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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20288/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con l'unico motivo proposto si deduce, nell'interesse di Sass4; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il vizio di violazione di legge in tema di responsabilità, e di motivazione, in relazione alle attenuanti generiche respinte, che invece sono state riconosciute.

Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, per cui il ubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in- kr esrmeL i ricorrenti on hanno allegato la mancanza di • z, 1 t 1,4 41-, n'e n, volontà dell'imputatM altri vizi ammissibili per I gge; tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17.01.20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con l'unico motivo proposto si deduce, nell'interesse di Sass4; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il vizio di violazione di legge in tema di responsabilità, e di motivazione, in relazione alle attenuanti generiche respinte, che invece sono state riconosciute. Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, per cui il ubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in- kr esrmeL i ricorrenti on hanno allegato la mancanza di • z, 1 t 1,4 41-, n'e n, volontà dell'imputatM altri vizi ammissibili per I gge; tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17.01.20
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