CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 ottobre 2026
Cassazione n. 26344/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli2964avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 362/2024 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 11/06/2024 R.G.N. 225/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26449/2024 Numero di raccolta generale 26344/2026Numero sezion ale 2964/2026 Data pubblicazione 06 /10/20261. Nel febbraio 2015 [OSCURATO:PERSONA] stipulava con [OSCURATO:SOCIETA]. un contrattodi agenzia a tempo indeterminato, avente ad oggetto l’attività di promotore finanziario senzaesclusiva e senza rappresentanza, unitamente a un accordo integrativo di durataquinquennale.Quest’ultimo, espressamente qualificato come parte integrante del contratto principale,prevedeva specifiche modalità di remunerazione, tra cui provvigioni integrative e bonuscorrelati al raggiungimento di obiettivi commerciali, nonché la facoltà dell’agente di recederedal solo accordo senza preavviso, conservando le somme già percepite.2. Alla scadenza dell’accordo integrativo, nel febbraio 2020, la [OSCURATO:PERSONA] corrispondevaall’agente un bonus provvigionale aggiuntivo di euro 280.551,24, oltre a provvigioniintegrative.3. Con comunicazione del 10 marzo 2021 [OSCURATO:PERSONA] recedeva con effetto immediato dalrapporto di agenzia, senza osservare il preavviso contrattuale.[OSCURATO:PERSONA] gli richiedeva, pertanto, l’indennità sostitutiva del preavviso, quantificata ineuro 99.742,01 sulla base di tutte le provvigioni percepite nell’anno precedente, compresequelle derivanti dall’accordo integrativo. L’agente contestava il computo di tali somme.4. Adìto da [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento della minore somma dovuta, il Tribunale di Bolognaaccoglieva la domanda, escludeva dalla base di calcolo le provvigioni integrative e il bonus erideterminava l’indennità. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto domanda riconvenzionale per ilpagamento dell’intero importo e di ulteriori somme.5. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 362/2024, riformava la decisione diprimo grado. Ritenuto che l’accordo integrativo costituisse parte integrante del contrattoprincipale, includeva le relative provvigioni nella base di calcolo dell’indennità e condannavaArona al pagamento di euro 99.742,01, al netto di quanto già versato.6. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.7. Entrambe le parti hanno depositato memoria.8. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ. Censural’interpretazione del rapporto tra contratto principale e accordo integrativo, in forza della qualeNumero registro generale 26449/2024 Numero di raccolta generale 26344/2026Numero sezion ale 2964/2026 Data pubblicazione 06 /10/2026la Corte territoriale ha incluso nella base di calcolo dell’indennità di mancato preavviso leprovvigioni integrative e il bonus provvigionale.Deduce che la Corte d’appello avrebbe privilegiato un’interpretazione formalistica, senzaricostruire la comune volontà delle parti né considerare la ratio delle pattuizioni e, inparticolare, la clausola che consentiva il recesso dall’accordo integrativo senza preavviso, condiritto dell’agente a trattenere le somme percepite. Tale clausola dimostrerebbe l’intento disottrarre le relative provvigioni alla disciplina del preavviso; la diversa lettura determinerebbe,invece, un assetto irragionevole e squilibrato del rapporto.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 dell’Accordo economico collettivo del 16 febbraio2009.In via subordinata, deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato laclausola di maggior favore, omettendo di considerare che essa dovrebbe operare a vantaggiodel recedente o, comunque, della parte debole del rapporto, e avrebbe così applicato uncriterio di calcolo più oneroso per l’agente.Sostiene, pertanto, che la corretta applicazione della disciplina collettiva avrebbe impostola riduzione dell’indennità mediante una diversa determinazione della base di computo.3. I motivi, da esaminare congiuntamente perché entrambi attinenti all’attivitàinterpretativa, rispettivamente dell’accordo integrativo e dell’art. 11 AEC del 16 febbraio2009, sono infondati.4. La Corte d’appello ha ritenuto irrilevanti, ai fini del calcolo dell’indennità sostitutiva delpreavviso, sia la scadenza dell’accordo integrativo anteriormente al recesso dell’agente, siala clausola di cui all’art. 6, che consentiva all’agente di recedere dal solo accordo senzapreavviso, trattenendo gli importi già percepiti a titolo di provvigioni integrative e senza dirittoa ulteriori competenze a saldo. Ha quindi incluso nella base di computo le provvigioniintegrative, pari a euro 6.000 lordi, e il bonus provvigionale di euro 280.551,24, entrambiriferiti all’anno civile precedente il recesso (1° gennaio-31 dicembre 2020).