivamente, al copioso lancio di lacrimogeni riscontrabile alle 15:07 e 15:15; 11.2 violazione di legge e vizi della motivazione.

Secondo il ricorrente sarebbe oggettivamente dimostrabile che le fotografie citate dal teste Sorrentino e dal Pubblico ministero, seppur da posizione e angolazioni diverse, stessero immortalando il medesimo lancio, avvenuto alle 15:17 e 15:19 e non alle 15:57 come erroneamente indicato in sentenza.

In primo luogo, non vi sarebbero elementi individualizzanti dai quali evincere che il soggetto con la pietra in mano, collocato dietro al ponte, fosse proprio l'imputato [OSCURATO:PERSONA].

In secondo luogo, non si evincerebbe che tale soggetto avesse in seguito lanciato tale pietra.

La Corte sarebbe avrebbe commesso un travisamento della prova;11.3 violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla recidiva che sarebbe stata da escludere in considerazione della risalenza nel tempo e della modestia dei precedenti.

L'imputato, infatti, avrebbe riportato due condanne per diserzione risalenti a 20/18 anni fa, relative a una fattispecie penale che non esiste più nell'ordinamento penale; la condanna per detenzione di stupefacenti sarebbe assolutamente modesta, essendo stato applicato l'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90.

Anche l'unico precedente specifico sarebbe modesto, essendo stato punito solamente con la pena pecuniaria per fatti risalenti a 14 anni fa; 11.4 violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al diniego dell'attenuante dell'avere agito per suggestione della folla in tumulto.

Posto che secondo la migliore interpretazione l'attenuante in questione non potrebbe applicarsi a chi non già abbia deciso liberamente di partecipare ad una manifestazione ma a chi è stato mosso ab origine da finalità illecite, sì da escludere che la forza suggestionante della folla in tumulto possa aver prodotto su di lui un decisivo effetto causale, il ricorrente ha affermato che la Corte di appello avrebbe omesso di valutare se egli, al di là della partecipazione ai fatti di resistenza a pubblici ufficiali, avesse preordinato gli atti di violenza, non potendosi ciò desumere - come detto dalla sentenza rescindente - dalla sua partecipazione ai delitti.

Nel caso in esame, non vi sarebbe alcun elemento dal quale evincere che il ricorrente avesse programmato la partecipazione alla manifestazione del 3 luglio 2011 in funzione della commissione di atti di violenza.

Egli, come dal medesimo dichiarato nel corso dell'interrogatorio dinanzi al Pubblico ministero e di quello reso a dibattimento e come emerge dai testi delle difese, in particolare dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe partecipato alla manifestazione istituzionale senza nessun strumento di offesa e di difesa, quale conducente di uno dei furgoni della manifestazione.

Inoltre, la sentenza impugnata, da un lato, avrebbe affermato che l'imputato avrebbe reiterato i lanci con una gestualità particolarmente efficace e si sarebbe coordinato nei lanci con le persone presenti sul ponte; dall'altro, a pagina 178 avrebbe affermato che i lanci dell'imputato sono stati effettivamente due e nel giro di pochi secondi e, quindi, non reiterati.

Non si comprenderebbe perché la gestualità particolarmente efficace nei lanci, richiamata dalla sentenza impugnata, possa incidere nell'escludere il riconoscimento dell'invocata attenuante; anche il precedente specifico dell'imputato non potrebbe inficiare la circostanza che lo stesso si sia fatto suggestionare dalla folla in tumulto in virtù della condotta in concreto posta in essere dal medesimo dall'inizio della manifestazione; 11.5 violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizi della motivazione.

La Corte d'appello, nel rideterminare la pena, avrebbe applicato una pena base eccessiva, tenuto conto del fatto che l'imputato aveva lanciato due piccole pietre intorno alle 15:19, nell'arco di un minuto, e avrebbe avuto un comportamento ammissivo e resipiscente.

12. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di ricorso.

La difesa ha premesso che in sede di rinvio il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione con i doppi benefici di legge in relazione ai delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110, 336, 339, commi primo, secondo e terzo cod. pen., mentre sono stati dichiarati estinti per prescrizione solo i delitti di cui agli art. 81 cpv, 110, 112, n.1, 582, 585, comma primo, 576, n.1, in relazione all'art. 61, n.2, 576, n.5, cod. pen., con conferma delle statuizioni civili. 12.1 Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria; la decisione relativa all'imputazione ai sensi dell'art. 336 cod. pen. riassume tempi e luoghi in cui appare il [OSCURATO:PERSONA]; il periodo temporale è quello tra le 13.01 e le 14.02 al limitare del bosco "attorniato da manifestanti in atteggiamento aggressivo"; nelle immagini oggetto di video ripresa il [OSCURATO:PERSONA] non compie alcun atto violento o di evidente adesione alla violenza altrui; solo alle 14.02.15 del video Cernecca, II parte, è ripreso mentre nella mano destra, protetta da un guanto scuro impugna una pietra e le persone intorno a lui effettuano lanci.

La decisione impugnata ha contraddittoriamente affermato che il comportamento tenuto tra le 13.01 e le 14.02 possa al più ritenersi connivenza non punibile, mentre al [OSCURATO:PERSONA] può imputarsi un'unica condotta integrante il delitto di cui agli artt. 336, 339 cod. pen. ovvero quella posta in essere alle 14.02.15 perché, pur nella sua unicità, la condotta violenta posta in essere è idonea a cagionare pericolo per l'incolumità degli appartenenti alle forze di sicurezza pubblica; nonostante tali affermazioni la Corte di appello poi, in modo contraddittorio, nell'occuparsi della condotta di lesioni ritiene rilevante la stessa condotta a livello di concorso morale, sostenendo che il perdurante accompagnarsi del [OSCURATO:PERSONA] a gruppi di manifestanti violenti porta a ritenere che lo stesso abbia concorso nelle condotte lesive, con un contributo causale non limitato al momento in cui teneva in mano una pietra, contribuendo a rafforzare con la sua presenza i gesti altrui. 12.2 Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen ed inosservanza del disposto di cui all'art. 27, comma primo, Cost., dell'art. 533 n.1, prima parte e art. 627, comma 3, cod. proc. pen.; la Corte di appello di Torino non ha correttamente applicato i principi enunciati sul punto dalla decisione di rinvio della Corte di cassazione che aveva evidenziato l'indebita anticipazione della soglia di punibilità realizzata dai precedenti giudici di merito, richiedendo il necessario accertamento dell'esistenza di un contributo morale o materiale e della sua valenza causale rispetto al fatto reato secondo specifiche connotazioni del contributo atipico del concorrente; la motivazione della Corte di appello viola i principi indicati affermando che il perdurante accompagnarsi del [OSCURATO:PERSONA] ad altri soggetti attivi integri il concorso, con contributo causale, che si manifesta quanto meno in un rafforzamento, con la sua presenza attiva, di gesti violenti altrui. 12.3 Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contradditoria nell'affermazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per le lesioni verificatesi tra le 13 e le 14 e l'indicazione quali persone offese di soggetti che risultano colpiti prima o dopo l'orario indicato; l'assoluzione per non aver commesso il fatto è dunque monca, non ricomprendendo le lesioni di tutti i soggetti che, secondo lo schema di cui alle pagine 178-180 della sentenza di primo grado sono stati colpiti al di fuori dell'orario in questione; il ricorrente ha inoltre lamentato contraddittorietà della motivazione nell'aver dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione alle lesioni poste in essere nei confronti delle residue persone offese avendo interesse ad ottenere una pronuncia assolutoria attesa la portata delle statuizioni civili.

13. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso.

La difesa ha premesso che in sede di rinvio il [OSCURATO:PERSONA], previa assoluzione per il capo 2) in relazione ad alcuni fatti di lesioni e dichiarazione di prescrizione di ulteriori fatti concernenti lo stesso capo, nonché in ordine al capo 41), è stato condannato, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le contestate aggravanti, alla pena di anni due di reclusione con vincolo della continuazione tra i reati contestati. 13.1 Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione all'art. 601 e 161, commi 3 e 4, cod. proc. pen. quanto alla decisione assunta in data 3/02/2021, che ha respinto l'eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato; la Corte di appello ha erroneamente affermato che dagli atti non risulterebbe l'elezione di domicilio in Castello di Annone via Roma 63 e che ad ogni modo le sentenze di primo grado indicavano tale indirizzo quale luogo di domicilio, considerato inidoneo dall'ufficiale notificatore, con immissione dell'avviso in cassetta; è stato considerato correttamente notificato il decreto di citazione a giudizio in appello ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore del [OSCURATO:PERSONA]; dagli atti tuttavia emerge chiaramente la presenza di una elezione di domicilio ad esito della scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA] a seguito della sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere in luogo evidentemente diverso da quello di Ith residenza dell'imputato, ovvero presso la casa dei suoi genitori; inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, come emerge dalla documentazione in atti ed allegata al ricorso, l'ufficiale notificatore non ha eseguito la notifica, tentata in via Roma 38, e non ha immesso alcun avviso in cassetta; dalla documentazione emerge il semplice rilievo relativo al non avere in quel luogo il [OSCURATO:PERSONA] la sua residenza, con cancellazione dei dati della raccomandata inizialmente compilati relativi al deposito del plico chiuso a lui indirizzato; l'atto è stato quindi restituito dopo aver cancellato nome ed indirizzo indicati ed aver apposto l'indicazione non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] quindi sostenuto che manca qualsiasi elezione di domicilio del [OSCURATO:PERSONA] in via Roma 38, così come la prova della sua residenza in quel luogo, ed altresì qualsiasi reale accertamento in ordine all'effettiva impossibilità, mancanza, inidoneità del luogo al fine di notifica, unici elementi che avrebbero potuto giustificare la notifica al difensore.

È stata, dunque, effettuata una notifica a mezzo pec al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, prima che fosse realmente accertata l'inidoneità del domicilio eletto, ricorrendo una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., essendo la notifica stata effettuata in forme inidonee a determinare la conoscenza effettiva da parte dell'imputato. 13.2 Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché carente contraddittoria e manifestamente illogica nell'affermare la responsabilità dell'imputato per le lesioni volontarie gravi in danno di [OSCURATO:PERSONA] e delle altre persone offese; quanto al capo 2) e ai fatti del 27 giugno 2011 mancava chiaramente la prova di una condotta di tipo materiale; l'imputato è stato assolto da altre condotte imputate nella stessa giornata per non aver commesso il fatto, mentre è stato confermato il suo giudizio di responsabilità, pur non avendo lo stesso posto in essere alcuna condotta materiale rilevante, non potendo essere ritenuto causalmente rilevante il gesto di aver lanciato un grosso palo in legno contro il bulldozer che stava procedendo ad abbattere le barricate create dai manifestanti, né potendo tale condotta dimostrare l'intento consapevole di rafforzare sul piano psicologico le azioni violente di altri; non vi è alcun riscontro fotografico che riprenda il [OSCURATO:PERSONA] in atti aggressivi e anche l'unico fotogramma richiamato in sentenza raffigura un intervento volto solo ed esclusivamente ad ostacolare la marcia dei mezzi a disposizione delle forze dell'ordine, senza alcuna condotta con efficienza causale per la lesione a danno degli agenti, anche soltanto nella forma del rafforzamento; manca in sostanza la prova anche dell'elemento soggettivo del reato anche in forma di dolo eventuale. 13.3 Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica, oltre che carente in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il capo 41) dell'imputazione; quanto 141a_ ai fatti occorsi in data 3 luglio 2011 si è apoditticamente ritenuta la prova della condotta di concorrente, quanto meno morale, del danneggiamento dell'idrante della polizia targato A7045; la motivazione non potendo riscontrare alcuna responsabilità del ricorrente per una azione materiale, afferma genericamente e senza adeguata motivazione che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rafforzato la condotta posta in essere da altri con la sua presenza sui luoghi insieme ad altri manifestanti; la motivazione si caratterizza per la sua estrema genericità ed apoditticità quanto alla reale sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. 13.4 Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché carente, contraddittoria e manifestamente illogica quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, con incidenza sulla pena concretamente irrogata; pur essendo stato attenuato il trattamento sanzionatorio la motivazione mostra evidenti tratti di contraddittorietà omettendo di considerare compiutamente il reale disvalore della condotta e del tempo trascorso dai fatti, individuando una pena base ampiamente superiore al minimo edittale ed omettendo di motivare compiutamente quanto alla continuazione per il capo 1).

14. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi di ricorso. 14.1 Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali per omessa citazione dell'imputato ed assenza del suo difensore a seguito di rinvio a nuovo ruolo posto in essere dalla Corte di appello di Torino in data 29/09/2020; la Corte di appello avrebbe dovuto notificare il decreto di fissazione della nuova udienza agli imputati e al difensore attesi i rinvii effettuati precedentemente per l'emergenza Covid-19 in data 26/02/2020, 04/05/2020; in particolare avrebbe dovuto essere effettuata la notifica sia del verbale di udienza che del decreto di citazione a giudizio in appello con indicazione della nuova data di udienza, avendo tale mancata notifica determinato una nullità assoluta e insanabile, risultando assente qualsiasi valida notificazione delle date di prosecuzione del giudizio dopo il 29/09/2020, in mancanza di difesa di fiducia per l'imputato. 14.2 Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 59 e 393-bis cod. pen.; pur avendo la Corte di appello espressamente stigmatizzato l'operato delle forze dell'ordine (pag. 81 e 82) ha al contempo escluso l'applicabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. anche in forma putativa; l'esclusione si è basata sulla affermazione secondo la quale sarebbe mancata contiguità spazio temporale tra le azioni illegittime delle forze di polizia e le condotte poste in essere dal ricorrente; tuttavia tale elemento di valutazione è stato contraddittoriamente valutato pur in caso di contestualità tra azione e reazione come evidenziato alle pag. 100 e 102 della decisione impugnata; inoltre il lasso temporale richiamato dalla Corte di appello non coincide in alcun modo con la posizione del [OSCURATO:PERSONA], immortalato in diversi fotogrammi dai quali si dovrebbe desumere che le azioni contestate siano state poste in essere alle ore 14.50 e non tra le 16 e 16.45 come indicato dalla Corte di appello; inoltre la scriminante sussiste ed è ampiamente riconosciuta in giurisprudenza anche nella forma putativa e la Corte di appello non ha in alcun modo valutato la situazione relativa alla ricorrenza di un eventuale errore di fatto determinato dall'atto illecito altrui, che avrebbe consentito di valutare la rilevanza della causa di. 14.3 Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 62 n. 2, cod. pen. con esclusione della circostanza predetta; in modo erroneo è stato ritenuto elemento necessario quello della ricorrenza di un legame temporale di derivazione immediata tra offesa subita e reazione e non si è tenuto conto della possibile configurazione anche di una provocazione determinata da una reazione per accumulo, risultando necessaria esclusivamente la prova di un fattore scatenante che giustifichi l'esplosione di una carica di dolore, sofferenza e frustrazione sedimentata nel tempo nella psiche del soggetto agente. 14.4 Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché manifestamente illogica nell'aver ritenuto insussistente la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen.; è mancata sul punto una adeguata considerazione del fatto ingiusto delle forze dell'ordine che era stato adeguatamente evidenziato nella sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione (pag. 49 e e seg.). 14.5 Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 3 cod. pen.; nonostante le indicazioni della Corte di cassazione, la Corte di appello ha omesso di analizzare e compiutamente valutare la preventiva preordinazione delle condotte illecite contestate e l'incidenza della presenza di una folla in tumulto con particolare riferimento al nesso di causalità psichica tra la suggestione derivante dalla folla e la condotta illecita.

15. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso, precisando di essere stato condannato in sede di rinvio per il capo 11). 15.1 Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen.; la Corte di appello non ha fornito il giudizio richiesto sul punto dalla Corte di cassazione rendendo una motivazione in violazione di legge, manifestamente illogica e contraddittoria; le motivazioni rese dalla pag. 80 in poi - che richiamano quanto all'esplosione di un gran numero di lacrimogeni all'interno dei boschi la giustificazione della condotta dei pubblici ufficiali, ritenuta non esorbitante in considerazione dello stretto collegamento alla protrazione per molte ore agli attacchi posti in essere dai facinorosi - si presenta in palese contrasto con le successive argomentazioni della Corte di appello (pag. 81) dove le stesse condotte vengono definite oggettivamente contrarie alle generali regole di ingaggio sancite dalla circolare del capo della Polizia in data 6 gennaio 2001, sia alle disposizioni del questore di Torino del 02/07/2011, tanto che viene riconosciuto che gli agenti adottarono condotte contrarie non solo ai propri doveri e funzioni, ma anche in alcuni casi altamente pericolose (con riferimento al lancio di sassi e all'esplosione di lacrimogeni in linea diretta e ad altezza d'uomo); la Corte di appello pur avendo definito questi atti oggettivamente illegittimi o comunque esorbitanti, quanto alle modalità operative, rispetto al corretto esercizio dell'autorità, non ha tratto le logiche conseguenze derivanti da tale affermazione quanto all'oggettiva reazione ad un fatto illegittimo e percepito come ingiusto dal ricorrente, non solo in considerazione del disposto di cui all'art. 393-bis cod. pen., ma anche ed eventualmente ai sensi dell'art. 62 n. 2 cod. pen.; difatti l'azione del [OSCURATO:PERSONA] si riduce ad un brevissimo lasso di tempo individuato dalla Corte di appello tra le 16.30 e le 16.49; anche la motivazione relativa al lancio di lacrimogeni nel bosco appare manifestamente illogica e contraddittoria atteso il richiamo al coevo utilizzo dei lacrimogeni all'interno del della boscaglia rispetto alle azioni poste in essere dal ricorrente solo a seguito di tale lancio di lacrimogeni. 15.2 Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa per non essere stata riconosciuta l'applicazione dell'art. 393-bis cod. pen. quanto meno nella forma putativa; la Corte di appello ha omesso di motivare sul punto nonostante le esplicite indicazioni della Corte di cassazione e i motivi di appello; dall'insieme degli elementi acquisiti in giudizio è certamente emersa la legittima convinzione del ricorrente di reagire ad atti arbitrari dei pubblici ufficiali, in presenza di una situazione di diffusa illegittimità; ricorre dunque senza alcun dubbio l'errore di fatto del privato, con un conseguente erroneo apprezzamento dei fatti; la Corte di appello avrebbe dovuto verificare con un giudizio ex ante la ricorrenza della scriminante in questione quanto meno nella forma putativa, in relazione alle peculiari circostanze concrete che hanno caratterizzato il fatto oggetto di contestazione.15.3 Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. per non avere ritenuto le condotte delle forze dell'ordine sussumibili nel fatto ingiusto richiesto quale elemento costitutivo come emerge dalla motivazione, resa in termini contraddittori, a pag. 102; la Corte di appello nella motivazione ha in modo apodittico individuato nel mero giudizio di proporzionalità il criterio attraverso il quale individuare la sussistenza o meno del fatto ingiusto senza applicare i principi evidenziati dalla stessa Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio, con particolare riferimento alla considerazione di un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione; affermare la sussistenza di ripetute condotte antigiuridiche, eticamente non accettabili per chi gestisce l'ordine pubblico e poi riconoscere in modo indiscriminato la loro proporzionalità appare manifestamente illogico e contradditorio, anche tenendo conto della circostanza che il requisito dell'immediatezza va inteso in senso relativo. 15.4 Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge quanto alla disciplina del concorso di persone quanto ai reati imputati ai sensi degli art. 336, 339, 582, 585 cod. pen., atteso che l'imputato non era presente ai fatti oggetto di contestazione che hanno provocato i danni oggetto di accertamento, con la conseguente erronea condanna del ricorrente al risarcimento del danno; le condotte imputate al [OSCURATO:PERSONA] sono riferibili ad orari diversi e la mera presenza sui luoghi in assenza di azioni lesive non può essere considerata causa di responsabilità a suo carico; le condotte riscontrate e riferibili al [OSCURATO:PERSONA] non possono essere ritenute sovrapponibili a quelle poste in essere da altri imputati fotografati ed individuati come presenti e attivi sul posto prima delle 16.31; ciò nonostante la Corte di appello ritiene contraddittoriamente di attribuire al ricorrente solo per la sua presenza, inattiva, sui luoghi il ruolo di collaborazione con il [OSCURATO:PERSONA] nell'effettuazione dei lanci avvenuti intorno alle 14.

16. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi di ricorso precisando come la sentenza di appello impugnata avesse rideterminato la pena per il reato di cui agli artt. 110, 336, 339 comma primo, secondo e terzo cod. pen. con esclusione di qualsiasi aumento ex art. 81 cod. pen. e doppi benefici ed assoluzione dal capo 47). 16.1 Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria ed illogica in relazione all'art. 393-bis cod. pen. con riferimento al capo 46) per il quale il Nucera è stato condannato; la Corte di appello rende una sentenza contraddittoria nell'escludere la coincidenza spazio temporale tra le condotte poste in essere dal ricorrente e gli atti delle forze di polizia descritti come arbitrari, con particolare riferimento alla zona nella quale si trovava il Nucera, ovvero la centrale termoelettrica; dalla descrizione delle condotte arbitrarie effettuata dalla Corte di appello (lancio di lacrimogeni da parte delle forze di polizia alle spalle di manifestanti pacifici costretti a percorrere quella strada) emerge la contemporaneità della condotta di lancio di pietre da parte del Nucera rispetto alle stesse, eppure la Corte di appello contraddittoriamente afferma che tali azioni, oggettivamente arbitrarie, non riguardarono i luoghi ove si trovavano gli imputati, né potevano riferirsi al momento temporale nel quale questi commisero le loro azioni violente; eppure la contraddizione emerge evidente solo considerando che il lancio di lacrimogeni avveniva alle 15.07 e poco dopo alle 15.28, con la zona sommersa di fumo e con scarsa visibilità, il Nucera a volto scoperto a scagliare due pietre dopo essersi avvicinato alla cancellata; i lanci e la saturazione di gas lacrimogeni sono certamente proseguiti sino alle 15.25, come emerge dagli stessi filmati utilizzati dalla Corte di appello.

Con una seconda censura all'interno del primo motivo il Nucera ha dedotto illogicità manifesta della motivazione proprio in relazione al mancato riconoscimento dell'identità del contesto spazio temporale tra le condotte delle forze dell'ordine e della condotta posta in essere, che è stata erroneamente intesa come un gesto di sfida o sfrontatezza, mentre era esclusivamente una reazione alla lesione del proprio diritto a manifestare ingiustamente compresso con atti oggettivamente illegittimi; l'avvicinarsi dello stesso a volto scoperto, senza alcuna protezione, è indice dell'evidente ricorrenza di una causalità psichica tra il comportamento arbitrario del pubblico ufficiale e la reazione del ricorrente. 16.2 Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e travisamento della prova in relazione all'art. 393-bis cod. pen. quanto al capo 46 di imputazione; ricorre un travisamento per omissione con riferimento allo stato dei luoghi con particolare riferimento all'affermazione secondo la quale la condotta del Nucera intervenne in un periodo di relativa calma durante il quale non fu ripreso alcun uso eccessivo dei lacrimogeni; al contrario era stata la stessa Corte di appello ad evidenziare che poco prima quella zona era stata oggetto di un massiccio lancio di lacrimogeni, come emerge dalla documentazione video e fotografica in atti; alle ore 15.25 la zona era completamente satura di gas lacrimogeni, con evidente ricorrenza di un errore percettivo. 16.3 Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché omessa in relazione agli art. 110, 336, 339, comma primo, secondo, terzo, cod. pen. nella formulazione in vigore sino al 14/06/2019; non ricorre alcuna motivazione sul punto, neanche il dispositivo è indicativo in tal senso; dalla documentazione in atti al contrario emerge che il Nucera era a volto scoperto, da solo, unico a compiere il gesto di reazione alle condotte arbitrarie poste in essere dalle forze dell'ordine; la circostanza di una successiva, ma non contestuale reazione da parte di altri manifestanti non può costituire motivazione, neanche implicita, in ordine alla sussistenza dell'aggravante in esame. 16.4 Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per carenza della motivazione in relazione all'art. 62 n. 2 cod. pen.; la Corte a pag. 211 della sentenza procede alla determinazione della pena e nell'escludere l'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. richiama un capitolo precedente della motivazione al punto

4.3. pag. 180 e 181 dove, tuttavia, non vi è motivazione alcuna in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante in questione. 16.5 Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione per illogicità ai sensi degli art. 132, 133 cod. pen. e 111 Cost.; la Corte di appello determina la pena caratterizzandola per la presenza di un dolo intenso, descrivendo la condotta del Nucera come calma e sfrontata, un vero e proprio atteggiamento di sfida, con l'evidente intento di dare inizio ad una nuova fase di scontro; tale conclusione è raggiunta apoditticamente con la visione di pochissime immagini.

17. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso. 17.1 Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, nonché violazione di norme processuali per difformità tra dispositivo e motivazione della sentenza; nel dispositivo della sentenza in relazione al capo 2) inerente il reato di lesioni personali commesso in data 27/06/2011, il Rossetto veniva assolto per non aver commesso il fatto in relazione ad alcuni degli episodi di lesioni riportate da talune persone offese, mentre per le restanti condotte indicate nel capo di imputazione veniva emessa sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione; tuttavia nella parte motiva della sentenza veniva affermata la responsabilità per uno degli episodi di reato esclusi dal dispositivo, con la conseguenza che non è possibile comprendere come la Corte d'appello sia giunta alla determinazione della pena finale; per le lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto affermato in dispositivo, veniva affermata la responsabilità del Rossetto, con ciò determinandosi una pena per complessivi due anni di reclusione; il Rossetto è stato dunque condannato per un reato rispetto al quale è intervenuta declaratoria di non doversi procedere. 17.2 Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria ed illogica, nonché violazione di norme processuali in merito alla commisurazione della pena inflitta; la motivazione sulla pena si caratterizza per la sua sostanziale apparenza, essendo caratterizzata da mere formule di stile; la pena base per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è di molto superiore ai minimi edittali limitandosi a riportare a grandi linee quanto indicato dal capo di imputazione; manca poi del tutto una motivazione quanto all'applicazione della pena in continuazione per il delitto di cui al capo 2); essendo stata la Corte di appello investita esclusivamente del giudizio quanto alla determinazione della pena non è possibile desumere altrimenti gli elementi che hanno portato alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

18. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto un unico congiunto ricorso per cassazione, deducendo diversi motivi di ricorso.

I ricorrenti premettevano che la Corte di cassazione aveva accolto i primi cinque motivi di ricorso presentati dalla loro difesa, rimettendo alla Corte di appello, in caso di ritenuta responsabilità per i reati loro ascritti anche la valutazione dei successivi e restanti cinque motivi.

La Corte di appello di Torino in sede di rinvio confermava la responsabilità dei ricorrenti per le condanne di cui al capo 11) rideterminando la pena inflitta ed assolveva i ricorrenti dall'imputazione di cui al capo 18) per non aver commesso il fatto; inoltre assolveva in relazione al capo 12) ciascun ricorrente in relazione ad una parte dell'imputazione delle lesioni cagionate alle persone offese, dichiarando prescritte le restanti condotte di lesioni relativamente alle quali si confermava il giudizio di responsabilità. 18.1 Con un primo motivo proposto nell'interesse di tutti i ricorrenti è stata dedotta mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen.; con riferimento ai fatti avvenuti nei pressi dell'area archeologica è la Corte di appello stessa a richiamare le condotte poste in essere dalle forze di Polizia in data 3/7/2011 come contrarie ai doveri e funzioni, ma anche altamente pericolose, con realizzazione di atti oggettivamente illegittimi o comunque esorbitanti quanto alle modalità operative rispetto al corretto esercizio dell'autorità; l'analisi delle singole condotte contestate ha tuttavia contraddittoriamente condotto la Corte di appello a ritenere l'assenza del requisito dell'immediatezza, senza considerare adeguatamente e con raffronto completo le condotte poste in essere dai singoli ricorrenti rispetto al complesso teatro dell'azione.18.2 Con un secondo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ]ara è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante e contraddittoria con riferimento alla ritenuta responsabilità concorsuale per il reato di lesioni contestato al capo 12) ai fini del giudizio sulle statuizioni civili; i ricorrenti hanno dedotto che la motivazione resa dalla Corte di appello sia manifestamente illogica nell'aver ritenuto il concorso morale nel reato di lesioni sulla base del solo criterio spazio temporale, elemento ritenuto sufficiente a provare anche la sussistenza del nesso eziologico e la percepibilità di un contributo rafforzativo da parte degli altri soggetti agenti; di fatto la Corte di appello non ha indicato quali siano i criteri fattuali e logici dai quali desumere il presupposto della contiguità, sia spaziale, ma soprattutto temporale ai fini della sussistenza del concorso morale di persone nel delitto di lesioni; nonostante la pronuncia di prescrizione sussiste l'interesse dei ricorrenti tenuto conto delle specifiche statuizioni di condanna conseguenti, anche con riferimento ai soggetti persone offese che non si sono costituite parti civili; in tal senso sono state richiamate le considerazioni della Corte di appello con riferimento ai singoli ricorrenti e in particolare: - pag. 112 per il [OSCURATO:PERSONA] (orario tra le 12.48.10 e 12.48.22, con responsabilità dello stesso per le lesioni avvenute nell'area anzidetta tra le 12.45 e le 13.10) ove si rileva la mancanza di motivazione quanto alla scelta dell'intervallo temporale tra le 12,45 e le 13.19, la mancata motivazione in ordine alla contezza del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] da parte degli altri ricorrenti, la mancanza di motivazione circa la portata rafforzativa del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli altri concorrenti, con contraddittorietà interna della motivazione per avere affermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] al di fuori dell'intervallo temporale o spaziale appena indicato per le persone offese Galbiati, Casucci, Cilione, Iannone, Cavalieri, [OSCURATO:PERSONA]; - pag. 134 per [OSCURATO:PERSONA] (orario tra le 13.44 e le 14) ove si rileva la mancanza di motivazione quanto agli elementi di prova relativi alla presenza sui luoghi sino alle 14 del [OSCURATO:PERSONA] e non sino alle 13.44 come risulta dalla sentenza di primo grado; la mancata motivazione in ordine alla contezza del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] da parte degli altri ricorrenti, la mancanza di motivazione circa la portata rafforzativa del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli altri concorrenti, con contraddittorietà interna della motivazione per avere affermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] al di fuori dell'intervallo temporale o spaziale appena indicato per le persone offese Torraco, Briozzo, Fortunato, D'Anna, Spalluto, Piccardi, Cecchini, Falvo, Molinterno avvenute tutte tra le 14 e le 14.30; - pag. 118 per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (medesima posizione occupata dal [OSCURATO:PERSONA] intorno alle 14 e di nuovo sulla scena tra le 16.30 e le 16.49) ove si rileva la mancanza di motivazione quanto agli elementi di prova relativi alla presenza sui luoghi in tale intervallo temporale dei ricorrenti, mentre nella sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] era stato avvistato alle 16.13 e l'imputata [OSCURATO:PERSONA] sino alle 13.44; la mancata motivazione in ordine alla contezza del comportamento dei ricorrenti da parte degli altri ricorrenti, la mancanza di motivazione circa la portata rafforzativa del comportamento dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Sestili rispetto agli altri concorrenti, con contraddittorietà interna della motivazione per avere affermato la responsabilità del Marin e Sestili al di fuori dell'intervallo temporale o spaziale appena indicato per le persone offese Catania, Doria, Esposito, Mariani, Zarbotti. 18.3 Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria nella determinazione della pena ex art. 133 cod. pen.; il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di cui al capo 11) per quattro lanci di pietra con scelta di una pena significativamente lontana dal minimo edittale, nonostante il diverso trattamento sanzionatorio deciso per l'imputata [OSCURATO:PERSONA] concorrente materiale nel medesimo reato con condotta di durata e connotazioni del tutto analoghe. 18.4 Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge quanto alla pena statuita per ]ara [OSCURATO:PERSONA], ricorre una violazione del principio di divieto di reformatio in pejus è stata comminata la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione per il solo reato di cui al capo 12, mentre la prima sentenza della Corte di appello di Torino aveva inflitto la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione in relazione al capo 12, poi aumentata per la continuazione per lesioni e danneggiamento. 18.5 Con il quinto motivo di ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Marin è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante nella determinazione della pena ex art. 133 cod. pen.; il nono motivo rimesso alla valutazione della Corte di appello di Torino lamentava la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena base fissata in misura sensibilmente superiore al minimo edittale; manca qualsiasi passaggio motivazionale su questo tema per come devoluto, limitandosi la Corte di appello in sede di rinvio a motivare in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza, soprattutto considerato che al contrario la sentenza di primo grado si era attesta su di una pena sul minimo edittale; ricorre inoltre un differente trattamento sanzionatorio tra i tre imputati nonostante medesima sia la condotta imputata. 18.6 Con il sesto motivo di ricorso nell'interesse di tutti i ricorrenti è stata dedotta violazione di legge per violazione del divieto di reformatio in peius; risulta pretermessa la valutazione del motivo 10 di appello, espressamente richiamato come oggetto di cognizione anche dalla sentenza di annullamento con rinvio della Sesta sezione della Corte di cassazione; la decisione ha individuato il trattamento sanzionatorio per i ricorrenti distaccandosi dal minimo edittale invece individuato dal giudice di primo grado, ricorrendo dunque una statuizione peggiorativa non ammissibile in questa sede, soprattutto in assenza di impugnazione della parte pubblica. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo di ricorso che il Collegio ritiene fondato, fra quelli proposti negli atti d'impugnazione, è quello relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aumento a titolo di continuazione per il reato di lesioni di cui al capo 2) in quanto dichiarato estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della relativa pena, risultando tutti gli altri motivi non consentiti, generici o manifestamente infondati.

2. Gli annullamenti disposti dalla sentenza rescindente.

Prima di esaminare separatamente i motivi di ricorso per ciascun imputato, tenuto conto del tema devoluto, conseguente all'annullamento con rinvio, disposto con sentenza della Sesta Sezione, n. 54424 del 27 aprile 2018, occorre prendere le mosse dalla sentenza rescindente.

In essa, la Sesta sezione di questa Corte, partendo dalla premessa che il primo giudice d'appello aveva ritenuto non configurabile rispetto ai fatti oggetto del processo la fattispecie prevista dall'art. 393-bis cod. pen., ha ritenuto che la valutazione dei motivi di impugnazione, concernenti la configurabilità della predetta causa di giustificazione, doveva essere compiuta distinguendo la ricostruzione fattuale e l'impianto motivazionale della sentenza relativi agli accadimenti del 27 giugno 2011 da quelli riguardanti i fatti verificatisi il 3 luglio.

Quanto ai fatti del 27 giugno 2011, la Sesta Sezione ha affermato che il Collegio d'appello, pur nell'ambito di una motivazione sintetica, aveva fornito una risposta alle censure sollevate, richiamando la decisione di primo grado, ove erano state compiutamente spiegate le ragioni che impedivano l'applicazione dell'art. 393-bis cod. pen.

Per di più, le censure, dedotte sul punto dai ricorrenti, si erano sviluppate sul piano della ricostruzione fattuale e, quindi, erano sostanzialmente volte a sovrapporre una interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito e, come tale, non accoglibile in sede di legittimità.

A differenti conclusioni la menzionata Sezione è giunta, invece, per quel che riguarda i fatti verificatesi il 3 luglio 2011, avendo, in particolare, rilevato che il primo giudice d'appello aveva omesso di spiegare perché: 1) non erano attendibili le numerose deposizioni, indicate negli atti di appello, che avevano 33 r ricostruito i fatti di causa in maniera difforme; 2) sarebbero infondate le ricostruzioni che hanno fatto riferimento a documenti video, specificatamente indicati, e a testimonianze, secondo cui le forze dell'ordine avrebbero lanciato lacrimogeni e sassi al di fuori delle direttive ricevute; 3) non sarebbero attendibili le dichiarazioni di coloro che hanno riferito, da una parte, che non vi sarebbe stato un piano d'azione previamente concordato dai manifestanti e, dall'altra, che il lancio di sassi avrebbe costituito la reazione di rabbia rispetto al lancio abusivo di lacrimogeni; 4) sarebbero infondate le ricostruzioni probatorie secondo cui le forze dell'ordine non avrebbero sempre osservato le regole e le istruzioni, loro impartite anche in relazione alla loro collocazione logistica topografica, e avrebbero occupato zone di territorio diverse da quelle assegnate; 5) sarebbero inattendibili le deposizioni, indicate negli atti d'appello, secondo cui sarebbero state coinvolte persone estranee alla protesta violenta e che nulla avevano in comune con la previa determinazione di attaccare le forze dell'ordine, per riappropriarsi dell'aria in precedenza sgomberata; 6) non sarebbero attendibili le consulenze, specificate negli atti d'appello, secondo le quali il lancio di lacrimogeni sarebbe stato in alcune zone precedente all'inizio del lancio degli oggetti da parte dei manifestanti; 7) rispetto alle singole condotte non sarebbe configurabile la causa di non punibilità di cui all'art. 393 bis cod. pen.

Secondo la sentenza rescindente, quindi, il giudice d'appello non aveva esaminato tutti gli elementi a disposizione e non aveva spiegato sulla base dell'intero materiale probatorio raccolto perché si doveva escludere che i fatti si fossero verificati in modo diverso da come indicato in sentenza. 2.1 La sentenza della Corte d'appello è stata altresì annullata - sia con riferimento ai fatti del 27 giugno 2011 che a quelli accaduti il 3 luglio 2011 - in relazione alla ritenuta indifferenziata configurabilità del concorso di persone nei reati di lesione personale e danneggiamento, contestati agli imputati, e alle circostanze attenuanti della provocazione e di cui all'art. 62 numero 3 cod. pen. (suggestione della folla in tumulto), esclusa quest'ultima sul presupposto che i manifestanti avrebbero agito sulla base della maturazione, nelle giornate precedenti, della decisione di realizzare un'iniziativa di contrasto alle forze dell'ordine.

3. I poteri del giudice del rinvio.

Ciò premesso, deve osservarsi che il giudizio di rinvio va inteso come ulteriore fase del giudizio di merito, vincolato alla sentenza di annullamento nei limiti da questa determinati.

Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice della sentenza annullata, limitatamente, peraltro, ai punti che hanno formato oggetto dell'annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata, uniformandosi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.

Il giudizio di rinvio non si identifica, quindi, nella pura e semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a sè stante, caratterizzata dal condizionamento che scaturisce dalla sentenza della Corte di Cassazione che lo ha disposto (Sez.

Un. 11.5.1993, ric.

Ligresti; Sez.

Un. 23.11.1990, ric.

Agnese).

L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla pronunzia della Corte per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa deciso è assoluto e inderogabile.

Al riguardo deve osservarsi che l'organo di legittimità risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali, ovvero al compimento di una particolare indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini delle decisione.

I poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunziato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

In questa ultima ipotesi il giudice di rinvio è libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto dell'annullamento, pur essendo tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento.

Gli è, quindi, inibito di fondare la nuova decisione sulla base degli stessi argomenti ritenuti viziati dalla pronuncia di annullamento.

4. I principi di diritto fissati nella sentenza rescindente e le argomentazioni della sentenza impugnata. 4.1 L'atto arbitrario La sentenza di annullamento ha chiarito che, in tema di reazione all'eccesso arbitrario, l'art. 393-bis cod. pen. delinea una causa di giustificazione in cui l'arbitrarietà dell'atto non implica necessariamente un "quid pluris" rispetto "all'illegittimità", essendo sufficienti a qualificare come eccedenti dalle proprie attribuzioni anche comportamenti, posti in essere in esecuzione di pubbliche funzioni, di per sé legittimi, ma caratterizzati da un difetto di congruenza tra le modalità impiegate e le finalità per le quali è attribuita la funzione stessa, trattandosi di comportamenti tenuti in violazione degli elementari doveri di correttezza e civiltà che, come stabilito dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 140 del 1988, debbono caratterizzare l'agire dei pubblici ufficiali.

La sentenza rescindente ha aderito all'orientamento maggioritario secondo cui la legittima reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale ha natura di causa di giustificazione che esclude il carattere antigiuridico della condotta.

In particolare, il presupposto necessario per l'applicazione della causa di giustificazione sarebbe rappresentato da un'attività ingiustamente persecutoria del pubblico ufficiale, il cui comportamento fuoriuscirebbe del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario.

La sentenza di annullamento, in sintesi, ha aderito a quell'orientamento che fornisce una lettura ampia all'istituto, in forza della quale la reazione è legittima già se l'atto del pubblico ufficiale è illegittimo, in senso puramente oggettivo, a nulla rilevando ogni valutazione sull'eventuale fine perseguito dallo stesso soggetto pubblico o da ogni indagine sulla sua sfera interiore.

Si tratta di un'interpretazione che tende ad avvicinarsi a quanto la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare con la sentenza n. 140 del 1998.

Quella della reazione agli atti arbitrari è, secondo il Giudice delle leggi, una causa di giustificazione che opera sul piano oggettivo.

I principi fissati dalla Corte costituzionale sono stati recepiti dalla Corte di Cassazione che ha affermato che l'esimente della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale è integrata ogni qual volta la condotta dei questi, per lo sviamento dell'esercizio di autorità rispetto allo scopo per cui la stessa è conferita o per le modalità di attuazione, risulta oggettivamente illegittima, non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezza dell'illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno del privato (Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, rv. 274680; Sez. 5., 2941 del 08/11/2018, dep. 2019, Errabia, Rv.275304 Sez. 6, n. 43898 del 13/09/2016, Virdis, Rv. 268504; nello stesso senso, Sez. 6, n. 7918 del 13/01/2012, Variale, Rv. 252175; Sez. 6, n. 10773 del 09/02/2004, Maroni, Rv. 227991).

Si tratta di una impostazione che trova il proprio fondamento nei principi affermati con chiarezza dalla Corte costituzionale: la reazione può dirsi giustificata a fronte di un atto oggettivamente illegittimo, in quanto compiuto, anche solo per modalità di attuazione, in maniera non funzionale rispetto al fine per cui il potere è conferito, cioè con sviamento dell'esercizio dell'autorità rispetto allo scopo perseguito (sul tema, anche, Sez. 6, n. 4457 del 06/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274983 in tema di configurabilità della scriminante in forma putativa).Il giudice di rinvio, limitatamente ai fatti accaduti il 3 luglio 2011, ricostruiti compiutamente gli avvenimenti doveva verificare, facendo applicazione del principio di diritto indicato se fosse o meno configurabile la causa di giustificazione prevista dall'art. 393-bis cod. pen. 4.2 La Corte di appello di Torino ha compiutamente richiamato ed applicato, nella considerazione delle diverse posizioni oggetto di ricorso, i principi sopra evidenziati, con motivazione logica, persuasiva e priva di aporie, nel pieno rispetto del perimetro decisorio disegnato dalla sentenza di annullamento con rinvio.

In tal senso, un elemento decisivo e risolutivo, evocato in diversi momenti dell'articolata argomentazione decisoria, è rappresentato dalla compiuta, puntuale e corretta individuazione del momento in cui le attività poste in essere dagli agenti operanti hanno integrato un atto arbitrario in relazione al quale valutare la possibile applicazione dell'art. 393-bis cod. pen. secondo le coordinate ermeneutiche sopra analizzate.

È, dunque, in relazione ai criteri sopra richiamati di causalità, proporzionalità, connessione spazio-temporale, che la Corte di appello ha valutato le condotte oggetto di imputazione a seguito dell'annullamento con rinvio della Sesta sezione penale di questa Corte, con motivazione congrua ed articolata, ampiamente persuasiva, che ha specificamente considerato le indicazioni provenienti dal giudice di legittimità in relazione ai diversi principi di diritto ed elementi fattuali richiamati nella decisione predetta.

Non colgono conseguentemente nel segno molteplici argomentazioni difensive, che saranno poi considerate posizione per posizione, che realizzano, seppure in modo articolato ed approfondito, una lettura parcellizzata degli accertamenti espletati, sostanzialmente pretendendo di allargare a tutte le condotte, nei diversi luoghi descritti, e nelle diverse date che hanno caratterizzato le condotte indagate, con particolare riferimento al bosco e all'area archeologica, l'effetto condizionante e collegato causalmente (anche eventualmente in forma putativa) della illegittima condotta individuata dalla Corte di appello presso le vasche idriche.

Al contrario dall'analisi puntuale ed argomentata della Corte di appello è emerso come le azioni poste in essere dagli agenti di Polizia presso la [OSCURATO:PERSONA] e l'area archeologica rientrassero nell'ordinaria gestione dell'ordine pubblico, secondo le chiare regole di ingaggio, che erano state oggetto di indicazione da parte dei vertici deputati alla gestione di tale situazione, a fronte invece di una attività dei manifestanti (o meglio di minima parte degli stessi) caratterizzata da organizzazione articolata, condotta violenta e coordinata al fine di ostacolare l'esercizio dell'attività di tutela dell'ordine pubblico.

Ne consegue che i motivi così proposti difettano all'evidenza di specificità; in tal senso si deve considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01). 4.3 Ciò posto, giova rilevare che la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione anche dell'art. 59, comma quarto, cod. pen., pure evocato nei ricorsi in scrutinio.

Al riguardo occorre considerare come la giurisprudenza di legittimità abbia evidenziato che l'art. 393-bis cod. pen. prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto del cittadino di reagire all'aggressione arbitraria dei propri diritti, che può essere applicata anche nelle ipotesi putative di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., quando il soggetto "abbia allegato dati concreti, suffraganti il proprio ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario del pubblico ufficiale". (Sez. 5, n. 45245 del 25/10/2021, Atzeni, Rv. 284222-02; Sez. 6, n. 25314 del 20/05/2021, Picciolo, Rv. 282687-01; Sez. 6, n. 25309 del 19/05/2021, Mejiri, Rv. 281955-02; Sez. 6, n. 4457 del 16/10/2018, Dimola, Rv. 274983-01).

In particolare, si è evidenziato che "quel che va ribadito è che non può venire in considerazione l'errore del privato se non nella forma di errore sul fatto, non potendo essere invocata la scriminante putativa quando l'errore dell'agente si traduca in definitiva in un errore di diritto.

Non potrà pertanto rilevare l'errore del privato nel qualificare come arbitrario un atto in realtà legittimo, posto che l'errore in tal caso, come si è già detto in precedenza, verrebbe a rendere scusabile l'errore di diritto, sfociante nell'erronea e inescusabile convinzione che la situazione nella quale l'agente si trova ad operare rientri tra quelle cui l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia scriminante (tipico è il caso di chi viene fermato per un controllo autostradale e richiesto di fornire i dati identificativi del conducente e dell'automezzo: non potrà giustificare la sua condotta di resistenza, costituente reato, allegando la erronea convinzione dell'arbitrarietà del comportamento del pubblico agente, quanto alla legittima richiesta rivoltagli, trattandosi di ignoranza di una norma extra penale, come tale irrilevante).

Diverso è invece il caso in cui l'errore sia caduto sul fatto, determinando nell'agente la giustificata e ragionevole persuasione di trovarsi di fronte ad un atto arbitrario: il privato, a causa dell'errore, deve invero ritenere di versare concretamente in una situazione di fatto, che se effettiva, renderebbe applicabile la causa di giustificazione (nell'esempio sopra riportato, il privato, che si opponga al pubblico agente, avendo creduto erroneamente di avergli consegnato tutta la documentazione richiesta e ritenendo pertanto meramente persecutoria l'attività con cui questi abbia insistito nel fargli richiesta dei documenti).

Naturalmente, come per tutte le cause di giustificazione, si richiede all'imputato, che ne invochi l'applicazione in forma putativa, un onere di allegazione, non potendosi la stessa basarsi su un mero criterio soggettivo, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento (tra le molte, Sez. 6, n. 4114 del 14/12/2016, dep. 2017, G, Rv. 269724-01).

Sotto altro verso, va ribadito che l'accertamento relativo alla scriminante in forma putativa deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover reagire ad un atto arbitrario (Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone, Rv. 273401)." (Sez. 6, n. 4457 del 16/10/2018, Dimola, Rv. 274983-01).

5. Il concorso di persone nella realizzazione del reato di lesioni personali.

La Sesta Sezione di questa Corte, nella sentenza di annullamento, ha condiviso l'indirizzo secondo cui integra il concorso morale, nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di colui che - assistendo ad una resistenza attiva, posta in essere nei confronti di un pubblico ufficiale da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva - rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti, mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv. 252690-01).

Partendo da tale premessa, la Sesta Sezione ha precisato che la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso.

A tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez.

U, n. 31 del 22/11/2000, Sormani, Rv. 218525; Sez, 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambroscanio, Rv. 255260).

Tuttavia, la possibilità che un soggetto sia chiamato a rispondere penalmente a titolo di responsabilità criminosa, morale o materiale, per "un fatto collettivo", anche nel caso di intese istantanee ovvero anche per una semplice adesione all'opera di un altro soggetto che rimane ignaro, non può prescindere dall'accertamento dell'esistenza di un contributo, materiale o morale, e della sua valenza causale rispetto al fatto reato.

Come precisato dalle Sezioni Unite, il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) e tuttavia ciò non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101).

Secondo le Sezioni unite: - il contributo atipico del concorrente, di natura materiale o morale, deve avere una reale efficienza causale, deve essere cioè condizione "necessaria" - secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della "condicio sine qua non" proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente orientate - per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto; - ai fini dell'accertamento di natura causale, che svolge una funzione selettiva delle condotte penalmente rilevanti e per ciò delimitativa dell'area dell'illecito, non è affatto sufficiente che il contributo atipico - con prognosi di mera pericolosità ex ante - sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio ex post, si riveli per contro ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell'evento lesivo; - il ricorso alla causalità psichica c.d. da "rafforzamento" non consente di dissimulare l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato; - poichè la condizione "necessaria" si configura come requisito oggettivo della fattispecie criminosa, non possono non valere per essa l'identico rigore dimostrativo e il conseguente standard probatorio dell'oltre il ragionevole dubbio", che il giudizio penale riserva a tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato (Così, Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671; sul tema, per tutti, Sez.

U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese).

E' stato quindi affermato che è fondato ritenere che se un soggetto sia stato immortalato in più occasioni e a distanza di tempo ragionevole nel corso della stessa giornata, mentre compie condotte illecite con altri, possa rispondere, in ragione dei principi generali in tema di concorso, dei reati che si consumano in quello stesso luogo, nell'arco di tempo intercorrente tra due momenti in cui è registrata la presenza dell'agente sul posto.

Non è invece corretto affermare che la prova del fatto unico e di tutti, al quale il singolo partecipa in un contesto di ragionevole contestualità spazio- temporale, consenta di ritenere raggiunta di per sé la prova della responsabilità indeterminata a titolo di concorso morale, anche per i fatti che si verificano in ambiti spazio temporale distinti, lontano e autonomi.

Nel caso di specie, il Collegio di appello, nella sentenza sottoposta all'odierno esame, ha fatto corretta applicazione di tali principi.

Il menzionato Collegio, difatti, ha innanzitutto escluso che la sola presenza degli imputati sui luoghi, in differenti momenti e fasi degli scontri, potesse di per sé fondare una responsabilità collettiva per tutto quanto avvenne nella medesima giornata, mancando il necessario accertamento di uno specifico contributo di causalità efficiente.

Posto poi che non era emersa prova di un preventivo accordo dei manifestanti, la Corte territoriale ha espressamente dichiarato di aderire all'indicazione interpretativa dell'accertamento causale del contributo concorsuale sancita nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 33748/2005, che, oltre a suggerire quale modus operandi il così detto giudizio controfattuale, che impone di verificare se dall'eliminazione della condotta realizzata discenda, sulla base di leggi scientifiche o statistiche, l'eliminazione dell'evento, ha statuito come la condotta, per concretare il concorso, deve costituire un contributo eziologicamente orientato, nel senso che deve dare un effettivo e efficiente contributo all'altrui azione quale rafforzamento del proposito criminoso di altri o agevolazione dell'efficacia causale dell'azione.

Sulla scia di tali corrette coordinate ermeneutiche, la Corte d'appello, con riguardo alle lesioni ad es., ha affermato che gli imputati dovevano essere singolarmente ritenuti responsabili delle lesioni avvenute nel periodo di tempo strettamente successivo al momento nel quale erano stati ripresi nell'esecuzione di condotte compatibili con quelle che cagionarono le lesioni e solo ove la loro azione avesse espresso un effettivo contributo causale alla realizzazione dell'evento.

In altri termini, poteva affermarsi la responsabilità del singolo solo allorquando la condotta violenta, emergente dal materiale probatorio in atti, potesse ritenersi rafforzativa dell'intenzione altrui di cagionare lesioni personali ovvero quando l'azione, collettivamente esercitata, avesse beneficiato, in termini di efficienza ed efficacia rispetto al risultato perseguito, dell'agito del singolo imputato.

La Corte territoriale ha, quindi, rilevato che, nel caso concreto, il principale criterio adottabile per effettuare la valutazione richiesta era quella spazio- temporale, non potendosi infatti in alcun modo sostenere una responsabilità concorsuale con riguardo a eventi lesivi che si verificarono in luoghi diversi da quelli nei quali avevano agito gli imputati e in momenti antecedenti o ampiamente successivi alla condotta accertata, per i quali addirittura non vi era prova di una presenza attiva degli imputati.

Trattasi di rilievi che, come già detto, sono rispettosi sia dei principi dettati dalla sentenza rescindente che degli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte in tema di concorso di persone nell'ambito di un'azione collettiva unitaria, che si svolge in un unico contesto spaziale e temporale e in cui la condotta del singolo, anche in assenza di un previo concerto, si leghi a quella degli altri, anche numerosi, compartecipi, pure in ragione di intese improvvise in cui la consapevolezza di concorrere è unilaterale.

6. Attenuanti di cui agli artt. 62 n. 2 e 3 cod. pen.

Altra questione, affrontata dalla sentenza rescissoria, è quella dell'applicabilità ai fatti in questione delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 2 e 3 cod. pen. 6.1 Al riguardo la sentenza rescindente ha precisato che la ricorrenza dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 2, cod. pen. era legata al carattere ingiusto o meno del "fatto" delle forze dell'ordine in relazione all'art. 393 bis cod. pen., mentre la Corte territoriale aveva errato nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 3, cod. pen.. 6.2 Quest'ultima attenuante era stata esclusa in ragione del fatto che i manifestanti avrebbero agito "sulla base della maturazione, nelle giornate precedenti, della decisione di realizzare un'iniziativa di contrasto alle Forze dell'Ordine".

Secondo la Corte di cassazione, si trattava di una motivazione viziata, tenuto conto della natura soggettiva dell'attenuante, che attiene ai motivi a delinquere, che si sarebbe potuta adottare se vi fosse stata la prova che tutti i partecipanti avessero preventivamente preordinato di cagionare i tumulti, poi in concreto verificatisi.

Prova che però non emergeva dalla motivazione della sentenza e che la stessa Corte di appello aveva escluso, nella parte in cui aveva affermato che solo "parte dei manifestanti" dimostrò di avere deciso in anticipo di opporsi con violenza all'azione delle forze dell'ordine.

In ragione del carattere soggettivo della circostanza, quindi, l'imputazione ai singoli compartecipi si sarebbe dovuta verificare e compiere ai sensi dell'art. 118 cod. pen., cioè in relazione a ciascuno degli imputati e non con una valutazione onnicomprensiva e indistinta.

Al cospetto di tali indicazioni ermeneutiche, giova ricordare che la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen. ricorre in presenza di tre presupposti: a) una moltitudine di persone in un determinato luogo, mosse da sentimenti che determinano un diffuso stato di agitazione e di eccitazione collettiva; b) la presenza del soggetto agente in mezzo alla folla che non abbia avuto, in precedenza, intenzione di commettere l'illecito, c) un nesso di causalità psichica tra la suggestione derivante dalla folla e la condotta illecita (Sez. 1, n. 10234 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Marcioni, Rv. 179472-01).

Siffatti presupposti sono stati attentamente valutati nella sentenza oggi in disamina, da cui emerge che la Corte territoriale ha valutato la possibilità di applicare la circostanza de qua in relazione a ciascuno degli imputati e non con una valutazione onnicomprensiva e generalizzata, pervenendo ad un approdo sfavorevole ai ricorrenti sulla base di un iter argomentativo esente da vizi. 6.3 Del pari, nessun rilievo censorio può essere mosso alla sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen.

Al riguardo, come già affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894 - 02; Sez. 1, n. 4780 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454; Sez. 1, n. 5056 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 2012, Ndoj, Rv. 251833), ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta.

Tenuto conto di questi parametri, deve rilevarsi che non presta il fianco a critiche il percorso argomentativo effettuato dalla Corte d'appello, che ha evidenziato che la ricostruzione dei fatti non permetteva di ritenere sussistenti i requisiti della provocazione invocata da quasi tutti i difensori, atteso che le risultanze processuali non consentivano di affermare che la condotta degli agenti configurasse un fatto ingiusto, così come tipizzato dall'art. 62, n. 2, cod. pen., con la conseguenza di dovere ritenere inapplicabile la mitigazione sanzionatoria richiesta in favore dei ricorrenti.

7. L'effetto estensivo.

La sentenza rescindente ha esteso gli effetti dell'annullamento con rinvio ad alcuni ricorrenti, come sarà evidenziato in relazione alle singole posizioni.

Al riguardo deve ricordarsi che il principio previsto dall'art. 587 cod. proc. pen. riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, "ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere da parte del giudice di esaminarli" (Sez. 6, n. 21739 del 29/01/2016, Tarantini, Rv. 266917-01; Sez. 1, n. 44319 del 30/09/2014, Gargiulo, Rv. 261697-01).

Il non impugnante, dunque, non realizza un rapporto processuale impugnatorio, ma è semplicemente messo in condizione di perorare ad adiuvandum, quindi anche nel proprio interesse, il motivo comune ritualmente proposto solo dall'impugnante.

Deve essere in tal senso inteso, in conclusione, l'ambito e la portata della presenza dei soggetti ricorrenti destinatari del solo effetto estensivo per come evidenziato dal giudice del rinvio.

8. Tanto premesso in ordine alle questioni di diritto, rilevanti per la disamina di tutti o di più ricorsi, può procedersi all'esame dei singoli ricorsi.

9. Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati per il reato di cui al capo 46 (art. 336 cod. pen.), in relazione ai fatti commessi presso la Centrale idroelettrica il 3 luglio 2011, sono inammissibili. 9.1 n primo motivo di entrambi i ricorsi, con cui i ricorrenti hanno dedotto che gli atti delle Forze dell'ordine sarebbero stati illegittimi e che la reazione dei manifestanti fu cagionata dall'atto illegittimo dei Pubblici ufficiali, non è consentito.

Il giudice del rinvio ha rivalutato l'intero materiale probatorio con riguardo al capo 46, al fine di ricostruire gli accadimenti così come occorsi.

Anche in questo caso, dopo avere sostenuto che non era emersa alcuna prova concreta dell'esistenza in capo ai manifestanti di un'originaria preordinazione delle condotte violente, ha affermato che le dichiarazioni richiamate, provenienti da soggetti assolutamente eterogenei con riguardo alla provenienza socioculturale, all'età e all'occupazione, pertanto non condizionate da intenti calunniosi, testimoniavano come le forze dell'ordine, nel sito in esame, in alcuni casi avevano utilizzato i gas lacrimogeni fuori dalle direttive ricevute, quantomeno con riguardo alle traiettorie di lancio e agli obiettivi individuati, giungendo inoltre a lanciare sassi dal cavalcavia autostradale sui manifestanti sottostanti.

La Corte territoriale ha però sottolineato che nessuna delle testimonianze ricordate era stata resa da soggetti che si trovavano durante gli scontri nelle vicinanze degli imputati e neppure i testimoni della difesa erano stati in grado di ricollocare temporalmente con la necessaria precisione le condotte arbitrarie, tenute dagli appartenenti alle forze di pubblica sicurezza.

Tali due rilievi spazio-temporali, secondo la Corte d'appello, erano di estrema rilevanza al fine di valutare in capo agli imputati la sussistenza della scriminante invocata.

Secondo il giudice d'appello, quindi, dalla cronologia degli eventi, specificatamente riportata, l'unico dato certo riguardante l'esplosione dei primi lacrimogeni in quest'area, a prescindere quindi dalla presenza di gas verosimilmente utilizzato nelle aree contigue e ivi trasportato dal vento, risaliva alle 14:51 e risultava una legittima risposta al lancio di pietre che si era appena verificato ad opera di alcuni manifestanti, posti sopra il muraglione adiacente allo sbarramento.

Da quel momento gli operanti smisero di tollerare i tentativi di abbattimento delle reti.

Ciò detto, nella sentenza impugnata è stata poi esaminata la sussistenza in capo a ciascuno degli imputati del delitto di violenza a pubblico ufficiale rubricato al capo 46) con riguardo alla condotta direttamente posta in essere da ciascuno, seppure nell'ambito di un'azione collettiva, compiuta da un numero indeterminato di manifestanti che ricorsero ad analoghi comportamenti.

A tale proposito veniva rilevato come le condotte realizzate da tutti gli imputati e consistenti nel lancio di pietre all'indirizzo delle forze dell'ordine costituissero già di per sé e, quindi, anche a prescindere dal rafforzamento dell'altrui determinazione, manifestazione di violenza verso i pubblici ufficiali.

Con specifico riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello ha sottolineato che le condotte delle forze dell'ordine apparivano riconducibili a luoghi diversi da quelli occupati dall'imputato, impedendo così di rinvenire nella sua azione il presupposto di quella reazione immediata all'atto illegittimo del pubblico ufficiale, che giustifica l'azione violenta del privato cittadino.

Con riguardo specifico al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello ha sottolineato che egli era stato ripreso anzitutto alle 15.30,52 davanti allo sbarramento su via dell'Avana; da quel momento in avanti [OSCURATO:PERSONA] era rimasto sul luogo degli scontri sino alle 16:39, mutando posizione e alternando lanci di pietre da entrambe le posizioni occupate nonché collaborando con gli altri manifestanti nel tirare la corda agganciata alla recinzione.

Secondo la Corte d'appello, la sua continuata presenza sul luogo e la sua fattiva collaborazione sia negli atti di danneggiamento sia in quelli di violenza, spesso accompagnandosi a gruppi di facinorosi interamente travisati e almeno in un caso armati anche di fionde, erano dimostrazione di una convinta partecipazione agli scontri durante un periodo temporale il quale le condotte di contrasto, attuate dalle forze dell'ordine, non potevano dirsi esorbitanti, stante lo stato di guerriglia intrapresa dai manifestanti da più fronti ovvero sia della via dell'Avana sia dalla collina sovrastante sia ancora dal ponte sulla Dora.

Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni rilievo censorio.

Anche in questo caso, al fine di verificare, come richiesto nella sentenza di rinvio, se fosse configurabile in capo a ciascun imputato l'esimente ex art. 393 bis cod. pen., la condotta del ricorrente è stata analizzata con riguardo alla fase spazio-temporale nella quale è stata posta in essere rispetto alle azioni di contrasto intraprese dalle forze dell'ordine, che in alcuni momenti risultarono esorbitanti e incongrue rispetto alle direttive impartite.

A fronte della motivazione della sentenza impugnata i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno sollecitato un'inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.

Questa Corte, però, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, è precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, atteso che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623 -01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215 -01). 9.2 Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] residua il secondo motivo, che è privo di specificità.

La Corte territoriale, escludendo l'esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen. e, dunque, ritenendo insussistente un atto arbitrario delle Forze dell'ordine, ha escluso anche la ricorrenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., che, come visto in precedenza, postula un fatto ingiusto altrui, che, nel caso in disamina, è stato considerato inesistente.Ne discende che è evidente che il ricorrente, nel censurare il difetto di motivazione sul diniego dell'attenuante della provocazione, non si è confrontato con le argomentazioni formulate al riguardo nella sentenza impugnata. 9.3 Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], concernente un asserito travisamento della prova, non è consentito.

Il ricorrente, sia pure formalmente evocando travisamenti delle prove e vizi della motivazione, ha sollecitato una diversa valutazione degli elementi probatori ma con il ricorso per cassazione non sono deducibili quei rilievi che, sia pure sotto la formale "insegna" della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, siano in effetti tesi a sollecitare una rivalutazione delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, sospingendo questa Corte a un sindacato eccentrico rispetto al giudizio di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici ictu ocu/i percepibili (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 9.4 Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità.

La Corte territoriale ha rimarcato che la reiterazione degli illeciti è avvenuta nel corso di un decennio e doveva ritenersi sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, posto che la natura dei reati commessi dimostrava una costante insofferenza all'autorità e uno spirito di opposizione anche violenta nei confronti dei pubblici ufficiali, così da non apparire il reato in esame frutto di una mera occasionale ricaduta ma la continuazione di un percorso criminale, dal quale discende quella maggiore colpevolezza e pericolosità sociale che fonda il riconoscimento dell'aggravante.

Trattasi di motivazione esente da vizi.

Come hanno affermato le Sezioni Unite con la sentenza n. 20798 del 24/02/2011, il giudizio sulla recidiva non riguarda l'astratta pericolosità del soggetto o un suo status personale, svincolato dal fatto reato.

Il riconoscimento e l'applicazione della recidiva quale circostanza aggravante postulano, piuttosto, la valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva - sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale - quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell'ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.

Valutazione, questa, effettuata dalla Corte territoriale laddove ha ritenuto che il nuovo reato rappresentava la continuazione di un percorso criminale dal quale discendeva la maggiore colpevolezza e pericolosità sociale del ricorrente. 9.5 Anche il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità.

La Corte del merito, in perfetta linea con il devolutum della sentenza rescindente, ha rilevato che le caratteristiche dell'azione e, in particolare, la reiterazione dei lanci con una gestualità particolarmente efficace, servendosi del parapetto del ponte come riparo, nonché l'essere, all'atto della condotta, contornato da altri numerosi manifestanti violenti, che in coordinazione con lo stesso si alternarono nei lanci di pietre, e ancora la circostanza che il predetto non era nuovo a condotte di resistenza pubblico ufficiale, come testimoniato dal suo casellario giudiziale, inducevano ad escludere che egli si fosse trovato nel fulcro degli scontri per mero accidente e possa aver agito solo in quanto suggestionato dai tumulti in atto. 9.6 Anche il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità.

La Corte territoriale, tenuto conto del concreto disvalore della condotta e del tempo trascorso dalla verificazione dei fatti reato in esame, ha operato un ridimensionamento della pena base e tale approdo, in quanto adottato assumendo come parametri gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., sfugge ad ogni rilievo censorio.

10. [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile.

Giova ricordare che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di cui al capo 1 (art. 336 cod. pen., riqualificato come resistenza a pubblico ufficiale dal Tribunale) e, quanto al reato di cui al capo 2 (lesioni aggravate), la Corte d'appello l'ha assolto per le lesioni verificatesi prima delle ore 9.10 del 27 giugno 2011, ossia le lesioni avvenute nelle fasi antecedenti alla salita dei contingenti delle forze dell'ordine verso l'area museale, mancando la prova di una sua partecipazione violenta antecedente alle

9.10. Per le rimanenti condotte, la menzionata Corte ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato con riguardo alle lesioni lievi e lievissime cagionate ad alcune persone offese mentre ha confermato la responsabilità concorsuale dell'imputato per le lesioni gravi cagionate a [OSCURATO:PERSONA]. 10.1 II primo motivo del ricorso è privo di specificità.

Il rilievo, secondo cui la Corte territoriale avrebbe deciso su un dato non presente agli atti del processo (una foto con orario), non tiene conto dell'univoco orientamento di questa Corte (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117 - 01), la quale è ferma nel ritenere che, al fine della deduzione del travisamento della prova, il ricorrente non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o di "atti" processuali che non sarebbero stati correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dalla sentenza impugnata; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (tra le tante, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 - 01; Sez. 2, n. 21524 del 24/04/2008, Rv. 240411 - 01).

Nel caso in esame, tale onere a carattere composito non è stato assolto dal ricorrente.

È assorbente rilevare, infatti, che quest'ultimo si è limitato a lamentare l'utilizzazione di una informazione non presente agli atti, senza prospettarne l'idoneità a disarticolare l'impianto logico della sentenza impugnata, saldamente ancorato a plurimi elementi probatori.

Peraltro, deve rilevarsi che la Corte del merito ha analizzato le immagini, riprodotte dalle foto utilizzate, che, a prescindere dall'orario indicato o meno su esse, consentivano di collocare temporalmente la condotta del ricorrente, come verificatasi nella terza fase della salita dei contingenti delle forze dell'ordine verso l'area museale: fase in cui si sono verificati gli scontri più violenti.

Non ha quindi rilievo decisivo il dato su se esistesse o meno la foto indicata come inesistente dal ricorrente, atteso che le immagini delle foto, la cui esistenza è ammessa dallo stesso ricorrente, riproducenti la terza fase della menzionata salita, consentivano di collocare temporalmente e geograficamente la condotta dell'imputato e, quindi, di individuare gli eventi lesivi, arrecati agli agenti di polizia, in ordine ai quali potesse essere affermato il suo concorso.

Deve poi rilevarsi che la Corte del merito non è incorsa in alcuna violazione dei principi in tema di responsabilità concorsuale.

Secondo la Corte di appello la condotta di [OSCURATO:PERSONA], che si muove verso la sinistra dell'immagine con una pietra in mano, appare plastica dimostrazione sia di un rafforzamento dell'altrui determinazione sia di un'attiva collaborazione nell'azione criminosa collettiva, tale da rendere maggiormente efficace il comune intento di colpire gli appartenenti alle forze dell'ordine con sassi e altri oggetti contundenti per procurare loro lesioni, al fine di impedire lo sgombero dell'area museo museale.Risulta evidente, dunque, che il ricorrente ha posto in essere un contributo connotato da una reale efficienza causale, che è cioè condizione "necessaria" - secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della "condicio sine qua non" proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente orientate - per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto. 10.2 Anche il secondo motivo è privo di specificità.

La Corte d'appello ha evidenziato che dalle immagini coordinate con quelle degli altri manifestanti che lo circondano si evince che la condotta del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non può ritenersi estemporanea o improvvisata né tantomeno frutto della suggestione derivante dai tumulti, posti in essere da altri.

Egli, infatti, risulta presente con un atteggiamento ostile o positivo nei luoghi con riguardo ai quali era stato regolarmente intimato lo sgombero, dimostrando pertanto che il suo agito fosse espressione di una concreta volontà - che si fuse con quella collettiva - di opporsi ai pubblici ufficiali a ciò incaricati anche con l'uso della violenza, poi esplicitata proprio attraverso il lancio di sassi all'indirizzo dei poliziotti.

Da ciò, secondo la Corte, discende che per quanto [OSCURATO:PERSONA] si trovasse nel mezzo di una moltitudine di persone in stato di agitazione ed eccitazione collettiva, tale stato psicologico derivava dalla comune volontà di presidiare il sito denominato Libera Repubblica della Maddalena, occupato abusivamente dagli attivisti [OSCURATO:PERSONA].

Trattasi di argomentazioni immuni da vizi e rispettosi dei principi enucleati da questa Corte in tema di attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen. 11. [OSCURATO:PERSONA]' Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato per i fatti accaduti il 3 luglio 2011, per i reati di cui ai capi 11) - violenza o minaccia a pubblico ufficiale - e 18) - danneggiamento, è inammissibile. 11.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Dall'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale del vizio dedotto, è emerso che: - con provvedimento del 3 novembre 2020 il Presidente della prima sezione penale della Corte di appello di Torino (a seguito della sospensione delle udienze a causa di problemi di agibilità delle aule di udienza con rinvio a nuovo ruolo) aveva identificato le date per la prosecuzione della trattazione del processo in esame al 26 novembre 2020, al 3 dicembre 2020 e al 10 dicembre 2020; - l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato a dare avviso ai difensori degli imputati diversi dai suoi assistiti; - l'avviso veniva correttamente, anche se informalmente, comunicato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], tanto che veniva trattata istanza dallo stesso inoltrata per poter presenziare a distanza in data 25/11/2020: istanza motivatamente rigettata dalla Corte di appello sia per la sua tardività che per la possibilità, all'epoca dei fatti, di potersi liberamente spostare per ragioni di lavoro; - in data 3 dicembre 2020 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era assente e sostituito per delega orale dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino, che illustrava le conclusioni richiamando i motivi di appello per tutti i propri assistiti.

Dall'insieme degli elementi acquisiti è emerso, dunque, come alcuna lesione dei diritti difensivi e di partecipazione dell'imputato e del suo difensore si sia realizzata nel caso in esame.

Difatti, seppur in maniera irrituale, grazie all'impegno in tal senso assunto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], le date del rinvio delle udienze sono state comunicate all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, il quale è stato formalmente sostituito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 3 dicembre 2020, nel corso della quale nulla è stato eccepito quanto alla decisione precedentemente assunta dalla Corte di appello in data 26 novembre 2020.

Con particolare riferimento a tale udienza, occorre poi considerare che appare pretermessa dalla difesa una compiuta considerazione del contenuto dell'ordinanza di rigetto della richiesta di trattazione a distanza, a ragione ritenuta, da una parte, tardiva, perché presentata il giorno prima dell'udienza e dall'altra, non rilevante, essendo consentito all'epoca circolare per motivi di lavoro.

Ne consegue che, nel caso concreto, non risulta realizzata alcuna lesione del diritto di difesa o del diritto al contraddittorio, atteso che la notifica, sebbene informale, era risultata efficace, tanto che il difensore aveva presentato, anche nell'interesse del proprio assistito, richiesta di trattazione a distanza.

Né il pregiudizio asseritannente subito diveniva oggetto di ulteriori eccezioni o sollecitazioni a seguito dell'ordinanza della Corte di appello.

Al contrario, alla successiva udienza, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha nominato un sostituto processuale nell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che nulla ha dedotto o eccepito sul punto ed anzi ha concluso richiamando i motivi di appello per tutti i propri assistiti.

Gli imputati, compreso Calabrò, erano all'epoca liberi e assenti e, dunque, compiutamente rappresentati dal difensore.

Ne discende la manifesta infondatezza del motivo proposto. 11.2 Il secondo motivo, da esaminare in ragione dell'effetto estensivo di cui ha beneficiato il ricorrente secondo le indicazioni della sentenza rescindente (v. f. 61 di quest'ultima), non coglie nel segno.

La Corte d'appello ha evidenziato che gli scontri, avvenuti nelle vicinanze del museo archeologico il 3 novembre 2011, produssero una situazione convulsa e pericolosa per l'incolumità delle forze fronteggianti, rendendo indispensabile ed urgente l'utilizzo di metodi di dissuasione e contenimento, quali l'esplosione di gas lacrimogeni e cariche di alleggerimento, attesa l'impossibilità di fatto di porre in essere quel pacato fronteggiamento che avrebbe consentito un dialogo tra le Forze dell'ordine e i manifestanti.Tali fatti sono stati costruiti sulla base del filmato Gaia prima parte, Gaia seconda parte, filmato Tacchia, prima parte, filmato Conti seconda parte, filmato Cernecca, seconda parte, nonché sulla base delle prove dichiarative assunte nel dibattimento di primo grado e delle consulenze tecniche che ricostruirono cronologicamente gli accadimenti.

Con riguardo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha rimarcato che dal video Conti, seconda parte, emerge che il ricorrente alle 14:43, unitamente al gruppo di facinorosi che con il medesimo si alternavano nei lanci, era a una distanza certamente non ampia rispetto alle forze dell'ordine, compatibile non solo con una minaccia ma anche con un agito violento concretante il pericolo che i lanci di corpi contundenti potessero attingere gli appartenenti alle forze dell'ordine.

A fronte di tale ricostruzione la responsabilità dell'imputato è stata rinvenuta non soltanto nei lanci effettuati personalmente ma anche quale contributo in termini di rafforzamento dell'altrui azione e proposito criminale, avvenuto grazie alla sua adesione, convinta e protratta nel tempo, alla condotta collettiva quantomeno di coloro che in quel frangente lo affiancavano.

La Corte territoriale ha rimarcato che, secondo la ricostruzione effettuata dal consulente della difesa, le forze dell'ordine, verso le 12:00, in un'altra zona della valle avevano utilizzato incongruamente il gas lacrimogeno ma l'azione delittuosa, ascritta al Calabrò, si era esplicitata oltre due ore dopo l'inizio degli scontri e precisamente alle 14:43, intervenendo così in un momento in cui l'entità e le modalità concrete delle manifestazioni di violenza, dirette contro le forze dell'ordine, avevano raggiunto livelli allarmanti, apparendo paragonabili ad azioni di guerriglia portate avanti da numerosi gruppi di facinorosi su più aree del medesimo territorio anche contemporaneamente.

La Corte d'appello ha rimarcato che le testimonianze a difesa, richiamate dall'appellante in relazione all'utilizzo dei lacrimogeni con lanci non regolamentari, riguardavano altre aree e, in particolare, l'area delle vasche idriche e lo sbarramento su via dell'Avana e, pertanto, non rilevavano con riguardo alla zona dove Calabrò ha compiuto le sue condotte violente.

Quindi, l'imputato sia per lo iato temporale esistente tra l'eventuale illecita condotta delle forze dell'ordine, intervenuta con il primo lancio di lacrimogeni o con il lancio di pietre da parte dei pubblici ufficiali, sia per l'assenza di prova circa un concreto utilizzo incongruo o con modalità errate del medesimo gas nei pressi della sua posizione non può invocare la causa di giustificazione mancando il requisito dell'immediatezza della reazione.

Alla luce di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi indicati nella sentenza rescindente in tema di esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen..

La condotta dei manifestanti, infatti, non poteva costituire una reazione all'atto arbitrario delle Forze dell'ordine, 52 7//, stante lo iato temporale, esistente tra l'eventuale illecita condotta delle forze dell'ordine, intervenuta con il primo lancio di lacrimogeni o con il lancio di pietre da parte dei pubblici ufficiali, sia per l'assenza di prova circa un concreto utilizzo incongruo o con modalità errate del medesimo gas nei pressi della sua posizione.

Posto, infatti, che proprio sul concetto di reazione si era incentrata l'analisi demandata al Collegio territoriale e considerato che può dirsi reazione, secondo la giurisprudenza di legittimità sul tema, solo quella che abbia un legame temporale immediato con la condotta arbitraria del pubblico ufficiale e che sia proporzionata al vulnus ricevuto, deve rilevarsi che correttamente la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'art. 393 bis cod. pen.

Difatti, ove tra l'atto illegittimo compiuto dal pubblico ufficiale e la reazione del privato intercorra un'apprezzabile lasso temporale, durante il quale il pubblico ufficiale abbia desistito dal comportamento contrario alle regole di ingaggio, la reazione non è legittimata dal nostro ordinamento, dovendosi ritenere che, in assenza del requisito dell'immediatezza, l'azione violenta, posta in essere dal privato, muti di significato, perdendo quello di reazione ed acquisendo le caratteristiche dell'azione punitiva o della vendetta, che non trovano albergo fra i nostri principi di diritto.

Le deduzioni, formulate nel secondo motivo, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimís Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074), oltre ad essere prive di specificità, posto che esse non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dal Collegio della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell 11/3/2009, Rv. 243838). 11.3 Il terzo e il quarto motivo non sono consentiti, avendo il ricorrente beneficiato dell'effetto estensivo limitatamente alla ricorrenza dell'esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen. ed essendo la prima sentenza, emessa dalla Corte d'appello, stata annullata dalla Sesta sezione di questa Corte con riguardo soltanto alla circostanza attenuate prevista dall'art. 62 n. 3 cod. pen. 11.4 II quinto motivo è privo di specificità.

La Corte territoriale - con motivazione immune da vizi - ha sottolineato che le caratteristiche concrete dell'azione e, in particolare, il lancio non di una ma di dieci pietre all'indirizzo delle forze dell'ordine, che stazionavano di fronte a lui, sintomatico di un'intensa e continuata volontà di ledere il bene giuridico protetto, nonché la coordinazione evidente, intervenuta tra la sua condotta e quella degli altri lanciatori, che gli si affiancavano, apparivano del tutto incompatibili con il riconoscimento in capo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di uno stato di suggestione psicologica, derivante dai tumulti in atto, che ne abbia condizionato l'agire, risultando chiara proprio dalle modalità concrete la sua preventiva intenzione di commettere l'illecito.

12. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile.

Giova ricordare che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di cui all'art. 336 cod. pen. e, quanto al reato di cui al capo 2 (lesioni aggravate), la Corte d'appello l'ha assolto per alcuni reati di lesione e ha dichiarato non doversi procedere per estinzione per altri mentre ha confermato la responsabilità concorsuale per le lesioni gravi cagionate a [OSCURATO:PERSONA]. 12.1 Il primo motivo è manifestamente infondato.

Per consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, Rv. 278629 - 02; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Rv. 264861 - 01), "nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali".

Nel caso in esame, la Sesta Sezione, nel disporre l'annullamento con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha sottolineato come, a fronte del lancio di una pietra, avvenuto in un momento non individuato, l'imputato fosse stato chiamato a rispondere a titolo di concorso per le lesioni procurate a 49 agenti delle forze dell'ordine, rispetto alle quali non era chiaro a che ora erano state prodotte e se fossero tutte ragionevolmente contestuali all'ora in cui [OSCURATO:PERSONA] fu ripreso dalle videocamere.

Ciò che la sentenza rescindente ha rimesso alla valutazione del giudice del rinvio era la nuova valutazione sulla configurabilità del concorso del ricorrente nei reati di lesione contestatigli con l'obbligo di non reiterare i vizi in cui era incorso, come evidenziati nella pronuncia di annullamento, e di uniformarsi ai principi di diritto, ivi ricordati, in tema di responsabilità concorsuale.

Il giudice del rinvio non era dunque vincolato - come invece dedotto dal ricorrente - a ritenere che l'imputato avesse partecipato agli eventi in questione sula base del lancio di una pietra, attenendo tale dato a quegli accertamenti in fatto riservati al giudice del merito. 12.2 II secondo motivo non è consentito.

La Corte d'appello ha affermato che dalle fotografie indicate (vedi foglio 54) emergeva con chiarezza che l'imputato risultava attivamente presente durante la terza fase degli scontri e, oltre ad aver impugnato almeno una pietra, non di piccole dimensioni, risultava collaborare fattivamente con i manifestanti violenti che lo circondavano, alcuni armati di fionde e impugnanti sassi di notevoli dimensioni, quantomeno tenendo unitamente ad altri una paratia in legno, utilizzata quale scudo dietro al quale ripararsi durante il lancio di corpi contundenti verso le forze dell'ordine.

Correttamente la Corte territoriale è giunta alla conclusione che la condotta, ascritta a [OSCURATO:PERSONA], potesse qualificarsi come concorsuale, posto che il predetto risulta essersi integrato ed aver collaborato con i gruppi di manifestanti violenti che in quel frangente, con una seppur artigianale organizzazione, ovvero con la predisposizione di una riserva di munizioni di scudi in plexiglass o in legno, e di strumenti idonei ad imprimere maggior forza al lancio delle pietre, posero in essere le condotte violente lesive ascritte al capo due.

Alla luce di siffatte argomentazioni deve ritenersi che il percorso argomentativo seguito dall'impugnata pronuncia è stato congruamente ed esaustivamente tracciato, sottraendosi, in quanto tale, ad ogni possibile censura in questa sede formulabile (Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190) e uniformandosi al quadro dei principi delineati dalla sentenza rescindente in tema di concorso nel reato.

La Corte territoriale, in definitiva, ha fatto buon governo dei criteri ermeneutici che regolano la materia, illustrando compiutamente le ragioni giustificative dell'epilogo decisorio cui è pervenuta in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente ai reati di lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA] nonché degli altri agenti nei cui confronti è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione.

Né, del resto, può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo seguito dal Giudice di merito, in modo da controllarne la tenuta logica e l'assenza di errori di diritto.

13. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, in relazione ai fatti accaduti il 3 luglio 2011, per i reati contestati ai capi 40 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 41 (danneggiamento); [OSCURATO:PERSONA], sempre in relazione ai fatti accaduti il 3 luglio 2011, per il reato contestato al capo 6) del proc. n. 8636/2012 r.g.n.r. (art. 336 cod. pen.). 13.1 Il primo e il secondo motivo dei ricorsi non sono consentiti.

Con essi i ricorrenti hanno nuovamente censurato le ordinanze emesse nel corso del giudizio di primo grado ma tali censure sono già state ritenute infondate o inammissibili dalla Sesta Sezione, che nella sentenza rescindente ha affermato che "sono rispettivamente infondati o inammissibili, per le ragioni in precedenza indicate, il primo ed il secondo motivo, quanto alle questioni generali relative alle ordinanze emesse nel corso del giudizio di primo grado, riguardanti: a) il sequestro e, comunque, l'acquisizione della documentazione indicata a pagg. 2-3 del ricorso; b) l'acquisizione delle ordinanze emesse dal Questore di Torino in previsione delle giornate del 27 giugno e del 3 luglio 2011; c) l'avvenuta acquisizione di quest'ultima documentazione con parti omissate; d) i limiti al diritto al controesame; e) le valutazioni di superfluità o sopravvenuta irrilevanza delle prove documentali o dichiarative (manuale sui "concetti tecnico tattici di impiego delle Unità organiche a vario livello nei servizi di 0.P.; documentazione relativa all'ipotizzata infiltrazione della criminalità organizzata, richiesta di accesso ai luoghi ai consulenti); f) l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte della Corte di appello".

Le questioni in esame, quindi, su cui si è già pronunciata la precedente sentenza di questa Corte, sono precluse.

Deve precisarsi - quanto alla richiesta di rinnovazione dibattimentale - che la Sesta Sezione aveva rimesso alla Corte d'appello la valutazione sulla rilevanza della documentazione, richiesta dalla difesa, all'esito del nuovo giudizio teso a colmare le lacune del ragionamento probatorio e dell'argomentazione, di cui era inficiata la sentenza impugnata.

La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha comunque rilevato che, alla luce della completezza dell'istruttoria espletata in primo grado e dell'ampiezza del materiale probatorio a disposizione, che consentiva la ricostruzione degli eventi sin nei minimi particolari, non vi fosse la necessità di rinnovare in tali termini l'istruttoria, non risultando tale attività processuale assolutamente necessaria per il decidere secondo il disposto dell'art. 603 cod. proc. pen.

