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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31478/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5787/2024 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova ha parzialmente riformato, in relazione alla disapplicazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio inflitto a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza emessa dal Tribunale di Genova di condanna del reato di cui agli artt. 110, 624/2 bis, 625 c. 2 e 5 e 61 n. 7 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente 3ozic Entony denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - e il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. e) e b) cod. proc. pen. in relazione alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio - sono entrambi inammissibili perché, dal complesso delle valutazioni della Corte di Appello, si evince la motivazione sia del diniego delle circostanze attenuanti generiche sia della quantificazione della pena; Considerato, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che la Corte distrettuale ha menzionato i suoi precedenti, sia pure per chiarire la mancata disapplicazione della recidiva, il che spiega il vaglio negativo anche quanto alle circostanze attenuanti generiche, su cui l'esistenza di precedenti penali può incidere quale fattore negativo; Considerato, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che esso, a parte lamentare il difetto motivazionale, ricollegandolo all'esclusione della recidiva, non spiega perché, al di là dell'eliminazione dell'aumento di penale applicato ex art. 99 cod. pen., l'imputato meritasse un'ulteriore diminuzione della sanzione inflittagli; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Così deciso in Roma, il 16 maggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5787/2024 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova ha parzialmente riformato, in relazione alla disapplicazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio inflitto a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza emessa dal Tribunale di Genova di condanna del reato di cui agli artt. 110, 624/2 bis, 625 c. 2 e 5 e 61 n. 7 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente 3ozic Entony denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - e il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. e) e b) cod. proc. pen. in relazione alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio - sono entrambi inammissibili perché, dal complesso delle valutazioni della Corte di Appello, si evince la motivazione sia del diniego delle circostanze attenuanti generiche sia della quantificazione della pena; Considerato, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che la Corte distrettuale ha menzionato i suoi precedenti, sia pure per chiarire la mancata disapplicazione della recidiva, il che spiega il vaglio negativo anche quanto alle circostanze attenuanti generiche, su cui l'esistenza di precedenti penali può incidere quale fattore negativo; Considerato, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che esso, a parte lamentare il difetto motivazionale, ricollegandolo all'esclusione della recidiva, non spiega perché, al di là dell'eliminazione dell'aumento di penale applicato ex art. 99 cod. pen., l'imputato meritasse un'ulteriore diminuzione della sanzione inflittagli; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Così deciso in Roma, il 16 maggi
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