CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 aprile 2021
Cassazione n. 25444/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 16322/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 23/a, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta t o e dife s o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona apparentemente recante il N. 384/2021e depositata in data 1.4.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 5.7.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 16322/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] In ricorso si espone che [OSCURATO:PERSONA], con atto del 21.2.2016, propose opposizione all’esecuzione immobiliare intrapresa in suo danno dal coniuge separato [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Macerata, contestando il suo diritto di procedere ad esecuzione forzata, in quanto priva di titolo esecutivo: ciò perché la predetta aveva agito per il recupero di somme dovute alla banca [OSCURATO:SOCIETA]. per rate di mutuo insolute, al cui pagamento esso Bracalente era tenuto in forza della sentenza di separazione; nella procedura era anche intervenuta la Mercedes-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per il recupero di credito vantato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui entrambi i coniugi erano soci. Sospesa l’esecuzione e introdotto dal Bracalente il giudizio di merito, il Tribunale accolse l’opposizione con sentenza del 19.10.2018, ma la Corte d’appello di Ancona– stando a quanto evidenziato nel ricorso che occupa - con sentenza del 1.4.2021 la riformò, accogliendo l’appello della Monachesi e così rigettando l’opposizione. In particolare , il giudice d’appello parrebbe aver osservatoche, anzitutto, non occorreva integrare il contraddittorio nei confronti del creditore intervenuto, che l’azione era sorretta da idoneo titolo esecutivo, perché l’inadempimento nel pagamento delle rate di mutuo, da parte del Bracalente, aveva determinato l’inadempimento dell’obbligazione di contribuzione al mantenimento disposto in sede di separazione in favore della Monachesi; infine, che si trattava dell’azione di recupero di un credito che trovava la propria causa proprio in un bisogno della famiglia, sicché non era applicabile il disposto dell’art. 170 c.p.c. N. 16322/21R.G. Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi, illustrati da memoria; l’intimata non ha svolto difese. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Non mette conto esaminare i motivi di ricorso – peraltro di estrema genericità –in quanto il ricorso è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 1, n. 2, c.p.c., non essendo stata prodotta idonea copia conforme della sentenza impugnata. Invero, il ricorrente ha versato in atti una copia della sentenza asseritamente emessa in data 1.4.2021, evidentemente analogica, ma priva di qualsiasi attestazione di conformità (adempimento cui avrebbe potuto procedere in autonomialo stesso procuratore del ricorrente, ai sensi dell'art. 16-bis, c omma 9-bis, del d.l. 179/2012, conv. in legge n. 221/2012, che appunto cons ente all'avvocato di attestare la conformità di atti o documenti tratti dal fascicolo telematico, anche se in formato “pdf”), essendosi solo limitato il legale medesimo ad apporre sul fileinformatico (appunto, in formato “ pdf ”) la propria firma digitale, evidentemente insufficiente ai fini che qui interessano. Né può utilizzarsi - a l fine di eventualmente trarre una complessiva valenza asseverativa della conformità della sentenza dalla lettura congiunta del contenuto dello stesso ricorso e del documento ut supraprodotto - l’argomento speso dal ricorrente nel primo mezzo, con cui si denuncia la nullità della sentenza stante la mancanza delle firme del Presidente del Collegio d’appello e dell’estensore (peraltro, regolarmente apposte nella copia de lla sentenza N. 16322/21R.G. comunque prodotta dal Bracalente). Infatti, dalla lettura della doglianza può soltanto evincersi l’allegazione per cui il documento risulterebbe estratto dal fascicolo telematico, ma con essa non se ne attesta in alcun modo la conformità; né, d’altra parte,la mera produzione del documento che asseritamente riproduce la sentenza impugnata può equivalere ad attribuire al documento stesso, e al suo contenuto, il crisma della certezza, necessario in tema di impugnazioni, al cui presidio sovrintende, appunto, il disposto dell’art. 369, comma 1, n. 2, c.p.c. 2.1 –In definitiva, il ricorso è improcedibile. Nulla va disposto sulle spese di lite, l’intimatanon avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara il ricorsoimprocedibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art . 13, se dovuto. Così deci