Al riguardo deve ricordarsi che, come già chiarito da questa Corte, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti (Sez. 2, n. 41808 del 27 settembre 2013, Rv. 256968); la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata soltanto qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1256 del 28 novembre 2013, dep. 14 gennaio 2014, Rv. 258236).

Lacune o manifeste illogicità che, nel caso in esame, i ricorrenti non hanno neppure dedotto.13.2 Il terzo motivo non è consentito, oltre ad essere privo di specificità.

Premesso che i fatti concernenti i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono verificati il 3 luglio 2011 nella zona delle vasche idriche, la Corte territoriale ha affermato che nella fase iniziale dell'intervento delle forze dell'ordine di polizia vi fu un utilizzo di lacrimogeni e persino dell'idrante connotato da un vistoso difetto di congruenza tra le modalità impiegate e le finalità per le quali l'utilizzo di tali mezzi era consentito, posto che in tale specifica zona e quindi a prescindere da quanto si stava verificando presso lo sbarramento posto su via dell'Avanà e nella zona del museo archeologico l'azione che precedette la reazione delle forze dell'ordine fu esclusivamente un lancio di uova, certamente atto inidoneo a costituire violenza o minaccia nei confronti degli operanti, incaricati di pubblica sicurezza.

La Corte d'appello ha aggiunto che, però, il lancio di pietre, compiuto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non intervenne immediatamente dopo il primo ricorso all'uso dei gas lacrimogeni e dell'idrante ma venne posto in essere - quanto al primo lancio di pietra effettuato da Custureri - oltre 40 minuti dopo e - quanto ai lanci successivi effettuati sia dal predetto sia da [OSCURATO:PERSONA] oltre due ore dopo.

Nell'intervallo di tempo trascorso, pur essendo proseguito il lancio dei gas lacrimogeni ad opera delle Forze di polizia, tale condotta, tenuta dai pubblici ufficiali, fu determinata dalle manifestazioni di violenza poste in essere da manifestanti travisati, armati anche di fionde e fromboliere e suddivisi in gruppi che si muovevano rapidamente sul territorio, alternandosi nei lanci, apparendo perciò pienamente conferente con le direttive loro impartite dal Questore circa la necessità di mantenere a distanza i facinorosi, così da potersi escludere una perduranza dell'azione esorbitante di contrasto.

La Corte territoriale ha rimarcato che la condotta degli imputati aveva costituito quell'agito violento, volto a costringere le forze dell'ordine ad allontanarsi dalla zona che erano comandati a presidiare.

Inoltre, dalle immagini si poteva concludere che la condotta dei ricorrenti integrava il delitto di cui all'art. 336 cod. pen. potendosi ritenere che i lanci, effettuati pur a una certa distanza dagli obiettivi, si fossero integrati causalmente con le condotte dei compartecipi in alcuni casi più efficaci, stante il ricorso a strumenti di lancio che ne amplificavano la gittata e, pertanto, erano parimenti idonei rispetto allo scopo che i manifestanti si erano prefissati ovvero indurre con la violenza e la minaccia alle forze dell'ordine a ritirarsi, abbandonando il sito presidiato.

Trattasi di argomentazioni con cui la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi indicati nella sentenza rescindente in tema di esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen. e di concorso di persone nel reato.

Da un lato, infatti, la menzionata Corte ha escluso che la condotta dei manifestanti costituisse una reazione all'atto arbitrario delle Forze dell'ordine, stante il decorso di un apprezzabile periodo temporale tra la fase iniziale dell'intervento della polizia e le azioni dei ricorrenti.

Posto, infatti, che proprio sul concetto di reazione si era incentrata l'analisi demandata al Collegio territoriale e considerato che può dirsi reazione, secondo la giurisprudenza di legittimità sul tema, solo quella che abbia un legame temporale immediato con la condotta arbitraria del pubblico ufficiale e che sia proporzionata al vulnus ricevuto, deve rilevarsi che correttamente la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'art. 393 bis cod. pen.

Difatti, ove tra l'atto illegittimo compiuto dal pubblico ufficiale e la reazione del privato intercorra un'apprezzabile lasso temporale, durante il quale il pubblico ufficiale abbia desistito dal comportamento contrario alle regole di ingaggio, la reazione non è legittimata dal nostro ordinamento, dovendosi ritenere che, in assenza del requisito dell'immediatezza, l'azione violenta, posta in essere dal privato, muti di significato, perdendo quello di reazione ed acquisendo le caratteristiche dell'azione punitiva o della vendetta che non trovano albergo fra i nostri principi di diritto.

Dall'altro lato, deve evidenziarsi che la Corte territoriale ha avuto cura di indicare le ragioni per cui le condotte dei ricorrenti avessero concretizzato un contributo efficace ed efficiente rispetto alla realizzazione dei reati contestati.

Al cospetto di siffatte argomentazioni le censure dei ricorrenti non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). 13.3 Anche il quarto motivo è privo di specificità.

La Corte d'appello, dopo avere precisato che dai filmati emergeva la presenza, nelle vicinanze dei due imputati, di altri giovani interamente travisati, che si muovevano sul territorio in maniera organizzata e risultavano decisamente determinati al compimento delle condotte di violenza e di minaccia, ha aggiunto che appariva agevole sostenere che nel frangente in esame, pur potendosi riscontrare quel diffuso stato di agitazione collettiva richiesto per la sussistenza della circostanza attenuante, i due imputati si coordinarono con altri facinorosi, come emergeva dalle concrete modalità e dalla ripetizione dei lanci effettuati nonché dalla posizione assunta all'interno di un gruppo di manifestanti dediti alla violenza e ciò avvenne non a seguito di una suggestione rispetto a quanto stava accadendo intorno a loro ma nella consapevolezza e volontà di aderire all'azione collettiva con il concreto apporto fattuale .

Anche in tal caso, quindi, la Corte territoriale ha dato risposta alle doglianze difensive con motivazione immune da vizi logici e rispettosa dei principi indicati nella sentenza rescindente, come innanzi riportati al § 5.

14. [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato, per i fatti accaduti il 3 luglio 2011 presso l'area archeologica, per i reati contestati ai capi 11) (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), 12) (lesioni), 18 (danneggiamento), è inammissibile. 14.1 Le censure, formulate dal ricorrente, non sono consentite. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, esaminando tutte le circostanze addotte dalle difese ed indicate nella sentenza rescindente, ha ritenuto che la differente ricostruzione dei fatti, emergente dalle dichiarazioni dei testi a difesa con riguardo alla composizione della parte del corteo che all'altezza del bivio per Ramat deviò dal tragitto del corteo principale, pur rispondente al materiale probatorio in atti, non avesse avuto concreta rilevanza in merito al tema in esame.

Le testimonianze difensive avevano segnalato come coloro che all'altezza del bivio per Ramat si allontanarono dal corteo principale, intraprendendo la salita attraverso i boschi, non erano esclusivamente manifestanti già predeterminati a compiere atti di violenza, come invece indicato nelle precedenti sentenze di merito, ma erano, invece, manifestanti di varia composizione, età ed estrazione sociale, i quali ignorando le indicazioni degli organizzatori, preferirono raggiungere l'area del museo archeologico attraverso i sentieri nei boschi, per motivi diversi da quelli di sferrare da tale diversa posizione l'attacco alle forze dell'ordine.

La sentenza rescissoria ha però precisato che tale ricostruzione non consentiva di concludere automaticamente ed indiscriminatamente per la sussistenza della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. né per il riconoscimento a loro favore delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 2 e n. 3 cod. pen.

E' stato altresì aggiunto che le operazioni di contrasto, attuate dalle forze dell'ordine con l'esplosione di un gran numero di lacrimogeni all'interno del bosco, furono necessitate dall'esigenza di contrastare ed allontanare i gruppi di violenti che posero in essere plurimi attacchi ai contingenti di polizia.

Anche la perduranza nel tempo dell'utilizzo dei lacrimogeni era strettamente collegata alla protrazione per molte ore degli attacchi, posti in essere dai facinorosi e di per sé, quindi, non appariva esorbitante rispetto alle regole di ingaggio che governavano l'azione delle forze dell'ordine.La Corte territoriale ha rimarcato, quindi, che gli scontri produssero una situazione convulsa pericolosa per l'incolumità delle forze, che si fronteggiavano, rendendo indispensabile e d'urgenza l'utilizzo di metodi di dissuasione e contenimento, quali l'esplosione di gas lacrimogeni e cariche di alleggerimento, considerata l'impossibilità di fatto di porre in essere quel pacato fronteggiamento che avrebbe consentito un dialogo tra le forze dell'ordine.

Nella sentenza rescindente si afferma anche che dai filmati in atti e da alcune testimonianze, raccolte in dibattimento, era emerso incontrovertibilmente che alcuni appartenenti alle forze di polizia, presenti nel teatro degli scontri, avvenuti il 3 luglio, senza giustificazione alcuna, avevano adottato condotte contrarie non solo ai propri doveri e funzioni ma anche in alcuni casi altamente pericolose, scagliando anch'essi sassi nei confronti dei manifestanti, che li bersagliavano, ed esplodendo ordigni lacrimogeni con una angolazione insufficiente, ovvero con lanci tesi invece che a parabola, idonei in quanto tale a produrre non l'effetto di dissuasione, che è insito nell'utilizzo di tale strumento di contrasto, ma il pericolo che i bossoli contenenti gas lacrimogeno colpissero direttamente quali proiettili alcuni dei manifestanti.

Ciò premesso, la Corte del merito ha però affermato che la scriminante in esame poteva riconoscersi solo quando il privato attuasse una reazione necessitata rispetto all'atto arbitrario, ossia quando vi fosse un legame temporale immediato con la condotta arbitraria del pubblico ufficiale e tale reazione fosse proporzionata al vulnus ricevuto.

Ove infatti tra l'atto illegittimo, compiuto dal pubblico ufficiale, e la reazione del privato intercorresse un apprezzabile lasso temporale, durante il quale il pubblico ufficiale avesse desistito dal comportamento contrario alle regole di ingaggio, la reazione non sarebbe legittimata dal nostro ordinamento, dovendosi ritenere che in assenza del requisito dell'immediatezza l'azione violenta, posta in essere dal privato, muti di significato, perdendo quello di reazione ed acquisendo le caratteristiche dell'azione punitiva o della vendetta, che non trovano albergo fra i nostri principi di diritto.

Tale doveva ritenersi la condotta di [OSCURATO:PERSONA] (v. f. 96 della sentenza impugnata) in relazione alla quale mancava lo stringente rapporto causale e temporale con l'azione delle forze dell'ordine, astrattamente rientrante nel concetto di atto illegittimo.

A fronte di siffatte argomentazioni le censure del ricorrente investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in questa sede, siccome sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decísum.14.2 Immuni da vizi sono anche le argomentazioni con cui la Corte d'appello ha negato le attenuanti di cui all'art. 62 n. 2 e n. 3 cod. pen.

Al riguardo, infatti, la menzionata Corte ha sottolineato che la condotta, posta in essere dalle forze dell'ordine, non configurava una provocazione, non essendovi motivo di considerare oggettivamente ingiusti i mezzi di contrasto attuati dagli operanti durante i momenti più caldi degli scontri.

Inoltre, le modalità concrete delle azioni, compiute dall'imputato, connotavano la sua convinta adesione alle violenze poste in essere dal gruppo di manifestanti, al quale si accompagnava, che, oltre a scagliare oggetti contundenti, si riparavano dietro paratie bianche usate a mo' di scudo.

Tale ultima caratteristica assumeva notevole rilevanza, posto che dimostrava un'evidente preordinazione dello scontro, attesa l'inusualità di rinvenire all'interno di un bosco paratie di legno verniciato da utilizzare come riparo tra un lancio e un altro e, conseguentemente, non consente di ritenere sussistente in capo ad [OSCURATO:PERSONA] nemmeno l'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen. 15.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato, quanto ai fatti commessi il 3 luglio 2011, per i reati contestati ai capi 11 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 15 (resistenza aggravata a pubblico ufficiale), è inammissibile. 15.1 Le doglianze, veicolate dal ricorrente nell'unico motivo del ricorso, relative alla mancata motivazione in ordine alle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 2 e 62 n. 3 cod. pen., sono prive di specificità.

Quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., deve rilevarsi che la Corte territoriale ha rimarcato che l'azione di [OSCURATO:PERSONA] non poteva ritenersi scriminata dal compimento di atti illegittimi delle Forze dell'ordine, atteso che l'azione violenta era stata compiuta prima di essere bloccato dagli agenti di polizia e non risultava causalmente collegato ad alcuna esorbitante o alcun illecito intervento dei pubblici ufficiali, che in quel particolare frangente spazio temporale posero in essere azioni di contrasto, certamente imponenti ma congrue rispetto alla gravità e alla diffusione degli attacchi, che stavano ricevendo.

Così argomentando in ordine all'esclusione dell'esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen. e, dunque, ritenendo insussistente un atto arbitrario delle Forze dell'ordine, il Collegio torinese ha escluso anche la ricorrenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., che, come visto in precedenza, postula un fatto ingiusto altrui, che, nel caso in disamina, è stato considerato inesistente.Ne discende che è evidente che il ricorrente, nel censurare il difetto di motivazione sul diniego dell'attenuante della provocazione, non si è confrontato con le argomentazioni formulate al riguardo nella sentenza impugnata. 15.2 Quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen. deve rilevarsi che la censura del ricorrente trova risposta nelle argomentazioni espresse dalla Corte territoriale con riguardo ad altri ricorrenti, la cui posizione è speculare a quella del ricorrente, quali ad es. [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale la menzionata Corte ha evidenziato che le caratteristiche concrete della condotta, protratta, insistita e coordinata con altri consentiva di escludere che l'agito del medesimo fosse stata espressione estemporanea e frutto di suggestione, presentando invece tutte le caratteristiche di una preventiva intenzione di dar vita, unitamente ad altri, a condotte illecite.

E, difatti, dalla ricostruzione della vicenda, compiuta in modo conforme nelle sentenze di merito (v. in particolare f. 105 della sentenza impugnata), emerge che l'imputato, unitamente ad altri, si era avvicinato ad un manufatto rurale senza accorgersi che dal lato opposto dello stesso vi fossero appostati alcuni operanti della Polizia di Stato nonché alcuni militari dell'arma dei Carabinieri e, una volta avvedutosi della presenza delle forze dell'ordine, aveva scagliato una pietra nella loro direzione da distanza ravvicinata, causandone la reazione che si concretizzò nell'uscita allo scoperto dei pubblici ufficiali, al fine di affrontare e bloccare i facinorosi, che si trovavano nelle immediate vicinanze.

16. [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 16.1 Il primo motivo di ricorso è aspecifico, oltre che non consentito, presentandosi all'evidenza come una lettura alternativa del merito.

Il ricorrente, difatti, non si confronta con l'ampia e persuasiva motivazione della Corte di appello quanto alla posizione e alle condotte imputate al [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a proporre una propria alternativa versione delle emergenze probatorie, compiutamente considerate dalla Corte di appello in applicazione del disposto della sentenza di annullamento della Sesta sezione di questa Corte.

In tal senso si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157- 02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n.28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710-01).

La difesa si è quindi limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 2/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

Non emerge, infatti, la lamentata contraddittorietà della sentenza della Corte di appello, che ha specificamente motivato quanto ai fatti residui oggetto di imputazione.

Il giudice di secondo grado, dopo aver puntualmente chiarito il tema relativo alla portata e possibilità di riconoscimento della scrinninante di cui all'art. 393-bis cod. pen. (pag. 82 e seg.), identificato il criterio di giudizio conseguente in considerazione della legittima reazione, quando caratterizzata da immediatezza, consequenzialità e proporzionalità, elementi che devono necessariamente essere compresenti per poter ritenere la reazione strettamente determinata dall'atto arbitrario, da escludere nel caso in cui tra l'atto arbitrario e la reazione intercorra un considerevole lasso di tempo, ha analizzato compiutamente la condotta del [OSCURATO:PERSONA] (pag.103), chiarendo come si fosse sin dall'inizio caratterizzata per una riscontrata presenza dello stesso in atteggiamento aggressivo, con travisamento effettivo mediante casco, con specifica ripresa dello stesso in diversi momenti sia con ruolo di supporto di altri soggetti in atteggiamento aggressivo, che in atteggiamento aggressivo a sua volta, mediante specifica indicazione del periodo temporale di riferimento in relazione al quale ritenere la responsabilità del ricorrente.

Proprio in considerazione di tale complessivo materiale probatorio, e dell'esplicita videoripresa e fotogrammi che immortalano il ricorrente al momento del lancio di pietra, la Corte di appello, adeguandosi puntualmente al giudizio devoluto in sede di rinvio, ha considerato ricorrente una unica condotta allo stesso imputabile per il delitto ex art. 336, 339 cod. pen., identificata spazio temporalmente.

Proprio tale specifica individuazione, a seguito della analitica ricostruzione del contesto nel quale maturava la condotta, ha portato la Corte di appello, con motivazione del tutto logica e persuasiva, ad escludere sia la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 393-bis cod. pen. (tenuto conto della totale assenza di atti illegittimi, in presenza di una violenza collettiva ingente) che la possibilità di riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen.; ricorre, dunque, una motivazione specifica in tal senso, con la quale la decisione è stata giustificata in modo logico e persuasivo, tenendo conto del travisamento indossato dal ricorrente, elemento indicativo della volontà di agire in un contesto tipicamente violento, con esclusione di qualsiasi provocazione proprio a causa della riscontrata violenta azione collettiva posta in essere.

La Corte di appello ha tenuto conto, in modo puntuale, delle indicazioni del giudice di rinvio e, proprio considerati orari, riprese, analisi del contesto, insieme delle condotte complessivamente poste in essere dagli altri manifestanti coinvolti in azioni violente, ha limitato, come detto, la condotta imputabile al [OSCURATO:PERSONA] ad uno specifico ambito temporale.

Con tale persuasiva e logica motivazione il ricorrente non si confronta, dandone all'evidenza una lettura del tutto parcellizzata e concentrata su profili marginali non rilevanti.

La Corte di appello ha, dunque, in sede di trattamento sanzionatorio chiaramente individuato la portata e caratteristiche di offensività della condotta del [OSCURATO:PERSONA] con concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, con doppi benefici con esclusivo riferimento al capo 11) in considerazione della intervenuta pronuncia assolutoria e di prescrizione per le condotte di lesione personale al capo 12) e di danneggiamento di cui al capo 18). 16.2 Anche il secondo motivo di ricorso non è consentito e presenta profili di manifesta infondatezza.

Valgono in tal senso i principi di diritto già enunciati al punto 2.1, atteso che, anche in questo caso, il ricorrente si limita a proporre una non consentita lettura alternativa del merito quanto alla configurazione effettiva della condotta imputata al [OSCURATO:PERSONA] in forma concorsuale di cui al capo 11).

La Corte di appello ha, difatti, chiaramente espresso il criterio valutativo al fine di giungere all'affermazione di responsabilità concorsuale con motivazione articolata, persuasiva e del tutto chiara, anche quanto all'oggetto di giudizio devoluto dalla Sesta sezione penale, con la quale il ricorrente di fatto non si confronta, limitandosi a proporre una propria tesi ricostruttiva non coincidente con il chiaro accertamento probatorio effettuato dalla Corte di appello che, tenuto conto delle video riprese, fotogrammi ed altri elementi di prova e del contesto spazio temporale di riferimento, ha evidenziato il contributo di causalità efficiente fornito dal ricorrente.

Le argomentazioni spese in tal senso dalla Corte di appello sono assolutamente chiare ed univoche nel ricostruire, quanto alle condotte imputate al ricorrente, una complessiva attività di organizzazione da parte del gruppo di manifestanti, che ponevano in essere azioni oggettivamente violente, anche con predisposizione di mezzi e di persone con ruoli specifici per il lancio di oggetti e cambi di postazione, per poi riorganizzarsi in nuovi lanci.

In tal senso, appare evidente la circostanza che la Corte di appello abbia voluto delimitare specificamente la portata e ambito della condotta concorsuale, concentrandola esclusivamente nel momento di reale azione del [OSCURATO:PERSONA], per come effettivamente documentata, secondo le esplicite indicazioni della sentenza di annullamento della Sesta sezione, precisando come, invece, non potesse ritenersi la responsabilità a titolo di concorso dello stesso, nonostante la presenza sui luoghi, negli altri momenti in mancanza di un'univoca riferibilità allo stesso delle condotte imputate.

Si è, dunque, in presenza di una puntuale ricostruzione di contesto, di una esplicita considerazione dei dati a carico del ricorrente, di un'analitica considerazione delle condotte complessivamente poste in essere per la loro oggettiva portata aggressiva e violenta, con analisi delle singole frazioni di condotta imputabili al ricorrente.

Una considerazione ampia, approfondita, con pieno riscontro della integrazione di una condotta idonea a cagionare, nella logica considerazione della Corte di appello, pericolo per l'incolumità degli appartenenti alle forze dell'ordine. 16.3 Il terzo motivo di ricorso è articolato in modo del tutto generico ed aspecifico, attesa l'intervenuta pronuncia di proscioglimento e di prescrizione per le lesioni imputate.

Il ricorrente propone, infatti, argomentazioni generiche ad aspecifiche in mancanza di reale confronto con la motivazione della Corte di appello, limitandosi a richiamare un proprio interesse quanto alle statuizioni civili, senza specificare quale punto della motivazione si caratterizzerebbe per un'effettiva contraddittorietà, e sopratutto per quali ragioni, limitandosi ad un laconico richiamo a pagine della motivazione, senza in realtà articolare un reale ragionamento di critica e confronto con la motivazione della decisione impugnata, con particolare riferimento ai soggetti rispetto ai quali la ritenuta ricorrenza della condotta di lesioni non potrebbe ritenersi correttamente affermata, anche se in seguito dichiarata estinta per decorso del termine di prescrizione.

17. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 17.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Dalla consultazione degli atti, consentita in relazione al motivo di ricorso proposto, è emerso che effettivamente, come rilevato dalla difesa, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto domicilio all'atto della scarcerazione il 06/06/2012 in Castello di Annone, via Roma 63; domicilio tra l'altro indicato nell'intestazione della sentenza di primo grado e nella prima sentenza di appello.

Non emerge da alcun atto presente al fascicolo del procedimento che la notifica sia stata mai effettuata, come affermato dalla difesa, in via Roma

38. Emerge invece, senza alcun dubbio, che la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello fissato per l'udienza 3 febbraio 2020 è stata effettuata a mezzo del servizio postale ai sensi dell'articolo 170 cod. proc. pen. al domicilio eletto in Castello di Annone via Roma

63. L'ufficiale postale ha dato atto della mancata consegna del plico per mancanza del destinatario al domicilio indicato.

Questa Corte a Sezioni Unite, nella sentenza numero 14573 del 2022, ha affermato che la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt.157 e 159 cod. proc. pen., situazione quest'ultima che non si è verificata nel caso di specie.

Deve aggiungersi, in linea con quanto indicato dalle Sezioni Unite, Tuppi e Pedicone, e dalla giurisprudenza maggioritaria (ex multis Sez. 6, n. 24864 del 2017, Ciolan, Rv. 270031-01; Sez. 6, n. 52174 del 2017, Martinuzzi, Rv. 271560-01; Sez. 3, n. 12909 del 2016, Pinto, Rv. 268158-01; Sez. 6, n. 42548 del 2016, Corradini, Rv. 268223-01), che per integrare il presupposto di una "impossibilità" della notifica, a norma dell'art. 161, comma 4, 66 cod. proc. pen., è sufficiente l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di non aver reperito l'imputato nel domicilio dichiarato - o il donniciliatario nel domicilio eletto - non occorrendo alcuna indagine che attesti la irreperibilità dell'imputato, doverosa solo qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157, come si desume dall'incipit dell'art. 159 cod. proc. pen.; sicché anche la temporanea assenza dell'imputato o la non agevole individuazione dello specifico luogo indicato come domicilio abilita l'ufficio preposto alla spedizione dell'atto da notificare a ricorrere alle forme alternative previste dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

È vero che nel caso di specie la notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. all'allora difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], avvenuta a pezzo pec, è precedente temporalmente di pochi giorni rispetto all'espletamento degli incombenti dell'ufficiale postale, ma tale dato cronologico rappresenta una mera irregolarità, tenuto conto dell'assenza di qualsiasi pregiudizio effettivamente riferibile al ricorrente come emerge dal contesto processuale.

Al riguardo deve essere richiamato il principio, che qui si intende ribadire, espresso da Sez.

U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539-01, secondo il quale, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre la medesima nullità non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione (Sez.

U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539-01).

In tal senso è utile richiamare anche Sez.

U, n.58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771-01, che, pur emessa in riferimento ad altra fattispecie, ha tuttavia chiarito come sia possibile per il giudice impiegare il parametro dell'esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili dagli atti del processo.

Ciò premesso, deve sottolinearsi come dagli atti sia emerso che, allorché è stata disposta la citazione in appello il ricorrente era assistito dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], suo difensore di fiducia sin dal giudizio di primo grado e che il [OSCURATO:PERSONA], nonostante la irregolarità della notifica, ha avuto conoscenza della citazione in appello, come dimostrato dal fatto che il 15/01/2020 ha revocato la nomina del proprio difensore di fiducia e ha nominato come nuovo difensore di fiducia per il giudizio di appello, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha presenziato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinnanzi alla Corte di appello eccependo l'irritualità della notifica.17.1.2 L'insieme di tali circostanze evidenzia come non si possa ritenere in alcun modo ricorrente la violazione di legge, oggetto del motivo di ricorso, articolato in termini identici all'eccezione sollevata in appello.

Difatti è presente un'elezione di domicilio, che è risultata oggettivamente inidonea al momento dell'accesso dell'ufficiale postale proprio in [OSCURATO:PERSONA]

63. Il ricorrente aveva, tuttavia, all'epoca un difensore di fiducia al quale è stata effettuata notifica del decreto di citazione in appello ai sensi dell'art. 161, comma 4, sebbene in epoca di poco precedente alla mancata notifica, perché non andata a buon fine per assenza del destinatario, in via Roma

63. Inoltre, in epoca successiva alla notifica tentata presso il domicilio eletto, risultato inidoneo, il [OSCURATO:PERSONA] ha nominato nuovo difensore di fiducia proprio per il giudizio di appello, che lo ha costantemente assistito tecnicamente in giudizio. 17.1.3 Deve, inoltre, ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che: "È inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione) con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non abbia indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa." (Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Micci, Rv. 273101-01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613-01; Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016, Bardasu, Rv. 268785-01; Sez. 6, n. 28971 del 21/05/2013, Fanciullo, Rv. 255629-01). [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato la notifica presso il difensore di fiducia, ma non ha allegato formalmente il pregiudizio in concreto derivante quanto ad un pieno espletamento del diritto di difesa.

Al contrario, dall'insieme della documentazione presente agli atti, è emersa una piena attività difensiva in favore dello stesso sia in primo, che in secondo grado.

La difesa del [OSCURATO:PERSONA], attesa la notifica effettuata presso il difensore di fiducia, ha sempre e costantemente assistito lo stesso durante il giudizio di primo e di secondo grado ed anzi la piena conoscenza del processo, e la mancanza di qualsiasi pregiudizio, emerge dal dato estremamente significativo della nomina di nuovo difensore di fiducia, in seguito sempre presente a tutela e garanzia della posizione e difesa del [OSCURATO:PERSONA], con evidente piena conoscenza da parte dello stesso della pendenza del giudizio in appello.

Né il ricorrente ha allegato elementi idonei a dimostrare credibilmente che, nonostante l'esistenza del rapporto fiduciario, sia rimasto all'oscuro della citazione in appello (Sez. 6, n. 30897 del 06/11/2014, Colucci, Rv. 265600-01), con ciò evidenziandosi l'assoluta genericità del motivo proposto.

Il motivo di ricorso non si confronta, in conclusione, con la decisione della Corte di appello, che ha sottolineato l'inidoneità del domicilio eletto e, dunque, la corretta notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia, in presenza di costante rapporto difensivo con lo stesso (in seguito revocato con nuova nomina di fiducia, elemento questo del tutto significativo quanto alla piena conoscenza della pendenza del giudizio a suo carico). 17.2 II secondo motivo di ricorso è aspecifico, oltre che non consentito, presentandosi all'evidenza come una lettura alternativa del merito.

Il ricorrente, difatti, non si confronta con l'ampia e persuasiva motivazione della Corte di appello quanto alla posizione e alle condotte imputate al [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a proporre una propria alternativa versione delle emergenze probatorie, compiutamente considerate dalla Corte di appello in applicazione del disposto della sentenza di annullamento della Sesta sezione di questa Corte.

In tal senso si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahnnetovic, Rv. 210157- 02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710-01).

La difesa si è dunque limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

Non emerge, infatti, la lamentata contraddittorietà, carenza e manifesta illogicità della sentenza della Corte di appello, che ha specificamente motivato quanto ai fatti oggetto di imputazione, con particolare riferimento al capo 2) evocato dalla difesa.

La stessa formulazione del motivo di appello è in tal senso sintomatica.

Afferma, difatti, il ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe posto in essere alcuna condotta materiale e che tale non può essere ritenuto il gesto di aver lanciato un grosso palo, anche dal punto di vista del rafforzamento di altri soggetti concorrenti nel reato.

È evidente come tale argomentazione non si confronti in alcun modo con la motivazione della Corte di appello (che ha persuasivamente argomentato sul punto) in assenza, tra l'altro, di qualsiasi accenno alla prova di resistenza quanto al comportamento evocato e imputato al [OSCURATO:PERSONA].

Al contrario, l'analisi della Corte di appello si dimostra specifica, puntuale, logicamente articolata, con pieno richiamo alle plurime condotte poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] in senso antagonista, in concorso evidente (sulla base delle diverse videoriprese che lo hanno interessato) con altri soggetti, tra l'altro travisati e organizzati, nella costante azione di contrasto all'attività di gestione dell'ordine pubblico da parte delle forze dell'ordine.

Le condotte descritte, considerate analiticamente e valutate in modo argomentato e logico, sono plurime, articolate ed estremamente significative, anche considerato il contesto ambientale ripreso e immortalato in una serie di documenti video e fotografici acquisiti agli atti (pag.63 e seg.).

La Corte di appello rende, dunque, una motivazione specifica quanto alla portata della sua attività, alla sua partecipazione dinamica agli scontri in diversi contesti, al coordinamento tra la sua attività e quella degli altri manifestanti che avevano raggiunto il piazzale dell'area museale, realizzando con ogni mezzo attività di opposizione alle forze dell'ordine.È stata, dunque, analizzata compiutamente la condotta del [OSCURATO:PERSONA], chiarendo come si fosse sin dall'inizio caratterizzata per una riscontrata presenza dello stesso in atteggiamento aggressivo, con travisamento effettivo, con specifica ripresa del ricorrente in diversi momenti sia a supporto di soggetti in atteggiamento aggressivo, che in atteggiamento aggressivo tenuto personalmente, mediante specifica indicazione del periodo temporale di riferimento in relazione al quale ritenere la responsabilità del ricorrente.

Proprio in considerazione di tale complessivo materiale probatorio, della esplicita video ripresa e dei fotogrammi che lo immortalavano in diverse situazioni, la Corte di appello, esattamente adeguandosi al giudizio devoluto in sede di rinvio, ha ritenuto il complessivo comportamento del [OSCURATO:PERSONA] quale elemento indicativo della volontà di agire in un contesto tipicamente violento, in concorso con altri, con esplicazione specifica del giudizio sul punto (pag. 49), richiamando l'efficacia causale della sua azione sia sul piano del rafforzamento psicologico della determinazione volitiva di esecutori materiali di altre azioni violente, che accrescendo con il proprio contributo materiale l'efficacia lesiva della azione comune, con specifica applicazione anche in questo caso del criterio spazio- temporale come richiesto dalla sentenza di annullamento con rinvio.

La Corte di appello ha tenuto conto, in modo puntuale, delle indicazioni del giudice di rinvio e, proprio considerati orari, riprese, analisi del contesto, insieme delle condotte complessivamente poste in essere dagli altri manifestanti coinvolti in azioni violente, ha limitato come detto la condotta imputabile al [OSCURATO:PERSONA] ad uno specifico contesto temporale.

Con tale persuasiva e logica motivazione il ricorrente non si confronta, dandone all'evidenza una lettura del tutto parcellizzata e concentrata su profili marginali non rilevanti. 17.3 Anche il terzo motivo di ricorso è non consentito e presenta profili di manifesta infondatezza.

Valgono in tal senso i principi di diritto già enunciati al punto precedente atteso che, anche in questo caso, il ricorrente si limita a proporre una non consentita lettura alternativa del merito quanto alla configurazione effettiva della condotta imputata al [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 41) in relazione al quale tra l'altro è intervenuta declaratoria di estinzione per intervenuto decorso del termine di prescrizione.

La Corte di appello ha, difatti, chiaramente espresso il criterio valutativo al fine di giungere all'affermazione di responsabilità, con la quale il ricorrente di fatto non si confronta, limitandosi a proporre una propria tesi ricostruttiva non coincidente con il chiaro accertamento probatorio effettuato dalla Corte di appello, del tutto privo di illogicità, che, tenuto conto delle video riprese, fotogrammi ed altri elementi di prova e del contesto spazio temporale di riferimento, ha evidenziato il contributo fornito dal ricorrente sul punto.18. [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.

È opportuno premettere che il [OSCURATO:PERSONA] usufruisce del richiamato effetto estensivo (paragrafo 1.4.) a seguito dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], quanto al capo 11) con verifica relativa alla ricorrenza o meno della causa di giustificazione prevista dall'art. 393-bis cod. pen., oltre che quanto all'affermata responsabilità per il reato di lesioni tenuto conto della accertata presenza sui luoghi in specifico orario; elementi tutti puntualmente considerati dalla Corte di appello.

È, inoltre, necessario puntualizzare per considerare adeguatamente i diversi motivi proposti che, in sede di prima impugnazione dinnanzi alla Corte di cassazione, il [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto un unico motivo di ricorso relativo al vizio ricorrente quanto al riconoscimento fotografico identificativo dell'imputato. 18.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Dall'esame degli atti consentito in relazione alla tipologia di vizio dedotto è emerso: - che con provvedimento del Presidente della prima sezione penale della Corte di appello di Torino del 3/11/2020 (a seguito della sospensione delle udienze a causa di problemi di agibilità delle aule di udienza con rinvio a nuovo ruolo) identificava le date per la prosecuzione della trattazione del processo in esame al 26/11/2020, al 03/12/2020 al 10/12/2020; - che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si impegnava a dare avviso ai difensori degli altri imputati diversi dai suoi assistiti; - che l'avviso veniva correttamente, anche se informalmente, comunicato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], tanto che veniva trattata istanza dallo stesso inoltrata per poter presenziare a distanza in data 25/11/2020, istanza motivatamente rigettata dalla Corte di appello sia per la sua tardività, che per la possibilità all'epoca dei fatti di potersi liberamente spostare per ragioni di lavoro; - che in data 03/12/2020 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era assente e sostituito per delega orale dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino, che svolgeva le conclusioni richiamando i motivi di appello per tutti i propri assistiti.

Dall'insieme degli elementi acquisiti è emerso, dunque, come alcuna lesione dei diritti difensivi e di partecipazione dell'imputato e del suo difensore si sia realizzata nel caso in esame.

Difatti, seppur irrituale, è comunque intervenuta una notifica alla difesa delle date di rinvio, grazie all'impegno in tal senso assunto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha poi anche formalmente sostituito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che nulla ha eccepito, o ancora rilevato, quanto alla decisione precedentemente assunta dalla Corte di appello in data 26/11/2020.

Con particolare riferimento a tale udienza, occorre poi considerare che appare pretermessa dalla difesa una compiuta considerazione del contenuto dell'ordinanza di rigetto della richiesta di trattazione a distanza, a ragione ritenuta da una parte tardiva perché presentata il giorno prima dell'udienza e dall'altro non rilevante essendo consentito all'epoca circolare per motivi di lavoro.

Ne consegue che, nel caso concreto, non risulta realizzata alcuna lesione del diritto di difesa o del diritto al contraddittorio, atteso che la notifica, sebbene informale, era risultata efficace, tanto che il difensore aveva presentato, anche nell'interesse del proprio assistito, richiesta di trattazione a distanza.

Né il pregiudizio asseritamente subito diveniva oggetto di ulteriori eccezioni o sollecitazioni a seguito dell'ordinanza della Corte di appello.

Al contrario, alla successiva udienza, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha nominato un sostituto processuale nell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che nulla ha dedotto o eccepito sul punto ed anzi ha concluso richiamando i motivi di appello per tutti i propri assistiti.

Gli imputati, compreso il [OSCURATO:PERSONA], erano all'epoca liberi e assenti e, dunque, compiutamente rappresentati dal difensore.

Ne consegue l'evidente e manifesta infondatezza del motivo proposto. 18.2 II secondo motivo di ricorso è aspecifico, oltre che non consentito, presentandosi all'evidenza come una lettura alternativa del merito.

Il ricorrente, difatti, non si confronta con l'ampia e persuasiva motivazione della Corte di appello quanto alla posizione e alle condotte imputate al [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a proporre una propria alternativa versione delle emergenze probatorie, compiutamente considerate dalla Corte di appello in applicazione del disposto della sentenza di annullamento della Sesta sezione di questa Corte.

In tal senso si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157- 02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710-01).

La difesa si è dunque limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

Non emerge, infatti, la lamentata violazione di legge della sentenza della Corte di appello, che ha specificamente motivato quanto ai fatti residui oggetto di imputazione.

La Corte di appello, dopo aver puntualmente chiarito il tema relativo alla portata e possibilità di riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. (pag. 81 e seg.), identificato il criterio di giudizio conseguente in considerazione della legittima reazione, quando caratterizzata da immediatezza, consequenzialità e proporzionalità, elementi che devono necessariamente essere compresenti per poter ritenere la reazione strettamente determinata dall'atto arbiritrario, da escludere nel caso in cui tra l'atto arbitrario e la reazione intercorra un considerevole lasso di tempo, ha analizzato compiutamente la condotta del [OSCURATO:PERSONA] (pag. 100 e seg. insieme alla condotta e alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), chiarendo come si fosse sin dall'inizio caratterizzata per una riscontrata presenza dello stesso in atteggiamento aggressivo in plurimi contesti, con specifica ripresa del ricorrente in diversi momenti, sia a supporto di soggetti in atteggiamento aggressivo mediante ripetuti e organizzati lanci di pietre, che in atteggiamento aggressivo tenuto personalmente, con svariate attività a carattere aggressivo, mediante specifica indicazione del periodo temporale di riferimento in relazione al quale ritenere la responsabilità del ricorrente.

Proprio in considerazione di tale complessivo materiale probatorio e della esplicita presenza di video ripresa e fotogrammi allo stesso riferibili al momento del lancio di pietra, la Corte di appello, esattamente adeguandosi al giudizio devoluto in sede di rinvio, ha considerato ricorrente una condotta allo stesso imputabile per il delitto ex art.336, 339 cod. pen. puntualmente identificata spazio-temporalmente.

In altri termini, tale specifica individuazione, a seguito della puntuale ricostruzione del contesto nel quale maturava la condotta (caratterizzata da azione violenta e aggressiva posta in essere insieme ad altri quando gli scontri erano in corso già da due ore, mediante assalti decisamente organizzati, con divisione dei ruoli), ha portato la Corte di appello con motivazione del tutto logica e persuasiva ad escludere sia la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 393-bis cod. pen. (tenuto conto della totale assenza di atti illegittimi, in presenza di una violenza collettiva ingente) che la possibilità di riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 62. n. 2 e 3, cod. pen., con conseguente esclusione della possibile ricorrenza dei presupposti posti a base della previsione di cui all'art. 393-bis cod. pen. anche in forma putativa.

Con motivazione specifica in tal senso, con la quale la decisione è stata giustificata in modo logico e persuasivo tenendo conto del complesso degli elementi sopra richiamati, indicativi della volontà di agire in un contesto tipicamente violento, è stata conseguentemente esclusa la ricorrenza di qualsiasi provocazione, tenuto conto della riscontrata violenta azione collettiva posta in essere.

La Corte di appello ha, dunque, compiutamente ricostruito portata e collocazione spazio-temporale delle azioni imputate al [OSCURATO:PERSONA], escludendo qualsiasi forma di arbitrio da parte delle forze dell'ordine nel periodo temporale di riferimento, esattamente individuato.

Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, richiamando in modo parcellizzato e non coerente le condotte oggetto di valutazione considerazioni della Corte di appello, che non si riferiscono effettivamente alle condotte temporalmente individuate e riferibili al [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice in sede di rinvio ha tenuto conto, in modo puntuale, delle indicazioni della Corte di legittimità e, proprio considerati orari, riprese, analisi del contesto, insieme delle condotte complessivamente poste in essere dagli altri manifestanti coinvolti in azioni violente, ha limitato, come detto, la condotta imputabile al [OSCURATO:PERSONA] ad uno specifico contesto temporale.

Con tale persuasiva e logica motivazione il ricorrente non si confronta, dandone all'evidenza una lettura del tutto parcellizzata e concentrata su profili marginali non rilevanti. 18.3 II terzo, quarto e quinto motivo di ricorso non sono consentiti.

Come evidenziato nel considerare inizialmente il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], la sua posizione nel presente giudizio è correlata all'effetto estensivo.

Occorre dunque tener conto della proposizione da parte dello stesso in sede di primo ricorso per cassazione di un solo motivo relativo al riconoscimento fotografico dello stesso.

I motivi terzo, quarto e quinto non erano stati originariamente dedotti e dunque non rappresentano possibile oggetto di devoluzione in questa sede in applicazione dei principi già enunciati al punto 1.4.

19. [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 19.1 Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, afferendo complessivamente al tema devoluto al giudice di appello in applicazione dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione ex art. 587 cod. proc. pen. relativo alla possibile ricorrenza, anche in forma putativa, della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen.

Anche in questo caso i due motivi di ricorso non sono consentiti e presentano evidenti profili di aspecificità risolvendosi in sostanza in prospettazione alternativa nella valutazione del merito non consentita in questa sede.

Il ricorrente, difatti, non si confronta con l'ampia e persuasiva motivazione della Corte di appello quanto alla posizione e alle condotte imputate al [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a proporre una propria alternativa versione delle emergenze probatorie, compiutamente considerate dalla Corte di appello in applicazione del disposto della sentenza di annullamento della Sesta sezione di questa Corte.

In tal senso si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710-01).

La difesa si è dunque limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

Non emergono, infatti, la lamentata violazione di legge, né il vizio della motivazione sotto forma di omessa valutazione, della sentenza della Corte di appello, che ha specificamente argomentato quanto ai fatti residui oggetto di imputazione.

La Corte di appello, dopo aver puntualmente chiarito il tema relativo alla portata e possibilità di riconoscimento della scrinninante di cui all'art. 393-bis cod. pen. (pag. 81 e seg.), identificato il criterio di giudizio conseguente in considerazione della legittima reazione, quando caratterizzata da immediatezza, consequenzialità e proporzionalità, elementi che devono necessariamente essere compresenti per poter ritenere la reazione strettamente determinata dall'atto arbiritrario, da escludere nel caso in cui tra l'atto arbitrario e la reazione intercorra un considerevole lasso di tempo, ha analizzato compiutamente la condotta del [OSCURATO:PERSONA] (pag. 100 e seg. insieme alla condotta e alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), chiarendo come si fosse sin dall'inizio caratterizzata per la riscontrata presenza dello stesso in atteggiamento aggressivo in plurimi contesti, con specifica ripresa dello stesso in diversi momenti sia a supporto di soggetti in atteggiamento aggressivo mediante ripetuti e organizzati lanci di pietre, che in atteggiamento aggressivo tenuto personalmente con ripetute attività a carattere aggressivo, mediante specifica indicazione del periodo temporale di riferimento in relazione al quale ritenere la skt responsabilità del ricorrente.

Proprio in considerazione di tale complessivo materiale probatorio, della esplicita video-ripresa e fotogrammi allo stesso riferibili al momento del lancio di pietre (attorniato da sette persone tra le quali inequivocabilmente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), del travisamento e utilizzo con precisa predisposizione di maschera antigas, attorniato da individui tutti travisati ed organizzati in attività di vera e propria aggressione continuata, la Corte di appello, esattamente adeguandosi al giudizio devoluto in sede di rinvio, ha considerato ricorrente una condotta allo stesso imputabile per il delitto ex art.336, 339 cod. pen. puntualmente identificata spazio-temporalmente.

Proprio tale specifica individuazione, a seguito della specifica ricostruzione del contesto nel quale maturava la condotta (caratterizzata da azione violenta e aggressiva posta in essere insieme ad altri quando gli scontri erano in corso, mediante assalti decisamente organizzati, con divisione dei ruoli in assenza di atti arbitrari delle forze di polizia, si veda in tal senso la specifica ed analitica motivazione resa sul punto a pag. 77), ha portato la Corte di appello con motivazione del tutto logica e persuasiva ad escludere sia la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 393-bis cod. pen. (tenuto conto della totale assenza di atti illegittimi, in presenza di una violenza collettiva ingente), che la possibilità di riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 e 3 cod. pen., con conseguente esclusione della ricorrenza dei presupposti posti a base della previsione di cui all'art. 393-bis cod. pen. anche in forma putativa.

È stata in altri termini resa una motivazione specifica in tal senso; è stata giustificata in modo logico e persuasivo l'esclusione di atti arbitrari, tenendo conto del complesso degli elementi sopra richiamati, indicativi della volontà di agire in un contesto oggettivamente aggressivo e violento per decisione autonoma del ricorrente, con conseguente esclusione di qualsiasi provocazione.

La Corte di appello ha, dunque, compiutamente ricostruito portata e collocazione spazio-temporale delle azioni imputate al [OSCURATO:PERSONA], escludendo qualsiasi forma di arbitrio da parte delle forze dell'ordine nel periodo temporale di riferimento, esattamente individuato secondo le linee interpretative indicate dalla sentenza di annullamento con rinvio.

Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, richiamando in modo parcellizzato e non coerente le più ampie argomentazioni della Corte di appello.

Il giudice in sede di rinvio ha tenuto conto, in modo puntuale, delle indicazioni della Corte di legittimità e, proprio considerati orari, riprese, analisi del contesto, insieme delle condotte complessivamente poste in essere dagli altri manifestanti coinvolti in azioni violente, ha limitato come detto la condotta imputabile al [OSCURATO:PERSONA] ad uno specifico contesto temporale.

Con tale persuasiva e logica motivazione il ricorrente non si confronta, dandone all'evidenza una lettura del tutto parcellizzata e concentrata su profili marginali non rilevanti.

È stata, difatti, ricostruita in modo logico, coerente e persuasivo, la compresenza attiva dei soggetti sopra indicati all'interno di un gruppo di manifestanti molto attivo, aggressivo, dedito al lancio organizzato e strategico di pietre, con piena adesione di ciascuno a tale complessiva azione e strategia, con evidente rafforzamento del gesto violento altrui, allo scopo di raggiungere un esito lesivo di interesse comune.

In tal senso, è estremamente significativo considerare come la Corte di appello abbia inequivocabilmente chiarito che il lancio di lacrimogeni contestato, ritenuto arbitrario (elemento questo motivatamente escluso dalla Corte di appello a pag. 77 con motivazione con la quale il ricorrente non si confronta) è comunque avvenuto intorno alle ore 12, mentre le azioni imputate al [OSCURATO:PERSONA] e al gruppo di soggetti che con lui si accompagnavano si collocavano tra le 16 e

16.45. Un dato temporale inequivoco, considerato logicamente risolutivo, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] non si confronta. 19.2 Gli argomenti appena spesi e il richiamo ai principi di diritto enunciati rendono evidente la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ancora una volta, con evidente aspecificità nella formulazione del motivo, si limita a fornire una propria prospettazione alternativa, non consentita in questa sede.

Non si confronta il ricorrente con l'argomentata motivazione della Corte di appello che ha recisamente escluso nel caso in questione, nel periodo temporale di riferimento, per quanto concerne la posizione specifica del [OSCURATO:PERSONA], coinvolto in una violenta ed organizzata azione collettiva a carattere aggressivo, la ricorrenza di fatto ingiusto altrui.

L'argomentazione della Corte di appello, contrariamente a quanto affermato in ricorso, è chiara e persuasiva, logicamente proposta nel ricostruire la proporzionalità e conformità alle regole di ingaggio dell'azione delle forze dell'ordine (pag. 102 e seg.). 19.3 Il quarto motivo di appello si caratterizza per la sua assoluta genericità nella sua allegazione (in mancanza di chiara indicazione del punto della motivazione ritenuto in violazione di legge per un'indebita estensione allo stesso della responsabilità per le lesioni riferite al [OSCURATO:PERSONA], come correttamente sottolineato anche dal Procuratore generale nella propria requisitoria, avendo il ricorrente omesso di puntualizzare specificamente verso quali soggetti parti lese sarebbe stata ingiustamente pronunciata condanna nei suoi confronti), oltre che inammissibile perché non proposto in sede di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto.

20. [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato esclusivamente per il capo 46) della rubrica relativamente ai fatti avvenuti in data 3 luglio 2011 presso la centrale idroelettrica, con riduzione di pena rispetto alla decisione del giudice di primo grado.

La Sesta sezione di questa Corte aveva disposto annullamento con rinvio rispetto a tale capo d'imputazione affinché venisse verificata la eventuale ricorrenza dei presupposti legittimanti l'applicazione dell'art. 393-bis cod. pen. 20.1 Il primo motivo di ricorso non è consentito e presenta evidenti profili di aspecificità risolvendosi in sostanza in prospettazione alternativa nella valutazione del merito non consentita in questa sede.

Il ricorrente, difatti, non si confronta con l'ampia e persuasiva motivazione della Corte di appello quanto alla posizione e alla condotta imputata al Nucera, limitandosi a proporre una propria alternativa versione delle emergenze probatorie, compiutamente considerate dalla Corte di appello in applicazione del disposto della sentenza di annullamento della Sesta sezione di questa Corte.

In tal senso si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710-01).

La difesa si è dunque limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

Non emerge, infatti, la lamentata violazione di legge, né il vizio della motivazione perché illogica, contraddittoria o omessa, della sentenza della Corte di appello, che ha specificamente argomentato quanto ai fatti residui oggetto di imputazione.

Il giudice di secondo grado, dopo aver puntualmente chiarito il tema relativo alla portata e possibilità di riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., identificato il criterio di giudizio conseguente in considerazione della legittima reazione, quando caratterizzata da immediatezza, consequenzialità e proporzionalità, elementi che devono necessariamente essere compresenti per poter ritenere la reazione strettamente determinata dall'atto arbiritrario, da escludere nel caso in cui tra l'atto arbitrario e la reazione intercorra un considerevole lasso di tempo, ha analizzato compiutamente la condotta del Nucera (pag.168), chiarendo come si fosse sin dall'inizio caratterizzata per una riscontrata presenza dello stesso in atteggiamento aggressivo mediante ripetuti lanci di pietre, puntualmente indicando il periodo temporale di riferimento in relazione al quale ritenere la responsabilità del ricorrente, anche tenuto conto della oggettiva istigazione di ulteriori e successivi comportamenti aggressivi da parte di altri manifestanti.

Proprio in considerazione di tale complessivo materiale probatorio, e della esplicita video-ripresa e fotogrammi che lo riprendevano al momento del lancio di pietre; tenuto conto del fatto che in seguito il ricorrente risultava attorniato da individui organizzati in attività di vera e propria aggressione continuata, la Corte di appello, esattamente adeguandosi al giudizio devoluto in sede di rinvio, ha considerato ricorrente una condotta allo stesso imputabile per il delitto ex art. 336, 339 cod. pen., puntualmente identificata spazio-temporalmente.

Proprio tale specifica individuazione, a seguito della puntuale ricostruzione del contesto nel quale maturava la condotta, ha portato la Corte di appello con motivazione del tutto logica e persuasiva ad escludere sia la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 393-bis cod. pen. (tenuto conto dell'assenza di atti illegittimi), che la possibilità di riconoscerne la ricorrenza anche in forma putativa.

In tal senso è opportuno considerare che la Corte di appello, contrariamente a quanto ripetutamente affermato dalle difese, ha proprio in relazione ai fatti verificatisi in questa data identificato con chiarezza comportamenti delle forze dell'ordine ritenuti non consoni alla funzione svolta e in violazione delle regole di ingaggio, sulla base di elementi documentali e testimonianze in equivoche (pag. 163 e seg.), ma ha anche persuasivamente chiarito come tale contesto non fosse in alcun modo identificabile con ambito territoriale e spazio temporale nell'ambito del quale maturava la condotta del Nucera (pag. 169 e seg., pag. 180 e seg.), affrontando in modo analitico e compiuto, disattendendo compiutamente le censure proposte dalla difesa sul punto.

Con tale motivazione, che analizza tempi e modi dell'azione ed anche la possibilità di eventuali versioni alternative agli elementi emersi documentalmente sulla base di video riprese relative al Nucera, la difesa non si confronta.

È stata, in altri termini, resa una motivazione specifica, con la quale si è motivatamente esclusa la ricorrenza di atti arbitrari, tenendo conto del complesso degli elementi sopra richiamati, indicativi della volontà di agire in un contesto oggettivamente aggressivo e violento, con conseguente esclusione di qualsiasi provocazione proprio a causa della riscontrata azione collettiva a carattere aggressivo (pag. 174).

La Corte di appello ha, dunque, compiutamente argomentato connotando in modo persuasivo quanto alla condotta imputata al Nucera. 20.2 Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato oltre che, all'evidenza, aspecifico.

Devono essere anche qui richiamati i principi di cui al punto

6.1. risolvendosi la censura in una mera prospettazione alternativa del ricorrente non consentita in questa sede.

La difesa deduce, infatti, in modo assai generico un travisamento per omissione, senza neanche proporre la conseguente e necessaria prova di resistenza in relazione al dedotto travisamento e limitandosi, nonostante la dizione proposta, a proporre una diversa lettura quanto alla connotazione dei luoghi, senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza, dandone una lettura parcellizzata quanto all'asserito lancio di lacrimogeni poco prima dei lanci del Nucera, circostanza questa motivatamente esclusa dalla Corte con ricostruzione temporale adeguata ed approfondita basata sul materiale video e fotografico in atti.20.3 Il terzo motivo di ricorso non è consentito sia per la aspecificità dell'articolazione, che la introduzione di un tema nuovo che non era stato mai in precedenza introdotto. 20.4 Il quarto e quinto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente afferendo complessivamente alla dosimetria della pena, sia in considerazione dell'asserita mancanza di motivazione quanto alla esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., che quanto alla determinazione della pena in generale.

I motivi sono manifestamente infondati.

Difatti la Corte di appello ha ampiamente descritto caratteristiche della condotta imputata, escludendo in modo evidente la ricorrenza dell'invocata attenuante, richiamando la particolare intensità del dolo quale elemento rilevante nella considerazione del bilanciamento delle circostanze e determinazione della pena, giungendo comunque ad una consistente riduzione della dosimetria della pena.

Non si evidenzia alcuna irragionevolezza manifesta nella complessiva considerazione del trattamento sanzionatorio.

In tal senso si deve ricordare nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v.

Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.).

Tenuto conto della dosimetria della pena e della motivazione resa sul punto in assenza di irragionevolezza appare pienamente rispettato il principio di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo le quali «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione).

21. [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo proposto non è manifestamente infondato, ricorrendo oggettivamente una contraddittorietà tra il dispositivo della sentenza impugnata e la motivazione.

Difatti il dispositivo richiama una declaratoria di prescrizione per tutte le lesioni contestate, senza considerare che le lesioni nei confronti del Valdruccio erano lesioni gravi, mentre la motivazione (pag.192) ricostruisce la responsabilità per tali lesioni in modo specifico, non ritenendole prescritte e determinando conseguentemente anche un aumento in continuazione di mesi uno di reclusione.

Questa Corte ha ripetutamente affermato, con principio che qui si intende ribadire, che il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, anche se va precisato che tale prevalenza non è automatica, bensì dipende dalle specificità del caso posto all'attenzione del giudice di legittimità (Sez. 6, n. 7890 del 01/02/2017, Esposito, Rv. 269375-01; Sez.

6. N. 19852 del 13/04/2016, Mucci, Rv. 267177- 01;Sez. 5, n. 22736 del 23/03/2011, Corrado, Rv. 250400-01).

Nel caso di specie tuttavia, pur ricorrendo un'evidente contrarietà del dispositivo all'esito decisorio, che aveva ritenuto la piena responsabilità del ricorrente per le lesioni gravi procurate in occasione degli scontri oggetto di imputazione a carico dello stesso, la recidiva, effettivamente contestata, alla fine non è stata ritenuta dal primo giudice e dunque non deve essere computata al fine di determinare il tempo necessario a prescrivere (Sez.

U, n. 20808 del del 25/10/2018, Schettino, Rv. 275319-01), con la conseguenza che, alla data odierna, anche per tali lesioni deve essere ritenuto l'intervenuto decorso del termine di prescrizione, con conseguente eliminazione della relativa pena nella misura di un mese di reclusione. 21.2 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Non ricorre all'evidenza il lamentato vizio della motivazione, tra l'altro aspecificamente articolato in tutte le sue forme (mancante, contraddittoria, illogica), né tanto meno la lamentata violazione di legge quanto alla scelta della dosimetria della pena.

La Corte di appello ha, infatti, specificamente motivato, in modo persuasivo, la propria valutazione sul punto, giustificando anche la scelta di una pena superiore al minimo edittale.

Tenuto conto della dosimetria della pena e della motivazione resa sul punto in assenza di irragionevolezza, appare pienamente rispettato il principio di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo le quali «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione).

22. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ][OSCURATO:PERSONA].

I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.

I ricorrenti sono tutti stati imputati e condannati per condotte poste in essere in data 3/07/2011 ad esito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Sesta sezione (in relazione al profilo della configurabilità della responsabilità concorsuale ed anche quanto alla possibile ricorrenza della causa di giustificazione prevista dall'art. 393-bis cod. pen. per effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen.).22.1 Il primo motivo di ricorso, presentato nell'interesse di tutti i ricorrenti non è consentito e si caratterizza, inoltre, per tratti di evidente manifesta infondatezza per la sua aspecifica articolazione, in mancanza di reale confronto con le argomentazioni spese sul punto dalla Corte di appello.

I ricorrenti, difatti, nel contestare la valutazione effettuata quanto alla assenza dei presupposti per poter applicare la previsione dell'art. 393-bis cod. pen. si limitano a proporre una propria lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede.

In tal senso si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157- 02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710-01).

La difesa si è, dunque, limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

Non emerge, infatti, la lamentata violazione di legge, né il vizio della motivazione perché illogica, contraddittoria o omessa, della sentenza della Corte di appello, che ha specificamente argomentato quanto ai fatti oggetto d'imputazione con considerazione specifica delle condotte di ciascun imputato, ricostruzione del contesto ed esclusione di qualsiasi elemento di arbitrarietà nelle condotte tenute dai pubblici ufficiali nel caso di specie.

La Corte di appello, dopo aver puntualmente chiarito il tema relativo alla portata e possibilità di riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. (pag. 80, 81), identificato il criterio di giudizio conseguente in considerazione della legittima reazione, quando caratterizzata da immediatezza, consequenzialità e proporzionalità, elementi che devono necessariamente essere compresenti per poter ritenere la reazione strettamente determinata dall'atto arbitrario, da escludere nel caso in cui tra l'atto arbitrario e la reazione intercorra un considerevole lasso di tempo, ha analizzato compiutamente la condotta dei ricorrenti (pag. 84 per la [OSCURATO:PERSONA], poi arrestata alle ore 14, pag. 90 per il [OSCURATO:PERSONA], pag. 100 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), chiarendo come si fosse sin dall'inizio caratterizzata per una riscontrata presenza degli stessi in atteggiamento aggressivo mediante ripetuti lanci di pietre, nonché specifica indicazione del periodo temporale di riferimento in relazione al quale ritenere la responsabilità dei singoli ricorrenti, anche tenuto conto della consistente e violenta azione posta in essere in comune, in correlazione tra loro, con organizzazione di mezzi e persone, divisione dei ruoli, programmazione di assalti organizzati ed attività in concorso con molte altre persone.

Proprio in considerazione di tale complesso ed articolto materiale probatorio, oltre che della esplicita video-ripresa e fotogrammi, con riferimento ad un complesso di individui organizzati in attività di vera e propria aggressione continuata, la Corte di appello, esattamente adeguandosi al giudizio devoluto in sede di rinvio, ha considerato ricorrenti le condotte rispettivamente imputate, puntualmente identificatane la portata in un ben definito contesto spazio-temporale.

Proprio tale specifica individuazione, a seguito della puntuale ricostruzione del contesto nel quale maturava la condotta, ha portato la Corte di appello, con motivazione del tutto logica e persuasiva, ad escludere sia la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 393-bis cod. pen.(tenuto conto dell'assenza di atti illegittimi), che la possibilità di riconoscerne la ricorrenza anche in forma putativa.

In tal senso è opportuno considerare che la Corte di appello, contrariamente a quanto ripetutamente affermato dalle difese, ha, proprio in relazione ai fatti verificatisi in questa data, identificato con chiarezza comportamenti delle forze dell'ordine ritenuti non consoni alla funzione svolta e in violazione delle regole di ingaggio, sulla base di elementi documentali e testimonianze inequivoche, ma ha anche persuasivamente chiarito come tale contesto non fosse in alcun modo identificabile nell'ambito territoriale e spazio-temporale ove maturava la condotta dei ricorrenti, affrontando in modo analitico ed argomentando persuasivamente quanto alle censure proposte dalla difesa sul punto.

Con tale motivazione, che analizza compiutamente tempi e modi dell'azione ed anche la possibilità di eventuali versioni alternative agli elementi emersi sulla base di video riprese e testimonianze relative alla posizione e ruolo dei ricorrenti (Surcis per la [OSCURATO:PERSONA], a mero titolo esemplificativo, che richiamava l'evidente travisamento della stessa, il lancio di oggetti contundenti per un periodo temporale assai ampio prima dell'arresto; innumerevoli video riprese per il [OSCURATO:PERSONA], pag. 90, esemplificativi della pluralità di lanci di oggetti contundenti, circondato da altri manifestanti in atteggiamento aggressivo, con evidente rafforzamento dell'altrui proposito criminoso proprio in considerazione della inequivoca e incidente azione dallo stesso posta in essere, definita correttamente come protratta, insistita e coordinata, del tutto incompatibile con la circostanza attenuante invocata dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto), la difesa non si confronta.

È stata, in altri termini, resa una motivazione specifica; è stata giustificata in modo logico e persuasivo l'esclusione di atti arbitrari (anche a pag. 91 quanto all'uso di lacrimogeni), tenendo conto del complesso degli elementi sopra richiamati, indicativi della volontà di agire in un contesto oggettivamente aggressivo e violento, con conseguente esclusione di qualsiasi provocazione proprio a causa della riscontrata azione collettiva a carattere aggressivo in assenza di alcuna arbitrarietà delle condotte poste in essere dalle forze dell'ordine, ed anzi richiamando in modo persuasivo la legittimità e congruità di tale azione.

Con esclusione quanto alla [OSCURATO:PERSONA] della circostanza dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, avendo la Corte chiarito come la stessa ricorrente non avesse fornito alcun elemento per il riconoscimento dell'attenuante con particolare riferimento al nesso di causalità psichica (pag. 85).

La Corte di appello ha, dunque, compiutamente argomentato connotando in modo persuasivo la condotta imputata ai ricorrenti.22.2 Anche il secondo motivo di ricorso si caratterizza per l'evidente volontà dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche quanto al giudizio sulle lesioni, di giungere ad una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede.

Devono essere in tal senso richiamati i principi di diritto ampiamente esplicati al punto

8.1. La Corte di appello ha ampiamente motivato e correttamente ricostruito le condotte dei singoli ricorrenti (pag. 117 e seg.) con motivazione ampia e persuasiva con la quale i ricorrenti non si confrontano. 22.3 Il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha reso una motivazione puntuale, logica e del tutto priva di aporie quanto alla scelta del trattamento sanzionatorio, evidenziando in modo analitico la particolare gravità della condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], la ricorrenza di consistenti precedenti penali allo stesso riferibili, la diversa estensione temporale della condotta posta in essere rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], giustificando specificamente la scelta di una pena superiore al minimo edittale attesa la caratterizzazione violenta e ripetuta della condotta posta in essere (pag. 196 e seg.).

Con tale specifica motivazione il ricorrente non si confronta.

In tal senso si deve ricordare nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v.

Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). 22.4 Il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Il ricorrente lamenta in modo di fatto generico ed aspecifico una asserita violazione, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, del principio del divieto di reformatio in pejus.

La Corte di appello ha motivato specificamente in tema di trattamento sanzionatorio ed ha individuato la pena base per il più grave reato di cui al capo 11) nella misura di anni uno e mesi dieci di reclusione, pena che è significativamente inferiore alla pena base identificata in primo grado nella misura di anni tre di reclusione.

Pena oggettivamente inferiore alla originaria pena base da identificare, appunto, in relazione alla sentenza di primo grado.

Inoltre, il trattamento sanzionatorio complessivamente considerato appare rispettoso di tutti i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema, in presenza di una diversa connotazione della sequenza relativa alla dosimetria della pena a seguito della intervenuta dichiarazione di estinzione del reato di lesioni personali e danneggiamento.22.5 Anche il quinto motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Marin è manifestamente infondato ed articolato ancora una volta in modo generico, in mancanza di specifico confronto con la motivazione della Corte di appello sul punto (pag. 200 e seg.).

Dal ragionamento articolato in tal senso dalla Corte di appello, con analisi specifica e puntuale delle posizioni dei singoli ricorrenti, non emerge alcuna irragionevolezza, mancando invece una compiuta argomentazione sul punto da parte della difesa.

In tal senso si deve ricordare nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v.

Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione). 22.6 Anche il sesto motivo di ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 111/10/1987 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alessandria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 14k avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Torino il 21 gennaio 2021 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; udita nell'udienza dell'Il novembre 2022 la relazione fatta dai [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ha inoltre chiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamento ex art. 620, lett. I) cod. proc. pen. della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con inserimento nel dispositivo della precisazione temporale dalle ore 13 alle 14 relativa alle lesioni procurate, con rigetto nel resto; udito l'avv. dello [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili Ministero dell'Interno, Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA], Ministero della Difesa, [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi Ministri in carica, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi dei propri assistiti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Vengono nuovamente all'esame di questa Corte gli accadimenti verificatisi il 27 giugno e il 3 luglio 2011 nella località Chiomonte, in cui alcuni gruppi di persone, appartenenti al movimento denominato "[OSCURATO:PERSONA]", decisero di manifestare la loro contrarietà all'opera di realizzazione di una galleria ferroviaria della linea ad alta velocità [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricostruzione recepita nelle sentenze di merito, il 27 giugno 2011, cioè il giorno in cui si sarebbe dovuto aprire il cantiere, le Forze dell'ordine occuparono il piazzale antistante il museo archeologico di Chiomonte, dove si era formato un presidio permanente di persone contrarie alla realizzazione dell'opera; nella successiva giornata del 3 luglio, un gruppo di persone aveva cercato di riprendere il controllo di quel piazzale e, più in generale, di quella zona. I fatti del 27 giugno avvennero presso la galleria Ramat, in prossimità del piazzale, e presso la centrale Iren; quelli del 3 luglio si verificarono presso l'area archeologica, presso le c.d. vasche idriche e presso la centrale Iren. L'elenco delle imputazioni fotografa lo sviluppo degli eventi accaduti nel corso delle due giornate; per ognuno dei due giorni e per ciascuno dei luoghi indicati sono stati contestati agli imputati, in relazione alle rispettive condotte, i reati di resistenza o violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali volontarie e danneggiamento. 2. Questa Corte, investita dai ricorsi di vari imputati e del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 27 aprile 2018, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati ascrittigli, per non aver commesso i fatti. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 3) dell'imputazione perché il fatto non sussiste. In accoglimento dei ricorsi proposti dagli interessati, ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, così assorbita l'impugnazione formulata dal P.G. Ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo 2); [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo B); [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai capi 2), 40) e 41); e ha rinviato per nuovo giudizio e per la determinazione della pena per la residua imputazione di cui ai capi 1) ed A), rispettivamente ascritti, ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Ha rigettato nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Palumbo, Rivetti e Rossetto. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili SAP, SIULP, UGC e delle parti rappresentate dall'Avvocatura dello Stato. Ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nel resto. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili inerenti: alla costituzione di parte civile dei sindacati SAP, SIAP, SIULP, UGC nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; alla costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].3. A seguito di nuovo giudizio, con sentenza del 21 gennaio 2021 la Corte di appello di Torino ha assolto [OSCURATO:PERSONA] Maja dal reato di cui al capo 2) per non aver commesso il fatto; ha assolto ROSSETTO Giorgio dal reato di cui al capo 2) per non aver commesso il fatto limitatamente alle lesioni in danno di FUSCO Domenico, CAIAZZO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], VELATINI Francesco, ALVIGGI Marco, TORRONI Alberto, FABBI Fabio, VERRILLO Eduardo, PIGNATARO Fabio, MINNECI Francesco, CENSI Federico, CINQUE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Pancrazio, ROSATI Massimiliano, D'URSO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Giancarlo, GUIDA Salvatore, FARALLI Marco, MAZZA Vittorio, DELLO 1010 Raffaele, PETRAGLIA Agostino, SCIPPA Alessandro, [OSCURATO:PERSONA] Nicola, LISI Flavio, CORRENTE Andrea; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto imputato per essere il reato di cui al capo 2) estinto per intervenuta prescrizione con riguardo alle lesioni in danno delle rimanenti persone offese ivi indicate; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] Jacopo, PALUMBO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio dal reato di cui al capo 2) per non aver commesso ii fatto limitatamente alle lesioni in danno di VADRUCCIO Giuseppe, TAZZINI Alessandro, ANGELINO Luigi, CENTOMANI Ciro, BRILLI Simone, SFARRA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Christian, ASCIONE Luigi, BELARDINELLI Enrico, ANNUNZIATA Tobia, GUARRIELLO Gaetano, BAGNANO Gaetano, BARBATI Carlo, BERNARDINI Vincenzo, FALASCA Alessio, LAZZERINI [OSCURATO:PERSONA], D'AVINO Francesco, MAURIZI Alessio, DELLE CAVE Gaetano, CARROZZA Angelo, VENALE [OSCURATO:PERSONA], FUSCO Pellegrino, VERDE Tammaro; ha dichiarato non doversi precedere nei confronti dei predetti imputati per essere ii reato di cui al capo 2) estinto per intervenuta prescrizione con riguardo alle lesioni in danno delle restanti persone offese indicate nel medesimo capo 2); ha assolto RIVA Elena dal reato di cui al capo 2) del proc. pen. n. 8636/12 R.G.N.R. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 12) per non aver commesso il fatto limitatamente alle lesioni in danno di: [OSCURATO:PERSONA] Michele, SBARDELLA Franco, SICARA Vittorio, GURGIGNO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Giacomo, VINCIGUERRA Ivan, MACERA Catello, BASILE Luigi, ARZANO Luigi, CACCIAPUOTI Lorenzo, CIARALDI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], AVALLONE Alessandro, BONADONNA Fabio, CADEDDU Andrea, CATANIA Riccardo, CAVALIERI Francesco, CIAFFONI Daniele, BONIS Paolo, DEMATTEO Luigi, [OSCURATO:PERSONA] Carmine, [OSCURATO:PERSONA] Franco, ESPOSITO Daniele, FALVO Vincenzo, FELICI Luigi, GRAZIANI Matteo, IOVINE Paolo, LENA Fabrizio, MACAIONE Daniele, MARIANI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Emiliano, MIGNACCA Vincenzo, MOLITIERNO Pasquale, PINO Amedeo, RIZZATO Fabio, ROTELLA Marco, ROTUNDO Angelo, SCHIPPA Fabio, SFRAGARO Ivan, SPONSILLO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, TURI Luigi, ZUCCARINI Umberto, PERSI Andrea, FAZI Alessandro, COLANTONI Paolo, DI 14i1 RAIMO Serafino, OTTAVIANI Federico, GRANATO [OSCURATO:PERSONA]; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati per essere il reato come sopra rispettivamente ascritto estinto per intervenuta prescrizione con riguardo alle lesioni in danno delle restanti persone offese ivi indicate; ha assolto CALABRO Damiano, GINETTI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 12) per non aver commesso il fatto limitatamente alle lesioni in danno di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati per essere il reato di cui al capo 12) estinto per intervenuta prescrizione con riguardo alle lesioni in danno delle restanti persone offese ivi indicate; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Marta per essere il reato di cui al capo 12) estinto per intervenuta prescrizione relativamente alle lesioni in danno delle persone offese rimanenti rispetto all'assoluzione già pronunciata nei di lei confronti e ha rideterminato la pena per la stessa in anni 1 e mesi 3 di reclusione; ha assolto GRIS Alvise dal reato di cui al capo 12) per non aver commesso il fatto; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui ai capo 12) per non aver commesso ii fatto limitatamente alle lesioni in danno di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto imputato per essere ii reato di cui al capo 12) estinto per intervenuta prescrizione con riguardo alle lesioni in danno delle rimanenti persone offese ivi indicate; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Clara, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Gabriele dal reato di cui al capo 12) per non aver commesso ii fatto limitatamente alle lesioni in danno di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Quarta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Scotto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati per essere il reato di cui al capo 12) estinto per intervenuta prescrizione con riguardo alle lesioni in danno delle rimanenti persone offese ivi indicate; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], GRIS [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Clara, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Gabriele dal reato di cui al capo 18) e RIVA Elena dal reato di cui al capo 3) del proc. pen. n. 8636/12 R.G.N.R. per non aver commesso il fatto; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Matteo e ZIGLIOLI [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascritto al capo 47) per non aver commesso il fatto; ha assolto NUCERA Mario dal reato ascritto al capo 47) per non aver commesso il fatto limitatamente alle lesioni in danno di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti de! predetto imputato per essere ii reato di cui al capo 47) estinto per intervenuta prescrizione con riguardo alle lesioni patite dalle rimanenti persone offese ivi indicate; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per ii reato di cui al capo 47) perché estinto per intervenuta prescrizione; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] Pietro e GULLINO [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto al capo 47) per non aver commesso li fatto; ha assolto CONVERSANO Giuseppe dal reato ascritto al capo 47) per non aver commesso il fatto limitatamente alle lesioni in danno di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo imputato per essere il reato di cui al capo 47) estinto per intervenuta prescrizione con riguardo alle lesioni in danno delle rimanenti persone offese ivi indicate; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Pietro, LUSSI Thomas, IMPERATO Tobia, GULLINO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio e CALABRO' Damiano in ordine ai reati di danneggiamento loro rispettivamente ascritti e oggetto del giudizio di rinvio perché estinti per intervenuta prescrizione; ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA] Jacopo in anni 1 e mesi 9 di reclusione; ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in anni 1 e mesi 9 di reclusione; riconosciute a PALUMBO [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti, ha ridotto la pena in anni 1 e mesi 6 di reclusione e concesso al predetto i doppi benefici di legge; riconosciute a ROSSETTO Giorgio le attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti, recidiva compresa, ha rideterminato la pena in anni 2 di reclusione; riconosciute a [OSCURATO:PERSONA] Maja le attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti, ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 2 di reclusione; ha rideterminato la pena per CALABRO Damiano in anni 1 mesi 9 di reclusione; ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti, recidiva compresa, e ha rideterminato la pena per lo stesso in anni 2 di reclusione; ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA] Gabriele in anni 2 di reclusione; ha riconosciuto a GINETTI [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti e rideterminato la pena per lo stesso in anni 2 di reclusione; ha riconosciuto a GRIS [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulle aggravanti e rideterminato la pena in mesi 6 di reclusione, concedendogli i doppi benefici di legge; ha ridotto ad anni 1 e mesi 10 di reclusione ciascuno la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Clara; riconosciute a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche, in rapporto di prevalenza sulle aggravanti, ha rideterminato la pena inflitta allo stesso in mesi 8 di reclusione; dato atto della già pronunciata assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore anche per le lesioni cagionate a SARTORI Gabriele e per il reato di cui al capo 18), ha rideterminato la pena in anni 2 di reclusione; ritenuta per RIVA Elena la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, ha rideterminato la pena in anni 1 di reclusione, concedendole i doppi benefici di legge; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 41) perché estinto per intervenuta prescrizione e rideterminato la pena in anni 1 e mesi 6 di reclusione; ritenuta per CUSTURERI [OSCURATO:PERSONA] la prevalenza sulle aggravanti delle già riconosciute attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in 1 anno di reclusione; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio in ordine al reato di cui al capo 41) perché estinto per intervenuta prescrizione e, riconosciute le attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti, ha rideterminato la pena in anni 2 di reclusione; riconosciute a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti, ha rideterminato la pena per lo stesso in anni 1 e mesi 9 di reclusione; ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] altresì l'attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen. e, valutata la stessa, unitamente alle già riconosciute attenuanti generiche, in rapporto di prevalenza sulle aggravanti, ha rideterminato la pena in mesi 7 di reclusione; ha rideterminato la pena per CONVERSANO Giuseppe in anni 1 e mesi 3 di reclusione; ha ritenuto per [OSCURATO:PERSONA] Matteo l'aggravante di cui all'art. 576 comma 5 bis cod. pen. assorbita nel reato di cui al capo 46) e, riconosciute allo stesso le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 2 di reclusione; ritenuta per [OSCURATO:PERSONA] Pietro la prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in mesi 10 di reclusione; ha rideterminato la pena per GULLINO [OSCURATO:PERSONA] in 1 anno di reclusione; ritenuta per NUCERA Mario l'aggravante di cui all'art. 576 comma 5 bis cod. pen. assorbita nel reato di cui al capo 46), ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 3 di reclusione; ritenuta per ZIGLIOLI [OSCURATO:PERSONA] la prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in mesi 10 di reclusione; su concorde richiesta delle parti e relativa rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena per RIVETTI Cristian in anni 1 e mesi 9 di reclusione. 4. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno proponendo diversi motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.5. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 5.1 vizi della motivazione nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge. Secondo la Corte d'appello, l'esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen. non potrebbe trovare applicazione nel quadro degli eventi che hanno coinvolto l'imputato, in quanto le azioni illegittime degli agenti non hanno avuto luogo nel medesimo contesto spazio temporale in cui sono state commesse le condotte violente incriminate. Secondo il ricorrente, ciò non corrisponderebbe alla stessa ricostruzione dei fatti, operata in sentenza, secondo cui gli scontri tra manifestanti e Forze dell'ordine, nell'area interessata dagli eventi, sarebbero iniziati ancor prima delle 15 e si sarebbero protratti oltre le 17. Le azioni delittuose, ascritte all'imputato, si collocherebbero, come riportato in sentenza a pagina 184, tra le 15:32 e le 16:39, ovvero in un arco temporale integralmente compreso all'interno del medesimo contesto in cui si sono verificati gli atti degli agenti. Medesima affermazione potrebbe essere fatta riguardo allo spazio fisico all'interno del quale le condotte si sarebbero realizzate. La premessa corretta, secondo cui la scriminante in esame può riconoscersi solo quando il privato ponga in essere una reazione necessitata dall'atto arbitrario, dovrebbe misurarsi con il contesto specifico del caso in esame, con la sua dimensione collettiva, considerato che i fatti si sono verificati all'interno di una manifestazione, dove le azioni sia dei manifestanti che degli agenti sono state rivolte non verso il singolo ma verso un soggetto per sua natura molteplice. In un contesto, quale quello di una pubblica manifestazione, risulterebbe del tutto irragionevole e illogico insistere nel voler misurare la scriminante unicamente sulla reazione diretta e immediata del singolo manifestante ad atti illegittimi specificamente diretti alla sua persona. Risulterebbe impossibile non comprendere nello scrutinio una valutazione circa il clima generale che determinati atti arbitrari, posti in essere da una molteplicità di agenti, possono avere ingenerato, quantomeno nello spazio temporale interessato direttamente dai fatti. Occorrerebbe considerare che la responsabilità dell'imputato è stata affermata a titolo concorsuale. Risulterebbe illogico sostenere che la reazione, instaurata tra i manifestanti, da un lato, sia stata idonea a comunicare la responsabilità penale e, dall'altro, sia stata del tutto inidonea a comunicare l'input reattivo agli atti arbitrari, commessi dai pubblici ufficiali. Il piano argomentativo, sviluppato dalla Corte territoriale, sarebbe errato sia perché non sarebbe in alcun modo stata motivata l'affermazione secondo cui le azioni, oggettivamente arbitrarie, non riguardarono i luoghi dove si trovarono gli imputati nel momento temporale nel quale questi ultimi commisero le loro azioni violente, sia perché risulterebbe basato sull'integrale atomizzazione della condotta dell'imputato, estraniata dal contesto reale, generale in cui, invece, essa si è determinata e sulle caratteristiche che tale contesto aveva assunto. Il legame temporale immediato dell'azione incriminata con la condotta arbitraria del pubblico ufficiale e la sua proporzionalità al vulnus ricevuto, necessari perché la condotta possa essere qualificata come reazione, in un contesto, come quello di una manifestazione, evento per sua natura collettivo, non poterebbero essere semplicemente individualizzati, poiché sarebbe necessario tenere in considerazione quanto le azioni arbitrarie dei pubblici ufficiali avessero compromesso il contesto generale di garanzia; 5.2 vizi della motivazione nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge. La Corte d'appello avrebbe ricostruito la condotta dell'imputato oltrepassando le risultanze istruttorie per come sedimentate nel contraddittorio dibattimentale. Secondo la Corte d'appello, l'imputato alle 15:58 ha effettuato dei lanci di pietra dal ponte; alle 16:31 l'imputato è ancora ripreso mentre staziona sul ponte e il medesimo alle 16:32 ha lanciato una pietra dal ponte; da quel momento in poi è rimasto sul luogo degli scontri sino alle 16:39. Tali profili ricostruttivi, però, sarebbero riconducibili ad un riconoscimento dell'imputato, operato dal giudice stesso al di fuori di ogni riscontro dibattimentale e degli stessi riconoscimenti effettuati dai testi della pubblica accusa, che, per quanto attiene al lancio di pietre, di fatto si arresterebbero all'unico episodio effettivamente riscontrato in sede dibattimentale ovvero il lancio di un sasso, avvenuto dal ponte sulla Dora alle 15:58; 5.3 assenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., nonostante la Corte di cassazione con la sentenza rescindente avesse espressamente demandato al giudice del rinvio la valutazione sulla ricorrenza di tale circostanza. 6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condannato, quanto ai fatti commessi il 3 luglio 2011, per i reati contestati ai capi 11 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 15 (resistenza aggravata a pubblico ufficiale), hanno dedotto i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA]: 6.1 vizi della motivazione per travisamento delle prove. In relazione al reato di cui al capo 2 dell'imputazione la Corte d'appello ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per le lesioni riportate da [OSCURATO:PERSONA], avendo ravvisato nella fotografia 110627- 095441- TO 270 la prova della sua partecipazione agli scontri, avvenuti presso l'area museale in orario coevo alle lesioni subite dal pubblico ufficiale. Secondo la Corte territoriale, dalla foto scattata alle 09:10 si vedrebbe l'imputato con in mano una grossa pietra; in un'altra immagine, priva di orario, sempre nei pressi della barriera Stalingrado iktv l'imputato impugnerebbe una pietra e si troverebbe al fianco di un gruppo di manifestanti travisati, che sostengono uno scudo in legno, dietro al quale compare un cartello contenente numerose pietre, pronte per essere lanciate. La Corte territoriale avrebbe introdotto un'informazione che in realtà nel processo non esiste, poiché agli atti del processo sono state acquisite solo due fotografie, riproducenti l'imputato, provenienti dall'agenzia LaPresse ed entrambe prive di orario. Di queste due foto solo la prima immagine sarebbe stata analizzata in primo grado dal teste Ferrara, che identificò [OSCURATO:PERSONA] e commentò la fotografia, senza dare indicazioni temporali. L'unico riferimento cronologico comparirebbe nella sentenza emessa il 17 novembre 2016 dalla Corte d'appello di Torino, poi annullata dalla Corte di cassazione, che collocava il gesto dell'odierno imputato alle 09:08 del 27 giugno. Anche in tal caso, però, la motivazione non indicherebbe in alcun modo la fonte del dato temporale e, peraltro, si tratterebbe di un orario diverso, seppur di pochi minuti, rispetto a quello indicato dal giudice del rinvio. Il dato travisato sarebbe decisivo perché costituirebbe la sola prova su cui si basa l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di lesioni e sarebbe stato introdotto per la prima volta nella motivazione del provvedimento di secondo grado; 6.2 erronea applicazione dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e vizi della motivazione, per avere la Corte del merito ritenuto che la volontaria partecipazione al presidio corrisponderebbe alla predeterminazione della volontà criminosa che animò i successivi scontri con le Forze dell'ordine. Se, infatti, la circostanza di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen. non è applicabile quando l'agente si sia determinato a commettere il reato già prima di entrare in contatto con la folla, magari ripromettendosi di approfittare del tumulto per agevolare la realizzazione del proprio intento criminoso, per contro l'influenza causale della folla può sussistere anche nel caso in cui il soggetto abbia preso parte per libera scelta ad un assembramento di persone già in tumulto, a condizione che la decisione di commettere il reato si sia formata successivamente. Per seguire le indicazioni provenienti dalla sentenza rescindente il giudice del rinvio avrebbe dovuto chiedersi se l'atto violento, tenuto da [OSCURATO:PERSONA], fosse stato influenzato dalla suggestione, derivante dalla folla, vale a dire se la decisione di prendere in mano un sasso, per poi lanciarlo, comparve improvvisamente o fu in qualche modo preventivato. La Corte territoriale avrebbe incentrato l'attenzione sulla comune condivisione dei motivi ma ciò sposterebbe il quadro di valutazione su un fronte che non è quello indicato nella sentenza di annullamento. [OSCURATO:PERSONA]: 6.3 mancanza di motivazione sulla concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 2 e 62 n. 3 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe rilevato che in ordine alla sussistenza delle attenuanti ex art. 62 cod. pen. aveva già trattato nel capitolo dedicato alla disamina dei fatti reati ma con riguardo all'imputato [OSCURATO:PERSONA] né all'interno del paragrafo dedicato all'imputato né nei paragrafi che collettivamente trattano della sussistenza delle attenuanti emergerebbe la risposta ai motivi dedotti dalla difesa. 7. [OSCURATO:PERSONA]' ha dedotto i seguenti motivi: 7.1 inosservanza degli artt. 178, lettera c), e 179 cod. proc. pen. per omessa citazione dell'imputato e del suo difensore. Con provvedimento del 29 settembre 2020 era stata disposta la sospensione di tutte le udienze in corso di celebrazione nelle aule del Palazzo di giustizia di Torino per accertamenti sulla sicurezza dei locali. In tale provvedimento si era affermato che le udienze del processo n. 6/19 RGCA dei giorni 10 e 8 ottobre 2020 erano rinviate a date da comunicarsi ma nessuna comunicazione delle udienze di rinvio è stata effettuata nei confronti del difensore dell'imputato e di quest'ultimo. Il 25 novembre 2020 il difensore dell'imputato ha inviato tramite PEC una richiesta di collegamento da remoto per le udienze fissate, in difetto di alcuna notifica alle parti per i giorni 26 novembre, 3 e 10 dicembre: circostanza appresa informalmente tramite mail, inviata da un collega del foro di Torino. La Corte territoriale ha disatteso la richiesta della difesa e il 10 dicembre 2020 ha disposto notifica via PEC del verbale di udienza del 10 dicembre 2020 con indicazione della data di rinvio al 17 dicembre successivo. Atteso che con il provvedimento del 29 settembre 2020 era stato disposto il rinvio non a udienza fissa ma a nuovo ruolo, vi sarebbe stato l'obbligo di notificare il decreto di fissazione della nuova udienza all'imputato e al difensore di fiducia, a pena di nullità. Il difetto di notifica avrebbe determinato la mancata conoscenza effettiva da parte dell'imputato della ripresa del processo a suo carico dinanzi alla Corte d'appello di Torino, dopo il rinvio a nuovo ruolo del 29 settembre 2020; 7.2 erronea applicazione degli artt. 59 e 393 bis cod. pen. Dopo aver ricordato i principi stabiliti dalla sentenza della Sesta Sezione penale, che aveva annullato con rinvio per nuovo esame limitatamente ai fatti accaduti il 3 luglio 2011, il ricorrente ha dedotto che la Corte d'appello di Torino ai fogli 81 e 82 della sentenza impugnata avrebbe espressamente stigmatizzato l'operato, posto in essere il 3 luglio 2011 dalle Forze di polizia, impegnate nella tutela dell'ordine pubblico, definendolo illegittimo, ma avrebbe escluso nel contempo l'applicabilità della causa di giustificazione disciplinata dall'art. 393 bis cod. pen., stante l'assenza di contestualità tra l'offesa e la reazione. Al di là del rilievo che l'imputato era stato immortalato in alcuni fotogrammi, da cui si evincerebbe che avrebbe posto in essere le condotte contestate alle 14:43 e, dunque, non dopo 4 o 5 ore dall'attività della polizia, la Corte territoriale avrebbe trascurato che l'esimente in questione può sussistere anche nella forma putativa. Considerato, infatti, il susseguirsi dei lanci dei dispositivi fumogeni, lacrimogeni e di altro materiale offensivo, praticamente senza soluzione di continuità dalla fase iniziale della manifestazione degli atti illegittimi, la Corte territoriale non avrebbe valutato il giustificato e ragionevole convincimento dell'agente di trovarsi di fronte ad atti arbitrari. In altri termini, l'errore sul fatto, determinato dall'altrui comportamento, doveva essere valutato per saggiare la sussistenza di una situazione che, se effettiva, avrebbe reso applicabile la causa di giustificazione; 7.3 erronea applicazione dell'art. 62 n. 2 cod. pen. Secondo la Corte d'appello, la circostanza invocata non poteva essere applicata attesa l'assenza di un legame temporale tra le condotte, poste in essere dalle Forze di polizia, e le azioni illecite, contestate all'imputato, asseritamente verificatesi dopo un consistente lasso temporale dall'attività illegittima delle Forze di polizia. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, pur definendo illegittimo, pericoloso, ingiustificato, contrario a doveri e funzioni dell'ufficio il comportamento dei Pubblici ufficiali, non avrebbe considerato l'evidente sussistenza del nesso causale tra l'offesa e la reazione, avendo richiamato impropriamente un dato di contiguità temporale del comportamento, posto in essere dall'agente, che non è un elemento apprezzabile ai fini della valutazione circa la sussistenza dell'attenuante invocata; 7.4 manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'attenuante ex art. 62 n. 2 cod. pen. Una volta accertata l'illegittimità dell'atto dei Pubblici ufficiali, come anche indicato dalla sentenza rescindente, la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare l'attenuante della provocazione. Di contro, il nesso causale tra l'offesa e la reazione dell'imputato sarebbe stato superato dalla Corte territoriale attraverso una motivazione illogica ed inadeguata; 7.5 erronea applicazione dell'art. 62 n. 3 cod. pen., avendo la Corte d'appello dapprima escluso la preventiva preordinazione delle condotte illecite contestate (fogli 68 e seguenti della sentenza impugnata) per poi giungere illogicamente a ritenere che vi fosse stata da parte dell'imputato la preventiva intenzione di commettere l'illecito. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 8.1 inosservanza della legge penale in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.. La Sesta Sezione della Corte di cassazione aveva ritenuto fondato il ricorso dell'imputato limitatamente al reato di cui al capo 2, ovvero alle lesioni personali provocate a soggetti appartenenti alle forze dell'ordine. Quanto al reato di cui al capo 1, la Corte di Cassazione, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, avrebbe individuato la responsabilità dell'imputato nel fatto di aver posto in essere, insieme ad altri, azione violente al fine di opporsi alle forze dell'ordine e, nello specifico, per aver lanciato una pietra. La Corte di Cassazione aveva, dunque, statuito che l'imputato era responsabile del reato di violenza a Pubblico ufficiale in concorso con gli altri, per aver lanciato una pietra, e aveva devoluto ad un nuovo giudizio l'accertamento della sua responsabilità per il reato di lesioni di cui al capo 2. In sede di rinvio, invece, la Corte d'appello avrebbe modificato il titolo della responsabilità dell'imputato da lanciatore di pietra a collaboratore nell'innalzamento di una paratia e così avrebbe compiuto un intervento su un punto già coperto dal giudicato e, dunque, avrebbe violato l'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.; 8.2 carenza di motivazione della sentenza impugnata circa il momento in cui sono stati eseguiti i fotogrammi da cui il giudice ha tratto la responsabilità dell'imputato. Secondo la Sesta Sezione della Corte di cassazione, il Giudice del rinvio avrebbe dovuto accertare il momento in cui le lesioni erano state prodotte e la presenza in quel frangente dell'imputato. Sarebbe stato necessario verificare quale fosse il momento esatto in cui l'imputato era stato ripreso nella fotografia, da cui il giudice del rinvio ha desunto la responsabilità per il reato di lesioni. La Corte d'appello, invece, non avrebbe individuato il momento in cui l'imputato è stato ripreso dalle fotografie in questione e da che cosa avesse tratto la certezza che le immagini si riferissero proprio alla terza fase degli scontri. 9. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto i seguenti motivi: 9.1 violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo ai provvedimenti di seguito indicati: 1A) ordinanza del Tribunale del 31 maggio 2013 La difesa, dopo avere chiesto invano a diverse autorità amministrative i documenti, elencati alle pagine due e tre del ricorso, aveva sollecitato il Pubblico ministero perché ordinasse alle articolazioni di Pubblica amministrazione interessate la consegna della documentazione già richiesta dalla difesa. A seguito del rigetto della richiesta da parte del Pubblico ministero, all'udienza del 31 maggio 2013 la difesa aveva esortato il Tribunale ad acquisire la suddetta documentazione. Il Tribunale ha rigettato la richiesta ritenendola propria ed esclusiva della fase delle indagini e potendo la stessa essere reiterata ai sensi dell'art. 493 cod. proc. pen. Secondo la difesa, però, l'art. 368 cod. proc. pen. conferirebbe al giudice il potere di sostituirsi al Pubblico ministero nell'acquisizione della documentazione richiesta; 1B) ordinanza del Tribunale del 21 giugno 2013 Il Tribunale ha rigettato la richiesta formulata ai sensi dell'art. 493 cod. proc. pen., avendo fatto una distinzione tra mezzi di ricerca della prova e mezzi di prova e affermato che le richieste difensive erano volte "ad esplorazioni a largo raggio alla ricerca di eventuali situazioni scriminanti o attenuanti". Secondo la difesa, anche il Tribunale avrebbe potuto compiere atti di ricerca della prova e la richiesta era finalizzata all'accertamento di specifiche circostanze in concreto nesso strumentale con le incolpazioni mosse agli imputati e con l'attività svolta dalle forze dell'ordine; 1C) ordinanza del Tribunale del 21 giugno 2013 Il Tribunale ha ordinato l'acquisizione delle ordinanze emesse dal Questore di Torino in previsione delle giornate del 27 giugno e del 3 luglio 2011. La Questura di Torino ha informato che le parti omissate delle ordinanze prodotte erano relative ad argomenti coperti da segreto d'ufficio e ha richiamato la legge 183 del 2011, cosiddetta legge di stabilità per il 2012, che qualifica l'area cantieristica di Chiomonte come area di interesse strategico nazionale. La legge è entrata in vigore il 10 gennaio 2012 e, dunque, successivamente ai fatti, cosicché già per tale rilievo sarebbero illegittime le parti omissate. Nel caso di specie non si sarebbe in presenza di un segreto di Stato, che neppure la Questura ha invocato, né di altri casi di divieti di divulgazione, previsti da leggi o da regolamenti del Governo o di Pubbliche amministrazioni, che, infatti, la Questura non avrebbe richiamato; né si sarebbe in presenza di un segreto d'ufficio come determinato e configurato dalla normativa in vigore. Ciononostante, il Tribunale con ordinanza del 25 ottobre 2013 e la Corte d'appello successivamente hanno rigettato la richiesta di tutte le difese di acquisizione integrale delle ordinanze del Questore, ritenendole assoggettabili al segreto di ufficio in ragione dell'art. 19 della legge n. 183 del 2011, che ha connotato l'area di cantiere come zona di interesse strategico nazionale. Inoltre, il Tribunale avrebbe ritenuto applicabile la normativa citata per tutti i luoghi in cui si sono verificati i fatti per cui è processo, senza considerare che buona parte delle aree interessate dagli scontri sarebbero estranee all'area di cantiere. Gli omissis avrebbero reso impossibile alla difesa individuare i confini giuridici delle disposizioni e degli ordini di servizio, che furono disposti dall'autorità di pubblica sicurezza. Nonostante il dictum della sentenza rescindente, che rimetteva al giudice del rinvio la decisione in ordine alla necessità di acquisire le parti omissate delle ordinanze in questione, la Corte d'appello nella sentenza impugnata avrebbe apoditticamente affermato che l'istruttoria espletata era completa e consentiva di ricostruire gli eventi sin nei minimi particolari. Secondo la difesa rimarrebbe invece il grande, irrisolto quesito dei fini che si era proposta fin dall'inizio la Pubblica amministrazione nella pianificazione di quelle giornate;1D) ordinanza del Tribunale del 21 novembre 2013 (sui limiti al controesanne). Sarebbe stato illegittimo da parte del Tribunale limitare il controesame alle circostanze indicate nella lista testimoniale e non estenderlo a quelle direttamente o indirettamente collegate al thema probandum. Sarebbe stato illegittimo, quindi, impedire di estendere l'oggetto del controesame ai fatti nuovi emersi nel dibattimento, quali le ordinanze del Questore, solo perché non specificamente indicate in lista testimoniale. La Corte d'appello avrebbe rigettato la richiesta di estensione del controesame sulla base di una motivazione apodittica e meramente ripetitiva di quella del giudice di primo grado; 1E) ordinanza relativa alla lista testimoniale. La Corte d'appello non avrebbe dato risposta alla richiesta della difesa di ammettere tutti i testi, indicati nella propria lista: istanza già rigettata dal Tribunale, che aveva ritenuto alcuni testi a vario titolo irrilevanti. L'insistenza avanti la Corte di appello affinché tali testi e consulenti venissero sentiti sarebbe rimasta del tutto inascoltata; 1F) ordinanza relativa alla richiesta avanzata ex art. 391 septies cod. proc. pen.. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta difensiva di operare mediante i consulenti tecnici, già nominati, valutazioni e misurazioni di distanze in metri, di inclinazioni delle strade, dei manufatti sul piano di campagna, ecc. L'insistenza avanti la Corte di appello affinché la richiesta fosse accolta sarebbe rimasta del tutto inascoltata; 1F) ordinanza Minotauro. Nel corso dell'ultima udienza dibattimentale la difesa dei ricorrenti aveva chiesto di depositare alcuni documenti in relazione alle indagini dei carabinieri che dimostravano la presenza di legami tra la criminalità organizzata di stampo mafioso e alcune aziende, coinvolte nello sgombero e cantierizzazione del sito di Chiomonte. Il Tribunale aveva negato la produzione. La Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi in merito; 1G) ordinanza manuale lacrimogeni. La difesa all'udienza del 3 ottobre 2014 aveva chiesto di produrre un manuale, redatto dal Ministero dell'Interno in occasione del vertice G8, tenutosi a Genova. Il Tribunale aveva negato la produzione, pur essendo rilevante ai fini di comprendere l'illegittimità della condotta delle Forze dell'ordine, sotto il profilo della proporzionalità e delle modalità. L'insistenza avanti la Corte di appello affinché la richiesta fosse accolta sarebbe rimasta del tutto inascoltata; 9.2 violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e vizi della motivazione, per avere la Corte di appello dato una risposta alla richiesta di rinnovazione istruttoria, formulata dalla difesa dei ricorrenti, non solo del tutto generica ma anche parziale, in quanto facente riferimento solo all'esame dei testi e non anche alla documentazione, pure richiesta dalla difesa; 9.3 violazione degli artt. 393 bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. nonché vizi della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente della reazione ad atto arbitrario del Pubblico ufficiale. Secondo il ricorrente, l'affermazione, contenuta nella sentenza della Corte d'appello, secondo cui il lancio di lacrimogeni sarebbe legittimo in quanto successivo all'inizio del lancio di oggetti e pietre da parte dei manifestanti, sarebbe in contrasto con ciò che emergerebbe dal materiale video in atti e dalle testimonianze a difesa. Premesso che i fatti che concernono i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno avuto luogo il 3 luglio 2011 e hanno interessato la zona delle cosiddette vasche idriche, poste al di sotto del viadotto autostradale, dove gli scontri (secondo la deposizione dei testi Petronzi e Mazzanti, sono stati meno consistenti e dove alcuni manifestanti avevano cercato di agganciare la rete di recinzione che divideva i manifestanti e le Forze dell'ordine), i ricorrenti hanno dedotto che dalle deposizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che di Piacenza, Capella, Fausone e Varrese, e dalle immagini dei video (indicati con le lettere P, D) sarebbe emerso che le Forze dell'ordine hanno lanciato per prime e ingiustificatamente lacrimogeni al fine di colpire i manifestanti, posti al di sotto dei viadotti, tra cui vi erano anche fotografi. Ciò configurerebbe una condotta arbitraria ed illegittima. I ricorrenti hanno poi dedotto che, secondo la deposizione del consulente [OSCURATO:PERSONA], sentito all'udienza del 10 luglio 2014, la distanza intercorrente tra i manifestanti, situati sul sentiero al limitare del bosco, e le Forze dell'ordine, collocate al di sotto del viadotto autostradale (come riferito anche dal teste [OSCURATO:PERSONA]), con un piano inclinato di circa 20 metri, sarebbe stata di 70 metri. Proprio alla luce della testimonianza del teste Marsina, secondo cui le Forze dell'ordine potevano arrivare con il mezzo solo nell'area sotto al cavalcavia, dovrebbe affermarsi che le Forze dell'ordine non potevano andare da nessun'altra parte sia perché non c'era la possibilità per il mezzo di spostarsi dal luogo in cui si trovavano sia perché erano a presidio del cantiere ed erano all'interno di una zona delimitata da reti da cui non potevano, quindi, muoversi. Non sarebbe stata quindi dimostrata la tesi dell'accusa e della sentenza secondo cui manifestanti avrebbero avuto la volontà di costringere le forze dell'ordine ad abbandonare la zona. Sarebbe poi illogica l'affermazione della Corte di appello secondo cui i ricorrenti avrebbero concorso nel lancio delle pietre, rinvenute nell'area in cui erano le Forze dell'ordine, e ciò in quanto nessuno è stato in grado di affermare se gli oggetti, che sono stati ritrovati sul pianoro, fossero pervenuti da lanci effettuati da valle e, dunque, da zone prospicienti di fronte alle reti o viceversa da zone in alto, dove si trovavano i ricorrenti. I lanci da monte non potevano raggiungere il pianoro, poiché vi era l'autostrada che fungeva da muro. Sarebbe quindi illogico affermare il concorso dei ricorrenti nella condotta criminosa in contestazione e le loro condotte, intervenute dopo gli atti arbitrati delle Forze dell'ordine, sarebbero scriminate; 9.4 (indicato in ricorso come 3) violazione dell'art. 62 n. 3 cod. pen. e motivazione viziata. La Corte d'appello ha negato l'applicazione dell'attenuante in questione, avendo ritenuto che i manifestanti si fossero preordinatamente determinati alle condotte violente, tanto da aver predisposto dispositivi di protezione individuale e anche mezzi atti all'offesa. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], però, pacificamente non sarebbe stato travisato né protetto. [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi non sarebbero stati muniti di alcun mezzo atto all'offesa, avendo lanciato esclusivamente pietre, di cui il terreno montano è ampiamente fornito. La stessa sentenza d'appello riconoscerebbe che essi sono giunti sul luogo in atteggiamento pacifico e che solo un'ora dopo hanno scagliato la prima pietra. Peraltro, dalla testimonianza del professor Zucchetti del Politecnico di Torino si evincerebbe che l'utilizzo dei lacrimogeni rischia di suscitare nella popolazione reazioni abnormi più gravi di quelle che si sarebbero avute senza l'utilizzo anzidetto. 10. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizi della motivazione e travisamento rispetto ai seguenti atti: ordinanza del Questore di Torino del 2 luglio 2011; b) consulenza tecnica Badschmidt; c) filmato Gaia p. 1 748 [OSCURATO:PERSONA]; d) deposizione del teste Scarpello. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale sarebbe caduta in contraddizione, atteso che dalla consulenza tecnica anzidetta e dal filmato Gaia si desume la presenza di fumi nei boschi in un momento anteriore alle 12:00 e un fitto lancio di lacrimogeni fino alle 12:21 mentre solo intorno alle 12:15 i soggetti presenti nei boschi avrebbero iniziato a rilanciare indietro candelotti. Di contro, la Corte territoriale avrebbe affermato che non sussiste la prova che i fumi, presenti al di sopra dei boschi, fossero da attribuire al lancio di lacrimogeni e che, anche se il lancio di lacrimogeni ci fosse stato, non sussiste la prova che siano stati lanciati in modo illegittimo. Dalla deposizione del teste Scarpello si desumerebbe che i lacrimogeni sono stati lanciati in modo pericoloso e preventivo, così da integrare sia la scriminante di cui all'art. 393 bis cod. pen. che l'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. Inoltre, ciò che dovrebbe essere tenuto in considerazione non sono i singoli spot ma la percezione complessiva dell'azione di repressione preventiva, posta in essere il 3 luglio 2011 nei confronti dei manifestanti, presenti nell'area dei boschi e nell'area prospiciente la centrale idroelettrica. La fuoriuscita delle forze dell'ordine dalle recinzioni prima che vi fossero chiare manifestazioni di comportamenti pericolosi e in violazione delle regole dettate dal Questore, il fitto lancio di lacrimogeni, praticato prima ancora che iniziassero gli scontri, la ricerca violenta di manifestanti nei boschi, la congerie di abusi, perpetrati durante quel giorno con malanimo e spregio, tollerati dai funzionari, se non dagli stessi favoriti o direttamente commessi, conferirebbero una dimensione di abuso illegittimo e continuato sin dall'inizio della manifestazione. La Corte territoriale avrebbe omesso di spiegare perché l'insieme dei comportamenti non potesse essere considerato come un abuso unico e continuato, preordinato alla delegittimazione dei manifestanti. 11. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 11.1 violazione e falsa applicazione dell'art. 393 bis cod. pen. e vizi della motivazione con riguardo all'asserito comportamento delle Forze dell'ordine. Dopo aver ricordato le argomentazioni, esposte dalla Corte d'appello con riguardo all'esclusione della menzionata esimente, il ricorrente ha affermato che l'arbitrarietà degli atti delle Forze dell'ordine era così percepita da tutti i manifestanti, con conseguente necessità del riconoscimento della scriminante invocata. [OSCURATO:PERSONA] di Polizia avrebbero agito non uti singuli ma quali manifestanti e per tale motivo la concreta efficacia della causa di giustificazione in parola non potrebbe essere limitata alla reazione momentanea e spazialmente circoscritta a singoli episodi, perché si è trattato di un'aggressione ingiusta dei pubblici ufficiali ai danni di una collettività organizzata. Con riguardo specifico alla sua posizione, il ricorrente ha dedotto che egli aveva partecipato ad una manifestazione sino a quel momento pacifica, a volto scoperto, a mani nude, senza utilizzo di alcun utensile e si era trovato proprio negli istanti in cui erano iniziati quei lanci di lacrimogeni proprio nella zona del ponte sul torrente Clarea, dove centinaia di persone inermi stavano subendo quell'attacco. Egli, quindi, alle 15:19 avrebbe reagito a un complesso di atti arbitrari, lanciando due pietre in posizione non utile a raggiungere alcuno e, successivamente, al copioso lancio di lacrimogeni riscontrabile alle 15:07 e 15:15; 11.2 violazione di legge e vizi della motivazione. Secondo il ricorrente sarebbe oggettivamente dimostrabile che le fotografie citate dal teste Sorrentino e dal Pubblico ministero, seppur da posizione e angolazioni diverse, stessero immortalando il medesimo lancio, avvenuto alle 15:17 e 15:19 e non alle 15:57 come erroneamente indicato in sentenza. In primo luogo, non vi sarebbero elementi individualizzanti dai quali evincere che il soggetto con la pietra in mano, collocato dietro al ponte, fosse proprio l'imputato [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, non si evincerebbe che tale soggetto avesse in seguito lanciato tale pietra. La Corte sarebbe avrebbe commesso un travisamento della prova;11.3 violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla recidiva che sarebbe stata da escludere in considerazione della risalenza nel tempo e della modestia dei precedenti. L'imputato, infatti, avrebbe riportato due condanne per diserzione risalenti a 20/18 anni fa, relative a una fattispecie penale che non esiste più nell'ordinamento penale; la condanna per detenzione di stupefacenti sarebbe assolutamente modesta, essendo stato applicato l'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90. Anche l'unico precedente specifico sarebbe modesto, essendo stato punito solamente con la pena pecuniaria per fatti risalenti a 14 anni fa; 11.4 violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al diniego dell'attenuante dell'avere agito per suggestione della folla in tumulto. Posto che secondo la migliore interpretazione l'attenuante in questione non potrebbe applicarsi a chi non già abbia deciso liberamente di partecipare ad una manifestazione ma a chi è stato mosso ab origine da finalità illecite, sì da escludere che la forza suggestionante della folla in tumulto possa aver prodotto su di lui un decisivo effetto causale, il ricorrente ha affermato che la Corte di appello avrebbe omesso di valutare se egli, al di là della partecipazione ai fatti di resistenza a pubblici ufficiali, avesse preordinato gli atti di violenza, non potendosi ciò desumere - come detto dalla sentenza rescindente - dalla sua partecipazione ai delitti. Nel caso in esame, non vi sarebbe alcun elemento dal quale evincere che il ricorrente avesse programmato la partecipazione alla manifestazione del 3 luglio 2011 in funzione della commissione di atti di violenza. Egli, come dal medesimo dichiarato nel corso dell'interrogatorio dinanzi al Pubblico ministero e di quello reso a dibattimento e come emerge dai testi delle difese, in particolare dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe partecipato alla manifestazione istituzionale senza nessun strumento di offesa e di difesa, quale conducente di uno dei furgoni della manifestazione. Inoltre, la sentenza impugnata, da un lato, avrebbe affermato che l'imputato avrebbe reiterato i lanci con una gestualità particolarmente efficace e si sarebbe coordinato nei lanci con le persone presenti sul ponte; dall'altro, a pagina 178 avrebbe affermato che i lanci dell'imputato sono stati effettivamente due e nel giro di pochi secondi e, quindi, non reiterati. Non si comprenderebbe perché la gestualità particolarmente efficace nei lanci, richiamata dalla sentenza impugnata, possa incidere nell'escludere il riconoscimento dell'invocata attenuante; anche il precedente specifico dell'imputato non potrebbe inficiare la circostanza che lo stesso si sia fatto suggestionare dalla folla in tumulto in virtù della condotta in concreto posta in essere dal medesimo dall'inizio della manifestazione; 11.5 violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizi della motivazione. La Corte d'appello, nel rideterminare la pena, avrebbe applicato una pena base eccessiva, tenuto conto del fatto che l'imputato aveva lanciato due piccole pietre intorno alle 15:19, nell'arco di un minuto, e avrebbe avuto un comportamento ammissivo e resipiscente. 12. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di ricorso. La difesa ha premesso che in sede di rinvio il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione con i doppi benefici di legge in relazione ai delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110, 336, 339, commi primo, secondo e terzo cod. pen., mentre sono stati dichiarati estinti per prescrizione solo i delitti di cui agli art. 81 cpv, 110, 112, n.1, 582, 585, comma primo, 576, n.1, in relazione all'art. 61, n.2, 576, n.5, cod. pen., con conferma delle statuizioni civili. 12.1 Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria; la decisione relativa all'imputazione ai sensi dell'art. 336 cod. pen. riassume tempi e luoghi in cui appare il [OSCURATO:PERSONA]; il periodo temporale è quello tra le 13.01 e le 14.02 al limitare del bosco "attorniato da manifestanti in atteggiamento aggressivo"; nelle immagini oggetto di video ripresa il [OSCURATO:PERSONA] non compie alcun atto violento o di evidente adesione alla violenza altrui; solo alle 14.02.15 del video Cernecca, II parte, è ripreso mentre nella mano destra, protetta da un guanto scuro impugna una pietra e le persone intorno a lui effettuano lanci. La decisione impugnata ha contraddittoriamente affermato che il comportamento tenuto tra le 13.01 e le 14.02 possa al più ritenersi connivenza non punibile, mentre al [OSCURATO:PERSONA] può imputarsi un'unica condotta integrante il delitto di cui agli artt. 336, 339 cod. pen. ovvero quella posta in essere alle 14.02.15 perché, pur nella sua unicità, la condotta violenta posta in essere è idonea a cagionare pericolo per l'incolumità degli appartenenti alle forze di sicurezza pubblica; nonostante tali affermazioni la Corte di appello poi, in modo contraddittorio, nell'occuparsi della condotta di lesioni ritiene rilevante la stessa condotta a livello di concorso morale, sostenendo che il perdurante accompagnarsi del [OSCURATO:PERSONA] a gruppi di manifestanti violenti porta a ritenere che lo stesso abbia concorso nelle condotte lesive, con un contributo causale non limitato al momento in cui teneva in mano una pietra, contribuendo a rafforzare con la sua presenza i gesti altrui. 12.2 Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen ed inosservanza del disposto di cui all'art. 27, comma primo, Cost., dell'art. 533 n.1, prima parte e art. 627, comma 3, cod. proc. pen.; la Corte di appello di Torino non ha correttamente applicato i principi enunciati sul punto dalla decisione di rinvio della Corte di cassazione che aveva evidenziato l'indebita anticipazione della soglia di punibilità realizzata dai precedenti giudici di merito, richiedendo il necessario accertamento dell'esistenza di un contributo morale o materiale e della sua valenza causale rispetto al fatto reato secondo specifiche connotazioni del contributo atipico del concorrente; la motivazione della Corte di appello viola i principi indicati affermando che il perdurante accompagnarsi del [OSCURATO:PERSONA] ad altri soggetti attivi integri il concorso, con contributo causale, che si manifesta quanto meno in un rafforzamento, con la sua presenza attiva, di gesti violenti altrui. 12.3 Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contradditoria nell'affermazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per le lesioni verificatesi tra le 13 e le 14 e l'indicazione quali persone offese di soggetti che risultano colpiti prima o dopo l'orario indicato; l'assoluzione per non aver commesso il fatto è dunque monca, non ricomprendendo le lesioni di tutti i soggetti che, secondo lo schema di cui alle pagine 178-180 della sentenza di primo grado sono stati colpiti al di fuori dell'orario in questione; il ricorrente ha inoltre lamentato contraddittorietà della motivazione nell'aver dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione alle lesioni poste in essere nei confronti delle residue persone offese avendo interesse ad ottenere una pronuncia assolutoria attesa la portata delle statuizioni civili. 13. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso. La difesa ha premesso che in sede di rinvio il [OSCURATO:PERSONA], previa assoluzione per il capo 2) in relazione ad alcuni fatti di lesioni e dichiarazione di prescrizione di ulteriori fatti concernenti lo stesso capo, nonché in ordine al capo 41), è stato condannato, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le contestate aggravanti, alla pena di anni due di reclusione con vincolo della continuazione tra i reati contestati. 