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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38235/2025

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[OSCURATO:PERSONA] 2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], proponendo motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Violazione di legge nel senso della incostituzionalità dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.in relazione agli art. 3 e 24 Cost. (con conseguente proposizione di questione di legittimità costituzionale) perché la Corte di appello ha applicato tale disciplina ad un atto di impugnazione proposto prima della entrata in vigore della c.d.

Legge Cartabia, disciplina non in vigore al momento della proposizione dell’appello. 2.2.Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica in relazione agli artt. 591, comma 1, lett. c) e 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.; richiamata ancora una volta l’epoca di entrata in vigore della legge Cartabia, il ricorrente ha sostenuto come l’art. 581, comma 1-bis, cod. pen. sia disposizione incostituzionale, inapplicabile al caso di specie, e come la decisione della Corte di appello sia erronea, perché le doglianze non potevano essere dichiarate inammissibili. 3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. 4.Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, oltre che manifestamente infondati. 5.In tal senso, occorre osservare come i motivi si presentino del tutto generici ed aspecifici, rispetto alla decisione impugnata, in mancanza di confronto con il chiaro portato della stessa, del tutto privo di aporie o manifesta illogicità, in assenza di qualsiasi violazione di legge, senza che poi effettivamente sia stato in qualche modo realmente argomentato il rilievo di incostituzionalità della disciplina evocata, che tuttavia, in modo contraddittorio, si vorrebbe ritenere inapplicabile al caso di specie.

Né la difesa ha in alcun modo argomentato in termini di rilevanza ed irragionevolezza della c.d. questione di legittimità costituzionale.

Di fatto, il ricorrente si è limitato a proporre tale questione, sebbene in modo aspecifico, senza in alcun modo realmente confrontarsi con il contenuto del provvedimento impugnato e con la ratio decidendi specificamente evidenziata a pag. 3, dove si è sottolineata la assenza di qualsiasi riferimento alla decisione di primo grado, oltre che agli elementi decisivi in tal senso ritenuti dal primo giudice quanto alla imputazione ascritta al ricorrente, essendosi il ricorrente limitato ad affermazioni apodittiche del tutto svincolate dal ragionamento probatorio posto a base della decisione, in difetto della necessaria specificità intrinseca ed estrinseca del motivo, che, ben prima della evocata c.d.

Legge Cartabia, aveva trovato chiara affermazione di principio quale requisito per la proposizione di valida impugnazione nella decisione delle Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01. 5.1.Ne consegue che - essendo questo l’unico argomento introdotto con i due motivi di ricorso, collegati tra loro, ed ampiamente sovrapponibili quanto alla portata delle censure relative alla illegittimità costituzionale delle disposizioni evocate in tema di proposizione dei motivi di appello e conseguente pronuncia di inammissibilità dello stesso - deve essere qui ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale poiché ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. la dichiarazione di impugnazione ed i motivi a sostegno della stessa debbono coesistere nello stesso atto, non è ammissibile la proposizione della sola questione di illegittimità costituzionale con il ricorso in cassazione in quanto il giudice di legittimità non verrebbe contemporaneamente investito anche dell'impugnazione del capo o del punto della decisione regolati dalla norma di cui si contesta la legittimitàcostituzionale (Sez. 1, n. 46334 del 04/11/2003, Penati, Rv. 04/11/2023, Penati, Rv. 226692-01; Sez. 1, n. 40908 del 09/07/2003, Chionetti, Rv. 226883-01; Sez.1, n. 543 del 07/12/2004, Zambara, Rv. 230809-01; Sez. 1, n. 8434 del 17/12/2008, Palumbo, Rv. 242970-01).

Il collegio è a conoscenza del difforme approdo ermeneutico sostenuto in diversa decisione (Sez.6, n. 31683 del 31/03/2008, Reucci, Rv.240780-01), che tuttavia non appare calzante al caso di specie (attesa la assoluta genericità della censura proposta in questa sede senza specifica allegazione dei relativi presupposti argomentativi) anche considerato che, in diverse e successive decisioni, si è chiarito, in modo utile a chiarire anche il caso di specie, che lo stesso destino incontra la censura vertente sulla sola violazione di disposizioni della Convenzione EDU che non siano individuate a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, trattandosi di disposizioni che, così come interpretate dalla Corte dei diritti dell'uomo, nella gerarchia delle fonti del sistema “multilivello”, hanno il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost., se e nei limiti in cui siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli interessi che trovano in essa presidio (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059-01).

Negli stessi termini si è espressa infine, con riferimento alla violazione delle norme costituzionali e di quelle di matrice eurounitaria, Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 (sul punto non massimata) (ed ancora in senso conforme Sez. 5, n. 4944 del 03/12/2021, Falbo, Rv. 282778-01).

6. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], proponendo motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Violazione di legge nel senso della incostituzionalità dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.in relazione agli art. 3 e 24 Cost. (con conseguente proposizione di questione di legittimità costituzionale) perché la Corte di appello ha applicato tale disciplina ad un atto di impugnazione proposto prima della entrata in vigore della c.d. Legge Cartabia, disciplina non in vigore al momento della proposizione dell’appello. 2.2.Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica in relazione agli artt. 591, comma 1, lett. c) e 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.; richiamata ancora una volta l’epoca di entrata in vigore della legge Cartabia, il ricorrente ha sostenuto come l’art. 581, comma 1-bis, cod. pen. sia disposizione incostituzionale, inapplicabile al caso di specie, e come la decisione della Corte di appello sia erronea, perché le doglianze non potevano essere dichiarate inammissibili. 3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. 4.Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, oltre che manifestamente infondati. 5.In tal senso, occorre osservare come i motivi si presentino del tutto generici ed aspecifici, rispetto alla decisione impugnata, in mancanza di confronto con il chiaro portato della stessa, del tutto privo di aporie o manifesta illogicità, in assenza di qualsiasi violazione di legge, senza che poi effettivamente sia stato in qualche modo realmente argomentato il rilievo di incostituzionalità della disciplina evocata, che tuttavia, in modo contraddittorio, si vorrebbe ritenere inapplicabile al caso di specie. Né la difesa ha in alcun modo argomentato in termini di rilevanza ed irragionevolezza della c.d. questione di legittimità costituzionale. Di fatto, il ricorrente si è limitato a proporre tale questione, sebbene in modo aspecifico, senza in alcun modo realmente confrontarsi con il contenuto del provvedimento impugnato e con la ratio decidendi specificamente evidenziata a pag. 3, dove si è sottolineata la assenza di qualsiasi riferimento alla decisione di primo grado, oltre che agli elementi decisivi in tal senso ritenuti dal primo giudice quanto alla imputazione ascritta al ricorrente, essendosi il ricorrente limitato ad affermazioni apodittiche del tutto svincolate dal ragionamento probatorio posto a base della decisione, in difetto della necessaria specificità intrinseca ed estrinseca del motivo, che, ben prima della evocata c.d. Legge Cartabia, aveva trovato chiara affermazione di principio quale requisito per la proposizione di valida impugnazione nella decisione delle Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01. 5.1.Ne consegue che - essendo questo l’unico argomento introdotto con i due motivi di ricorso, collegati tra loro, ed ampiamente sovrapponibili quanto alla portata delle censure relative alla illegittimità costituzionale delle disposizioni evocate in tema di proposizione dei motivi di appello e conseguente pronuncia di inammissibilità dello stesso - deve essere qui ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale poiché ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. la dichiarazione di impugnazione ed i motivi a sostegno della stessa debbono coesistere nello stesso atto, non è ammissibile la proposizione della sola questione di illegittimità costituzionale con il ricorso in cassazione in quanto il giudice di legittimità non verrebbe contemporaneamente investito anche dell'impugnazione del capo o del punto della decisione regolati dalla norma di cui si contesta la legittimitàcostituzionale (Sez. 1, n. 46334 del 04/11/2003, Penati, Rv. 04/11/2023, Penati, Rv. 226692-01; Sez. 1, n. 40908 del 09/07/2003, Chionetti, Rv. 226883-01; Sez.1, n. 543 del 07/12/2004, Zambara, Rv. 230809-01; Sez. 1, n. 8434 del 17/12/2008, Palumbo, Rv. 242970-01). Il collegio è a conoscenza del difforme approdo ermeneutico sostenuto in diversa decisione (Sez.6, n. 31683 del 31/03/2008, Reucci, Rv.240780-01), che tuttavia non appare calzante al caso di specie (attesa la assoluta genericità della censura proposta in questa sede senza specifica allegazione dei relativi presupposti argomentativi) anche considerato che, in diverse e successive decisioni, si è chiarito, in modo utile a chiarire anche il caso di specie, che lo stesso destino incontra la censura vertente sulla sola violazione di disposizioni della Convenzione EDU che non siano individuate a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, trattandosi di disposizioni che, così come interpretate dalla Corte dei diritti dell'uomo, nella gerarchia delle fonti del sistema “multilivello”, hanno il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost., se e nei limiti in cui siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli interessi che trovano in essa presidio (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059-01). Negli stessi termini si è espressa infine, con riferimento alla violazione delle norme costituzionali e di quelle di matrice eurounitaria, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 (sul punto non massimata) (ed ancora in senso conforme Sez. 5, n. 4944 del 03/12/2021, Falbo, Rv. 282778-01). 6. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s
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