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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23522/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude: inammissibilità dei ricorsi. uditi i difensori È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi del ricorso, chiedendo la prescrizione del reato.

È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 29 ottobre 2021 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 17 giugno 2019 dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena di un anno e tre mesi di reclusione ed euro 10.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA] a quella di 10 mesi di reclusione ed € 10.000 di multa per i delitti ex artt. 49, comma 1, 40 d.lgs. n. 504 del 1995 (capo A) ed ex art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995 (capo B).

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati.

2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si propongono due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione ai reati contestati, ed ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per la violazione degli art. 507 e 603 cod. proc. pen.

Si impugna il punto della sentenza sulla sussistenza del concorso dell'imputato nei reati in contestazione.

La Corte di appello, dopo il richiamo alla sentenza di primo grado, avrebbe ritenuto la sussistenza del concorso di persone nel reato nella presenza del ricorrente in prossimità del luogo ove fu ritenuto rinvenuto il mezzo utilizzato per il trasporto del combustibile di contrabbando e per la inverosimiglianza delle dichiarazioni rese nell'interrogatorio, senza spiegare da quali dati oggettivi abbia tratto il convincimento che l'imputato, quando e con quali mezzi, avrebbe concretamente ricevuto il prodotto che si assume sottratto al pagamento delle accise e perché vi sia la conformità tra il liquido reperito nell'autocisterna e quello trovato nel deposito.

Mancherebbe, altresì, la motivazione sugli elementi favorevoli all'imputato indicati nell'atto di appello e costituiti: - dalla testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la Guardia di Finanza di Napoli, che ha proceduto agli appostamenti, dalla quale non emergerebbero elementi a carico del ricorrente: il teste non si sarebbe recato presso il deposito dell'imputato; - dalle testimonianze dei testi di polizia giudiziaria Barbato e [OSCURATO:PERSONA] che non avrebbero fornito elementi a carico del ricorrente; - dalla testimonianza del teste Mancini che avrebbe riferito che la Dal, la ditta del ricorrente, fosse autorizzata a commercializzare gasolio da autotrazione, agricolo e benzina;- dalle dichiarazioni del teste Gambuti che avrebbe parlato solo di similitudini tra il prodotto rinvenuto presso la Dal e quello sequestrato e non avrebbe potuto riferire sulla correttezza delle tecniche adoperate per ragioni di prelievo.

Non vi sarebbe stata motivazione adeguata sulle ragioni della mancata rinnovazione del dibattimento al fine di espletare una perizia comparativa tra i combustibili sequestrati in occasione dell'intervento del 21 febbraio 2014 e quelli rinvenuti nella disponibilità del ricorrente, come richiesto ex art. 507 cod. proc. pen. all'udienza del 19 marzo 2018.

2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la violazione degli art. 133 e 62-bis cod. pen., per la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla mancata riduzione della pena nel minimo edittale.

La Corte di appello non avrebbe risposto alle specifiche doglianze difensive; sarebbe insufficiente il generico richiamo alla sentenza di primo grado.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si propongono 3 motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli art. 40, lett.

B), 61 e 62 d.lgs. n. 504 del 1995, 530 e 533 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale illogicamente ritenuto integrata la fattispecie di reato in assenza di un accertamento quantitativo e qualitativo sul liquido classificandolo quale prodotto energetico, quindi assoggettabile all'imposta di consumo. lt..4,411.44/ Quanto all'accertamento '..ffeauga dalla deposizione del luogotenente [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la Guardia di Finanza, risulterebbe (cfr. l'udienza del 19 marzo 2018), che egli non effettuò alcuna verifica sulla quantità di prodotto energetico in sequestro, posto che il reato sussiste soltanto nel caso di quantitativo superiore ai 100 kg.

La Corte di appello avrebbe, quindi, dato per scontato che il quantitativo fosse superiore ai 100 kg.

Quanto all'accertamento qualitativo, la Corte di appello non si sarebbe accorta che dal verbale di prelevamento dei campioni, allegato al ricorso, si evincerebbe che le analisi sul liquido si rendevano necessarie per poter stabilire l'esatta composizione del prodotto petrolifero e la presenza di eventuali miscelazioni.

Risulterebbe che il campione inviato per le analisi al laboratorio chimico delle Dogane di Bari, quello contenente il prodotto contenuto nella cisterna, non sarebbe mai stato processato e l'esito dell'esame di laboratorio non sarebbe mai pervenuto.

Risulterebbe agli atti soltanto un rapporto di prova redatto dal laboratorio SGS di Napoli rispetto al quale il teste [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 19 marzo 2018, avrebbe dichiarato che non si sarebbe trattato di olio lubrificante ed avrebbe rimandato per l'accertamento al consulente del laboratorio, il dottor Gambuti.

All'udienza del 19 marzo 2018 il dottor Gambuti avrebbe, però, specificato di non essere in grado di stabilire di che Prodotto si trattasse ed avrebbe comunque escluso che il liquido fosse olio lubrificante.