13.1 Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione all'art. 601 e 161, commi 3 e 4, cod. proc. pen. quanto alla decisione assunta in data 3/02/2021, che ha respinto l'eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato; la Corte di appello ha erroneamente affermato che dagli atti non risulterebbe l'elezione di domicilio in Castello di Annone via Roma 63 e che ad ogni modo le sentenze di primo grado indicavano tale indirizzo quale luogo di domicilio, considerato inidoneo dall'ufficiale notificatore, con immissione dell'avviso in cassetta; è stato considerato correttamente notificato il decreto di citazione a giudizio in appello ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore del [OSCURATO:PERSONA]; dagli atti tuttavia emerge chiaramente la presenza di una elezione di domicilio ad esito della scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA] a seguito della sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere in luogo evidentemente diverso da quello di Ith residenza dell'imputato, ovvero presso la casa dei suoi genitori; inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, come emerge dalla documentazione in atti ed allegata al ricorso, l'ufficiale notificatore non ha eseguito la notifica, tentata in via Roma 38, e non ha immesso alcun avviso in cassetta; dalla documentazione emerge il semplice rilievo relativo al non avere in quel luogo il [OSCURATO:PERSONA] la sua residenza, con cancellazione dei dati della raccomandata inizialmente compilati relativi al deposito del plico chiuso a lui indirizzato; l'atto è stato quindi restituito dopo aver cancellato nome ed indirizzo indicati ed aver apposto l'indicazione non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] quindi sostenuto che manca qualsiasi elezione di domicilio del [OSCURATO:PERSONA] in via Roma 38, così come la prova della sua residenza in quel luogo, ed altresì qualsiasi reale accertamento in ordine all'effettiva impossibilità, mancanza, inidoneità del luogo al fine di notifica, unici elementi che avrebbero potuto giustificare la notifica al difensore. È stata, dunque, effettuata una notifica a mezzo pec al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, prima che fosse realmente accertata l'inidoneità del domicilio eletto, ricorrendo una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., essendo la notifica stata effettuata in forme inidonee a determinare la conoscenza effettiva da parte dell'imputato. 13.2 Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché carente contraddittoria e manifestamente illogica nell'affermare la responsabilità dell'imputato per le lesioni volontarie gravi in danno di [OSCURATO:PERSONA] e delle altre persone offese; quanto al capo 2) e ai fatti del 27 giugno 2011 mancava chiaramente la prova di una condotta di tipo materiale; l'imputato è stato assolto da altre condotte imputate nella stessa giornata per non aver commesso il fatto, mentre è stato confermato il suo giudizio di responsabilità, pur non avendo lo stesso posto in essere alcuna condotta materiale rilevante, non potendo essere ritenuto causalmente rilevante il gesto di aver lanciato un grosso palo in legno contro il bulldozer che stava procedendo ad abbattere le barricate create dai manifestanti, né potendo tale condotta dimostrare l'intento consapevole di rafforzare sul piano psicologico le azioni violente di altri; non vi è alcun riscontro fotografico che riprenda il [OSCURATO:PERSONA] in atti aggressivi e anche l'unico fotogramma richiamato in sentenza raffigura un intervento volto solo ed esclusivamente ad ostacolare la marcia dei mezzi a disposizione delle forze dell'ordine, senza alcuna condotta con efficienza causale per la lesione a danno degli agenti, anche soltanto nella forma del rafforzamento; manca in sostanza la prova anche dell'elemento soggettivo del reato anche in forma di dolo eventuale. 13.3 Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica, oltre che carente in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il capo 41) dell'imputazione; quanto 141a_ ai fatti occorsi in data 3 luglio 2011 si è apoditticamente ritenuta la prova della condotta di concorrente, quanto meno morale, del danneggiamento dell'idrante della polizia targato A7045; la motivazione non potendo riscontrare alcuna responsabilità del ricorrente per una azione materiale, afferma genericamente e senza adeguata motivazione che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rafforzato la condotta posta in essere da altri con la sua presenza sui luoghi insieme ad altri manifestanti; la motivazione si caratterizza per la sua estrema genericità ed apoditticità quanto alla reale sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. 13.4 Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché carente, contraddittoria e manifestamente illogica quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, con incidenza sulla pena concretamente irrogata; pur essendo stato attenuato il trattamento sanzionatorio la motivazione mostra evidenti tratti di contraddittorietà omettendo di considerare compiutamente il reale disvalore della condotta e del tempo trascorso dai fatti, individuando una pena base ampiamente superiore al minimo edittale ed omettendo di motivare compiutamente quanto alla continuazione per il capo 1). 14. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi di ricorso. 14.1 Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali per omessa citazione dell'imputato ed assenza del suo difensore a seguito di rinvio a nuovo ruolo posto in essere dalla Corte di appello di Torino in data 29/09/2020; la Corte di appello avrebbe dovuto notificare il decreto di fissazione della nuova udienza agli imputati e al difensore attesi i rinvii effettuati precedentemente per l'emergenza Covid-19 in data 26/02/2020, 04/05/2020; in particolare avrebbe dovuto essere effettuata la notifica sia del verbale di udienza che del decreto di citazione a giudizio in appello con indicazione della nuova data di udienza, avendo tale mancata notifica determinato una nullità assoluta e insanabile, risultando assente qualsiasi valida notificazione delle date di prosecuzione del giudizio dopo il 29/09/2020, in mancanza di difesa di fiducia per l'imputato. 14.2 Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 59 e 393-bis cod. pen.; pur avendo la Corte di appello espressamente stigmatizzato l'operato delle forze dell'ordine (pag. 81 e 82) ha al contempo escluso l'applicabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. anche in forma putativa; l'esclusione si è basata sulla affermazione secondo la quale sarebbe mancata contiguità spazio temporale tra le azioni illegittime delle forze di polizia e le condotte poste in essere dal ricorrente; tuttavia tale elemento di valutazione è stato contraddittoriamente valutato pur in caso di contestualità tra azione e reazione come evidenziato alle pag. 100 e 102 della decisione impugnata; inoltre il lasso temporale richiamato dalla Corte di appello non coincide in alcun modo con la posizione del [OSCURATO:PERSONA], immortalato in diversi fotogrammi dai quali si dovrebbe desumere che le azioni contestate siano state poste in essere alle ore 14.50 e non tra le 16 e 16.45 come indicato dalla Corte di appello; inoltre la scriminante sussiste ed è ampiamente riconosciuta in giurisprudenza anche nella forma putativa e la Corte di appello non ha in alcun modo valutato la situazione relativa alla ricorrenza di un eventuale errore di fatto determinato dall'atto illecito altrui, che avrebbe consentito di valutare la rilevanza della causa di. 14.3 Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 62 n. 2, cod. pen. con esclusione della circostanza predetta; in modo erroneo è stato ritenuto elemento necessario quello della ricorrenza di un legame temporale di derivazione immediata tra offesa subita e reazione e non si è tenuto conto della possibile configurazione anche di una provocazione determinata da una reazione per accumulo, risultando necessaria esclusivamente la prova di un fattore scatenante che giustifichi l'esplosione di una carica di dolore, sofferenza e frustrazione sedimentata nel tempo nella psiche del soggetto agente. 14.4 Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché manifestamente illogica nell'aver ritenuto insussistente la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen.; è mancata sul punto una adeguata considerazione del fatto ingiusto delle forze dell'ordine che era stato adeguatamente evidenziato nella sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione (pag. 49 e e seg.). 14.5 Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 3 cod. pen.; nonostante le indicazioni della Corte di cassazione, la Corte di appello ha omesso di analizzare e compiutamente valutare la preventiva preordinazione delle condotte illecite contestate e l'incidenza della presenza di una folla in tumulto con particolare riferimento al nesso di causalità psichica tra la suggestione derivante dalla folla e la condotta illecita. 15. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso, precisando di essere stato condannato in sede di rinvio per il capo 11). 15.1 Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen.; la Corte di appello non ha fornito il giudizio richiesto sul punto dalla Corte di cassazione rendendo una motivazione in violazione di legge, manifestamente illogica e contraddittoria; le motivazioni rese dalla pag. 80 in poi - che richiamano quanto all'esplosione di un gran numero di lacrimogeni all'interno dei boschi la giustificazione della condotta dei pubblici ufficiali, ritenuta non esorbitante in considerazione dello stretto collegamento alla protrazione per molte ore agli attacchi posti in essere dai facinorosi - si presenta in palese contrasto con le successive argomentazioni della Corte di appello (pag. 81) dove le stesse condotte vengono definite oggettivamente contrarie alle generali regole di ingaggio sancite dalla circolare del capo della Polizia in data 6 gennaio 2001, sia alle disposizioni del questore di Torino del 02/07/2011, tanto che viene riconosciuto che gli agenti adottarono condotte contrarie non solo ai propri doveri e funzioni, ma anche in alcuni casi altamente pericolose (con riferimento al lancio di sassi e all'esplosione di lacrimogeni in linea diretta e ad altezza d'uomo); la Corte di appello pur avendo definito questi atti oggettivamente illegittimi o comunque esorbitanti, quanto alle modalità operative, rispetto al corretto esercizio dell'autorità, non ha tratto le logiche conseguenze derivanti da tale affermazione quanto all'oggettiva reazione ad un fatto illegittimo e percepito come ingiusto dal ricorrente, non solo in considerazione del disposto di cui all'art. 393-bis cod. pen., ma anche ed eventualmente ai sensi dell'art. 62 n. 2 cod. pen.; difatti l'azione del [OSCURATO:PERSONA] si riduce ad un brevissimo lasso di tempo individuato dalla Corte di appello tra le 16.30 e le 16.49; anche la motivazione relativa al lancio di lacrimogeni nel bosco appare manifestamente illogica e contraddittoria atteso il richiamo al coevo utilizzo dei lacrimogeni all'interno del della boscaglia rispetto alle azioni poste in essere dal ricorrente solo a seguito di tale lancio di lacrimogeni. 15.2 Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa per non essere stata riconosciuta l'applicazione dell'art. 393-bis cod. pen. quanto meno nella forma putativa; la Corte di appello ha omesso di motivare sul punto nonostante le esplicite indicazioni della Corte di cassazione e i motivi di appello; dall'insieme degli elementi acquisiti in giudizio è certamente emersa la legittima convinzione del ricorrente di reagire ad atti arbitrari dei pubblici ufficiali, in presenza di una situazione di diffusa illegittimità; ricorre dunque senza alcun dubbio l'errore di fatto del privato, con un conseguente erroneo apprezzamento dei fatti; la Corte di appello avrebbe dovuto verificare con un giudizio ex ante la ricorrenza della scriminante in questione quanto meno nella forma putativa, in relazione alle peculiari circostanze concrete che hanno caratterizzato il fatto oggetto di contestazione.15.3 Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. per non avere ritenuto le condotte delle forze dell'ordine sussumibili nel fatto ingiusto richiesto quale elemento costitutivo come emerge dalla motivazione, resa in termini contraddittori, a pag. 102; la Corte di appello nella motivazione ha in modo apodittico individuato nel mero giudizio di proporzionalità il criterio attraverso il quale individuare la sussistenza o meno del fatto ingiusto senza applicare i principi evidenziati dalla stessa Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio, con particolare riferimento alla considerazione di un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione; affermare la sussistenza di ripetute condotte antigiuridiche, eticamente non accettabili per chi gestisce l'ordine pubblico e poi riconoscere in modo indiscriminato la loro proporzionalità appare manifestamente illogico e contradditorio, anche tenendo conto della circostanza che il requisito dell'immediatezza va inteso in senso relativo. 15.4 Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge quanto alla disciplina del concorso di persone quanto ai reati imputati ai sensi degli art. 336, 339, 582, 585 cod. pen., atteso che l'imputato non era presente ai fatti oggetto di contestazione che hanno provocato i danni oggetto di accertamento, con la conseguente erronea condanna del ricorrente al risarcimento del danno; le condotte imputate al [OSCURATO:PERSONA] sono riferibili ad orari diversi e la mera presenza sui luoghi in assenza di azioni lesive non può essere considerata causa di responsabilità a suo carico; le condotte riscontrate e riferibili al [OSCURATO:PERSONA] non possono essere ritenute sovrapponibili a quelle poste in essere da altri imputati fotografati ed individuati come presenti e attivi sul posto prima delle 16.31; ciò nonostante la Corte di appello ritiene contraddittoriamente di attribuire al ricorrente solo per la sua presenza, inattiva, sui luoghi il ruolo di collaborazione con il [OSCURATO:PERSONA] nell'effettuazione dei lanci avvenuti intorno alle 14. 16. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi di ricorso precisando come la sentenza di appello impugnata avesse rideterminato la pena per il reato di cui agli artt. 110, 336, 339 comma primo, secondo e terzo cod. pen. con esclusione di qualsiasi aumento ex art. 81 cod. pen. e doppi benefici ed assoluzione dal capo 47). 16.1 Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria ed illogica in relazione all'art. 393-bis cod. pen. con riferimento al capo 46) per il quale il Nucera è stato condannato; la Corte di appello rende una sentenza contraddittoria nell'escludere la coincidenza spazio temporale tra le condotte poste in essere dal ricorrente e gli atti delle forze di polizia descritti come arbitrari, con particolare riferimento alla zona nella quale si trovava il Nucera, ovvero la centrale termoelettrica; dalla descrizione delle condotte arbitrarie effettuata dalla Corte di appello (lancio di lacrimogeni da parte delle forze di polizia alle spalle di manifestanti pacifici costretti a percorrere quella strada) emerge la contemporaneità della condotta di lancio di pietre da parte del Nucera rispetto alle stesse, eppure la Corte di appello contraddittoriamente afferma che tali azioni, oggettivamente arbitrarie, non riguardarono i luoghi ove si trovavano gli imputati, né potevano riferirsi al momento temporale nel quale questi commisero le loro azioni violente; eppure la contraddizione emerge evidente solo considerando che il lancio di lacrimogeni avveniva alle 15.07 e poco dopo alle 15.28, con la zona sommersa di fumo e con scarsa visibilità, il Nucera a volto scoperto a scagliare due pietre dopo essersi avvicinato alla cancellata; i lanci e la saturazione di gas lacrimogeni sono certamente proseguiti sino alle 15.25, come emerge dagli stessi filmati utilizzati dalla Corte di appello. Con una seconda censura all'interno del primo motivo il Nucera ha dedotto illogicità manifesta della motivazione proprio in relazione al mancato riconoscimento dell'identità del contesto spazio temporale tra le condotte delle forze dell'ordine e della condotta posta in essere, che è stata erroneamente intesa come un gesto di sfida o sfrontatezza, mentre era esclusivamente una reazione alla lesione del proprio diritto a manifestare ingiustamente compresso con atti oggettivamente illegittimi; l'avvicinarsi dello stesso a volto scoperto, senza alcuna protezione, è indice dell'evidente ricorrenza di una causalità psichica tra il comportamento arbitrario del pubblico ufficiale e la reazione del ricorrente. 16.2 Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e travisamento della prova in relazione all'art. 393-bis cod. pen. quanto al capo 46 di imputazione; ricorre un travisamento per omissione con riferimento allo stato dei luoghi con particolare riferimento all'affermazione secondo la quale la condotta del Nucera intervenne in un periodo di relativa calma durante il quale non fu ripreso alcun uso eccessivo dei lacrimogeni; al contrario era stata la stessa Corte di appello ad evidenziare che poco prima quella zona era stata oggetto di un massiccio lancio di lacrimogeni, come emerge dalla documentazione video e fotografica in atti; alle ore 15.25 la zona era completamente satura di gas lacrimogeni, con evidente ricorrenza di un errore percettivo. 16.3 Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché omessa in relazione agli art. 110, 336, 339, comma primo, secondo, terzo, cod. pen. nella formulazione in vigore sino al 14/06/2019; non ricorre alcuna motivazione sul punto, neanche il dispositivo è indicativo in tal senso; dalla documentazione in atti al contrario emerge che il Nucera era a volto scoperto, da solo, unico a compiere il gesto di reazione alle condotte arbitrarie poste in essere dalle forze dell'ordine; la circostanza di una successiva, ma non contestuale reazione da parte di altri manifestanti non può costituire motivazione, neanche implicita, in ordine alla sussistenza dell'aggravante in esame. 16.4 Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per carenza della motivazione in relazione all'art. 62 n. 2 cod. pen.; la Corte a pag. 211 della sentenza procede alla determinazione della pena e nell'escludere l'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. richiama un capitolo precedente della motivazione al punto 4.3. pag. 180 e 181 dove, tuttavia, non vi è motivazione alcuna in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante in questione. 16.5 Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione per illogicità ai sensi degli art. 132, 133 cod. pen. e 111 Cost.; la Corte di appello determina la pena caratterizzandola per la presenza di un dolo intenso, descrivendo la condotta del Nucera come calma e sfrontata, un vero e proprio atteggiamento di sfida, con l'evidente intento di dare inizio ad una nuova fase di scontro; tale conclusione è raggiunta apoditticamente con la visione di pochissime immagini. 17. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso. 17.1 Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, nonché violazione di norme processuali per difformità tra dispositivo e motivazione della sentenza; nel dispositivo della sentenza in relazione al capo 2) inerente il reato di lesioni personali commesso in data 27/06/2011, il Rossetto veniva assolto per non aver commesso il fatto in relazione ad alcuni degli episodi di lesioni riportate da talune persone offese, mentre per le restanti condotte indicate nel capo di imputazione veniva emessa sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione; tuttavia nella parte motiva della sentenza veniva affermata la responsabilità per uno degli episodi di reato esclusi dal dispositivo, con la conseguenza che non è possibile comprendere come la Corte d'appello sia giunta alla determinazione della pena finale; per le lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto affermato in dispositivo, veniva affermata la responsabilità del Rossetto, con ciò determinandosi una pena per complessivi due anni di reclusione; il Rossetto è stato dunque condannato per un reato rispetto al quale è intervenuta declaratoria di non doversi procedere. 17.2 Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria ed illogica, nonché violazione di norme processuali in merito alla commisurazione della pena inflitta; la motivazione sulla pena si caratterizza per la sua sostanziale apparenza, essendo caratterizzata da mere formule di stile; la pena base per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è di molto superiore ai minimi edittali limitandosi a riportare a grandi linee quanto indicato dal capo di imputazione; manca poi del tutto una motivazione quanto all'applicazione della pena in continuazione per il delitto di cui al capo 2); essendo stata la Corte di appello investita esclusivamente del giudizio quanto alla determinazione della pena non è possibile desumere altrimenti gli elementi che hanno portato alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 18. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto un unico congiunto ricorso per cassazione, deducendo diversi motivi di ricorso. I ricorrenti premettevano che la Corte di cassazione aveva accolto i primi cinque motivi di ricorso presentati dalla loro difesa, rimettendo alla Corte di appello, in caso di ritenuta responsabilità per i reati loro ascritti anche la valutazione dei successivi e restanti cinque motivi. La Corte di appello di Torino in sede di rinvio confermava la responsabilità dei ricorrenti per le condanne di cui al capo 11) rideterminando la pena inflitta ed assolveva i ricorrenti dall'imputazione di cui al capo 18) per non aver commesso il fatto; inoltre assolveva in relazione al capo 12) ciascun ricorrente in relazione ad una parte dell'imputazione delle lesioni cagionate alle persone offese, dichiarando prescritte le restanti condotte di lesioni relativamente alle quali si confermava il giudizio di responsabilità. 18.1 Con un primo motivo proposto nell'interesse di tutti i ricorrenti è stata dedotta mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen.; con riferimento ai fatti avvenuti nei pressi dell'area archeologica è la Corte di appello stessa a richiamare le condotte poste in essere dalle forze di Polizia in data 3/7/2011 come contrarie ai doveri e funzioni, ma anche altamente pericolose, con realizzazione di atti oggettivamente illegittimi o comunque esorbitanti quanto alle modalità operative rispetto al corretto esercizio dell'autorità; l'analisi delle singole condotte contestate ha tuttavia contraddittoriamente condotto la Corte di appello a ritenere l'assenza del requisito dell'immediatezza, senza considerare adeguatamente e con raffronto completo le condotte poste in essere dai singoli ricorrenti rispetto al complesso teatro dell'azione.18.2 Con un secondo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ]ara è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante e contraddittoria con riferimento alla ritenuta responsabilità concorsuale per il reato di lesioni contestato al capo 12) ai fini del giudizio sulle statuizioni civili; i ricorrenti hanno dedotto che la motivazione resa dalla Corte di appello sia manifestamente illogica nell'aver ritenuto il concorso morale nel reato di lesioni sulla base del solo criterio spazio temporale, elemento ritenuto sufficiente a provare anche la sussistenza del nesso eziologico e la percepibilità di un contributo rafforzativo da parte degli altri soggetti agenti; di fatto la Corte di appello non ha indicato quali siano i criteri fattuali e logici dai quali desumere il presupposto della contiguità, sia spaziale, ma soprattutto temporale ai fini della sussistenza del concorso morale di persone nel delitto di lesioni; nonostante la pronuncia di prescrizione sussiste l'interesse dei ricorrenti tenuto conto delle specifiche statuizioni di condanna conseguenti, anche con riferimento ai soggetti persone offese che non si sono costituite parti civili; in tal senso sono state richiamate le considerazioni della Corte di appello con riferimento ai singoli ricorrenti e in particolare: - pag. 112 per il [OSCURATO:PERSONA] (orario tra le 12.48.10 e 12.48.22, con responsabilità dello stesso per le lesioni avvenute nell'area anzidetta tra le 12.45 e le 13.10) ove si rileva la mancanza di motivazione quanto alla scelta dell'intervallo temporale tra le 12,45 e le 13.19, la mancata motivazione in ordine alla contezza del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] da parte degli altri ricorrenti, la mancanza di motivazione circa la portata rafforzativa del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli altri concorrenti, con contraddittorietà interna della motivazione per avere affermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] al di fuori dell'intervallo temporale o spaziale appena indicato per le persone offese Galbiati, Casucci, Cilione, Iannone, Cavalieri, [OSCURATO:PERSONA]; - pag. 134 per [OSCURATO:PERSONA] (orario tra le 13.44 e le 14) ove si rileva la mancanza di motivazione quanto agli elementi di prova relativi alla presenza sui luoghi sino alle 14 del [OSCURATO:PERSONA] e non sino alle 13.44 come risulta dalla sentenza di primo grado; la mancata motivazione in ordine alla contezza del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] da parte degli altri ricorrenti, la mancanza di motivazione circa la portata rafforzativa del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli altri concorrenti, con contraddittorietà interna della motivazione per avere affermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] al di fuori dell'intervallo temporale o spaziale appena indicato per le persone offese Torraco, Briozzo, Fortunato, D'Anna, Spalluto, Piccardi, Cecchini, Falvo, Molinterno avvenute tutte tra le 14 e le 14.30; - pag. 118 per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (medesima posizione occupata dal [OSCURATO:PERSONA] intorno alle 14 e di nuovo sulla scena tra le 16.30 e le 16.49) ove si rileva la mancanza di motivazione quanto agli elementi di prova relativi alla presenza sui luoghi in tale intervallo temporale dei ricorrenti, mentre nella sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] era stato avvistato alle 16.13 e l'imputata [OSCURATO:PERSONA] sino alle 13.44; la mancata motivazione in ordine alla contezza del comportamento dei ricorrenti da parte degli altri ricorrenti, la mancanza di motivazione circa la portata rafforzativa del comportamento dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Sestili rispetto agli altri concorrenti, con contraddittorietà interna della motivazione per avere affermato la responsabilità del Marin e Sestili al di fuori dell'intervallo temporale o spaziale appena indicato per le persone offese Catania, Doria, Esposito, Mariani, Zarbotti. 18.3 Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria nella determinazione della pena ex art. 133 cod. pen.; il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di cui al capo 11) per quattro lanci di pietra con scelta di una pena significativamente lontana dal minimo edittale, nonostante il diverso trattamento sanzionatorio deciso per l'imputata [OSCURATO:PERSONA] concorrente materiale nel medesimo reato con condotta di durata e connotazioni del tutto analoghe. 18.4 Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge quanto alla pena statuita per ]ara [OSCURATO:PERSONA], ricorre una violazione del principio di divieto di reformatio in pejus è stata comminata la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione per il solo reato di cui al capo 12, mentre la prima sentenza della Corte di appello di Torino aveva inflitto la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione in relazione al capo 12, poi aumentata per la continuazione per lesioni e danneggiamento. 18.5 Con il quinto motivo di ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Marin è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante nella determinazione della pena ex art. 133 cod. pen.; il nono motivo rimesso alla valutazione della Corte di appello di Torino lamentava la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena base fissata in misura sensibilmente superiore al minimo edittale; manca qualsiasi passaggio motivazionale su questo tema per come devoluto, limitandosi la Corte di appello in sede di rinvio a motivare in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza, soprattutto considerato che al contrario la sentenza di primo grado si era attesta su di una pena sul minimo edittale; ricorre inoltre un differente trattamento sanzionatorio tra i tre imputati nonostante medesima sia la condotta imputata. 18.6 Con il sesto motivo di ricorso nell'interesse di tutti i ricorrenti è stata dedotta violazione di legge per violazione del divieto di reformatio in peius; risulta pretermessa la valutazione del motivo 10 di appello, espressamente richiamato come oggetto di cognizione anche dalla sentenza di annullamento con rinvio della Sesta sezione della Corte di cassazione; la decisione ha individuato il trattamento sanzionatorio per i ricorrenti distaccandosi dal minimo edittale invece individuato dal giudice di primo grado, ricorrendo dunque una statuizione peggiorativa non ammissibile in questa sede, soprattutto in assenza di impugnazione della parte pubblica. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso che il Collegio ritiene fondato, fra quelli proposti negli atti d'impugnazione, è quello relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aumento a titolo di continuazione per il reato di lesioni di cui al capo 2) in quanto dichiarato estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della relativa pena, risultando tutti gli altri motivi non consentiti, generici o manifestamente infondati. 2. Gli annullamenti disposti dalla sentenza rescindente. Prima di esaminare separatamente i motivi di ricorso per ciascun imputato, tenuto conto del tema devoluto, conseguente all'annullamento con rinvio, disposto con sentenza della Sesta Sezione, n. 54424 del 27 aprile 2018, occorre prendere le mosse dalla sentenza rescindente. In essa, la Sesta sezione di questa Corte, partendo dalla premessa che il primo giudice d'appello aveva ritenuto non configurabile rispetto ai fatti oggetto del processo la fattispecie prevista dall'art. 393-bis cod. pen., ha ritenuto che la valutazione dei motivi di impugnazione, concernenti la configurabilità della predetta causa di giustificazione, doveva essere compiuta distinguendo la ricostruzione fattuale e l'impianto motivazionale della sentenza relativi agli accadimenti del 27 giugno 2011 da quelli riguardanti i fatti verificatisi il 3 luglio. Quanto ai fatti del 27 giugno 2011, la Sesta Sezione ha affermato che il Collegio d'appello, pur nell'ambito di una motivazione sintetica, aveva fornito una risposta alle censure sollevate, richiamando la decisione di primo grado, ove erano state compiutamente spiegate le ragioni che impedivano l'applicazione dell'art. 393-bis cod. pen. Per di più, le censure, dedotte sul punto dai ricorrenti, si erano sviluppate sul piano della ricostruzione fattuale e, quindi, erano sostanzialmente volte a sovrapporre una interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito e, come tale, non accoglibile in sede di legittimità. A differenti conclusioni la menzionata Sezione è giunta, invece, per quel che riguarda i fatti verificatesi il 3 luglio 2011, avendo, in particolare, rilevato che il primo giudice d'appello aveva omesso di spiegare perché: 1) non erano attendibili le numerose deposizioni, indicate negli atti di appello, che avevano 33 r ricostruito i fatti di causa in maniera difforme; 2) sarebbero infondate le ricostruzioni che hanno fatto riferimento a documenti video, specificatamente indicati, e a testimonianze, secondo cui le forze dell'ordine avrebbero lanciato lacrimogeni e sassi al di fuori delle direttive ricevute; 3) non sarebbero attendibili le dichiarazioni di coloro che hanno riferito, da una parte, che non vi sarebbe stato un piano d'azione previamente concordato dai manifestanti e, dall'altra, che il lancio di sassi avrebbe costituito la reazione di rabbia rispetto al lancio abusivo di lacrimogeni; 4) sarebbero infondate le ricostruzioni probatorie secondo cui le forze dell'ordine non avrebbero sempre osservato le regole e le istruzioni, loro impartite anche in relazione alla loro collocazione logistica topografica, e avrebbero occupato zone di territorio diverse da quelle assegnate; 5) sarebbero inattendibili le deposizioni, indicate negli atti d'appello, secondo cui sarebbero state coinvolte persone estranee alla protesta violenta e che nulla avevano in comune con la previa determinazione di attaccare le forze dell'ordine, per riappropriarsi dell'aria in precedenza sgomberata; 6) non sarebbero attendibili le consulenze, specificate negli atti d'appello, secondo le quali il lancio di lacrimogeni sarebbe stato in alcune zone precedente all'inizio del lancio degli oggetti da parte dei manifestanti; 7) rispetto alle singole condotte non sarebbe configurabile la causa di non punibilità di cui all'art. 393 bis cod. pen. Secondo la sentenza rescindente, quindi, il giudice d'appello non aveva esaminato tutti gli elementi a disposizione e non aveva spiegato sulla base dell'intero materiale probatorio raccolto perché si doveva escludere che i fatti si fossero verificati in modo diverso da come indicato in sentenza. 2.1 La sentenza della Corte d'appello è stata altresì annullata - sia con riferimento ai fatti del 27 giugno 2011 che a quelli accaduti il 3 luglio 2011 - in relazione alla ritenuta indifferenziata configurabilità del concorso di persone nei reati di lesione personale e danneggiamento, contestati agli imputati, e alle circostanze attenuanti della provocazione e di cui all'art. 62 numero 3 cod. pen. (suggestione della folla in tumulto), esclusa quest'ultima sul presupposto che i manifestanti avrebbero agito sulla base della maturazione, nelle giornate precedenti, della decisione di realizzare un'iniziativa di contrasto alle forze dell'ordine. 3. I poteri del giudice del rinvio. Ciò premesso, deve osservarsi che il giudizio di rinvio va inteso come ulteriore fase del giudizio di merito, vincolato alla sentenza di annullamento nei limiti da questa determinati. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice della sentenza annullata, limitatamente, peraltro, ai punti che hanno formato oggetto dell'annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata, uniformandosi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa. Il giudizio di rinvio non si identifica, quindi, nella pura e semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a sè stante, caratterizzata dal condizionamento che scaturisce dalla sentenza della Corte di Cassazione che lo ha disposto (Sez. Un. 11.5.1993, ric. Ligresti; Sez. Un. 23.11.1990, ric. Agnese). L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla pronunzia della Corte per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa deciso è assoluto e inderogabile. Al riguardo deve osservarsi che l'organo di legittimità risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali, ovvero al compimento di una particolare indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini delle decisione. I poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunziato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. In questa ultima ipotesi il giudice di rinvio è libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto dell'annullamento, pur essendo tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento. Gli è, quindi, inibito di fondare la nuova decisione sulla base degli stessi argomenti ritenuti viziati dalla pronuncia di annullamento. 4. I principi di diritto fissati nella sentenza rescindente e le argomentazioni della sentenza impugnata. 4.1 L'atto arbitrario La sentenza di annullamento ha chiarito che, in tema di reazione all'eccesso arbitrario, l'art. 393-bis cod. pen. delinea una causa di giustificazione in cui l'arbitrarietà dell'atto non implica necessariamente un "quid pluris" rispetto "all'illegittimità", essendo sufficienti a qualificare come eccedenti dalle proprie attribuzioni anche comportamenti, posti in essere in esecuzione di pubbliche funzioni, di per sé legittimi, ma caratterizzati da un difetto di congruenza tra le modalità impiegate e le finalità per le quali è attribuita la funzione stessa, trattandosi di comportamenti tenuti in violazione degli elementari doveri di correttezza e civiltà che, come stabilito dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 140 del 1988, debbono caratterizzare l'agire dei pubblici ufficiali. La sentenza rescindente ha aderito all'orientamento maggioritario secondo cui la legittima reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale ha natura di causa di giustificazione che esclude il carattere antigiuridico della condotta. In particolare, il presupposto necessario per l'applicazione della causa di giustificazione sarebbe rappresentato da un'attività ingiustamente persecutoria del pubblico ufficiale, il cui comportamento fuoriuscirebbe del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario. La sentenza di annullamento, in sintesi, ha aderito a quell'orientamento che fornisce una lettura ampia all'istituto, in forza della quale la reazione è legittima già se l'atto del pubblico ufficiale è illegittimo, in senso puramente oggettivo, a nulla rilevando ogni valutazione sull'eventuale fine perseguito dallo stesso soggetto pubblico o da ogni indagine sulla sua sfera interiore. Si tratta di un'interpretazione che tende ad avvicinarsi a quanto la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare con la sentenza n. 140 del 1998. Quella della reazione agli atti arbitrari è, secondo il Giudice delle leggi, una causa di giustificazione che opera sul piano oggettivo. I principi fissati dalla Corte costituzionale sono stati recepiti dalla Corte di Cassazione che ha affermato che l'esimente della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale è integrata ogni qual volta la condotta dei questi, per lo sviamento dell'esercizio di autorità rispetto allo scopo per cui la stessa è conferita o per le modalità di attuazione, risulta oggettivamente illegittima, non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezza dell'illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno del privato (Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, rv. 274680; Sez. 5., 2941 del 08/11/2018, dep. 2019, Errabia, Rv.275304 Sez. 6, n. 43898 del 13/09/2016, Virdis, Rv. 268504; nello stesso senso, Sez. 6, n. 7918 del 13/01/2012, Variale, Rv. 252175; Sez. 6, n. 10773 del 09/02/2004, Maroni, Rv. 227991). Si tratta di una impostazione che trova il proprio fondamento nei principi affermati con chiarezza dalla Corte costituzionale: la reazione può dirsi giustificata a fronte di un atto oggettivamente illegittimo, in quanto compiuto, anche solo per modalità di attuazione, in maniera non funzionale rispetto al fine per cui il potere è conferito, cioè con sviamento dell'esercizio dell'autorità rispetto allo scopo perseguito (sul tema, anche, Sez. 6, n. 4457 del 06/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274983 in tema di configurabilità della scriminante in forma putativa).Il giudice di rinvio, limitatamente ai fatti accaduti il 3 luglio 2011, ricostruiti compiutamente gli avvenimenti doveva verificare, facendo applicazione del principio di diritto indicato se fosse o meno configurabile la causa di giustificazione prevista dall'art. 393-bis cod. pen. 4.2 La Corte di appello di Torino ha compiutamente richiamato ed applicato, nella considerazione delle diverse posizioni oggetto di ricorso, i principi sopra evidenziati, con motivazione logica, persuasiva e priva di aporie, nel pieno rispetto del perimetro decisorio disegnato dalla sentenza di annullamento con rinvio. In tal senso, un elemento decisivo e risolutivo, evocato in diversi momenti dell'articolata argomentazione decisoria, è rappresentato dalla compiuta, puntuale e corretta individuazione del momento in cui le attività poste in essere dagli agenti operanti hanno integrato un atto arbitrario in relazione al quale valutare la possibile applicazione dell'art. 393-bis cod. pen. secondo le coordinate ermeneutiche sopra analizzate. È, dunque, in relazione ai criteri sopra richiamati di causalità, proporzionalità, connessione spazio-temporale, che la Corte di appello ha valutato le condotte oggetto di imputazione a seguito dell'annullamento con rinvio della Sesta sezione penale di questa Corte, con motivazione congrua ed articolata, ampiamente persuasiva, che ha specificamente considerato le indicazioni provenienti dal giudice di legittimità in relazione ai diversi principi di diritto ed elementi fattuali richiamati nella decisione predetta. Non colgono conseguentemente nel segno molteplici argomentazioni difensive, che saranno poi considerate posizione per posizione, che realizzano, seppure in modo articolato ed approfondito, una lettura parcellizzata degli accertamenti espletati, sostanzialmente pretendendo di allargare a tutte le condotte, nei diversi luoghi descritti, e nelle diverse date che hanno caratterizzato le condotte indagate, con particolare riferimento al bosco e all'area archeologica, l'effetto condizionante e collegato causalmente (anche eventualmente in forma putativa) della illegittima condotta individuata dalla Corte di appello presso le vasche idriche. Al contrario dall'analisi puntuale ed argomentata della Corte di appello è emerso come le azioni poste in essere dagli agenti di Polizia presso la [OSCURATO:PERSONA] e l'area archeologica rientrassero nell'ordinaria gestione dell'ordine pubblico, secondo le chiare regole di ingaggio, che erano state oggetto di indicazione da parte dei vertici deputati alla gestione di tale situazione, a fronte invece di una attività dei manifestanti (o meglio di minima parte degli stessi) caratterizzata da organizzazione articolata, condotta violenta e coordinata al fine di ostacolare l'esercizio dell'attività di tutela dell'ordine pubblico. Ne consegue che i motivi così proposti difettano all'evidenza di specificità; in tal senso si deve considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01). 4.3 Ciò posto, giova rilevare che la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione anche dell'art. 59, comma quarto, cod. pen., pure evocato nei ricorsi in scrutinio. Al riguardo occorre considerare come la giurisprudenza di legittimità abbia evidenziato che l'art. 393-bis cod. pen. prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto del cittadino di reagire all'aggressione arbitraria dei propri diritti, che può essere applicata anche nelle ipotesi putative di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., quando il soggetto "abbia allegato dati concreti, suffraganti il proprio ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario del pubblico ufficiale". (Sez. 5, n. 45245 del 25/10/2021, Atzeni, Rv. 284222-02; Sez. 6, n. 25314 del 20/05/2021, Picciolo, Rv. 282687-01; Sez. 6, n. 25309 del 19/05/2021, Mejiri, Rv. 281955-02; Sez. 6, n. 4457 del 16/10/2018, Dimola, Rv. 274983-01). In particolare, si è evidenziato che "quel che va ribadito è che non può venire in considerazione l'errore del privato se non nella forma di errore sul fatto, non potendo essere invocata la scriminante putativa quando l'errore dell'agente si traduca in definitiva in un errore di diritto. Non potrà pertanto rilevare l'errore del privato nel qualificare come arbitrario un atto in realtà legittimo, posto che l'errore in tal caso, come si è già detto in precedenza, verrebbe a rendere scusabile l'errore di diritto, sfociante nell'erronea e inescusabile convinzione che la situazione nella quale l'agente si trova ad operare rientri tra quelle cui l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia scriminante (tipico è il caso di chi viene fermato per un controllo autostradale e richiesto di fornire i dati identificativi del conducente e dell'automezzo: non potrà giustificare la sua condotta di resistenza, costituente reato, allegando la erronea convinzione dell'arbitrarietà del comportamento del pubblico agente, quanto alla legittima richiesta rivoltagli, trattandosi di ignoranza di una norma extra penale, come tale irrilevante). Diverso è invece il caso in cui l'errore sia caduto sul fatto, determinando nell'agente la giustificata e ragionevole persuasione di trovarsi di fronte ad un atto arbitrario: il privato, a causa dell'errore, deve invero ritenere di versare concretamente in una situazione di fatto, che se effettiva, renderebbe applicabile la causa di giustificazione (nell'esempio sopra riportato, il privato, che si opponga al pubblico agente, avendo creduto erroneamente di avergli consegnato tutta la documentazione richiesta e ritenendo pertanto meramente persecutoria l'attività con cui questi abbia insistito nel fargli richiesta dei documenti). Naturalmente, come per tutte le cause di giustificazione, si richiede all'imputato, che ne invochi l'applicazione in forma putativa, un onere di allegazione, non potendosi la stessa basarsi su un mero criterio soggettivo, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento (tra le molte, Sez. 6, n. 4114 del 14/12/2016, dep. 2017, G, Rv. 269724-01). Sotto altro verso, va ribadito che l'accertamento relativo alla scriminante in forma putativa deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover reagire ad un atto arbitrario (Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone, Rv. 273401)." (Sez. 6, n. 4457 del 16/10/2018, Dimola, Rv. 274983-01). 5. Il concorso di persone nella realizzazione del reato di lesioni personali. La Sesta Sezione di questa Corte, nella sentenza di annullamento, ha condiviso l'indirizzo secondo cui integra il concorso morale, nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di colui che - assistendo ad una resistenza attiva, posta in essere nei confronti di un pubblico ufficiale da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva - rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti, mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv. 252690-01). Partendo da tale premessa, la Sesta Sezione ha precisato che la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. A tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, Sormani, Rv. 218525; Sez, 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambroscanio, Rv. 255260). Tuttavia, la possibilità che un soggetto sia chiamato a rispondere penalmente a titolo di responsabilità criminosa, morale o materiale, per "un fatto collettivo", anche nel caso di intese istantanee ovvero anche per una semplice adesione all'opera di un altro soggetto che rimane ignaro, non può prescindere dall'accertamento dell'esistenza di un contributo, materiale o morale, e della sua valenza causale rispetto al fatto reato. Come precisato dalle Sezioni Unite, il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) e tuttavia ciò non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101). Secondo le Sezioni unite: - il contributo atipico del concorrente, di natura materiale o morale, deve avere una reale efficienza causale, deve essere cioè condizione "necessaria" - secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della "condicio sine qua non" proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente orientate - per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto; - ai fini dell'accertamento di natura causale, che svolge una funzione selettiva delle condotte penalmente rilevanti e per ciò delimitativa dell'area dell'illecito, non è affatto sufficiente che il contributo atipico - con prognosi di mera pericolosità ex ante - sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio ex post, si riveli per contro ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell'evento lesivo; - il ricorso alla causalità psichica c.d. da "rafforzamento" non consente di dissimulare l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato; - poichè la condizione "necessaria" si configura come requisito oggettivo della fattispecie criminosa, non possono non valere per essa l'identico rigore dimostrativo e il conseguente standard probatorio dell'oltre il ragionevole dubbio", che il giudizio penale riserva a tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato (Così, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671; sul tema, per tutti, Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese). E' stato quindi affermato che è fondato ritenere che se un soggetto sia stato immortalato in più occasioni e a distanza di tempo ragionevole nel corso della stessa giornata, mentre compie condotte illecite con altri, possa rispondere, in ragione dei principi generali in tema di concorso, dei reati che si consumano in quello stesso luogo, nell'arco di tempo intercorrente tra due momenti in cui è registrata la presenza dell'agente sul posto. Non è invece corretto affermare che la prova del fatto unico e di tutti, al quale il singolo partecipa in un contesto di ragionevole contestualità spazio- temporale, consenta di ritenere raggiunta di per sé la prova della responsabilità indeterminata a titolo di concorso morale, anche per i fatti che si verificano in ambiti spazio temporale distinti, lontano e autonomi. Nel caso di specie, il Collegio di appello, nella sentenza sottoposta all'odierno esame, ha fatto corretta applicazione di tali principi. Il menzionato Collegio, difatti, ha innanzitutto escluso che la sola presenza degli imputati sui luoghi, in differenti momenti e fasi degli scontri, potesse di per sé fondare una responsabilità collettiva per tutto quanto avvenne nella medesima giornata, mancando il necessario accertamento di uno specifico contributo di causalità efficiente. Posto poi che non era emersa prova di un preventivo accordo dei manifestanti, la Corte territoriale ha espressamente dichiarato di aderire all'indicazione interpretativa dell'accertamento causale del contributo concorsuale sancita nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 33748/2005, che, oltre a suggerire quale modus operandi il così detto giudizio controfattuale, che impone di verificare se dall'eliminazione della condotta realizzata discenda, sulla base di leggi scientifiche o statistiche, l'eliminazione dell'evento, ha statuito come la condotta, per concretare il concorso, deve costituire un contributo eziologicamente orientato, nel senso che deve dare un effettivo e efficiente contributo all'altrui azione quale rafforzamento del proposito criminoso di altri o agevolazione dell'efficacia causale dell'azione. Sulla scia di tali corrette coordinate ermeneutiche, la Corte d'appello, con riguardo alle lesioni ad es., ha affermato che gli imputati dovevano essere singolarmente ritenuti responsabili delle lesioni avvenute nel periodo di tempo strettamente successivo al momento nel quale erano stati ripresi nell'esecuzione di condotte compatibili con quelle che cagionarono le lesioni e solo ove la loro azione avesse espresso un effettivo contributo causale alla realizzazione dell'evento. In altri termini, poteva affermarsi la responsabilità del singolo solo allorquando la condotta violenta, emergente dal materiale probatorio in atti, potesse ritenersi rafforzativa dell'intenzione altrui di cagionare lesioni personali ovvero quando l'azione, collettivamente esercitata, avesse beneficiato, in termini di efficienza ed efficacia rispetto al risultato perseguito, dell'agito del singolo imputato. La Corte territoriale ha, quindi, rilevato che, nel caso concreto, il principale criterio adottabile per effettuare la valutazione richiesta era quella spazio- temporale, non potendosi infatti in alcun modo sostenere una responsabilità concorsuale con riguardo a eventi lesivi che si verificarono in luoghi diversi da quelli nei quali avevano agito gli imputati e in momenti antecedenti o ampiamente successivi alla condotta accertata, per i quali addirittura non vi era prova di una presenza attiva degli imputati. Trattasi di rilievi che, come già detto, sono rispettosi sia dei principi dettati dalla sentenza rescindente che degli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte in tema di concorso di persone nell'ambito di un'azione collettiva unitaria, che si svolge in un unico contesto spaziale e temporale e in cui la condotta del singolo, anche in assenza di un previo concerto, si leghi a quella degli altri, anche numerosi, compartecipi, pure in ragione di intese improvvise in cui la consapevolezza di concorrere è unilaterale. 6. Attenuanti di cui agli artt. 62 n. 2 e 3 cod. pen. Altra questione, affrontata dalla sentenza rescissoria, è quella dell'applicabilità ai fatti in questione delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 2 e 3 cod. pen. 6.1 Al riguardo la sentenza rescindente ha precisato che la ricorrenza dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 2, cod. pen. era legata al carattere ingiusto o meno del "fatto" delle forze dell'ordine in relazione all'art. 393 bis cod. pen., mentre la Corte territoriale aveva errato nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 3, cod. pen.. 6.2 Quest'ultima attenuante era stata esclusa in ragione del fatto che i manifestanti avrebbero agito "sulla base della maturazione, nelle giornate precedenti, della decisione di realizzare un'iniziativa di contrasto alle Forze dell'Ordine". Secondo la Corte di cassazione, si trattava di una motivazione viziata, tenuto conto della natura soggettiva dell'attenuante, che attiene ai motivi a delinquere, che si sarebbe potuta adottare se vi fosse stata la prova che tutti i partecipanti avessero preventivamente preordinato di cagionare i tumulti, poi in concreto verificatisi. Prova che però non emergeva dalla motivazione della sentenza e che la stessa Corte di appello aveva escluso, nella parte in cui aveva affermato che solo "parte dei manifestanti" dimostrò di avere deciso in anticipo di opporsi con violenza all'azione delle forze dell'ordine. In ragione del carattere soggettivo della circostanza, quindi, l'imputazione ai singoli compartecipi si sarebbe dovuta verificare e compiere ai sensi dell'art. 118 cod. pen., cioè in relazione a ciascuno degli imputati e non con una valutazione onnicomprensiva e indistinta. Al cospetto di tali indicazioni ermeneutiche, giova ricordare che la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen. ricorre in presenza di tre presupposti: a) una moltitudine di persone in un determinato luogo, mosse da sentimenti che determinano un diffuso stato di agitazione e di eccitazione collettiva; b) la presenza del soggetto agente in mezzo alla folla che non abbia avuto, in precedenza, intenzione di commettere l'illecito, c) un nesso di causalità psichica tra la suggestione derivante dalla folla e la condotta illecita (Sez. 1, n. 10234 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Marcioni, Rv. 179472-01). Siffatti presupposti sono stati attentamente valutati nella sentenza oggi in disamina, da cui emerge che la Corte territoriale ha valutato la possibilità di applicare la circostanza de qua in relazione a ciascuno degli imputati e non con una valutazione onnicomprensiva e generalizzata, pervenendo ad un approdo sfavorevole ai ricorrenti sulla base di un iter argomentativo esente da vizi. 6.3 Del pari, nessun rilievo censorio può essere mosso alla sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. Al riguardo, come già affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894 - 02; Sez. 1, n. 4780 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454; Sez. 1, n. 5056 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 2012, Ndoj, Rv. 251833), ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta. Tenuto conto di questi parametri, deve rilevarsi che non presta il fianco a critiche il percorso argomentativo effettuato dalla Corte d'appello, che ha evidenziato che la ricostruzione dei fatti non permetteva di ritenere sussistenti i requisiti della provocazione invocata da quasi tutti i difensori, atteso che le risultanze processuali non consentivano di affermare che la condotta degli agenti configurasse un fatto ingiusto, così come tipizzato dall'art. 62, n. 2, cod. pen., con la conseguenza di dovere ritenere inapplicabile la mitigazione sanzionatoria richiesta in favore dei ricorrenti. 