CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 luglio 2025
Cassazione n. 24385/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],3237 in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso l'ordinanza n. 18965/2025 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/07/2025 R.G.N.9682/2022;Numero registro generale 24394/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 3237/2026Numero di raccolta generale 24385/202603/07/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione 02/08/20261.Con ordinanza n. 18965/2025, pubblicata il 10 luglio 2025,questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRita [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di CaterinaMartino, avverso la sentenza n. 4097/2021 del Tribunale diNapoli Nord, e ha condannato i ricorrenti al pagamento, infavore dell'INPS, delle spese del giudizio di legittimità, liquidatein euro 2.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%,esborsi per euro 200,00 e accessori di legge.2.Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso perrevocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. i predetti erediMartino, con un unico motivo.L'INPS ha resistito con controricorso, eccependo la genericitàdella dichiarazione resa dalla parte e sostenendo che la stessanon soddisferebbe i requisiti richiesti dall'art. 152 disp. att. cod.proc. civ.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso si deduce l'errore di fatto di cuiall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la Corte rilevatola presenza in atti della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.152 disp. att. cod. proc. civ., ritualmente resa e sottoscritta dairicorrenti in calce al ricorso per cassazione, antistante alNumero registro generale 24394/2025mandato difensivo, al fine di ottenere l'esonero dal pagamentoN umero sezionale 3237/2026Numero di raccolta generale 24385/2026delle spese processuali in caso di soccombenza.Data pubblicazione 02/08/20261.1. Il motivo è fondato.L'errore di fatto revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc.civ. — richiamato dall'art. 391-bis per le pronunce della Corte dicassazione — consiste in un'errata percezione della realtà, inuna svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, cheabbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fattodecisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti,ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti odocumenti stessi risulti positivamente accertato. Esso consiste,pertanto, in un errore meramente percettivo che in nessunmodo coinvolge l'attività valutativa del giudice di situazioniprocessuali esattamente percepite nella loro oggettività.L'errore deve, quindi, apparire di assoluta immediatezza e disemplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazionenecessiti di argomentazioni induttive o di indaginiermeneutiche. Non può, invece, consistere in un pretesoinesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi,in tal caso, nell'ipotesi dell'errore di giudizio (cfr., tra le tante,Cass., Sez. Un., n. 31032 del 2019; Cass. n. 442 del 2018;Cass., Sez. III, n. 15997 del 2024).In particolare, l'errore revocatorio presuppone il contrasto fradue diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali unaemerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali,sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto disupposizione e non di giudizio sul piano logico-giuridico,essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilitàdi errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Dettoerrore deve, inoltre, essere essenziale e decisivo, nel senso chetra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistereNumero registro generale 24394/2025un nesso causale tale da affermare con certezza che, oveN umero sezionale 3237/2026Numero di raccolta generale 24385/2026l'errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto unData pubblicazione 02/08/2026contenuto diverso, e deve riguardare solo gli atti interni algiudizio di cassazione, incidendo unicamente sulla pronunciadella Corte (fra le più recenti, Cass., Sez. III, n. 4504 del 2026).1.2. L'ordinanza impugnata, quanto al regolamento delle spesedi lite, è evidentemente fondata su un presupposto di fattoerroneo, ossia sull'avere ritenuto non operanti le condizionipreviste dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per l'esonero delpagamento delle spese processuali.Risulta infatti dal ricorso per cassazione - ritualmente depositatoanche nel fascicolo telematico - che nelle conclusioni (pagina19) i ricorrenti avevano espressamente chiesto «la noncondanna alle spese processuali in quanto la ricorrente si trovanelle condizioni ex art. 152 disp. att. cpc, impegnandosi acomunicare anche le eventuali variazioni del reddito nel corsodel giudizio, come da dichiarazione posta in calce al presentericorso e da ritenersi come parte integrante delle conclusioni».In calce al ricorso, prima del mandato difensivo, era inserita ladichiarazione sostitutiva sottoscritta personalmente dairicorrenti, del seguente tenore: «Dichiariamo ai sensi del D.L.n. 269/03 - art. 42 c. 11 - convertito dalla L. 326/03 - e ai finidella esenzione dal pagamento delle spese di giudizio, che ilreddito imponibile ai fini Irpef dei propri nuclei familiari non èsuperiore ai limiti stabiliti ex DPR 115/02, come daDichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà allegata all'attointroduttivo. Ciò ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spesedi giudizio in caso di soccombenza (art. 152 disp. att. cpc)».Come già affermato da questa Corte in fattispecie del tuttoanaloga, la dichiarazione prevista dall'art. 152 disp. att. cod.proc. civ. possiede i requisiti formali richiesti anche nell'ipotesiNumero registro generale 24394/2025in cui sia materialmente redatta su foglio separato rispettoN umero sezionale 3237/2026Numero di raccolta generale 24385/2026all'atto introduttivo del giudizio, purché sia espressamenteData pubblicazione 02/08/2026richiamata nel ricorso introduttivo e ritualmente prodotta con ilmedesimo (Cass., Sez. Lav., n. 24696 del 2025); e le condizioniminime formali per fruire dell'esonero sono per giurisprudenzadi legittimità uniforme riconosciute anche quando ladichiarazione sottoscritta dalla parte personalmente siaespressamente richiamata nell'atto introduttivo e ritualmenteprodotta con il medesimo (Cass. n. 16616 del 2018, cit.; Cass.,Sez. Lav., n. 12426 del 2024; Cass., Sez. Lav., n. 34335 del2023; Cass., Sez. Lav., n. 26636 del 2023).1.3. Trattasi, nel caso di specie, di un mero errore di percezionesu una circostanza di fatto che emergeva con evidenza dagli attie non vi è dubbio che detto errore sia stato decisivo in relazioneal regolamento delle spese di lite e che il fatto non costituì unpunto controverso sul quale l'ordinanza revocanda ebbe apronunciare.2. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere revocata quantoal regolamento delle spese di lite che, in sede rescissoria,devono essere dichiarate non dovute ex art. 152 disp. att. cod.proc. civ.2.1. Le spese del giudizio di revocazione, liquidate come dadispositivo e da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisiantistatari, vanno poste a carico dell'INPS, che ha resistitoall'accoglimento del ricorso. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso per revocazione e, revocatal'ordinanza n. 18965/2025 in ordine alle statuizioni sulle speseprocessuali, decidendo in sede rescissoria sul ricorso n. R.G.Numero registro generale 24394/2025Numero sezionale 3237/20269682/2022 limitatamente a tale capo, dichiara che Nnuumlelrao di èra ccolta generale 24385/2026Data pubblicazione 02/08/2026dovuto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MaddalenaDe Rosa e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi diCaterina Martino, per spese processuali.Condanna l'INPS al pagamento, in favore dei ricorrenti, dellespese del presente giudizio di revocazione, che liquida in euro1.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del15 per cento, esborsi liquidati in euro 200,00 e accessori dilegge, con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eSebastiano Schiavone, dichiaratisi antistatari.Così deciso in Roma, il 3 luglio 2026.La PresidenteCarla PonterioNumero registro generale 24394/2025Numero sezionale 3237/2026Numero di raccolta generale 24385/2026Data pubblicazione 02/08/2026