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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 2025

Cassazione n. 31463/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; * [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva pervenuta il 18/06/2025, dunque, da ritenersi tardiva; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato a fronte di una congrua motivazione, che correttamente ritiene assente la particolare tenuità del fatto, in ragione della presenza di due condanne per reati della stessa specie rispetto a quello per cui si procede (si veda pag. 1 della sentenza impugnata); risulta, pertanto, assente la non abitualità del comportamento che, insieme alla tenuità del fatto, costituisce un requisito necessario all'applicazione dell'invocata esimente; considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa tentata, non è consentito, poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura, che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 1 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ha ritenuto pienamente riconducibile all'odierno ricorrente la condotta criminosa alla luce delle conversazioni intercorse tra la persona offesa ed il [OSCURATO:PERSONA], oltre che l'intestazione, in capo a quest'ultimo, del conto su cui si sarebbe dovuto versare la somma); ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; * [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva pervenuta il 18/06/2025, dunque, da ritenersi tardiva; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato a fronte di una congrua motivazione, che correttamente ritiene assente la particolare tenuità del fatto, in ragione della presenza di due condanne per reati della stessa specie rispetto a quello per cui si procede (si veda pag. 1 della sentenza impugnata); risulta, pertanto, assente la non abitualità del comportamento che, insieme alla tenuità del fatto, costituisce un requisito necessario all'applicazione dell'invocata esimente; considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa tentata, non è consentito, poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura, che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 1 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ha ritenuto pienamente riconducibile all'odierno ricorrente la condotta criminosa alla luce delle conversazioni intercorse tra la persona offesa ed il [OSCURATO:PERSONA], oltre che l'intestazione, in capo a quest'ultimo, del conto su cui si sarebbe dovuto versare la somma); ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
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