7. L'effetto estensivo. La sentenza rescindente ha esteso gli effetti dell'annullamento con rinvio ad alcuni ricorrenti, come sarà evidenziato in relazione alle singole posizioni. Al riguardo deve ricordarsi che il principio previsto dall'art. 587 cod. proc. pen. riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, "ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere da parte del giudice di esaminarli" (Sez. 6, n. 21739 del 29/01/2016, Tarantini, Rv. 266917-01; Sez. 1, n. 44319 del 30/09/2014, Gargiulo, Rv. 261697-01). Il non impugnante, dunque, non realizza un rapporto processuale impugnatorio, ma è semplicemente messo in condizione di perorare ad adiuvandum, quindi anche nel proprio interesse, il motivo comune ritualmente proposto solo dall'impugnante. Deve essere in tal senso inteso, in conclusione, l'ambito e la portata della presenza dei soggetti ricorrenti destinatari del solo effetto estensivo per come evidenziato dal giudice del rinvio. 8. Tanto premesso in ordine alle questioni di diritto, rilevanti per la disamina di tutti o di più ricorsi, può procedersi all'esame dei singoli ricorsi. 9. Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati per il reato di cui al capo 46 (art. 336 cod. pen.), in relazione ai fatti commessi presso la Centrale idroelettrica il 3 luglio 2011, sono inammissibili. 9.1 n primo motivo di entrambi i ricorsi, con cui i ricorrenti hanno dedotto che gli atti delle Forze dell'ordine sarebbero stati illegittimi e che la reazione dei manifestanti fu cagionata dall'atto illegittimo dei Pubblici ufficiali, non è consentito. Il giudice del rinvio ha rivalutato l'intero materiale probatorio con riguardo al capo 46, al fine di ricostruire gli accadimenti così come occorsi. Anche in questo caso, dopo avere sostenuto che non era emersa alcuna prova concreta dell'esistenza in capo ai manifestanti di un'originaria preordinazione delle condotte violente, ha affermato che le dichiarazioni richiamate, provenienti da soggetti assolutamente eterogenei con riguardo alla provenienza socioculturale, all'età e all'occupazione, pertanto non condizionate da intenti calunniosi, testimoniavano come le forze dell'ordine, nel sito in esame, in alcuni casi avevano utilizzato i gas lacrimogeni fuori dalle direttive ricevute, quantomeno con riguardo alle traiettorie di lancio e agli obiettivi individuati, giungendo inoltre a lanciare sassi dal cavalcavia autostradale sui manifestanti sottostanti. La Corte territoriale ha però sottolineato che nessuna delle testimonianze ricordate era stata resa da soggetti che si trovavano durante gli scontri nelle vicinanze degli imputati e neppure i testimoni della difesa erano stati in grado di ricollocare temporalmente con la necessaria precisione le condotte arbitrarie, tenute dagli appartenenti alle forze di pubblica sicurezza. Tali due rilievi spazio-temporali, secondo la Corte d'appello, erano di estrema rilevanza al fine di valutare in capo agli imputati la sussistenza della scriminante invocata. Secondo il giudice d'appello, quindi, dalla cronologia degli eventi, specificatamente riportata, l'unico dato certo riguardante l'esplosione dei primi lacrimogeni in quest'area, a prescindere quindi dalla presenza di gas verosimilmente utilizzato nelle aree contigue e ivi trasportato dal vento, risaliva alle 14:51 e risultava una legittima risposta al lancio di pietre che si era appena verificato ad opera di alcuni manifestanti, posti sopra il muraglione adiacente allo sbarramento. Da quel momento gli operanti smisero di tollerare i tentativi di abbattimento delle reti. Ciò detto, nella sentenza impugnata è stata poi esaminata la sussistenza in capo a ciascuno degli imputati del delitto di violenza a pubblico ufficiale rubricato al capo 46) con riguardo alla condotta direttamente posta in essere da ciascuno, seppure nell'ambito di un'azione collettiva, compiuta da un numero indeterminato di manifestanti che ricorsero ad analoghi comportamenti. A tale proposito veniva rilevato come le condotte realizzate da tutti gli imputati e consistenti nel lancio di pietre all'indirizzo delle forze dell'ordine costituissero già di per sé e, quindi, anche a prescindere dal rafforzamento dell'altrui determinazione, manifestazione di violenza verso i pubblici ufficiali. Con specifico riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello ha sottolineato che le condotte delle forze dell'ordine apparivano riconducibili a luoghi diversi da quelli occupati dall'imputato, impedendo così di rinvenire nella sua azione il presupposto di quella reazione immediata all'atto illegittimo del pubblico ufficiale, che giustifica l'azione violenta del privato cittadino. Con riguardo specifico al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello ha sottolineato che egli era stato ripreso anzitutto alle 15.30,52 davanti allo sbarramento su via dell'Avana; da quel momento in avanti [OSCURATO:PERSONA] era rimasto sul luogo degli scontri sino alle 16:39, mutando posizione e alternando lanci di pietre da entrambe le posizioni occupate nonché collaborando con gli altri manifestanti nel tirare la corda agganciata alla recinzione. Secondo la Corte d'appello, la sua continuata presenza sul luogo e la sua fattiva collaborazione sia negli atti di danneggiamento sia in quelli di violenza, spesso accompagnandosi a gruppi di facinorosi interamente travisati e almeno in un caso armati anche di fionde, erano dimostrazione di una convinta partecipazione agli scontri durante un periodo temporale il quale le condotte di contrasto, attuate dalle forze dell'ordine, non potevano dirsi esorbitanti, stante lo stato di guerriglia intrapresa dai manifestanti da più fronti ovvero sia della via dell'Avana sia dalla collina sovrastante sia ancora dal ponte sulla Dora. Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni rilievo censorio. Anche in questo caso, al fine di verificare, come richiesto nella sentenza di rinvio, se fosse configurabile in capo a ciascun imputato l'esimente ex art. 393 bis cod. pen., la condotta del ricorrente è stata analizzata con riguardo alla fase spazio-temporale nella quale è stata posta in essere rispetto alle azioni di contrasto intraprese dalle forze dell'ordine, che in alcuni momenti risultarono esorbitanti e incongrue rispetto alle direttive impartite. A fronte della motivazione della sentenza impugnata i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno sollecitato un'inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Questa Corte, però, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, è precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, atteso che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623 -01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215 -01). 9.2 Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] residua il secondo motivo, che è privo di specificità. La Corte territoriale, escludendo l'esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen. e, dunque, ritenendo insussistente un atto arbitrario delle Forze dell'ordine, ha escluso anche la ricorrenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., che, come visto in precedenza, postula un fatto ingiusto altrui, che, nel caso in disamina, è stato considerato inesistente.Ne discende che è evidente che il ricorrente, nel censurare il difetto di motivazione sul diniego dell'attenuante della provocazione, non si è confrontato con le argomentazioni formulate al riguardo nella sentenza impugnata. 9.3 Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], concernente un asserito travisamento della prova, non è consentito. Il ricorrente, sia pure formalmente evocando travisamenti delle prove e vizi della motivazione, ha sollecitato una diversa valutazione degli elementi probatori ma con il ricorso per cassazione non sono deducibili quei rilievi che, sia pure sotto la formale "insegna" della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, siano in effetti tesi a sollecitare una rivalutazione delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, sospingendo questa Corte a un sindacato eccentrico rispetto al giudizio di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici ictu ocu/i percepibili (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 9.4 Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità. La Corte territoriale ha rimarcato che la reiterazione degli illeciti è avvenuta nel corso di un decennio e doveva ritenersi sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, posto che la natura dei reati commessi dimostrava una costante insofferenza all'autorità e uno spirito di opposizione anche violenta nei confronti dei pubblici ufficiali, così da non apparire il reato in esame frutto di una mera occasionale ricaduta ma la continuazione di un percorso criminale, dal quale discende quella maggiore colpevolezza e pericolosità sociale che fonda il riconoscimento dell'aggravante. Trattasi di motivazione esente da vizi. Come hanno affermato le Sezioni Unite con la sentenza n. 20798 del 24/02/2011, il giudizio sulla recidiva non riguarda l'astratta pericolosità del soggetto o un suo status personale, svincolato dal fatto reato. Il riconoscimento e l'applicazione della recidiva quale circostanza aggravante postulano, piuttosto, la valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva - sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale - quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell'ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. Valutazione, questa, effettuata dalla Corte territoriale laddove ha ritenuto che il nuovo reato rappresentava la continuazione di un percorso criminale dal quale discendeva la maggiore colpevolezza e pericolosità sociale del ricorrente. 9.5 Anche il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità. La Corte del merito, in perfetta linea con il devolutum della sentenza rescindente, ha rilevato che le caratteristiche dell'azione e, in particolare, la reiterazione dei lanci con una gestualità particolarmente efficace, servendosi del parapetto del ponte come riparo, nonché l'essere, all'atto della condotta, contornato da altri numerosi manifestanti violenti, che in coordinazione con lo stesso si alternarono nei lanci di pietre, e ancora la circostanza che il predetto non era nuovo a condotte di resistenza pubblico ufficiale, come testimoniato dal suo casellario giudiziale, inducevano ad escludere che egli si fosse trovato nel fulcro degli scontri per mero accidente e possa aver agito solo in quanto suggestionato dai tumulti in atto. 9.6 Anche il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità. La Corte territoriale, tenuto conto del concreto disvalore della condotta e del tempo trascorso dalla verificazione dei fatti reato in esame, ha operato un ridimensionamento della pena base e tale approdo, in quanto adottato assumendo come parametri gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., sfugge ad ogni rilievo censorio. 10. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile. Giova ricordare che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di cui al capo 1 (art. 336 cod. pen., riqualificato come resistenza a pubblico ufficiale dal Tribunale) e, quanto al reato di cui al capo 2 (lesioni aggravate), la Corte d'appello l'ha assolto per le lesioni verificatesi prima delle ore 9.10 del 27 giugno 2011, ossia le lesioni avvenute nelle fasi antecedenti alla salita dei contingenti delle forze dell'ordine verso l'area museale, mancando la prova di una sua partecipazione violenta antecedente alle 9.10. Per le rimanenti condotte, la menzionata Corte ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato con riguardo alle lesioni lievi e lievissime cagionate ad alcune persone offese mentre ha confermato la responsabilità concorsuale dell'imputato per le lesioni gravi cagionate a [OSCURATO:PERSONA]. 10.1 II primo motivo del ricorso è privo di specificità. Il rilievo, secondo cui la Corte territoriale avrebbe deciso su un dato non presente agli atti del processo (una foto con orario), non tiene conto dell'univoco orientamento di questa Corte (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117 - 01), la quale è ferma nel ritenere che, al fine della deduzione del travisamento della prova, il ricorrente non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o di "atti" processuali che non sarebbero stati correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dalla sentenza impugnata; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (tra le tante, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 - 01; Sez. 2, n. 21524 del 24/04/2008, Rv. 240411 - 01). Nel caso in esame, tale onere a carattere composito non è stato assolto dal ricorrente. È assorbente rilevare, infatti, che quest'ultimo si è limitato a lamentare l'utilizzazione di una informazione non presente agli atti, senza prospettarne l'idoneità a disarticolare l'impianto logico della sentenza impugnata, saldamente ancorato a plurimi elementi probatori. Peraltro, deve rilevarsi che la Corte del merito ha analizzato le immagini, riprodotte dalle foto utilizzate, che, a prescindere dall'orario indicato o meno su esse, consentivano di collocare temporalmente la condotta del ricorrente, come verificatasi nella terza fase della salita dei contingenti delle forze dell'ordine verso l'area museale: fase in cui si sono verificati gli scontri più violenti. Non ha quindi rilievo decisivo il dato su se esistesse o meno la foto indicata come inesistente dal ricorrente, atteso che le immagini delle foto, la cui esistenza è ammessa dallo stesso ricorrente, riproducenti la terza fase della menzionata salita, consentivano di collocare temporalmente e geograficamente la condotta dell'imputato e, quindi, di individuare gli eventi lesivi, arrecati agli agenti di polizia, in ordine ai quali potesse essere affermato il suo concorso. Deve poi rilevarsi che la Corte del merito non è incorsa in alcuna violazione dei principi in tema di responsabilità concorsuale. Secondo la Corte di appello la condotta di [OSCURATO:PERSONA], che si muove verso la sinistra dell'immagine con una pietra in mano, appare plastica dimostrazione sia di un rafforzamento dell'altrui determinazione sia di un'attiva collaborazione nell'azione criminosa collettiva, tale da rendere maggiormente efficace il comune intento di colpire gli appartenenti alle forze dell'ordine con sassi e altri oggetti contundenti per procurare loro lesioni, al fine di impedire lo sgombero dell'area museo museale.Risulta evidente, dunque, che il ricorrente ha posto in essere un contributo connotato da una reale efficienza causale, che è cioè condizione "necessaria" - secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della "condicio sine qua non" proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente orientate - per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto. 10.2 Anche il secondo motivo è privo di specificità. La Corte d'appello ha evidenziato che dalle immagini coordinate con quelle degli altri manifestanti che lo circondano si evince che la condotta del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non può ritenersi estemporanea o improvvisata né tantomeno frutto della suggestione derivante dai tumulti, posti in essere da altri. Egli, infatti, risulta presente con un atteggiamento ostile o positivo nei luoghi con riguardo ai quali era stato regolarmente intimato lo sgombero, dimostrando pertanto che il suo agito fosse espressione di una concreta volontà - che si fuse con quella collettiva - di opporsi ai pubblici ufficiali a ciò incaricati anche con l'uso della violenza, poi esplicitata proprio attraverso il lancio di sassi all'indirizzo dei poliziotti. Da ciò, secondo la Corte, discende che per quanto [OSCURATO:PERSONA] si trovasse nel mezzo di una moltitudine di persone in stato di agitazione ed eccitazione collettiva, tale stato psicologico derivava dalla comune volontà di presidiare il sito denominato Libera Repubblica della Maddalena, occupato abusivamente dagli attivisti [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi di argomentazioni immuni da vizi e rispettosi dei principi enucleati da questa Corte in tema di attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen. 11. [OSCURATO:PERSONA]' Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato per i fatti accaduti il 3 luglio 2011, per i reati di cui ai capi 11) - violenza o minaccia a pubblico ufficiale - e 18) - danneggiamento, è inammissibile. 11.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dall'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale del vizio dedotto, è emerso che: - con provvedimento del 3 novembre 2020 il Presidente della prima sezione penale della Corte di appello di Torino (a seguito della sospensione delle udienze a causa di problemi di agibilità delle aule di udienza con rinvio a nuovo ruolo) aveva identificato le date per la prosecuzione della trattazione del processo in esame al 26 novembre 2020, al 3 dicembre 2020 e al 10 dicembre 2020; - l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato a dare avviso ai difensori degli imputati diversi dai suoi assistiti; - l'avviso veniva correttamente, anche se informalmente, comunicato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], tanto che veniva trattata istanza dallo stesso inoltrata per poter presenziare a distanza in data 25/11/2020: istanza motivatamente rigettata dalla Corte di appello sia per la sua tardività che per la possibilità, all'epoca dei fatti, di potersi liberamente spostare per ragioni di lavoro; - in data 3 dicembre 2020 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era assente e sostituito per delega orale dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino, che illustrava le conclusioni richiamando i motivi di appello per tutti i propri assistiti. Dall'insieme degli elementi acquisiti è emerso, dunque, come alcuna lesione dei diritti difensivi e di partecipazione dell'imputato e del suo difensore si sia realizzata nel caso in esame. Difatti, seppur in maniera irrituale, grazie all'impegno in tal senso assunto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], le date del rinvio delle udienze sono state comunicate all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, il quale è stato formalmente sostituito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 3 dicembre 2020, nel corso della quale nulla è stato eccepito quanto alla decisione precedentemente assunta dalla Corte di appello in data 26 novembre 2020. Con particolare riferimento a tale udienza, occorre poi considerare che appare pretermessa dalla difesa una compiuta considerazione del contenuto dell'ordinanza di rigetto della richiesta di trattazione a distanza, a ragione ritenuta, da una parte, tardiva, perché presentata il giorno prima dell'udienza e dall'altra, non rilevante, essendo consentito all'epoca circolare per motivi di lavoro. Ne consegue che, nel caso concreto, non risulta realizzata alcuna lesione del diritto di difesa o del diritto al contraddittorio, atteso che la notifica, sebbene informale, era risultata efficace, tanto che il difensore aveva presentato, anche nell'interesse del proprio assistito, richiesta di trattazione a distanza. Né il pregiudizio asseritannente subito diveniva oggetto di ulteriori eccezioni o sollecitazioni a seguito dell'ordinanza della Corte di appello. Al contrario, alla successiva udienza, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha nominato un sostituto processuale nell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che nulla ha dedotto o eccepito sul punto ed anzi ha concluso richiamando i motivi di appello per tutti i propri assistiti. Gli imputati, compreso Calabrò, erano all'epoca liberi e assenti e, dunque, compiutamente rappresentati dal difensore. Ne discende la manifesta infondatezza del motivo proposto. 11.2 Il secondo motivo, da esaminare in ragione dell'effetto estensivo di cui ha beneficiato il ricorrente secondo le indicazioni della sentenza rescindente (v. f. 61 di quest'ultima), non coglie nel segno. La Corte d'appello ha evidenziato che gli scontri, avvenuti nelle vicinanze del museo archeologico il 3 novembre 2011, produssero una situazione convulsa e pericolosa per l'incolumità delle forze fronteggianti, rendendo indispensabile ed urgente l'utilizzo di metodi di dissuasione e contenimento, quali l'esplosione di gas lacrimogeni e cariche di alleggerimento, attesa l'impossibilità di fatto di porre in essere quel pacato fronteggiamento che avrebbe consentito un dialogo tra le Forze dell'ordine e i manifestanti.Tali fatti sono stati costruiti sulla base del filmato Gaia prima parte, Gaia seconda parte, filmato Tacchia, prima parte, filmato Conti seconda parte, filmato Cernecca, seconda parte, nonché sulla base delle prove dichiarative assunte nel dibattimento di primo grado e delle consulenze tecniche che ricostruirono cronologicamente gli accadimenti. Con riguardo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha rimarcato che dal video Conti, seconda parte, emerge che il ricorrente alle 14:43, unitamente al gruppo di facinorosi che con il medesimo si alternavano nei lanci, era a una distanza certamente non ampia rispetto alle forze dell'ordine, compatibile non solo con una minaccia ma anche con un agito violento concretante il pericolo che i lanci di corpi contundenti potessero attingere gli appartenenti alle forze dell'ordine. A fronte di tale ricostruzione la responsabilità dell'imputato è stata rinvenuta non soltanto nei lanci effettuati personalmente ma anche quale contributo in termini di rafforzamento dell'altrui azione e proposito criminale, avvenuto grazie alla sua adesione, convinta e protratta nel tempo, alla condotta collettiva quantomeno di coloro che in quel frangente lo affiancavano. La Corte territoriale ha rimarcato che, secondo la ricostruzione effettuata dal consulente della difesa, le forze dell'ordine, verso le 12:00, in un'altra zona della valle avevano utilizzato incongruamente il gas lacrimogeno ma l'azione delittuosa, ascritta al Calabrò, si era esplicitata oltre due ore dopo l'inizio degli scontri e precisamente alle 14:43, intervenendo così in un momento in cui l'entità e le modalità concrete delle manifestazioni di violenza, dirette contro le forze dell'ordine, avevano raggiunto livelli allarmanti, apparendo paragonabili ad azioni di guerriglia portate avanti da numerosi gruppi di facinorosi su più aree del medesimo territorio anche contemporaneamente. La Corte d'appello ha rimarcato che le testimonianze a difesa, richiamate dall'appellante in relazione all'utilizzo dei lacrimogeni con lanci non regolamentari, riguardavano altre aree e, in particolare, l'area delle vasche idriche e lo sbarramento su via dell'Avana e, pertanto, non rilevavano con riguardo alla zona dove Calabrò ha compiuto le sue condotte violente. Quindi, l'imputato sia per lo iato temporale esistente tra l'eventuale illecita condotta delle forze dell'ordine, intervenuta con il primo lancio di lacrimogeni o con il lancio di pietre da parte dei pubblici ufficiali, sia per l'assenza di prova circa un concreto utilizzo incongruo o con modalità errate del medesimo gas nei pressi della sua posizione non può invocare la causa di giustificazione mancando il requisito dell'immediatezza della reazione. Alla luce di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi indicati nella sentenza rescindente in tema di esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen.. La condotta dei manifestanti, infatti, non poteva costituire una reazione all'atto arbitrario delle Forze dell'ordine, 52 7//, stante lo iato temporale, esistente tra l'eventuale illecita condotta delle forze dell'ordine, intervenuta con il primo lancio di lacrimogeni o con il lancio di pietre da parte dei pubblici ufficiali, sia per l'assenza di prova circa un concreto utilizzo incongruo o con modalità errate del medesimo gas nei pressi della sua posizione. Posto, infatti, che proprio sul concetto di reazione si era incentrata l'analisi demandata al Collegio territoriale e considerato che può dirsi reazione, secondo la giurisprudenza di legittimità sul tema, solo quella che abbia un legame temporale immediato con la condotta arbitraria del pubblico ufficiale e che sia proporzionata al vulnus ricevuto, deve rilevarsi che correttamente la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'art. 393 bis cod. pen. Difatti, ove tra l'atto illegittimo compiuto dal pubblico ufficiale e la reazione del privato intercorra un'apprezzabile lasso temporale, durante il quale il pubblico ufficiale abbia desistito dal comportamento contrario alle regole di ingaggio, la reazione non è legittimata dal nostro ordinamento, dovendosi ritenere che, in assenza del requisito dell'immediatezza, l'azione violenta, posta in essere dal privato, muti di significato, perdendo quello di reazione ed acquisendo le caratteristiche dell'azione punitiva o della vendetta, che non trovano albergo fra i nostri principi di diritto. Le deduzioni, formulate nel secondo motivo, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimís Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074), oltre ad essere prive di specificità, posto che esse non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dal Collegio della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell 11/3/2009, Rv. 243838). 11.3 Il terzo e il quarto motivo non sono consentiti, avendo il ricorrente beneficiato dell'effetto estensivo limitatamente alla ricorrenza dell'esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen. ed essendo la prima sentenza, emessa dalla Corte d'appello, stata annullata dalla Sesta sezione di questa Corte con riguardo soltanto alla circostanza attenuate prevista dall'art. 62 n. 3 cod. pen. 11.4 II quinto motivo è privo di specificità. La Corte territoriale - con motivazione immune da vizi - ha sottolineato che le caratteristiche concrete dell'azione e, in particolare, il lancio non di una ma di dieci pietre all'indirizzo delle forze dell'ordine, che stazionavano di fronte a lui, sintomatico di un'intensa e continuata volontà di ledere il bene giuridico protetto, nonché la coordinazione evidente, intervenuta tra la sua condotta e quella degli altri lanciatori, che gli si affiancavano, apparivano del tutto incompatibili con il riconoscimento in capo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di uno stato di suggestione psicologica, derivante dai tumulti in atto, che ne abbia condizionato l'agire, risultando chiara proprio dalle modalità concrete la sua preventiva intenzione di commettere l'illecito. 12. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile. Giova ricordare che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di cui all'art. 336 cod. pen. e, quanto al reato di cui al capo 2 (lesioni aggravate), la Corte d'appello l'ha assolto per alcuni reati di lesione e ha dichiarato non doversi procedere per estinzione per altri mentre ha confermato la responsabilità concorsuale per le lesioni gravi cagionate a [OSCURATO:PERSONA]. 12.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. Per consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, Rv. 278629 - 02; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Rv. 264861 - 01), "nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali". Nel caso in esame, la Sesta Sezione, nel disporre l'annullamento con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha sottolineato come, a fronte del lancio di una pietra, avvenuto in un momento non individuato, l'imputato fosse stato chiamato a rispondere a titolo di concorso per le lesioni procurate a 49 agenti delle forze dell'ordine, rispetto alle quali non era chiaro a che ora erano state prodotte e se fossero tutte ragionevolmente contestuali all'ora in cui [OSCURATO:PERSONA] fu ripreso dalle videocamere. Ciò che la sentenza rescindente ha rimesso alla valutazione del giudice del rinvio era la nuova valutazione sulla configurabilità del concorso del ricorrente nei reati di lesione contestatigli con l'obbligo di non reiterare i vizi in cui era incorso, come evidenziati nella pronuncia di annullamento, e di uniformarsi ai principi di diritto, ivi ricordati, in tema di responsabilità concorsuale. Il giudice del rinvio non era dunque vincolato - come invece dedotto dal ricorrente - a ritenere che l'imputato avesse partecipato agli eventi in questione sula base del lancio di una pietra, attenendo tale dato a quegli accertamenti in fatto riservati al giudice del merito. 12.2 II secondo motivo non è consentito. La Corte d'appello ha affermato che dalle fotografie indicate (vedi foglio 54) emergeva con chiarezza che l'imputato risultava attivamente presente durante la terza fase degli scontri e, oltre ad aver impugnato almeno una pietra, non di piccole dimensioni, risultava collaborare fattivamente con i manifestanti violenti che lo circondavano, alcuni armati di fionde e impugnanti sassi di notevoli dimensioni, quantomeno tenendo unitamente ad altri una paratia in legno, utilizzata quale scudo dietro al quale ripararsi durante il lancio di corpi contundenti verso le forze dell'ordine. Correttamente la Corte territoriale è giunta alla conclusione che la condotta, ascritta a [OSCURATO:PERSONA], potesse qualificarsi come concorsuale, posto che il predetto risulta essersi integrato ed aver collaborato con i gruppi di manifestanti violenti che in quel frangente, con una seppur artigianale organizzazione, ovvero con la predisposizione di una riserva di munizioni di scudi in plexiglass o in legno, e di strumenti idonei ad imprimere maggior forza al lancio delle pietre, posero in essere le condotte violente lesive ascritte al capo due. Alla luce di siffatte argomentazioni deve ritenersi che il percorso argomentativo seguito dall'impugnata pronuncia è stato congruamente ed esaustivamente tracciato, sottraendosi, in quanto tale, ad ogni possibile censura in questa sede formulabile (Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190) e uniformandosi al quadro dei principi delineati dalla sentenza rescindente in tema di concorso nel reato. La Corte territoriale, in definitiva, ha fatto buon governo dei criteri ermeneutici che regolano la materia, illustrando compiutamente le ragioni giustificative dell'epilogo decisorio cui è pervenuta in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente ai reati di lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA] nonché degli altri agenti nei cui confronti è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione. Né, del resto, può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo seguito dal Giudice di merito, in modo da controllarne la tenuta logica e l'assenza di errori di diritto. 13. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, in relazione ai fatti accaduti il 3 luglio 2011, per i reati contestati ai capi 40 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 41 (danneggiamento); [OSCURATO:PERSONA], sempre in relazione ai fatti accaduti il 3 luglio 2011, per il reato contestato al capo 6) del proc. n. 8636/2012 r.g.n.r. (art. 336 cod. pen.). 13.1 Il primo e il secondo motivo dei ricorsi non sono consentiti. Con essi i ricorrenti hanno nuovamente censurato le ordinanze emesse nel corso del giudizio di primo grado ma tali censure sono già state ritenute infondate o inammissibili dalla Sesta Sezione, che nella sentenza rescindente ha affermato che "sono rispettivamente infondati o inammissibili, per le ragioni in precedenza indicate, il primo ed il secondo motivo, quanto alle questioni generali relative alle ordinanze emesse nel corso del giudizio di primo grado, riguardanti: a) il sequestro e, comunque, l'acquisizione della documentazione indicata a pagg. 2-3 del ricorso; b) l'acquisizione delle ordinanze emesse dal Questore di Torino in previsione delle giornate del 27 giugno e del 3 luglio 2011; c) l'avvenuta acquisizione di quest'ultima documentazione con parti omissate; d) i limiti al diritto al controesame; e) le valutazioni di superfluità o sopravvenuta irrilevanza delle prove documentali o dichiarative (manuale sui "concetti tecnico tattici di impiego delle Unità organiche a vario livello nei servizi di 0.P.; documentazione relativa all'ipotizzata infiltrazione della criminalità organizzata, richiesta di accesso ai luoghi ai consulenti); f) l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte della Corte di appello". Le questioni in esame, quindi, su cui si è già pronunciata la precedente sentenza di questa Corte, sono precluse. Deve precisarsi - quanto alla richiesta di rinnovazione dibattimentale - che la Sesta Sezione aveva rimesso alla Corte d'appello la valutazione sulla rilevanza della documentazione, richiesta dalla difesa, all'esito del nuovo giudizio teso a colmare le lacune del ragionamento probatorio e dell'argomentazione, di cui era inficiata la sentenza impugnata. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha comunque rilevato che, alla luce della completezza dell'istruttoria espletata in primo grado e dell'ampiezza del materiale probatorio a disposizione, che consentiva la ricostruzione degli eventi sin nei minimi particolari, non vi fosse la necessità di rinnovare in tali termini l'istruttoria, non risultando tale attività processuale assolutamente necessaria per il decidere secondo il disposto dell'art. 603 cod. proc. pen. Al riguardo deve ricordarsi che, come già chiarito da questa Corte, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti (Sez. 2, n. 41808 del 27 settembre 2013, Rv. 256968); la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata soltanto qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1256 del 28 novembre 2013, dep. 14 gennaio 2014, Rv. 258236). Lacune o manifeste illogicità che, nel caso in esame, i ricorrenti non hanno neppure dedotto.13.2 Il terzo motivo non è consentito, oltre ad essere privo di specificità. Premesso che i fatti concernenti i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono verificati il 3 luglio 2011 nella zona delle vasche idriche, la Corte territoriale ha affermato che nella fase iniziale dell'intervento delle forze dell'ordine di polizia vi fu un utilizzo di lacrimogeni e persino dell'idrante connotato da un vistoso difetto di congruenza tra le modalità impiegate e le finalità per le quali l'utilizzo di tali mezzi era consentito, posto che in tale specifica zona e quindi a prescindere da quanto si stava verificando presso lo sbarramento posto su via dell'Avanà e nella zona del museo archeologico l'azione che precedette la reazione delle forze dell'ordine fu esclusivamente un lancio di uova, certamente atto inidoneo a costituire violenza o minaccia nei confronti degli operanti, incaricati di pubblica sicurezza. La Corte d'appello ha aggiunto che, però, il lancio di pietre, compiuto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non intervenne immediatamente dopo il primo ricorso all'uso dei gas lacrimogeni e dell'idrante ma venne posto in essere - quanto al primo lancio di pietra effettuato da Custureri - oltre 40 minuti dopo e - quanto ai lanci successivi effettuati sia dal predetto sia da [OSCURATO:PERSONA] oltre due ore dopo. Nell'intervallo di tempo trascorso, pur essendo proseguito il lancio dei gas lacrimogeni ad opera delle Forze di polizia, tale condotta, tenuta dai pubblici ufficiali, fu determinata dalle manifestazioni di violenza poste in essere da manifestanti travisati, armati anche di fionde e fromboliere e suddivisi in gruppi che si muovevano rapidamente sul territorio, alternandosi nei lanci, apparendo perciò pienamente conferente con le direttive loro impartite dal Questore circa la necessità di mantenere a distanza i facinorosi, così da potersi escludere una perduranza dell'azione esorbitante di contrasto. La Corte territoriale ha rimarcato che la condotta degli imputati aveva costituito quell'agito violento, volto a costringere le forze dell'ordine ad allontanarsi dalla zona che erano comandati a presidiare. Inoltre, dalle immagini si poteva concludere che la condotta dei ricorrenti integrava il delitto di cui all'art. 336 cod. pen. potendosi ritenere che i lanci, effettuati pur a una certa distanza dagli obiettivi, si fossero integrati causalmente con le condotte dei compartecipi in alcuni casi più efficaci, stante il ricorso a strumenti di lancio che ne amplificavano la gittata e, pertanto, erano parimenti idonei rispetto allo scopo che i manifestanti si erano prefissati ovvero indurre con la violenza e la minaccia alle forze dell'ordine a ritirarsi, abbandonando il sito presidiato. Trattasi di argomentazioni con cui la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi indicati nella sentenza rescindente in tema di esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen. e di concorso di persone nel reato. Da un lato, infatti, la menzionata Corte ha escluso che la condotta dei manifestanti costituisse una reazione all'atto arbitrario delle Forze dell'ordine, stante il decorso di un apprezzabile periodo temporale tra la fase iniziale dell'intervento della polizia e le azioni dei ricorrenti. Posto, infatti, che proprio sul concetto di reazione si era incentrata l'analisi demandata al Collegio territoriale e considerato che può dirsi reazione, secondo la giurisprudenza di legittimità sul tema, solo quella che abbia un legame temporale immediato con la condotta arbitraria del pubblico ufficiale e che sia proporzionata al vulnus ricevuto, deve rilevarsi che correttamente la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'art. 393 bis cod. pen. Difatti, ove tra l'atto illegittimo compiuto dal pubblico ufficiale e la reazione del privato intercorra un'apprezzabile lasso temporale, durante il quale il pubblico ufficiale abbia desistito dal comportamento contrario alle regole di ingaggio, la reazione non è legittimata dal nostro ordinamento, dovendosi ritenere che, in assenza del requisito dell'immediatezza, l'azione violenta, posta in essere dal privato, muti di significato, perdendo quello di reazione ed acquisendo le caratteristiche dell'azione punitiva o della vendetta che non trovano albergo fra i nostri principi di diritto. Dall'altro lato, deve evidenziarsi che la Corte territoriale ha avuto cura di indicare le ragioni per cui le condotte dei ricorrenti avessero concretizzato un contributo efficace ed efficiente rispetto alla realizzazione dei reati contestati. Al cospetto di siffatte argomentazioni le censure dei ricorrenti non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). 13.3 Anche il quarto motivo è privo di specificità. La Corte d'appello, dopo avere precisato che dai filmati emergeva la presenza, nelle vicinanze dei due imputati, di altri giovani interamente travisati, che si muovevano sul territorio in maniera organizzata e risultavano decisamente determinati al compimento delle condotte di violenza e di minaccia, ha aggiunto che appariva agevole sostenere che nel frangente in esame, pur potendosi riscontrare quel diffuso stato di agitazione collettiva richiesto per la sussistenza della circostanza attenuante, i due imputati si coordinarono con altri facinorosi, come emergeva dalle concrete modalità e dalla ripetizione dei lanci effettuati nonché dalla posizione assunta all'interno di un gruppo di manifestanti dediti alla violenza e ciò avvenne non a seguito di una suggestione rispetto a quanto stava accadendo intorno a loro ma nella consapevolezza e volontà di aderire all'azione collettiva con il concreto apporto fattuale . Anche in tal caso, quindi, la Corte territoriale ha dato risposta alle doglianze difensive con motivazione immune da vizi logici e rispettosa dei principi indicati nella sentenza rescindente, come innanzi riportati al § 5. 14. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato, per i fatti accaduti il 3 luglio 2011 presso l'area archeologica, per i reati contestati ai capi 11) (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), 12) (lesioni), 18 (danneggiamento), è inammissibile. 14.1 Le censure, formulate dal ricorrente, non sono consentite. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, esaminando tutte le circostanze addotte dalle difese ed indicate nella sentenza rescindente, ha ritenuto che la differente ricostruzione dei fatti, emergente dalle dichiarazioni dei testi a difesa con riguardo alla composizione della parte del corteo che all'altezza del bivio per Ramat deviò dal tragitto del corteo principale, pur rispondente al materiale probatorio in atti, non avesse avuto concreta rilevanza in merito al tema in esame. Le testimonianze difensive avevano segnalato come coloro che all'altezza del bivio per Ramat si allontanarono dal corteo principale, intraprendendo la salita attraverso i boschi, non erano esclusivamente manifestanti già predeterminati a compiere atti di violenza, come invece indicato nelle precedenti sentenze di merito, ma erano, invece, manifestanti di varia composizione, età ed estrazione sociale, i quali ignorando le indicazioni degli organizzatori, preferirono raggiungere l'area del museo archeologico attraverso i sentieri nei boschi, per motivi diversi da quelli di sferrare da tale diversa posizione l'attacco alle forze dell'ordine. La sentenza rescissoria ha però precisato che tale ricostruzione non consentiva di concludere automaticamente ed indiscriminatamente per la sussistenza della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. né per il riconoscimento a loro favore delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 2 e n. 3 cod. pen. E' stato altresì aggiunto che le operazioni di contrasto, attuate dalle forze dell'ordine con l'esplosione di un gran numero di lacrimogeni all'interno del bosco, furono necessitate dall'esigenza di contrastare ed allontanare i gruppi di violenti che posero in essere plurimi attacchi ai contingenti di polizia. Anche la perduranza nel tempo dell'utilizzo dei lacrimogeni era strettamente collegata alla protrazione per molte ore degli attacchi, posti in essere dai facinorosi e di per sé, quindi, non appariva esorbitante rispetto alle regole di ingaggio che governavano l'azione delle forze dell'ordine.La Corte territoriale ha rimarcato, quindi, che gli scontri produssero una situazione convulsa pericolosa per l'incolumità delle forze, che si fronteggiavano, rendendo indispensabile e d'urgenza l'utilizzo di metodi di dissuasione e contenimento, quali l'esplosione di gas lacrimogeni e cariche di alleggerimento, considerata l'impossibilità di fatto di porre in essere quel pacato fronteggiamento che avrebbe consentito un dialogo tra le forze dell'ordine. Nella sentenza rescindente si afferma anche che dai filmati in atti e da alcune testimonianze, raccolte in dibattimento, era emerso incontrovertibilmente che alcuni appartenenti alle forze di polizia, presenti nel teatro degli scontri, avvenuti il 3 luglio, senza giustificazione alcuna, avevano adottato condotte contrarie non solo ai propri doveri e funzioni ma anche in alcuni casi altamente pericolose, scagliando anch'essi sassi nei confronti dei manifestanti, che li bersagliavano, ed esplodendo ordigni lacrimogeni con una angolazione insufficiente, ovvero con lanci tesi invece che a parabola, idonei in quanto tale a produrre non l'effetto di dissuasione, che è insito nell'utilizzo di tale strumento di contrasto, ma il pericolo che i bossoli contenenti gas lacrimogeno colpissero direttamente quali proiettili alcuni dei manifestanti. Ciò premesso, la Corte del merito ha però affermato che la scriminante in esame poteva riconoscersi solo quando il privato attuasse una reazione necessitata rispetto all'atto arbitrario, ossia quando vi fosse un legame temporale immediato con la condotta arbitraria del pubblico ufficiale e tale reazione fosse proporzionata al vulnus ricevuto. Ove infatti tra l'atto illegittimo, compiuto dal pubblico ufficiale, e la reazione del privato intercorresse un apprezzabile lasso temporale, durante il quale il pubblico ufficiale avesse desistito dal comportamento contrario alle regole di ingaggio, la reazione non sarebbe legittimata dal nostro ordinamento, dovendosi ritenere che in assenza del requisito dell'immediatezza l'azione violenta, posta in essere dal privato, muti di significato, perdendo quello di reazione ed acquisendo le caratteristiche dell'azione punitiva o della vendetta, che non trovano albergo fra i nostri principi di diritto. Tale doveva ritenersi la condotta di [OSCURATO:PERSONA] (v. f. 96 della sentenza impugnata) in relazione alla quale mancava lo stringente rapporto causale e temporale con l'azione delle forze dell'ordine, astrattamente rientrante nel concetto di atto illegittimo. A fronte di siffatte argomentazioni le censure del ricorrente investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in questa sede, siccome sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decísum.14.2 Immuni da vizi sono anche le argomentazioni con cui la Corte d'appello ha negato le attenuanti di cui all'art. 62 n. 2 e n. 3 cod. pen. Al riguardo, infatti, la menzionata Corte ha sottolineato che la condotta, posta in essere dalle forze dell'ordine, non configurava una provocazione, non essendovi motivo di considerare oggettivamente ingiusti i mezzi di contrasto attuati dagli operanti durante i momenti più caldi degli scontri. Inoltre, le modalità concrete delle azioni, compiute dall'imputato, connotavano la sua convinta adesione alle violenze poste in essere dal gruppo di manifestanti, al quale si accompagnava, che, oltre a scagliare oggetti contundenti, si riparavano dietro paratie bianche usate a mo' di scudo. Tale ultima caratteristica assumeva notevole rilevanza, posto che dimostrava un'evidente preordinazione dello scontro, attesa l'inusualità di rinvenire all'interno di un bosco paratie di legno verniciato da utilizzare come riparo tra un lancio e un altro e, conseguentemente, non consente di ritenere sussistente in capo ad [OSCURATO:PERSONA] nemmeno l'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen. 15. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato, quanto ai fatti commessi il 3 luglio 2011, per i reati contestati ai capi 11 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 15 (resistenza aggravata a pubblico ufficiale), è inammissibile. 15.1 Le doglianze, veicolate dal ricorrente nell'unico motivo del ricorso, relative alla mancata motivazione in ordine alle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 2 e 62 n. 3 cod. pen., sono prive di specificità. Quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., deve rilevarsi che la Corte territoriale ha rimarcato che l'azione di [OSCURATO:PERSONA] non poteva ritenersi scriminata dal compimento di atti illegittimi delle Forze dell'ordine, atteso che l'azione violenta era stata compiuta prima di essere bloccato dagli agenti di polizia e non risultava causalmente collegato ad alcuna esorbitante o alcun illecito intervento dei pubblici ufficiali, che in quel particolare frangente spazio temporale posero in essere azioni di contrasto, certamente imponenti ma congrue rispetto alla gravità e alla diffusione degli attacchi, che stavano ricevendo. Così argomentando in ordine all'esclusione dell'esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen. e, dunque, ritenendo insussistente un atto arbitrario delle Forze dell'ordine, il Collegio torinese ha escluso anche la ricorrenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., che, come visto in precedenza, postula un fatto ingiusto altrui, che, nel caso in disamina, è stato considerato inesistente.Ne discende che è evidente che il ricorrente, nel censurare il difetto di motivazione sul diniego dell'attenuante della provocazione, non si è confrontato con le argomentazioni formulate al riguardo nella sentenza impugnata. 15.2 Quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen. deve rilevarsi che la censura del ricorrente trova risposta nelle argomentazioni espresse dalla Corte territoriale con riguardo ad altri ricorrenti, la cui posizione è speculare a quella del ricorrente, quali ad es. [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale la menzionata Corte ha evidenziato che le caratteristiche concrete della condotta, protratta, insistita e coordinata con altri consentiva di escludere che l'agito del medesimo fosse stata espressione estemporanea e frutto di suggestione, presentando invece tutte le caratteristiche di una preventiva intenzione di dar vita, unitamente ad altri, a condotte illecite. E, difatti, dalla ricostruzione della vicenda, compiuta in modo conforme nelle sentenze di merito (v. in particolare f. 105 della sentenza impugnata), emerge che l'imputato, unitamente ad altri, si era avvicinato ad un manufatto rurale senza accorgersi che dal lato opposto dello stesso vi fossero appostati alcuni operanti della Polizia di Stato nonché alcuni militari dell'arma dei Carabinieri e, una volta avvedutosi della presenza delle forze dell'ordine, aveva scagliato una pietra nella loro direzione da distanza ravvicinata, causandone la reazione che si concretizzò nell'uscita allo scoperto dei pubblici ufficiali, al fine di affrontare e bloccare i facinorosi, che si trovavano nelle immediate vicinanze. 16. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 16.1 Il primo motivo di ricorso è aspecifico, oltre che non consentito, presentandosi all'evidenza come una lettura alternativa del merito. Il ricorrente, difatti, non si confronta con l'ampia e persuasiva motivazione della Corte di appello quanto alla posizione e alle condotte imputate al [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a proporre una propria alternativa versione delle emergenze probatorie, compiutamente considerate dalla Corte di appello in applicazione del disposto della sentenza di annullamento della Sesta sezione di questa Corte. In tal senso si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157- 02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n.28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710-01). La difesa si è quindi limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 2/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Non emerge, infatti, la lamentata contraddittorietà della sentenza della Corte di appello, che ha specificamente motivato quanto ai fatti residui oggetto di imputazione. Il giudice di secondo grado, dopo aver puntualmente chiarito il tema relativo alla portata e possibilità di riconoscimento della scrinninante di cui all'art. 393-bis cod. pen. (pag. 82 e seg.), identificato il criterio di giudizio conseguente in considerazione della legittima reazione, quando caratterizzata da immediatezza, consequenzialità e proporzionalità, elementi che devono necessariamente essere compresenti per poter ritenere la reazione strettamente determinata dall'atto arbitrario, da escludere nel caso in cui tra l'atto arbitrario e la reazione intercorra un considerevole lasso di tempo, ha analizzato compiutamente la condotta del [OSCURATO:PERSONA] (pag.103), chiarendo come si fosse sin dall'inizio caratterizzata per una riscontrata presenza dello stesso in atteggiamento aggressivo, con travisamento effettivo mediante casco, con specifica ripresa dello stesso in diversi momenti sia con ruolo di supporto di altri soggetti in atteggiamento aggressivo, che in atteggiamento aggressivo a sua volta, mediante specifica indicazione del periodo temporale di riferimento in relazione al quale ritenere la responsabilità del ricorrente. Proprio in considerazione di tale complessivo materiale probatorio, e dell'esplicita videoripresa e fotogrammi che immortalano il ricorrente al momento del lancio di pietra, la Corte di appello, adeguandosi puntualmente al giudizio devoluto in sede di rinvio, ha considerato ricorrente una unica condotta allo stesso imputabile per il delitto ex art. 336, 339 cod. pen., identificata spazio temporalmente. Proprio tale specifica individuazione, a seguito della analitica ricostruzione del contesto nel quale maturava la condotta, ha portato la Corte di appello, con motivazione del tutto logica e persuasiva, ad escludere sia la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 393-bis cod. pen. (tenuto conto della totale assenza di atti illegittimi, in presenza di una violenza collettiva ingente) che la possibilità di riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cod. pen.; ricorre, dunque, una motivazione specifica in tal senso, con la quale la decisione è stata giustificata in modo logico e persuasivo, tenendo conto del travisamento indossato dal ricorrente, elemento indicativo della volontà di agire in un contesto tipicamente violento, con esclusione di qualsiasi provocazione proprio a causa della riscontrata violenta azione collettiva posta in essere. La Corte di appello ha tenuto conto, in modo puntuale, delle indicazioni del giudice di rinvio e, proprio considerati orari, riprese, analisi del contesto, insieme delle condotte complessivamente poste in essere dagli altri manifestanti coinvolti in azioni violente, ha limitato, come detto, la condotta imputabile al [OSCURATO:PERSONA] ad uno specifico ambito temporale. Con tale persuasiva e logica motivazione il ricorrente non si confronta, dandone all'evidenza una lettura del tutto parcellizzata e concentrata su profili marginali non rilevanti. La Corte di appello ha, dunque, in sede di trattamento sanzionatorio chiaramente individuato la portata e caratteristiche di offensività della condotta del [OSCURATO:PERSONA] con concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, con doppi benefici con esclusivo riferimento al capo 11) in considerazione della intervenuta pronuncia assolutoria e di prescrizione per le condotte di lesione personale al capo 12) e di danneggiamento di cui al capo 18). 