CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 marzo 2024
Cassazione n. 12224/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-controComune di Napoli in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Alterio-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado diCampania n. 1935/2024 depositata il 18/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La presente vicenda processuale prende le mosse dall’avviso inrettifica relativamente all’imposta IMU per l’anno 2018 notificato alcontribuente [OSCURATO:PERSONA] per molteplici immobili siti nel Comune diNapoli.2. Il contribuente impugnava tale avviso innanzi al giudice tributario diprimo grado che, dopo aver dato atto che lo stesso Comune di NapoliNumero registro generale 22310/2024Numero sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 12224/2026Data pubblicazione 01/05/2026aveva provveduto a correggere la rendita catastale in conformità aldiverso classamento derivante da una sentenza inter partes conconseguente rideterminazione della rendita relativa all’immobile, censito incatasto come AVV/13/427/61, respingeva per il resto il ricorso.3. Avverso siffatta pronuncia insorgeva il contribuente innanzi allaCorte di Giustizia Tributaria di 2° grado che rigettava l’appello, ritenendo,da un lato, il difetto del requisito della residenza anagrafica in relazioneall’immobile per il quale in contribuente invocava l’esenzione perl’abitazione principale e del preteso immobile pertinenziale, dall’altro, chela titolarità dei cespiti sub 23 e sub 25 risultasse da una denuncia a finiICI del 1995 presentata dal contribuente e una nota di trascrizione;evidenziava che la documentazione prodotta dall’appellante non fosseidonea ad escludere la titolarità di siffatti immobili che risultavano, inoltre,ancora intestati al padre del contribuente, e che rispetto ad essil’appellante non aveva esibito eventuale rinuncia alla successione o atti dialienazione a terzi.4. Il contribuente ha impugnato innanzi alla Corte di Cassazione lasentenza di secondo grado, affidandosi a tre motivi.5. Il Comune di Napoli ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8,comma 2, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, assumendo che Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania avesse violato ildisposto di cui all’ art. 8, comma 2, citato nella parte in cui non haritenuto l’immobile di proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA] (unità immobiliaresita in Napoli (NA) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 29, sez. Avv, foglio 13,particella 427, sub 61) quale prima casa, e non considerando,contestualmente, pertinenza della stessa il sub 62.1.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 22310/2024Numero sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 12224/2026Data pubblicazione 01/05/20261.2. La disposizione di cui la ricorrente lamenta la violazione, ossia l’art.8comma 2 del D.lgs. 504/92 -che, nell’individuazione dell’abitazioneprincipale, consente di prescindere dal requisito della residenza anagraficaqualora il contribuente offra la prova contraria rispetto alla presunzionejuirs tantum di coincidenza con le risultanze anagrafiche- risultaapplicabile esclusivamente all’ICI, in quanto, in materia di IMU, checostituisce oggetto del presente giudizio, il legislatore ha declinatodiversamente il concetto di abitazione principale, intendendola come “(…)l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàimmobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimoranoabitualmente e risiedono anagraficamente”, come previsto dall’art.13 2°comma del d.l. 201/2011,convertito dalla l. n. 214 del 2011.1.3. Del resto, come costantemente ribadito da questa Corte (fra le tantevedi Cass.10973/2025) il diritto del contribuente all'esenzione IMU perl'abitazione principale impone, in ogni caso, il concorso imprescindibile diresidenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile per il quale essa èstata invocata, anche dopo l’intervento della sentenza della Cortecostituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13,comma 2, quarto periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testonovellato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,che ha escluso che la nozione di abitazione principale presupponga ladimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare delpossessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ovedimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbiala residenza anagrafica in diverso Comune (Cass., 6- 5, 3 novembre 2022,n. 32339).1.4. Alla luce di quanto sin qui esposto, il giudice di appello ha, quindi,fatto corretta applicazione della disciplina in tema di esenzione IMU perl’abitazione principale e della relativa pertinenza, escludendo tale beneficioNumero registro generale 22310/2024Numero sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 12224/2026Data pubblicazione 01/05/2026in assenza della sussistenza del concorrente requisito della residenzaanagrafica nell’immobile per il quale il contribuente ha invocatol’esenzione, anche con riferimento al relativo box auto pertinenziale,ferma restando l’inapplicabilità al caso di specie dell’art.8 dettato in temadi ICI, trattandosi pacificamente di un avviso di rettifica IMU per l’anno2018.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5 c.p.c. l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per aver la sentenzaimpugnata errato nella parte in cui non ha tenuto conto delladocumentazione prodotta dalla difesa del sig. [OSCURATO:PERSONA] in primogrado, nonché della documentazione prodotta dal Comune di Napoli cheha avvalorato l’assoluta non riferibilità al sig. [OSCURATO:PERSONA] dei seguentiimmobili: 1) [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] n. 29 B, sez Avv, foglio 13,numero 427, sub 23; 2) [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] n. 29 B,sezione Avv, foglio 13, numero 427, sub 25.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Il ricorrente si duole, in realtà, dell’omesso esame di elementiistruttori che, tuttavia, come chiarito da questa Corte, non integra, di persé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, sicché ilfatto storico non può identificarsi con il difettoso esame.2.3. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass.,Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n.9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell'affermare che: ilnovellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdottonell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellaNumero registro generale 22310/2024Numero sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 12224/2026Data pubblicazione 01/05/2026sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l'omesso esamedi elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di unfatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio delpotere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice dimerito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; nelgiudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attieneall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. SU 27dicembre 2019 n. 34476).2.4. Alla luce di quanto sin qui esposto, l’inammissibilità della censurarisulta evidente perché essa si pone al di fuori del paradigma dell’art.360,primo comma, n.5 c.p.c. risolvendosi nella critica all’apprezzamento, nonsindacabile nel giudizio di legittimità sotto tale profilo, degli elementiistruttori da parte del giudice di appello in ordine alla legittimazionepassiva del contribuente in relazione ai cespiti sub 23 e sub 25, ritenendoche la documentazione prodotta dal Comune (nota di trascrizione edichiarazione ICI) ne offrisse la prova, traendo ulteriore convincimento intal senso dalla mancata contestazione della persistenza della relativaintestazione catastale di tali immobili al padre- defunto- del contribuente.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.7Numero registro generale 22310/2024Numero sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 12224/2026Data pubblicazione 01/05/2026comma 5 bis del D.Lgs.546/92 sotto il profilo dell’art.360, primo comma,n. 3. c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata avesse violato ilprincipio che governa l’onere della prova nel processo tributario, secondoil quale spetta all'amministrazione finanziaria di provare in giudizio leragioni su cui si fonda l'atto impositivo; in particolare assume che ilCollegio avesse inammissibilmente sovvertito l’onere della prova, laddoveha affermato che “Invero, si rileva che da tali visure catastali gli immobilide quibus risultano ancora intestati al padre del Varriale che, in seguito aldecesso del proprio genitore, avrebbe avuto l’onere di aggiornare la bancadati catastale in qualità di erede. Né, per altro, ha esibito eventualerinuncia alla successione o atti di alienazione ad altri dei suddetti immobili.Ritiene la Corte che il contribuente, quindi, non ha fornito alcuna provadell’assunto difensivo, ribadito con l’appello…”.3.1. Il motivo è infondato.3.2. Come già affermato da questa Corte (vedi Cass.32458/25) ladeduzione della violazione dell'art. 2697 c.c., sottesa alla denunciataviolazione dell’art.7 comma 5 bis del D.Lgs. che pone a caricodell’amministrazione la prova dei fatti costitutivi della pretesa impositiva,è configurabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiaonerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddove oggettodi censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle proveproposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entroi ristretti limiti dell’ art. 360 n. 5 c.p.c.) (Cass., Sez. 3, n. 15107/2013,Rv. 626907 – 01, Sez. 3, n. 13395/2018, Rv. 649038 – 01).3.3. Nel caso in esame, la censura non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata, estrapolando un passo della decisione che ponealla base del motivo, che va, però, interpretato alla luce delleNumero registro generale 22310/2024Numero sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 12224/2026Data pubblicazione 01/05/2026argomentazioni svolte complessivamente dal giudice di appello peraffermare la legittimazione passiva del contribuente anche in relazione aicespiti sub 23 e sub 25.3.4. Ciò, perché il Collegio ha tratto il convincimento sulla sussistenza ditale legittimazione passiva dall’esame della dichiarazione ICI del 1995relativa a tali cespiti presentata dallo stesso contribuente e dalla nota ditrascrizione, per poi rilevare che, anche in considerazione della persistenteintestazione degli stessi in favore del padre defunto, che il ricorrente nonavesse fornito alcuna prova (evidentemente contraria) in grado didimostrare la dismissione di tali beni, pe rinuncia alla successione o peralienazione a terzi.3.5. Così operando il giudice di appello non si è affatto avvalso dellaregola del giudizio di cui all’art.2697 c.c. per ritenere provato il fattocostitutivo della pretesa impositiva IMU rappresentato dalla legittimazionepassiva del contribuente -che pacificamente spetta all’amministrazionefinanziaria provare ai sensi del comma 5 bis dell’art.7 D.Lgs.546/1992-avendo accertato -con apprezzamento di merito non sindacabile in sede dilegittimità- che siffatta documentazione comprovasse di per sé la titolaritàdi tali cespiti in capo al contribuente che, a sua volta, secondo il Collegio,non aveva offerto -anche in tal caso con apprezzamento di merito nonsindacabile in sede di legittimità- adeguata documentazione checomprovasse, a contrario, la non appartenenza di tali beni; il che escludein radice la prospettata violazione di legge dell’art.7 comma 5 bis delD.Lgs. 546/1992 in rapporto all’art.2697 c.c., avendo il Collegio di 2°grado dedotto positivamente la sussistenza della legittimazione passivadel contribuente sulla base della ricognizione della predettadocumentazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale di scelta eapprezzamento degli elementi istruttori da porre alla base della propriadecisione, non, quindi, in applicazione della regola di giudizio in tema diripartizione dell’onere della prova, che pone a carico della parte gravata -Numero registro generale 22310/2024Numero sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 12224/2026Data pubblicazione 01/05/2026pacificamente l’amministrazione ex art.7 comma 5 bis cit. trattandosi diun fatto costitutivo della pretesa impositiva- le conseguenze del suomancato assolvimento .4. In definitiva, il ricorso va rigettato.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delComune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquidain Euro 3.200,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese generali e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezioneTributaria del 11/2/2026Il Presidente