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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021

Cassazione n. 41421/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOtlet-e-a-v-v-ise-a-14-e-p3a1+ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, I GIP del Tribunale di Torino, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di quattro mesi di reclusione ed C 800,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendo carenza di motivazione sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 5 ottobre 2021 Il consigliere 7teNsore [OSCURATO:PERSONA] i oUi - St

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOtlet-e-a-v-v-ise-a-14-e-p3a1+ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, I GIP del Tribunale di Torino, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di quattro mesi di reclusione ed C 800,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendo carenza di motivazione sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 ottobre 2021 Il consigliere 7teNsore [OSCURATO:PERSONA] i oUi - St
Sentenza Cassazione n. 41421/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris