CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16237/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza del 22/06/2021 del TRIBUNALE del RIESAME di CATANZAROudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. letta la memoria degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed Eugenio NACCARATO, difensori di fiducia della indagata [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per la inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello del Procuratore della Repubblica di Cosenza del 22/02/2021, avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Cosenza con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], indagata per una pluralità di falsi fidefacentí, commessi nella qualità di collaboratore amministrativo dell'[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, per avere sottoscritto distinte di autorizzazione al pagamento delle fatture, emesse dalla impresa incaricata dei servizi di pulizia e integrativi per detto nosocomio, nei confronti della A.O. di Cosenza, falsamente attestando la regolarità della liquidazione del monte ore senza effettuare alcun controllo. 1.1. Il Tribunale del riesame ha ritenuto non raggiunta la soglia della gravità indiziaria dei reati ascritti all'indagata, osservando che il liquidatore "appare più che altro un soggetto truffato dal meccanismo infedele che conduce al pagamento delle fatture", avendo l'indagata autorizzato il pagamento delle fatture sulla base dei documenti provenienti dall'ufficio denominato Sitros', specificamente addetto, nell'ambito dell'azienda ospedaliera, al controllo dei prospetti provenienti dalla ditta privata, cosicchè "il liquidatore si limitava a verificare la corrispondenza tra il modello Sitros e gli importi in fattura", avendo tratto dalle convergenti dichiarazioni di soggetti interessati, che "all'ufficio liquidazioni perveniva solo quel modello Sitros e non anche il prospetto redatto dalla Coopservice e controfirmato dal capo reparto ...". 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Cosenza, il quale svolge quattro motivi, denunciando vizi della motivazione anche per travisamento della prova. 2.1 Con il primo motivo, si contesta che il liquidatore avesse a disposizione il cd. modello 'SITROS', proveniente dall'Ufficio deputato al controllo dei prospetti emanati dalla ditta privata, dal momento che, in realtà, si trattava di fogli di carta del tutto informali, sprovvisti di sottoscrizione e di data, donde la assoluta impossibilità di risalire all'autore, come da documentazione allegata (all. 2). Essi, quindi, erano del tutto inidonei a giustificare la liquidazione di fatture per centinaia di migliaia di euro. Da qui, l'ulteriore erronea affermazione che le incongruenze sarebbero state generate in una fase preliminare del procedimento, al quale il ricorrente resta estraneo, in quanto, in presenza di documenti del tutto inesistenti, non sarebbe stato possibile attribuire ad alcun impiegato o funzionario dell'ufficio 'Sitros' la redazione dei predetti fogli di carta. Si segnala che laddove, invece, le attestazioni effettivamente provenienti dall'Ufficio 'SITROS', idoneamente compilate, sono risultate affette da falsità ideologica, la Procura della Repubblica ha proceduto alla contestazione nei confronti del responsabile p.t. di quell'ufficio. 2.1.1. Si contesta, il travisamento delle dichiarazioni rese dall'indagata, con riferimento alla affermazione che all'Ufficio del ricorrente non giungessero, unitamente ai modelli 'Sitros', anche i "prospettíni" riepilogativi delle ore dei servizi integrativi resi dalla Coopservice, dal momento che, per stessa ammissione dell'indagata, i dati relativi al conteggio delle ore provenienti dai singoli reparti dell'ospedale venivano trasmessi all'Ufficio in cui operava la ricorrente. In tal senso, deporrebbero anche le conversazioni intercettate tra la ricorrente e il coindagato Mazzuca. 2.2. Con il secondo motivo si contesta la affermazione, contenuta nella ordinanza impugnata, che "non potrebbe addebitarsi al liquidatore la violazione degli artt. 5 e 15 del contratto nella parte in cui prevedono il pagamento delle sole ore di lavoro effettivamente svolte" giacche essa poggia sul medesimo travisamento della prova, costituito dal ritenere che il ricorrente ricevesse i modelli 'Sitros', in realtà, inesistenti, compilati da personale di quell'Ufficio, laddove, in sostanza, la liquidazione veniva autorizzata in carenza di una istruttoria. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia carenza e manifesta illogicità della motivazione, laddove si afferma che le intercettazioni dimostrerebbero l'inconsapevolezza delle discrasie emerse in capo alla ricorrente, fondandosi esclusivamente su una sola, neppure individuata, conversazione tra le tante intercettate che, invece, dimostrano l'esatto contrario, come emergerebbe da quella trascritta nel ricorso. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia ancora manifesta illogicità e travisamento della prova con riguardo alle condotte in realtà ascritte ad altro soggetto, responsabile del tempo dell'Ufficio SITROS, tale [OSCURATO:PERSONA], anch'esso indagato; le osservazioni svolte sul punto dal Tribunale distrettuale risultano, pertanto, inconferenti rispetto alla posizione dell'indagata. 3. Ha presentato memorie il difensore della indagata, deducendo l' inammissibilità del ricorso del P.M., sulla base dell'evocato orientamento giurisprudenziale in merito alla mancata prospettazione da parte del ricorrente delle esigenze cautelari. Nel merito conclude per la infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta inammissibile. 1.Anche nel procedimento cautelare vale il principio, posto con l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui, per proporre rica-,o, il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto e attuale, che deve persistere fìno al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio a eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, Rv. 2689900). Ne deriva che il pubblico ministero non ha interesse a ricorrere per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame sviluppando deduzioni esclusivamente circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, esclusa dal Tribunale, atteso che l'accoglimento del gravame in (feline a tale profilo non potrebbe comunque condurre all'applicazione della misura e, quindi. sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante: l'unico interesse che il pubblico mìnistero può perseguire, in sede cautelare, deve avere per oggetto il mantenimento, la modifica o l'imposizione di una misura cautelare ( Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003, Rv. 227:)60). 2. Sono tali principi che portano. la giurisprudenza di legittimità ad affermare che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero (da ultimo Sez. 3 n. 13284 del 25/02/2021, Rv. 281010; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 19/03/2019, Rv. 276375 e Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 01/02/2019, Rv. 275028; ancor prima, in tema di misure interdittive, Sez. 2, n. 12499 del 21/01/2005, Guciari, Rv. 231384). 2.1. Su queste basi, poiché nel caso in esame ìl Procuratore della Repubblica ricorrente nulla ha prospettato circa il permanere delle esigenze cautelari sulla base delle quali fu fondata la richiesta di misura cautelare, il ricorso risulta inammissibile 3. A tanto si aggiunge che, anche sotto il profilo della gravità indiziaria, il ricorso sconta il limite di una rappresentazione dei fatti in cui manca l'individuazione della fonte normativa, primaria o secondaria, attributiva all'indagata, in ragione del ruolo rivestito nell'ambito dell'ospedale in cui opera, del compito dì verifica del monte ore effettivamente svolto dalla ditta affidataria dei servizi, laddove, nella prospettazione del Tribunale del Riesame, tale accertamento risulterebbe riconducibile ad altri soggetti, inseriti nell'Ufficio addetto alla compilazione dei modelli 'Sitros'. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso in Roma, 01 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stefol,