16.2 Anche il secondo motivo di ricorso non è consentito e presenta profili di manifesta infondatezza. Valgono in tal senso i principi di diritto già enunciati al punto 2.1, atteso che, anche in questo caso, il ricorrente si limita a proporre una non consentita lettura alternativa del merito quanto alla configurazione effettiva della condotta imputata al [OSCURATO:PERSONA] in forma concorsuale di cui al capo 11). La Corte di appello ha, difatti, chiaramente espresso il criterio valutativo al fine di giungere all'affermazione di responsabilità concorsuale con motivazione articolata, persuasiva e del tutto chiara, anche quanto all'oggetto di giudizio devoluto dalla Sesta sezione penale, con la quale il ricorrente di fatto non si confronta, limitandosi a proporre una propria tesi ricostruttiva non coincidente con il chiaro accertamento probatorio effettuato dalla Corte di appello che, tenuto conto delle video riprese, fotogrammi ed altri elementi di prova e del contesto spazio temporale di riferimento, ha evidenziato il contributo di causalità efficiente fornito dal ricorrente. Le argomentazioni spese in tal senso dalla Corte di appello sono assolutamente chiare ed univoche nel ricostruire, quanto alle condotte imputate al ricorrente, una complessiva attività di organizzazione da parte del gruppo di manifestanti, che ponevano in essere azioni oggettivamente violente, anche con predisposizione di mezzi e di persone con ruoli specifici per il lancio di oggetti e cambi di postazione, per poi riorganizzarsi in nuovi lanci. In tal senso, appare evidente la circostanza che la Corte di appello abbia voluto delimitare specificamente la portata e ambito della condotta concorsuale, concentrandola esclusivamente nel momento di reale azione del [OSCURATO:PERSONA], per come effettivamente documentata, secondo le esplicite indicazioni della sentenza di annullamento della Sesta sezione, precisando come, invece, non potesse ritenersi la responsabilità a titolo di concorso dello stesso, nonostante la presenza sui luoghi, negli altri momenti in mancanza di un'univoca riferibilità allo stesso delle condotte imputate. Si è, dunque, in presenza di una puntuale ricostruzione di contesto, di una esplicita considerazione dei dati a carico del ricorrente, di un'analitica considerazione delle condotte complessivamente poste in essere per la loro oggettiva portata aggressiva e violenta, con analisi delle singole frazioni di condotta imputabili al ricorrente. Una considerazione ampia, approfondita, con pieno riscontro della integrazione di una condotta idonea a cagionare, nella logica considerazione della Corte di appello, pericolo per l'incolumità degli appartenenti alle forze dell'ordine. 16.3 Il terzo motivo di ricorso è articolato in modo del tutto generico ed aspecifico, attesa l'intervenuta pronuncia di proscioglimento e di prescrizione per le lesioni imputate. Il ricorrente propone, infatti, argomentazioni generiche ad aspecifiche in mancanza di reale confronto con la motivazione della Corte di appello, limitandosi a richiamare un proprio interesse quanto alle statuizioni civili, senza specificare quale punto della motivazione si caratterizzerebbe per un'effettiva contraddittorietà, e sopratutto per quali ragioni, limitandosi ad un laconico richiamo a pagine della motivazione, senza in realtà articolare un reale ragionamento di critica e confronto con la motivazione della decisione impugnata, con particolare riferimento ai soggetti rispetto ai quali la ritenuta ricorrenza della condotta di lesioni non potrebbe ritenersi correttamente affermata, anche se in seguito dichiarata estinta per decorso del termine di prescrizione. 17. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 17.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dalla consultazione degli atti, consentita in relazione al motivo di ricorso proposto, è emerso che effettivamente, come rilevato dalla difesa, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto domicilio all'atto della scarcerazione il 06/06/2012 in Castello di Annone, via Roma 63; domicilio tra l'altro indicato nell'intestazione della sentenza di primo grado e nella prima sentenza di appello. Non emerge da alcun atto presente al fascicolo del procedimento che la notifica sia stata mai effettuata, come affermato dalla difesa, in via Roma 38. Emerge invece, senza alcun dubbio, che la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello fissato per l'udienza 3 febbraio 2020 è stata effettuata a mezzo del servizio postale ai sensi dell'articolo 170 cod. proc. pen. al domicilio eletto in Castello di Annone via Roma 63. L'ufficiale postale ha dato atto della mancata consegna del plico per mancanza del destinatario al domicilio indicato. Questa Corte a Sezioni Unite, nella sentenza numero 14573 del 2022, ha affermato che la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt.157 e 159 cod. proc. pen., situazione quest'ultima che non si è verificata nel caso di specie. Deve aggiungersi, in linea con quanto indicato dalle Sezioni Unite, Tuppi e Pedicone, e dalla giurisprudenza maggioritaria (ex multis Sez. 6, n. 24864 del 2017, Ciolan, Rv. 270031-01; Sez. 6, n. 52174 del 2017, Martinuzzi, Rv. 271560-01; Sez. 3, n. 12909 del 2016, Pinto, Rv. 268158-01; Sez. 6, n. 42548 del 2016, Corradini, Rv. 268223-01), che per integrare il presupposto di una "impossibilità" della notifica, a norma dell'art. 161, comma 4, 66 cod. proc. pen., è sufficiente l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di non aver reperito l'imputato nel domicilio dichiarato - o il donniciliatario nel domicilio eletto - non occorrendo alcuna indagine che attesti la irreperibilità dell'imputato, doverosa solo qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157, come si desume dall'incipit dell'art. 159 cod. proc. pen.; sicché anche la temporanea assenza dell'imputato o la non agevole individuazione dello specifico luogo indicato come domicilio abilita l'ufficio preposto alla spedizione dell'atto da notificare a ricorrere alle forme alternative previste dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. È vero che nel caso di specie la notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. all'allora difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], avvenuta a pezzo pec, è precedente temporalmente di pochi giorni rispetto all'espletamento degli incombenti dell'ufficiale postale, ma tale dato cronologico rappresenta una mera irregolarità, tenuto conto dell'assenza di qualsiasi pregiudizio effettivamente riferibile al ricorrente come emerge dal contesto processuale. Al riguardo deve essere richiamato il principio, che qui si intende ribadire, espresso da Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539-01, secondo il quale, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre la medesima nullità non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539-01). In tal senso è utile richiamare anche Sez. U, n.58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771-01, che, pur emessa in riferimento ad altra fattispecie, ha tuttavia chiarito come sia possibile per il giudice impiegare il parametro dell'esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili dagli atti del processo. Ciò premesso, deve sottolinearsi come dagli atti sia emerso che, allorché è stata disposta la citazione in appello il ricorrente era assistito dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], suo difensore di fiducia sin dal giudizio di primo grado e che il [OSCURATO:PERSONA], nonostante la irregolarità della notifica, ha avuto conoscenza della citazione in appello, come dimostrato dal fatto che il 15/01/2020 ha revocato la nomina del proprio difensore di fiducia e ha nominato come nuovo difensore di fiducia per il giudizio di appello, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha presenziato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinnanzi alla Corte di appello eccependo l'irritualità della notifica.17.1.2 L'insieme di tali circostanze evidenzia come non si possa ritenere in alcun modo ricorrente la violazione di legge, oggetto del motivo di ricorso, articolato in termini identici all'eccezione sollevata in appello. Difatti è presente un'elezione di domicilio, che è risultata oggettivamente inidonea al momento dell'accesso dell'ufficiale postale proprio in [OSCURATO:PERSONA] 63. Il ricorrente aveva, tuttavia, all'epoca un difensore di fiducia al quale è stata effettuata notifica del decreto di citazione in appello ai sensi dell'art. 161, comma 4, sebbene in epoca di poco precedente alla mancata notifica, perché non andata a buon fine per assenza del destinatario, in via Roma 63. Inoltre, in epoca successiva alla notifica tentata presso il domicilio eletto, risultato inidoneo, il [OSCURATO:PERSONA] ha nominato nuovo difensore di fiducia proprio per il giudizio di appello, che lo ha costantemente assistito tecnicamente in giudizio. 17.1.3 Deve, inoltre, ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che: "È inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione) con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non abbia indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa." (Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Micci, Rv. 273101-01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613-01; Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016, Bardasu, Rv. 268785-01; Sez. 6, n. 28971 del 21/05/2013, Fanciullo, Rv. 255629-01). [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato la notifica presso il difensore di fiducia, ma non ha allegato formalmente il pregiudizio in concreto derivante quanto ad un pieno espletamento del diritto di difesa. Al contrario, dall'insieme della documentazione presente agli atti, è emersa una piena attività difensiva in favore dello stesso sia in primo, che in secondo grado. La difesa del [OSCURATO:PERSONA], attesa la notifica effettuata presso il difensore di fiducia, ha sempre e costantemente assistito lo stesso durante il giudizio di primo e di secondo grado ed anzi la piena conoscenza del processo, e la mancanza di qualsiasi pregiudizio, emerge dal dato estremamente significativo della nomina di nuovo difensore di fiducia, in seguito sempre presente a tutela e garanzia della posizione e difesa del [OSCURATO:PERSONA], con evidente piena conoscenza da parte dello stesso della pendenza del giudizio in appello. Né il ricorrente ha allegato elementi idonei a dimostrare credibilmente che, nonostante l'esistenza del rapporto fiduciario, sia rimasto all'oscuro della citazione in appello (Sez. 6, n. 30897 del 06/11/2014, Colucci, Rv. 265600-01), con ciò evidenziandosi l'assoluta genericità del motivo proposto. Il motivo di ricorso non si confronta, in conclusione, con la decisione della Corte di appello, che ha sottolineato l'inidoneità del domicilio eletto e, dunque, la corretta notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia, in presenza di costante rapporto difensivo con lo stesso (in seguito revocato con nuova nomina di fiducia, elemento questo del tutto significativo quanto alla piena conoscenza della pendenza del giudizio a suo carico). 17.2 II secondo motivo di ricorso è aspecifico, oltre che non consentito, presentandosi all'evidenza come una lettura alternativa del merito. Il ricorrente, difatti, non si confronta con l'ampia e persuasiva motivazione della Corte di appello quanto alla posizione e alle condotte imputate al [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a proporre una propria alternativa versione delle emergenze probatorie, compiutamente considerate dalla Corte di appello in applicazione del disposto della sentenza di annullamento della Sesta sezione di questa Corte. In tal senso si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahnnetovic, Rv. 210157- 02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710-01). La difesa si è dunque limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Non emerge, infatti, la lamentata contraddittorietà, carenza e manifesta illogicità della sentenza della Corte di appello, che ha specificamente motivato quanto ai fatti oggetto di imputazione, con particolare riferimento al capo 2) evocato dalla difesa. La stessa formulazione del motivo di appello è in tal senso sintomatica. Afferma, difatti, il ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe posto in essere alcuna condotta materiale e che tale non può essere ritenuto il gesto di aver lanciato un grosso palo, anche dal punto di vista del rafforzamento di altri soggetti concorrenti nel reato. È evidente come tale argomentazione non si confronti in alcun modo con la motivazione della Corte di appello (che ha persuasivamente argomentato sul punto) in assenza, tra l'altro, di qualsiasi accenno alla prova di resistenza quanto al comportamento evocato e imputato al [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, l'analisi della Corte di appello si dimostra specifica, puntuale, logicamente articolata, con pieno richiamo alle plurime condotte poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] in senso antagonista, in concorso evidente (sulla base delle diverse videoriprese che lo hanno interessato) con altri soggetti, tra l'altro travisati e organizzati, nella costante azione di contrasto all'attività di gestione dell'ordine pubblico da parte delle forze dell'ordine. Le condotte descritte, considerate analiticamente e valutate in modo argomentato e logico, sono plurime, articolate ed estremamente significative, anche considerato il contesto ambientale ripreso e immortalato in una serie di documenti video e fotografici acquisiti agli atti (pag.63 e seg.). La Corte di appello rende, dunque, una motivazione specifica quanto alla portata della sua attività, alla sua partecipazione dinamica agli scontri in diversi contesti, al coordinamento tra la sua attività e quella degli altri manifestanti che avevano raggiunto il piazzale dell'area museale, realizzando con ogni mezzo attività di opposizione alle forze dell'ordine.È stata, dunque, analizzata compiutamente la condotta del [OSCURATO:PERSONA], chiarendo come si fosse sin dall'inizio caratterizzata per una riscontrata presenza dello stesso in atteggiamento aggressivo, con travisamento effettivo, con specifica ripresa del ricorrente in diversi momenti sia a supporto di soggetti in atteggiamento aggressivo, che in atteggiamento aggressivo tenuto personalmente, mediante specifica indicazione del periodo temporale di riferimento in relazione al quale ritenere la responsabilità del ricorrente. Proprio in considerazione di tale complessivo materiale probatorio, della esplicita video ripresa e dei fotogrammi che lo immortalavano in diverse situazioni, la Corte di appello, esattamente adeguandosi al giudizio devoluto in sede di rinvio, ha ritenuto il complessivo comportamento del [OSCURATO:PERSONA] quale elemento indicativo della volontà di agire in un contesto tipicamente violento, in concorso con altri, con esplicazione specifica del giudizio sul punto (pag. 49), richiamando l'efficacia causale della sua azione sia sul piano del rafforzamento psicologico della determinazione volitiva di esecutori materiali di altre azioni violente, che accrescendo con il proprio contributo materiale l'efficacia lesiva della azione comune, con specifica applicazione anche in questo caso del criterio spazio- temporale come richiesto dalla sentenza di annullamento con rinvio. La Corte di appello ha tenuto conto, in modo puntuale, delle indicazioni del giudice di rinvio e, proprio considerati orari, riprese, analisi del contesto, insieme delle condotte complessivamente poste in essere dagli altri manifestanti coinvolti in azioni violente, ha limitato come detto la condotta imputabile al [OSCURATO:PERSONA] ad uno specifico contesto temporale. Con tale persuasiva e logica motivazione il ricorrente non si confronta, dandone all'evidenza una lettura del tutto parcellizzata e concentrata su profili marginali non rilevanti. 17.3 Anche il terzo motivo di ricorso è non consentito e presenta profili di manifesta infondatezza. Valgono in tal senso i principi di diritto già enunciati al punto precedente atteso che, anche in questo caso, il ricorrente si limita a proporre una non consentita lettura alternativa del merito quanto alla configurazione effettiva della condotta imputata al [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 41) in relazione al quale tra l'altro è intervenuta declaratoria di estinzione per intervenuto decorso del termine di prescrizione. La Corte di appello ha, difatti, chiaramente espresso il criterio valutativo al fine di giungere all'affermazione di responsabilità, con la quale il ricorrente di fatto non si confronta, limitandosi a proporre una propria tesi ricostruttiva non coincidente con il chiaro accertamento probatorio effettuato dalla Corte di appello, del tutto privo di illogicità, che, tenuto conto delle video riprese, fotogrammi ed altri elementi di prova e del contesto spazio temporale di riferimento, ha evidenziato il contributo fornito dal ricorrente sul punto.18. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. È opportuno premettere che il [OSCURATO:PERSONA] usufruisce del richiamato effetto estensivo (paragrafo 1.4.) a seguito dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], quanto al capo 11) con verifica relativa alla ricorrenza o meno della causa di giustificazione prevista dall'art. 393-bis cod. pen., oltre che quanto all'affermata responsabilità per il reato di lesioni tenuto conto della accertata presenza sui luoghi in specifico orario; elementi tutti puntualmente considerati dalla Corte di appello. È, inoltre, necessario puntualizzare per considerare adeguatamente i diversi motivi proposti che, in sede di prima impugnazione dinnanzi alla Corte di cassazione, il [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto un unico motivo di ricorso relativo al vizio ricorrente quanto al riconoscimento fotografico identificativo dell'imputato. 18.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dall'esame degli atti consentito in relazione alla tipologia di vizio dedotto è emerso: - che con provvedimento del Presidente della prima sezione penale della Corte di appello di Torino del 3/11/2020 (a seguito della sospensione delle udienze a causa di problemi di agibilità delle aule di udienza con rinvio a nuovo ruolo) identificava le date per la prosecuzione della trattazione del processo in esame al 26/11/2020, al 03/12/2020 al 10/12/2020; - che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si impegnava a dare avviso ai difensori degli altri imputati diversi dai suoi assistiti; - che l'avviso veniva correttamente, anche se informalmente, comunicato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], tanto che veniva trattata istanza dallo stesso inoltrata per poter presenziare a distanza in data 25/11/2020, istanza motivatamente rigettata dalla Corte di appello sia per la sua tardività, che per la possibilità all'epoca dei fatti di potersi liberamente spostare per ragioni di lavoro; - che in data 03/12/2020 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era assente e sostituito per delega orale dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino, che svolgeva le conclusioni richiamando i motivi di appello per tutti i propri assistiti. Dall'insieme degli elementi acquisiti è emerso, dunque, come alcuna lesione dei diritti difensivi e di partecipazione dell'imputato e del suo difensore si sia realizzata nel caso in esame. Difatti, seppur irrituale, è comunque intervenuta una notifica alla difesa delle date di rinvio, grazie all'impegno in tal senso assunto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha poi anche formalmente sostituito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che nulla ha eccepito, o ancora rilevato, quanto alla decisione precedentemente assunta dalla Corte di appello in data 26/11/2020. Con particolare riferimento a tale udienza, occorre poi considerare che appare pretermessa dalla difesa una compiuta considerazione del contenuto dell'ordinanza di rigetto della richiesta di trattazione a distanza, a ragione ritenuta da una parte tardiva perché presentata il giorno prima dell'udienza e dall'altro non rilevante essendo consentito all'epoca circolare per motivi di lavoro. Ne consegue che, nel caso concreto, non risulta realizzata alcuna lesione del diritto di difesa o del diritto al contraddittorio, atteso che la notifica, sebbene informale, era risultata efficace, tanto che il difensore aveva presentato, anche nell'interesse del proprio assistito, richiesta di trattazione a distanza. Né il pregiudizio asseritamente subito diveniva oggetto di ulteriori eccezioni o sollecitazioni a seguito dell'ordinanza della Corte di appello. Al contrario, alla successiva udienza, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha nominato un sostituto processuale nell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che nulla ha dedotto o eccepito sul punto ed anzi ha concluso richiamando i motivi di appello per tutti i propri assistiti. Gli imputati, compreso il [OSCURATO:PERSONA], erano all'epoca liberi e assenti e, dunque, compiutamente rappresentati dal difensore. Ne consegue l'evidente e manifesta infondatezza del motivo proposto. 18.2 II secondo motivo di ricorso è aspecifico, oltre che non consentito, presentandosi all'evidenza come una lettura alternativa del merito. Il ricorrente, difatti, non si confronta con l'ampia e persuasiva motivazione della Corte di appello quanto alla posizione e alle condotte imputate al [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a proporre una propria alternativa versione delle emergenze probatorie, compiutamente considerate dalla Corte di appello in applicazione del disposto della sentenza di annullamento della Sesta sezione di questa Corte. In tal senso si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157- 02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710-01). La difesa si è dunque limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Non emerge, infatti, la lamentata violazione di legge della sentenza della Corte di appello, che ha specificamente motivato quanto ai fatti residui oggetto di imputazione. La Corte di appello, dopo aver puntualmente chiarito il tema relativo alla portata e possibilità di riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. (pag. 81 e seg.), identificato il criterio di giudizio conseguente in considerazione della legittima reazione, quando caratterizzata da immediatezza, consequenzialità e proporzionalità, elementi che devono necessariamente essere compresenti per poter ritenere la reazione strettamente determinata dall'atto arbiritrario, da escludere nel caso in cui tra l'atto arbitrario e la reazione intercorra un considerevole lasso di tempo, ha analizzato compiutamente la condotta del [OSCURATO:PERSONA] (pag. 100 e seg. insieme alla condotta e alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), chiarendo come si fosse sin dall'inizio caratterizzata per una riscontrata presenza dello stesso in atteggiamento aggressivo in plurimi contesti, con specifica ripresa del ricorrente in diversi momenti, sia a supporto di soggetti in atteggiamento aggressivo mediante ripetuti e organizzati lanci di pietre, che in atteggiamento aggressivo tenuto personalmente, con svariate attività a carattere aggressivo, mediante specifica indicazione del periodo temporale di riferimento in relazione al quale ritenere la responsabilità del ricorrente. Proprio in considerazione di tale complessivo materiale probatorio e della esplicita presenza di video ripresa e fotogrammi allo stesso riferibili al momento del lancio di pietra, la Corte di appello, esattamente adeguandosi al giudizio devoluto in sede di rinvio, ha considerato ricorrente una condotta allo stesso imputabile per il delitto ex art.336, 339 cod. pen. puntualmente identificata spazio-temporalmente. In altri termini, tale specifica individuazione, a seguito della puntuale ricostruzione del contesto nel quale maturava la condotta (caratterizzata da azione violenta e aggressiva posta in essere insieme ad altri quando gli scontri erano in corso già da due ore, mediante assalti decisamente organizzati, con divisione dei ruoli), ha portato la Corte di appello con motivazione del tutto logica e persuasiva ad escludere sia la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 393-bis cod. pen. (tenuto conto della totale assenza di atti illegittimi, in presenza di una violenza collettiva ingente) che la possibilità di riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 62. n. 2 e 3, cod. pen., con conseguente esclusione della possibile ricorrenza dei presupposti posti a base della previsione di cui all'art. 393-bis cod. pen. anche in forma putativa. Con motivazione specifica in tal senso, con la quale la decisione è stata giustificata in modo logico e persuasivo tenendo conto del complesso degli elementi sopra richiamati, indicativi della volontà di agire in un contesto tipicamente violento, è stata conseguentemente esclusa la ricorrenza di qualsiasi provocazione, tenuto conto della riscontrata violenta azione collettiva posta in essere. La Corte di appello ha, dunque, compiutamente ricostruito portata e collocazione spazio-temporale delle azioni imputate al [OSCURATO:PERSONA], escludendo qualsiasi forma di arbitrio da parte delle forze dell'ordine nel periodo temporale di riferimento, esattamente individuato. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, richiamando in modo parcellizzato e non coerente le condotte oggetto di valutazione considerazioni della Corte di appello, che non si riferiscono effettivamente alle condotte temporalmente individuate e riferibili al [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice in sede di rinvio ha tenuto conto, in modo puntuale, delle indicazioni della Corte di legittimità e, proprio considerati orari, riprese, analisi del contesto, insieme delle condotte complessivamente poste in essere dagli altri manifestanti coinvolti in azioni violente, ha limitato, come detto, la condotta imputabile al [OSCURATO:PERSONA] ad uno specifico contesto temporale. Con tale persuasiva e logica motivazione il ricorrente non si confronta, dandone all'evidenza una lettura del tutto parcellizzata e concentrata su profili marginali non rilevanti. 18.3 II terzo, quarto e quinto motivo di ricorso non sono consentiti. Come evidenziato nel considerare inizialmente il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], la sua posizione nel presente giudizio è correlata all'effetto estensivo. Occorre dunque tener conto della proposizione da parte dello stesso in sede di primo ricorso per cassazione di un solo motivo relativo al riconoscimento fotografico dello stesso. I motivi terzo, quarto e quinto non erano stati originariamente dedotti e dunque non rappresentano possibile oggetto di devoluzione in questa sede in applicazione dei principi già enunciati al punto 1.4. 19. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 19.1 Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, afferendo complessivamente al tema devoluto al giudice di appello in applicazione dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione ex art. 587 cod. proc. pen. relativo alla possibile ricorrenza, anche in forma putativa, della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. Anche in questo caso i due motivi di ricorso non sono consentiti e presentano evidenti profili di aspecificità risolvendosi in sostanza in prospettazione alternativa nella valutazione del merito non consentita in questa sede. Il ricorrente, difatti, non si confronta con l'ampia e persuasiva motivazione della Corte di appello quanto alla posizione e alle condotte imputate al [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a proporre una propria alternativa versione delle emergenze probatorie, compiutamente considerate dalla Corte di appello in applicazione del disposto della sentenza di annullamento della Sesta sezione di questa Corte. In tal senso si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710-01). La difesa si è dunque limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Non emergono, infatti, la lamentata violazione di legge, né il vizio della motivazione sotto forma di omessa valutazione, della sentenza della Corte di appello, che ha specificamente argomentato quanto ai fatti residui oggetto di imputazione. La Corte di appello, dopo aver puntualmente chiarito il tema relativo alla portata e possibilità di riconoscimento della scrinninante di cui all'art. 393-bis cod. pen. (pag. 81 e seg.), identificato il criterio di giudizio conseguente in considerazione della legittima reazione, quando caratterizzata da immediatezza, consequenzialità e proporzionalità, elementi che devono necessariamente essere compresenti per poter ritenere la reazione strettamente determinata dall'atto arbiritrario, da escludere nel caso in cui tra l'atto arbitrario e la reazione intercorra un considerevole lasso di tempo, ha analizzato compiutamente la condotta del [OSCURATO:PERSONA] (pag. 100 e seg. insieme alla condotta e alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), chiarendo come si fosse sin dall'inizio caratterizzata per la riscontrata presenza dello stesso in atteggiamento aggressivo in plurimi contesti, con specifica ripresa dello stesso in diversi momenti sia a supporto di soggetti in atteggiamento aggressivo mediante ripetuti e organizzati lanci di pietre, che in atteggiamento aggressivo tenuto personalmente con ripetute attività a carattere aggressivo, mediante specifica indicazione del periodo temporale di riferimento in relazione al quale ritenere la skt responsabilità del ricorrente. Proprio in considerazione di tale complessivo materiale probatorio, della esplicita video-ripresa e fotogrammi allo stesso riferibili al momento del lancio di pietre (attorniato da sette persone tra le quali inequivocabilmente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), del travisamento e utilizzo con precisa predisposizione di maschera antigas, attorniato da individui tutti travisati ed organizzati in attività di vera e propria aggressione continuata, la Corte di appello, esattamente adeguandosi al giudizio devoluto in sede di rinvio, ha considerato ricorrente una condotta allo stesso imputabile per il delitto ex art.336, 339 cod. pen. puntualmente identificata spazio-temporalmente. Proprio tale specifica individuazione, a seguito della specifica ricostruzione del contesto nel quale maturava la condotta (caratterizzata da azione violenta e aggressiva posta in essere insieme ad altri quando gli scontri erano in corso, mediante assalti decisamente organizzati, con divisione dei ruoli in assenza di atti arbitrari delle forze di polizia, si veda in tal senso la specifica ed analitica motivazione resa sul punto a pag. 77), ha portato la Corte di appello con motivazione del tutto logica e persuasiva ad escludere sia la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 393-bis cod. pen. (tenuto conto della totale assenza di atti illegittimi, in presenza di una violenza collettiva ingente), che la possibilità di riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 e 3 cod. pen., con conseguente esclusione della ricorrenza dei presupposti posti a base della previsione di cui all'art. 393-bis cod. pen. anche in forma putativa. È stata in altri termini resa una motivazione specifica in tal senso; è stata giustificata in modo logico e persuasivo l'esclusione di atti arbitrari, tenendo conto del complesso degli elementi sopra richiamati, indicativi della volontà di agire in un contesto oggettivamente aggressivo e violento per decisione autonoma del ricorrente, con conseguente esclusione di qualsiasi provocazione. La Corte di appello ha, dunque, compiutamente ricostruito portata e collocazione spazio-temporale delle azioni imputate al [OSCURATO:PERSONA], escludendo qualsiasi forma di arbitrio da parte delle forze dell'ordine nel periodo temporale di riferimento, esattamente individuato secondo le linee interpretative indicate dalla sentenza di annullamento con rinvio. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, richiamando in modo parcellizzato e non coerente le più ampie argomentazioni della Corte di appello. Il giudice in sede di rinvio ha tenuto conto, in modo puntuale, delle indicazioni della Corte di legittimità e, proprio considerati orari, riprese, analisi del contesto, insieme delle condotte complessivamente poste in essere dagli altri manifestanti coinvolti in azioni violente, ha limitato come detto la condotta imputabile al [OSCURATO:PERSONA] ad uno specifico contesto temporale. Con tale persuasiva e logica motivazione il ricorrente non si confronta, dandone all'evidenza una lettura del tutto parcellizzata e concentrata su profili marginali non rilevanti. È stata, difatti, ricostruita in modo logico, coerente e persuasivo, la compresenza attiva dei soggetti sopra indicati all'interno di un gruppo di manifestanti molto attivo, aggressivo, dedito al lancio organizzato e strategico di pietre, con piena adesione di ciascuno a tale complessiva azione e strategia, con evidente rafforzamento del gesto violento altrui, allo scopo di raggiungere un esito lesivo di interesse comune. In tal senso, è estremamente significativo considerare come la Corte di appello abbia inequivocabilmente chiarito che il lancio di lacrimogeni contestato, ritenuto arbitrario (elemento questo motivatamente escluso dalla Corte di appello a pag. 77 con motivazione con la quale il ricorrente non si confronta) è comunque avvenuto intorno alle ore 12, mentre le azioni imputate al [OSCURATO:PERSONA] e al gruppo di soggetti che con lui si accompagnavano si collocavano tra le 16 e 16.45. Un dato temporale inequivoco, considerato logicamente risolutivo, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] non si confronta. 19.2 Gli argomenti appena spesi e il richiamo ai principi di diritto enunciati rendono evidente la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ancora una volta, con evidente aspecificità nella formulazione del motivo, si limita a fornire una propria prospettazione alternativa, non consentita in questa sede. Non si confronta il ricorrente con l'argomentata motivazione della Corte di appello che ha recisamente escluso nel caso in questione, nel periodo temporale di riferimento, per quanto concerne la posizione specifica del [OSCURATO:PERSONA], coinvolto in una violenta ed organizzata azione collettiva a carattere aggressivo, la ricorrenza di fatto ingiusto altrui. L'argomentazione della Corte di appello, contrariamente a quanto affermato in ricorso, è chiara e persuasiva, logicamente proposta nel ricostruire la proporzionalità e conformità alle regole di ingaggio dell'azione delle forze dell'ordine (pag. 102 e seg.). 19.3 Il quarto motivo di appello si caratterizza per la sua assoluta genericità nella sua allegazione (in mancanza di chiara indicazione del punto della motivazione ritenuto in violazione di legge per un'indebita estensione allo stesso della responsabilità per le lesioni riferite al [OSCURATO:PERSONA], come correttamente sottolineato anche dal Procuratore generale nella propria requisitoria, avendo il ricorrente omesso di puntualizzare specificamente verso quali soggetti parti lese sarebbe stata ingiustamente pronunciata condanna nei suoi confronti), oltre che inammissibile perché non proposto in sede di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto. 20. [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato esclusivamente per il capo 46) della rubrica relativamente ai fatti avvenuti in data 3 luglio 2011 presso la centrale idroelettrica, con riduzione di pena rispetto alla decisione del giudice di primo grado. La Sesta sezione di questa Corte aveva disposto annullamento con rinvio rispetto a tale capo d'imputazione affinché venisse verificata la eventuale ricorrenza dei presupposti legittimanti l'applicazione dell'art. 393-bis cod. pen. 20.1 Il primo motivo di ricorso non è consentito e presenta evidenti profili di aspecificità risolvendosi in sostanza in prospettazione alternativa nella valutazione del merito non consentita in questa sede. Il ricorrente, difatti, non si confronta con l'ampia e persuasiva motivazione della Corte di appello quanto alla posizione e alla condotta imputata al Nucera, limitandosi a proporre una propria alternativa versione delle emergenze probatorie, compiutamente considerate dalla Corte di appello in applicazione del disposto della sentenza di annullamento della Sesta sezione di questa Corte. In tal senso si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710-01). La difesa si è dunque limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Non emerge, infatti, la lamentata violazione di legge, né il vizio della motivazione perché illogica, contraddittoria o omessa, della sentenza della Corte di appello, che ha specificamente argomentato quanto ai fatti residui oggetto di imputazione. Il giudice di secondo grado, dopo aver puntualmente chiarito il tema relativo alla portata e possibilità di riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., identificato il criterio di giudizio conseguente in considerazione della legittima reazione, quando caratterizzata da immediatezza, consequenzialità e proporzionalità, elementi che devono necessariamente essere compresenti per poter ritenere la reazione strettamente determinata dall'atto arbiritrario, da escludere nel caso in cui tra l'atto arbitrario e la reazione intercorra un considerevole lasso di tempo, ha analizzato compiutamente la condotta del Nucera (pag.168), chiarendo come si fosse sin dall'inizio caratterizzata per una riscontrata presenza dello stesso in atteggiamento aggressivo mediante ripetuti lanci di pietre, puntualmente indicando il periodo temporale di riferimento in relazione al quale ritenere la responsabilità del ricorrente, anche tenuto conto della oggettiva istigazione di ulteriori e successivi comportamenti aggressivi da parte di altri manifestanti. Proprio in considerazione di tale complessivo materiale probatorio, e della esplicita video-ripresa e fotogrammi che lo riprendevano al momento del lancio di pietre; tenuto conto del fatto che in seguito il ricorrente risultava attorniato da individui organizzati in attività di vera e propria aggressione continuata, la Corte di appello, esattamente adeguandosi al giudizio devoluto in sede di rinvio, ha considerato ricorrente una condotta allo stesso imputabile per il delitto ex art. 336, 339 cod. pen., puntualmente identificata spazio-temporalmente. Proprio tale specifica individuazione, a seguito della puntuale ricostruzione del contesto nel quale maturava la condotta, ha portato la Corte di appello con motivazione del tutto logica e persuasiva ad escludere sia la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 393-bis cod. pen. (tenuto conto dell'assenza di atti illegittimi), che la possibilità di riconoscerne la ricorrenza anche in forma putativa. In tal senso è opportuno considerare che la Corte di appello, contrariamente a quanto ripetutamente affermato dalle difese, ha proprio in relazione ai fatti verificatisi in questa data identificato con chiarezza comportamenti delle forze dell'ordine ritenuti non consoni alla funzione svolta e in violazione delle regole di ingaggio, sulla base di elementi documentali e testimonianze in equivoche (pag. 163 e seg.), ma ha anche persuasivamente chiarito come tale contesto non fosse in alcun modo identificabile con ambito territoriale e spazio temporale nell'ambito del quale maturava la condotta del Nucera (pag. 169 e seg., pag. 180 e seg.), affrontando in modo analitico e compiuto, disattendendo compiutamente le censure proposte dalla difesa sul punto. Con tale motivazione, che analizza tempi e modi dell'azione ed anche la possibilità di eventuali versioni alternative agli elementi emersi documentalmente sulla base di video riprese relative al Nucera, la difesa non si confronta. È stata, in altri termini, resa una motivazione specifica, con la quale si è motivatamente esclusa la ricorrenza di atti arbitrari, tenendo conto del complesso degli elementi sopra richiamati, indicativi della volontà di agire in un contesto oggettivamente aggressivo e violento, con conseguente esclusione di qualsiasi provocazione proprio a causa della riscontrata azione collettiva a carattere aggressivo (pag. 174). La Corte di appello ha, dunque, compiutamente argomentato connotando in modo persuasivo quanto alla condotta imputata al Nucera. 20.2 Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato oltre che, all'evidenza, aspecifico. Devono essere anche qui richiamati i principi di cui al punto 6.1. risolvendosi la censura in una mera prospettazione alternativa del ricorrente non consentita in questa sede. La difesa deduce, infatti, in modo assai generico un travisamento per omissione, senza neanche proporre la conseguente e necessaria prova di resistenza in relazione al dedotto travisamento e limitandosi, nonostante la dizione proposta, a proporre una diversa lettura quanto alla connotazione dei luoghi, senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza, dandone una lettura parcellizzata quanto all'asserito lancio di lacrimogeni poco prima dei lanci del Nucera, circostanza questa motivatamente esclusa dalla Corte con ricostruzione temporale adeguata ed approfondita basata sul materiale video e fotografico in atti.20.3 Il terzo motivo di ricorso non è consentito sia per la aspecificità dell'articolazione, che la introduzione di un tema nuovo che non era stato mai in precedenza introdotto. 20.4 Il quarto e quinto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente afferendo complessivamente alla dosimetria della pena, sia in considerazione dell'asserita mancanza di motivazione quanto alla esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., che quanto alla determinazione della pena in generale. I motivi sono manifestamente infondati. Difatti la Corte di appello ha ampiamente descritto caratteristiche della condotta imputata, escludendo in modo evidente la ricorrenza dell'invocata attenuante, richiamando la particolare intensità del dolo quale elemento rilevante nella considerazione del bilanciamento delle circostanze e determinazione della pena, giungendo comunque ad una consistente riduzione della dosimetria della pena. Non si evidenzia alcuna irragionevolezza manifesta nella complessiva considerazione del trattamento sanzionatorio. In tal senso si deve ricordare nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). Tenuto conto della dosimetria della pena e della motivazione resa sul punto in assenza di irragionevolezza appare pienamente rispettato il principio di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo le quali «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione). 21. [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo proposto non è manifestamente infondato, ricorrendo oggettivamente una contraddittorietà tra il dispositivo della sentenza impugnata e la motivazione. Difatti il dispositivo richiama una declaratoria di prescrizione per tutte le lesioni contestate, senza considerare che le lesioni nei confronti del Valdruccio erano lesioni gravi, mentre la motivazione (pag.192) ricostruisce la responsabilità per tali lesioni in modo specifico, non ritenendole prescritte e determinando conseguentemente anche un aumento in continuazione di mesi uno di reclusione. Questa Corte ha ripetutamente affermato, con principio che qui si intende ribadire, che il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, anche se va precisato che tale prevalenza non è automatica, bensì dipende dalle specificità del caso posto all'attenzione del giudice di legittimità (Sez. 6, n. 7890 del 01/02/2017, Esposito, Rv. 269375-01; Sez. 6. N. 19852 del 13/04/2016, Mucci, Rv. 267177- 01;Sez. 5, n. 22736 del 23/03/2011, Corrado, Rv. 250400-01). Nel caso di specie tuttavia, pur ricorrendo un'evidente contrarietà del dispositivo all'esito decisorio, che aveva ritenuto la piena responsabilità del ricorrente per le lesioni gravi procurate in occasione degli scontri oggetto di imputazione a carico dello stesso, la recidiva, effettivamente contestata, alla fine non è stata ritenuta dal primo giudice e dunque non deve essere computata al fine di determinare il tempo necessario a prescrivere (Sez. U, n. 20808 del del 25/10/2018, Schettino, Rv. 275319-01), con la conseguenza che, alla data odierna, anche per tali lesioni deve essere ritenuto l'intervenuto decorso del termine di prescrizione, con conseguente eliminazione della relativa pena nella misura di un mese di reclusione. 21.2 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Non ricorre all'evidenza il lamentato vizio della motivazione, tra l'altro aspecificamente articolato in tutte le sue forme (mancante, contraddittoria, illogica), né tanto meno la lamentata violazione di legge quanto alla scelta della dosimetria della pena. La Corte di appello ha, infatti, specificamente motivato, in modo persuasivo, la propria valutazione sul punto, giustificando anche la scelta di una pena superiore al minimo edittale. Tenuto conto della dosimetria della pena e della motivazione resa sul punto in assenza di irragionevolezza, appare pienamente rispettato il principio di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo le quali «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione). 22. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ][OSCURATO:PERSONA]. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. I ricorrenti sono tutti stati imputati e condannati per condotte poste in essere in data 3/07/2011 ad esito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Sesta sezione (in relazione al profilo della configurabilità della responsabilità concorsuale ed anche quanto alla possibile ricorrenza della causa di giustificazione prevista dall'art. 393-bis cod. pen. per effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen.).22.1 Il primo motivo di ricorso, presentato nell'interesse di tutti i ricorrenti non è consentito e si caratterizza, inoltre, per tratti di evidente manifesta infondatezza per la sua aspecifica articolazione, in mancanza di reale confronto con le argomentazioni spese sul punto dalla Corte di appello. I ricorrenti, difatti, nel contestare la valutazione effettuata quanto alla assenza dei presupposti per poter applicare la previsione dell'art. 393-bis cod. pen. si limitano a proporre una propria lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede. In tal senso si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157- 02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710-01). La difesa si è, dunque, limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Non emerge, infatti, la lamentata violazione di legge, né il vizio della motivazione perché illogica, contraddittoria o omessa, della sentenza della Corte di appello, che ha specificamente argomentato quanto ai fatti oggetto d'imputazione con considerazione specifica delle condotte di ciascun imputato, ricostruzione del contesto ed esclusione di qualsiasi elemento di arbitrarietà nelle condotte tenute dai pubblici ufficiali nel caso di specie. La Corte di appello, dopo aver puntualmente chiarito il tema relativo alla portata e possibilità di riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. (pag. 80, 81), identificato il criterio di giudizio conseguente in considerazione della legittima reazione, quando caratterizzata da immediatezza, consequenzialità e proporzionalità, elementi che devono necessariamente essere compresenti per poter ritenere la reazione strettamente determinata dall'atto arbitrario, da escludere nel caso in cui tra l'atto arbitrario e la reazione intercorra un considerevole lasso di tempo, ha analizzato compiutamente la condotta dei ricorrenti (pag. 84 per la [OSCURATO:PERSONA], poi arrestata alle ore 14, pag. 90 per il [OSCURATO:PERSONA], pag. 100 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), chiarendo come si fosse sin dall'inizio caratterizzata per una riscontrata presenza degli stessi in atteggiamento aggressivo mediante ripetuti lanci di pietre, nonché specifica indicazione del periodo temporale di riferimento in relazione al quale ritenere la responsabilità dei singoli ricorrenti, anche tenuto conto della consistente e violenta azione posta in essere in comune, in correlazione tra loro, con organizzazione di mezzi e persone, divisione dei ruoli, programmazione di assalti organizzati ed attività in concorso con molte altre persone. Proprio in considerazione di tale complesso ed articolto materiale probatorio, oltre che della esplicita video-ripresa e fotogrammi, con riferimento ad un complesso di individui organizzati in attività di vera e propria aggressione continuata, la Corte di appello, esattamente adeguandosi al giudizio devoluto in sede di rinvio, ha considerato ricorrenti le condotte rispettivamente imputate, puntualmente identificatane la portata in un ben definito contesto spazio-temporale. Proprio tale specifica individuazione, a seguito della puntuale ricostruzione del contesto nel quale maturava la condotta, ha portato la Corte di appello, con motivazione del tutto logica e persuasiva, ad escludere sia la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 393-bis cod. pen.(tenuto conto dell'assenza di atti illegittimi), che la possibilità di riconoscerne la ricorrenza anche in forma putativa. In tal senso è opportuno considerare che la Corte di appello, contrariamente a quanto ripetutamente affermato dalle difese, ha, proprio in relazione ai fatti verificatisi in questa data, identificato con chiarezza comportamenti delle forze dell'ordine ritenuti non consoni alla funzione svolta e in violazione delle regole di ingaggio, sulla base di elementi documentali e testimonianze inequivoche, ma ha anche persuasivamente chiarito come tale contesto non fosse in alcun modo identificabile nell'ambito territoriale e spazio-temporale ove maturava la condotta dei ricorrenti, affrontando in modo analitico ed argomentando persuasivamente quanto alle censure proposte dalla difesa sul punto. Con tale motivazione, che analizza compiutamente tempi e modi dell'azione ed anche la possibilità di eventuali versioni alternative agli elementi emersi sulla base di video riprese e testimonianze relative alla posizione e ruolo dei ricorrenti (Surcis per la [OSCURATO:PERSONA], a mero titolo esemplificativo, che richiamava l'evidente travisamento della stessa, il lancio di oggetti contundenti per un periodo temporale assai ampio prima dell'arresto; innumerevoli video riprese per il [OSCURATO:PERSONA], pag. 90, esemplificativi della pluralità di lanci di oggetti contundenti, circondato da altri manifestanti in atteggiamento aggressivo, con evidente rafforzamento dell'altrui proposito criminoso proprio in considerazione della inequivoca e incidente azione dallo stesso posta in essere, definita correttamente come protratta, insistita e coordinata, del tutto incompatibile con la circostanza attenuante invocata dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto), la difesa non si confronta. È stata, in altri termini, resa una motivazione specifica; è stata giustificata in modo logico e persuasivo l'esclusione di atti arbitrari (anche a pag. 91 quanto all'uso di lacrimogeni), tenendo conto del complesso degli elementi sopra richiamati, indicativi della volontà di agire in un contesto oggettivamente aggressivo e violento, con conseguente esclusione di qualsiasi provocazione proprio a causa della riscontrata azione collettiva a carattere aggressivo in assenza di alcuna arbitrarietà delle condotte poste in essere dalle forze dell'ordine, ed anzi richiamando in modo persuasivo la legittimità e congruità di tale azione. Con esclusione quanto alla [OSCURATO:PERSONA] della circostanza dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, avendo la Corte chiarito come la stessa ricorrente non avesse fornito alcun elemento per il riconoscimento dell'attenuante con particolare riferimento al nesso di causalità psichica (pag. 85). La Corte di appello ha, dunque, compiutamente argomentato connotando in modo persuasivo la condotta imputata ai ricorrenti.22.2 Anche il secondo motivo di ricorso si caratterizza per l'evidente volontà dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche quanto al giudizio sulle lesioni, di giungere ad una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. Devono essere in tal senso richiamati i principi di diritto ampiamente esplicati al punto 8.1. La Corte di appello ha ampiamente motivato e correttamente ricostruito le condotte dei singoli ricorrenti (pag. 117 e seg.) con motivazione ampia e persuasiva con la quale i ricorrenti non si confrontano. 22.3 Il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La Corte di appello ha reso una motivazione puntuale, logica e del tutto priva di aporie quanto alla scelta del trattamento sanzionatorio, evidenziando in modo analitico la particolare gravità della condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], la ricorrenza di consistenti precedenti penali allo stesso riferibili, la diversa estensione temporale della condotta posta in essere rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], giustificando specificamente la scelta di una pena superiore al minimo edittale attesa la caratterizzazione violenta e ripetuta della condotta posta in essere (pag. 196 e seg.). Con tale specifica motivazione il ricorrente non si confronta. In tal senso si deve ricordare nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). 22.4 Il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta in modo di fatto generico ed aspecifico una asserita violazione, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, del principio del divieto di reformatio in pejus. La Corte di appello ha motivato specificamente in tema di trattamento sanzionatorio ed ha individuato la pena base per il più grave reato di cui al capo 11) nella misura di anni uno e mesi dieci di reclusione, pena che è significativamente inferiore alla pena base identificata in primo grado nella misura di anni tre di reclusione. Pena oggettivamente inferiore alla originaria pena base da identificare, appunto, in relazione alla sentenza di primo grado. Inoltre, il trattamento sanzionatorio complessivamente considerato appare rispettoso di tutti i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema, in presenza di una diversa connotazione della sequenza relativa alla dosimetria della pena a seguito della intervenuta dichiarazione di estinzione del reato di lesioni personali e danneggiamento.22.5 Anche il quinto motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Marin è manifestamente infondato ed articolato ancora una volta in modo generico, in mancanza di specifico confronto con la motivazione della Corte di appello sul punto (pag. 200 e seg.). Dal ragionamento articolato in tal senso dalla Corte di appello, con analisi specifica e puntuale delle posizioni dei singoli ricorrenti, non emerge alcuna irragionevolezza, mancando invece una compiuta argomentazione sul punto da parte della difesa. In tal senso si deve ricordare nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione). 22.6 Anche il sesto motivo di ricor
Sentenza Cassazione n. 22903/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris