CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31112/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado rideterminando la pena inflitta per numerose ipotesi di reato, riconducibili agli artt. 640, 494, 479, 497 bis, 648 cod.pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui si duole dell'erronea applicazione dell'art. 578 cod.proc.pen., è manifestamente infondato, dal momento che questa Corte, sulle orme di un orientamento consolidato in giurisprudenza, ha a più riprese affermato che "nell'ipotesi in cui, a seguito di appello proposto dall'imputato, il giudice dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione, l'accertamento giudiziale prosegue ai soli fini dell'accertamento della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 578 c.p.p.., secondo le regole e le garanzie del processo penale" (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 28959 del 10/05/2017 Rv. 270364 - 01). Nella specie - si vedano le pagg. 14, 15 e 16 della sentenza d'appello - il giudice del provvedimento impugnato, dopo aver rilevato la prescrizione di alcuni degli illeciti contestati, ha confermato la statuizione civile sulla responsabilità risarcitoria del [OSCURATO:PERSONA] motivando accuratamente sulla prova della responsabilità penale dell'imputato a titolo di ricettazione; Rilevato che il primo motivo di ricorso formulato da [OSCURATO:PERSONA], con cui la ricorrente lamenta l'inosservanza dell'art. 530 cpv. cod.proc.pen., non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indica chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso, senza la connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; Considerato che il secondo motivo di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], con cui si censura la valutazione discrezionale connessa all'applicazione della recidiva reiterata, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838); Rilevato che il terzo motivo di ricorso formulato da [OSCURATO:PERSONA], che contesta la misura degli aumenti di pena irrogati ex art. 81 c.p., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, dal momento che afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, benché tale determinazione sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione (si veda pag. 17 della sentenza d'appello); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cass