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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 11573/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5927/2017proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,in persona del Presidente pro tempore, domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentatoe difeso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] G. MARCONI N. 23 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 633/2016 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 2 5 9 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della scuola [OSCURATO:PERSONA] per l’educazione fisica Compenso ore eccedenti l’orario R.G.N.5927/2017 Cron.

Rep.

Ud.15/02/2023 - [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena che aveva accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a percepire il trattamento economico previsto dall'art. 87 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006-2009 per dodici mensilità ( in luogo di quello previsto dall'art. 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dall'art. 4 dell'Intesa [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e d aveva dichiarato l’insussistenzadell’obbligo di restituzione delle somme già percepite a detto titolo;

2. la Corte territoriale h a evidenziato, in sintesi, che le parti collettive, con il richiamato art. 87 , avevano differenziato la disciplina dettata per il coordinatore provinciale di educazione fisica da quella applicabile al personale insegnante e solo per quest’ultimo avevano previsto l’intervento della contrattazione integrativa e il necessario collegamento delle ore eccedenti con specifici progetti contenuti nel [OSCURATO:PERSONA] (POF); 3.ha, di conseguenza, ritenuto che l’Intesa del 18 maggio 2010 si era posta in contrasto con la contrattazione nazionale nella parte relativa al trattamento economico spettante ai coordinatori provinciali;

4. per la cassazione della sentenza il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. Civ., il Ministero denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 87 del CCNL 2006/2009 per il personale del comparto della scuola e, trascritta la disciplina contrattuale, sostiene che è applicabile anche al coordinatore il comma 2 della clausola, che collega il compenso a specifici progetti e ne consente la corresponsione in modo forfettario;

2. la seconda censura, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell’art.360 cod. proc. civ., addebita alla sentenza impugnata la violazione degli artt. 87 e 30 del CCNL 2006/2009 nonché dell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001; il Ministero ribadisce che il compenso spettante al coordinatore va determinato a livello di ciascuna istituzione scolastica e nel rispetto dell’art. 37 del CCNI del 31 agosto 1999, che prevede l’intesa fra il MIUR e le organizzazioni sindacali in relazione al piano di ripartizione delle risorse, intesa validamente intervenuta nella fattispecie con la previsione del pagamento una tantum in luogo della maggiorazione oraria prevista dalla contrattazione nazionale;

3. il ricorso, prima ancora che infondato (cfr. Cass. n. 32235/2021, Cass. n. 17639/2019, Cass. 19441/2018 ), è inammissibile perché notificato quando già era spirato il termine perentorio previsto dall’art. 325, comma 2, cod. proc. civ.; risulta dalla produzione di partecontroricorrente che la sentenza impugnata, pubblicata il 18 agosto 2016, è stata notificata, ex art. 11, 2° comma, R.d. n. 1611/1933, all’[OSCURATO:PERSONA] di Bologna in data 13 ottobre 2016, sicché la proposizione del ricorso per cassazione, avviato alla notifica il 20 febbraio 2017, è avvenuta a giudicato già formatosi per il mancato rispetto del termine sopra indicato, spirato il 12 dicembre 2016;

4. alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo;

5. non esistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5927/2017proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,in persona del Presidente pro tempore, domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentatoe difeso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] G. MARCONI N. 23 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 633/2016 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 2 5 9 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della scuola [OSCURATO:PERSONA] per l’educazione fisica Compenso ore eccedenti l’orario R.G.N.5927/2017 Cron. Rep. Ud.15/02/2023 - [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena che aveva accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a percepire il trattamento economico previsto dall'art. 87 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006-2009 per dodici mensilità ( in luogo di quello previsto dall'art. 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dall'art. 4 dell'Intesa [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e d aveva dichiarato l’insussistenzadell’obbligo di restituzione delle somme già percepite a detto titolo; 2. la Corte territoriale h a evidenziato, in sintesi, che le parti collettive, con il richiamato art. 87 , avevano differenziato la disciplina dettata per il coordinatore provinciale di educazione fisica da quella applicabile al personale insegnante e solo per quest’ultimo avevano previsto l’intervento della contrattazione integrativa e il necessario collegamento delle ore eccedenti con specifici progetti contenuti nel [OSCURATO:PERSONA] (POF); 3.ha, di conseguenza, ritenuto che l’Intesa del 18 maggio 2010 si era posta in contrasto con la contrattazione nazionale nella parte relativa al trattamento economico spettante ai coordinatori provinciali; 4. per la cassazione della sentenza il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. Civ., il Ministero denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 87 del CCNL 2006/2009 per il personale del comparto della scuola e, trascritta la disciplina contrattuale, sostiene che è applicabile anche al coordinatore il comma 2 della clausola, che collega il compenso a specifici progetti e ne consente la corresponsione in modo forfettario; 2. la seconda censura, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell’art.360 cod. proc. civ., addebita alla sentenza impugnata la violazione degli artt. 87 e 30 del CCNL 2006/2009 nonché dell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001; il Ministero ribadisce che il compenso spettante al coordinatore va determinato a livello di ciascuna istituzione scolastica e nel rispetto dell’art. 37 del CCNI del 31 agosto 1999, che prevede l’intesa fra il MIUR e le organizzazioni sindacali in relazione al piano di ripartizione delle risorse, intesa validamente intervenuta nella fattispecie con la previsione del pagamento una tantum in luogo della maggiorazione oraria prevista dalla contrattazione nazionale; 3. il ricorso, prima ancora che infondato (cfr. Cass. n. 32235/2021, Cass. n. 17639/2019, Cass. 19441/2018 ), è inammissibile perché notificato quando già era spirato il termine perentorio previsto dall’art. 325, comma 2, cod. proc. civ.; risulta dalla produzione di partecontroricorrente che la sentenza impugnata, pubblicata il 18 agosto 2016, è stata notificata, ex art. 11, 2° comma, R.d. n. 1611/1933, all’[OSCURATO:PERSONA] di Bologna in data 13 ottobre 2016, sicché la proposizione del ricorso per cassazione, avviato alla notifica il 20 febbraio 2017, è avvenuta a giudicato già formatosi per il mancato rispetto del termine sopra indicato, spirato il 12 dicembre 2016; 4. alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo; 5. non esistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese