CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2021
Cassazione n. 00177/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza pronunciata in data 20 maggio 2021 dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, divo n. 286/1998, accertato in Pescara il 7 maggio 2021, e condannato alla pena di C 20.000 di multa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. per aver il primo giudice applicato la recidiva, che non era stata previamente contestata all'imputato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della recidiva e al relativo aumento di pena. 4. Il difensore ha depositato memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della recidiva. La sentenza impugnata ha applicato la recidiva, determinando l'aumento della pena base di C 12.000 di multa alla pena finale di C 20.000 di multa, in assenza di contestazione della stessa, né con il decreto di citazione né, in via suppletiva, nel corso del dibattimento. E' stata dunque violata la norma di cui all'art. 517 cod. proc. pen., che impone la contestazione suppletiva delle circostanze aggravanti non contestate nel decreto di citazione, norma sanzionata, ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen., a pena di nullità della sentenza nella parte relativa alla circostanza aggravante. All'annullamento della statuizione relativa all'applicazione della recidiva, non contestata, consegue la rideterminazione della pena, cui, in ragione di quanto indicato dal primo giudice, può provvedere questa Corte, ai sensi dell'art. 620 lettera L cod. proc. pen. La pena va dunque rideterminata in C 12.000, pari alla pena base stabilita dal primo giudice. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della recidiva e ridetermina [a pena in euro 12.000,00 di multa. Così deciso il 12 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]