È pacifico che l’11 febbraio 2015 [OSCURATO:PERSONA] aderì alla lettera d’incarico di [OSCURATO:SOCIETA],avente ad oggetto lo svolgimento, senza esclusiva e senza rappresentanza, dell’attività diagente e promotore finanziario. L’incarico, a tempo indeterminato, prevedeva un termine dipreavviso di tre mesi per l’agente e termini crescenti per la [OSCURATO:PERSONA].5. L’indennità sostitutiva del preavviso, assimilata in dottrina a una clausola penale,assolve una funzione risarcitoria, compensando il pregiudizio derivante dall’inosservanza deltermine di preavviso.Numero registr o generale 26449/2024 Numero di raccolta generale 26 344/2026Numero sezion ale 2964/2026 Data pubblicazione 06/10/2026La relativa quantificazione è demandata alla contrattazione collettiva. Questa Corte haaffermato che, ove i criteri di calcolo siano stabiliti da una disciplina collettiva efficace ergaomnes, il giudice deve applicarli anche in mancanza di espresso richiamo delle parti, senzapoter procedere a liquidazione equitativa (Cass. n. 2407/1986).Ai fini della determinazione dell’indennità devono inoltre considerarsi tutti gli affariconclusi dall’agente nell’anno anteriore alla cessazione del rapporto e regolarmente eseguiti(Cass. n. 590/1984).6. La sentenza impugnata ha fondato la riforma della decisione di primo grado sullaqualificazione dell’accordo del 4 febbraio 2015 come parte integrante del rapporto di agenziae sulla conseguente inclusione delle provvigioni e dei bonus ivi previsti nella base di calcolodell’indennità sostitutiva del preavviso.La Corte territoriale ha escluso l’autonomia dell’accordo integrativo valorizzando: a)l’espresso collegamento negoziale sancito dall’art. 10, che lo qualificava come parte«integrante e sostanziale» del contratto principale; b) l’unitaria funzione economica dellepattuizioni, poiché l’accordo regolava soltanto ulteriori componenti del compenso, collegatealla medesima attività di promotore finanziario; c) l’assenza di un’autonoma causa negoziale;d) la portata dell’art. 6, limitato al recesso dal solo accordo integrativo, nella specie maiesercitato, e inidoneo a escludere dal calcolo dell’indennità le provvigioni già maturate; e)l’irrilevanza della cessazione del piano provvigionale, trattandosi di somme corrisposte indipendenza del rapporto di agenzia.7. Tale ricostruzione è coerente con il principio secondo cui, ai fini dell’indennitàsostitutiva del preavviso dell’agente, devono computarsi tutti gli emolumenti percepiti indipendenza del rapporto. La nozione di «corrispettivi dovuti e percepiti» ha infatti carattereomnicomprensivo e include ogni compenso avente causa normale nel rapporto di agenzia,compresi incentivi, premi e compensi per obiettivi (Cass. n. 4509 del 5 marzo 2015).8. Il medesimo principio è recepito dall’art. 11 AEC, che commisura l’indennità sostitutivaalle «somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia» nei dodici mesi anteriori allacomunicazione del recesso. Nella base di calcolo rientrano, pertanto, oltre alle provvigioniordinarie, le provvigioni integrative, i bonus, gli incentivi, i premi di produzione e ogni altrocompenso originato dal rapporto.9. L’interpretazione accolta dalla Corte d’appello, plausibile e rispettosa dei canoni di cuiagli artt. 1362 e ss. cod. civ., non è censurabile in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. n.18214/2024). La sentenza ha ricostruito la comune volontà delle parti attraverso un esamelogico-sistematico, e non meramente letterale, delle clausole, valorizzando altresì ilNumero registr o generale 26449/2024 Numero di raccolta generale 26 344/2026Numero sezion ale 2964/2026 Data pubblicazione 06/10/2026comportamento complessivo tenuto nell’esecuzione del contratto e la regola di interpretazionesecondo correttezza e buona fede. Ha così qualificato l’integrazione del compensoprovvigionale come condizione di maggior favore per l’agente, non già come garanzia didurata minima del contratto (Cass. n. 21199/2018).10. Analoghe considerazioni valgono per l’art. 11 AEC, del quale la Corte territoriale haofferto un’interpretazione conforme al dato testuale e coerente con la tutela dell’interessedella parte che subisce il recesso senza preavviso.11. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sonoliquidate come in dispositivo. Sussistono, ove dovuto, i presupposti per l’applicazione dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 percompensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 per centoe accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso il 17 giugno 2026.La PresidenteAdriana DoronzoNumero registro generale 26449/2024 Numero di raccolta generale 26344/2026Numero sezion ale 2964/2026 Data pubblicazione 06 /10/2026