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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23187/2023

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DINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 86, presso lo studio degli dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresentae difende; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 9074/14/2016 della Commissione tributaria regionale della Lazio, depositata il 22dicembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Irpef –rimborso - incentivoall’esodo - trattamento fiscale agevolato [OSCURATO:PERSONA], a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con ICCRI [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., a far data da1° aprile 2001, cessava anticipatamente dal servizio a causa di ristrutturazione aziendale e licenziamento collettivo, con i benefici fiscali previsti in materia di incentivi all’esodo.

Dopoil licenziamento collettivo la contribuente proponeva ricorso giudiziale con il quale chiedeva al giudice adìto di accertare la corretta scelta dei lavoratori da licenziare e quindi la corretta applicazione della normativa in materia.

Il giudizio si concludeva con verbale di conciliazione del 21 febbraio 2011 in forza del quale, a fronte della rinuncia da parte della lavoratrice alle ragioni fatte valere con il ricorso, la banca corrispondeva la somma di € 159.351,42 a titolo di incentivo all’esodo, operando le ordinarie ritenute. [OSCURATO:PERSONA] presentavaquindi, ai sensi dell'art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, istanza di rimborso del 50% dell’IRPEF trattenuta e versata dal datore di lavoro.

Contro il provvedimento di diniego delrimborso la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Romache lo accoglieva. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio , con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate.Rilev ava la CTR che la risoluzione del rapporto di lavoro era avvenuta il 31 marzo 2001 e solo in data 21 febbraio 2011 era stata concordata, in sede di conciliazione giudiziale, l’erogazione di una somma aggiuntiva a quella già percepita al momento del licenziamento quale incentivo all’esodo; conseguentemente la somma percepita dalla contribuente non era riconducibile all’accordo sindacaledel 2000, ma esclusivamente alla transazione giudiziale e non rientrava, pertanto , nelle agevolazioni previstedall'art. 19, comma 4- bis , del d.P.R. n. 917 del 1986.Avverso la sentenza della CTR lacontribuenteha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dall'art. 19, comma 4-bis, t.u.i.r. e dell’art. 36, comma 23, d.l. n. 223 del 2006, conv. dalla l. n. 248 del 2006.

Censura la sentenza impugnata per avere erroneamente attribuito rilievo decisivo alla data di corresponsione delle somme a seguito della intervenuta conciliazione giudiziale e per avere affermato –in contrasto con il dato letterale dell’accordo conciliativo e senza alcun elemento giustificativo –che le somme suddette costituivano una somma aggiuntiva rispetto a quella già percepita al momento del licenziamento quale incentivo all’esodo.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’a rt. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Sostiene la ricorrente che la CTR avevaomesso di considerare l’assenza di precedenti pagamenti da parte de l datore di lavoro e, conseguentemente, il fatto incontestato che la somma percepita dalla lavoratrice era soltanto quella indicata nel verbale di conciliazione per la quale era stata chiestal’agevolazione fiscale.

3. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.

3.1. Secondo l’orientamento di questa Corte,«In tema di imposte sui redditi, l'art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, che ha introdotto per i contributi d'incentivo all'esodo dei lavoratori dipendenti un'aliquota dimezzata rispetto a quella per il trattamento di fine rapporto, nonostante lasua abrogazione è reso ultrattivo dall'art. 36, comma 23, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, in due ipotesi non concorrenti: 1) con riferimento alle somme corrisposte per rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006 (ovvero prima dell'entrata in vigore del d.l. cit.); oppure, alternativamente 2) con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati dopo tale data, in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006.

Sicché ove il lavoratore proponga istanza di rimborso dell'IRPEF, calcolata dal datore di lavoro sulla quota integrativa del TFR, assumendo di aver percepito l'indennità come incentivo all'esodo volontario, è tenuto a dimostrare, mediante idonea documentazione, che l'erogazione del contributo è avvenuta a tale titolo e di aver aderito in data antecedente al 4 luglio 2006 al piano di incentivo proposto dal datore di lavoro oppure oggetto di accordo sindacale»(Cass. n. 29400 del 2019 ) .

Va, inoltre, rammentato che «La transazione è estranea al rapporto di lavoro ed agli obblighi contributivi, perché alla base del calcolo degli oneri previdenziali deve sempre essere posta la retribuzione prevista per legge o per contratto, individuale o collettivo; ne consegue che le somme pagate a titolo di transazione dipendono da quest'ultimo contratto e non dal diverso contratto di lavoro, sicché l'assoggettabilità a contribuzione delle poste contenute nell'accordo transattivo è conseguenza dell'accertata natura retributiva delle stesse»(Cass. n. 15411 del 2020).

Tanto premesso, si osserva chela CTR ha ritenuto che la Taborri non avesse diritto a fruire del regime fiscale di favorepoiché aveva già percepito all’atto del licenziamento le somme dovut e a titolo di incentivo all’esodo, sicché le somme indicate nel verbale di conciliazione dovevano considerarsi aggiuntive rispetto a quelle già conseguite dalla contribuente ed esclusivamente riconducibili alla transazione giudiziale e non assoggetta bili , pertanto, a tassazione agevolata.

Orbene, va osservato che l’affermazione del giudice di appello secondo cui erano già state erogate dal datore di lavoro le somme dovute in forzadella normativa in tema di incentivi all’esodo non risulta in alcun modo argomentata e non trova riscontro negli atti processuali.

Partendo da tale assunto la CTR ha conseguentemente operato una diversa imputazione delle somme riconosciute alla contribuente in sede di conciliazione giudiziale,senza tuttavia cons iderare che nel relativo verbale veniva espressamente specificato che l’importo era erogato a titolo di incentivo all’esodo.

Nella sentenza gravata non è inoltre contenuta alcuna considerazione circa la corretta individuazione della natura giuridica delle somme riconosciute nell’accordo intervenuto con il datore di lavoro e la causale dell’attribuzione patrimoniale.

Alla stregua delle superiori considerazioni il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del L azio , in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del L azio , in diversa composizione, cui demanda di provvedere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 86, presso lo studio degli dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresentae difende; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 9074/14/2016 della Commissione tributaria regionale della Lazio, depositata il 22dicembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Irpef –rimborso - incentivoall’esodo - trattamento fiscale agevolato [OSCURATO:PERSONA], a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con ICCRI [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., a far data da1° aprile 2001, cessava anticipatamente dal servizio a causa di ristrutturazione aziendale e licenziamento collettivo, con i benefici fiscali previsti in materia di incentivi all’esodo. Dopoil licenziamento collettivo la contribuente proponeva ricorso giudiziale con il quale chiedeva al giudice adìto di accertare la corretta scelta dei lavoratori da licenziare e quindi la corretta applicazione della normativa in materia. Il giudizio si concludeva con verbale di conciliazione del 21 febbraio 2011 in forza del quale, a fronte della rinuncia da parte della lavoratrice alle ragioni fatte valere con il ricorso, la banca corrispondeva la somma di € 159.351,42 a titolo di incentivo all’esodo, operando le ordinarie ritenute. [OSCURATO:PERSONA] presentavaquindi, ai sensi dell'art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, istanza di rimborso del 50% dell’IRPEF trattenuta e versata dal datore di lavoro. Contro il provvedimento di diniego delrimborso la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Romache lo accoglieva. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio , con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate.Rilev ava la CTR che la risoluzione del rapporto di lavoro era avvenuta il 31 marzo 2001 e solo in data 21 febbraio 2011 era stata concordata, in sede di conciliazione giudiziale, l’erogazione di una somma aggiuntiva a quella già percepita al momento del licenziamento quale incentivo all’esodo; conseguentemente la somma percepita dalla contribuente non era riconducibile all’accordo sindacaledel 2000, ma esclusivamente alla transazione giudiziale e non rientrava, pertanto , nelle agevolazioni previstedall'art. 19, comma 4- bis , del d.P.R. n. 917 del 1986.Avverso la sentenza della CTR lacontribuenteha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dall'art. 19, comma 4-bis, t.u.i.r. e dell’art. 36, comma 23, d.l. n. 223 del 2006, conv. dalla l. n. 248 del 2006. Censura la sentenza impugnata per avere erroneamente attribuito rilievo decisivo alla data di corresponsione delle somme a seguito della intervenuta conciliazione giudiziale e per avere affermato –in contrasto con il dato letterale dell’accordo conciliativo e senza alcun elemento giustificativo –che le somme suddette costituivano una somma aggiuntiva rispetto a quella già percepita al momento del licenziamento quale incentivo all’esodo. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’a rt. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Sostiene la ricorrente che la CTR avevaomesso di considerare l’assenza di precedenti pagamenti da parte de l datore di lavoro e, conseguentemente, il fatto incontestato che la somma percepita dalla lavoratrice era soltanto quella indicata nel verbale di conciliazione per la quale era stata chiestal’agevolazione fiscale. 3. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati. 3.1. Secondo l’orientamento di questa Corte,«In tema di imposte sui redditi, l'art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, che ha introdotto per i contributi d'incentivo all'esodo dei lavoratori dipendenti un'aliquota dimezzata rispetto a quella per il trattamento di fine rapporto, nonostante lasua abrogazione è reso ultrattivo dall'art. 36, comma 23, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, in due ipotesi non concorrenti: 1) con riferimento alle somme corrisposte per rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006 (ovvero prima dell'entrata in vigore del d.l. cit.); oppure, alternativamente 2) con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati dopo tale data, in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006. Sicché ove il lavoratore proponga istanza di rimborso dell'IRPEF, calcolata dal datore di lavoro sulla quota integrativa del TFR, assumendo di aver percepito l'indennità come incentivo all'esodo volontario, è tenuto a dimostrare, mediante idonea documentazione, che l'erogazione del contributo è avvenuta a tale titolo e di aver aderito in data antecedente al 4 luglio 2006 al piano di incentivo proposto dal datore di lavoro oppure oggetto di accordo sindacale»(Cass. n. 29400 del 2019 ) . Va, inoltre, rammentato che «La transazione è estranea al rapporto di lavoro ed agli obblighi contributivi, perché alla base del calcolo degli oneri previdenziali deve sempre essere posta la retribuzione prevista per legge o per contratto, individuale o collettivo; ne consegue che le somme pagate a titolo di transazione dipendono da quest'ultimo contratto e non dal diverso contratto di lavoro, sicché l'assoggettabilità a contribuzione delle poste contenute nell'accordo transattivo è conseguenza dell'accertata natura retributiva delle stesse»(Cass. n. 15411 del 2020). Tanto premesso, si osserva chela CTR ha ritenuto che la Taborri non avesse diritto a fruire del regime fiscale di favorepoiché aveva già percepito all’atto del licenziamento le somme dovut e a titolo di incentivo all’esodo, sicché le somme indicate nel verbale di conciliazione dovevano considerarsi aggiuntive rispetto a quelle già conseguite dalla contribuente ed esclusivamente riconducibili alla transazione giudiziale e non assoggetta bili , pertanto, a tassazione agevolata. Orbene, va osservato che l’affermazione del giudice di appello secondo cui erano già state erogate dal datore di lavoro le somme dovute in forzadella normativa in tema di incentivi all’esodo non risulta in alcun modo argomentata e non trova riscontro negli atti processuali. Partendo da tale assunto la CTR ha conseguentemente operato una diversa imputazione delle somme riconosciute alla contribuente in sede di conciliazione giudiziale,senza tuttavia cons iderare che nel relativo verbale veniva espressamente specificato che l’importo era erogato a titolo di incentivo all’esodo. Nella sentenza gravata non è inoltre contenuta alcuna considerazione circa la corretta individuazione della natura giuridica delle somme riconosciute nell’accordo intervenuto con il datore di lavoro e la causale dell’attribuzione patrimoniale. Alla stregua delle superiori considerazioni il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del L azio , in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del L azio , in diversa composizione, cui demanda di provvedere
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