La Corte di appello, quindi, avrebbe effettuato un'erronea applicazione delle norme, tenuto conto che non sarebbe possibile affermare, sulla base delle prove acquisite, che il liquido in sequestro rientrasse nei prodotti energetici e fosse superiore ai 100 kg.

L'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1995 prevederebbe che il prodotto da sottoporre Nct accisa deve essere accertato per quantità e qualità.

Secondo la normativa di settore, il prodotto avrebbe dovuto essere accertato nella sua qualità dal laboratorio chimico delle Dogane, ma l'esito di tale accertamento non sarebbe mai pervenuto nel giudizio.

La Corte di appello avrebbe, invece, apoditticamente affermato che il liquido in sequestro è senza dubbio un prodotto energetico, in contrasto con le prove indicate.

Il teste Gambuti avrebbe, inoltre, affermato che non è di competenza del suo laboratorio o di qualsivoglia laboratorio privato procedere alla classificazione merceologica, che spetterebbe esclusivamente al laboratorio delle Dogane.

Poiché risulterebbe prelevato un campione e spedito al laboratorio chimico delle Dogane dì Bari, non si comprende il motivo per cui non si sia proceduto alla sua analisi e alla sua classificazione.

Venendo meno l'identità del prodotto verrebbe a cadere il presupposto per l'ipotesi di sottrazione al pagamento dell'accisa.

Quanto all'accertamento quantitativo, il giudice di primo grado ha escluso la circostanza aggravante del quantitativo superiore a 2000 kg per il mancato accertamento della quantità esatta di liquido trasportato; l'indicazione della Corte di appello sul superamento del quantitativo sarebbe palesemente illogica posto che nel caso di quantitativi inferiori a 100 chilogrammi, in base all'art. 61, comma 4 del TUA, si applicherebbe la sanzione amministrativa.

Si richiama in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione sez. 3, n. 8339 del 2020.

L'assenza di prova del dato quantitativo avrebbe dovuto condurre ad una sentenza di assoluzione perché il fatto costituirebbe un illecito amministrativo.

2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge della motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio della motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'articolo 114 cod. pen. 3.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto 3 motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 603, commi 1 e 3, 507, 53, 585, comma 4, cod. proc. pen., e la «palese illogicità e carenza della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, oltre che palese travisamento della fonte probatoria in relazione alle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] sulla tipologia del liquido caduto in sequestro.

In sede di giudizio di primo grado, con i motivi di appello e con i nuovi motivi era stata avanzata richiesta per la nomina di un perito assolutamente necessaria per accertare la tipologia e/o qualità e quantità della sostanza (olio minerale) cui fanno riferimento le imputazioni per cui è intervenuta sentenza di condanna e su cui aveva riferito il teste Gambuti».

La Corte di appello avrebbe travisato le dichiarazioni del teste Gambuti che avrebbe escluso che il prodotto in sequestro fosse olio lubrificante e che avrebbe riferito di non aver accertato la qualità del prodotto.

In assenza della prova sulla natura del bene in sequestro, la richiesta di perizia per accertare qualità e quantità del prodotto sarebbe stata da accogliere quale atto necessario ai fini della decisione tenuto conto, altresì, di quanto affermato dalla Corte di appello sulle dichiarazioni dubitative del teste sulla natura della sostanza in sequestro e la mancanza di accertamento sul quantitativo di prodotto, se superiore ai 100 kg.

2.2. Il secondo motivo propone argomentazioni analoghe al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto.

2.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

2.5. Con un motivo nuovo cui si deduce il vizio della motivazione, in violazione degli artt. 603, commi 1 e 3, 507, 533 e 585 cod. proc. pen., sul rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'esecuzione della perizia, attesa l'affermazione della Corte territoriale sulla incertezza nella composizione del prodotto.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato il 14 marzo 2023 una memoria difensiva, datata 10 marzo 2023, a sostegno dell'annullamento della sentenza sussistendo le condizioni di applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nella sua nuova formulazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato quanto al vizio della motivazione sulla sussistenza del concorso di persone nel reato.I motivi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per come formulati, non sono inammissibili, contenendo l'indicazione dei capi e dei punti della sentenza impugnata, dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono.

1.1. Deve, però, prendersi atto del decorso del termine di prescrizione al 17 gennaio 2022, dopo la sentenza di appello, tenuto conto della data di commissione dei reati (21 febbraio 2014), del termine massimo di prescrizione di 7 anni e 6 mesi, del periodo di sospensione della prescrizione per 149 giorni.

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.

1.2. Va ricordato (cfr. Sez. 3, n. 35180 del 23/05/2017, Natale, in motivazione) che in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato, stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen.

Non emergono in modo assolutamente non contestabile, come richiesto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274, circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte degli imputati e la rilevanza penale, per pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: l'eventuale accoglimento dei motivi di ricorso imporrebbe una nuova motivazione in punto di fatto ed una nuova verifica delle prove.

Per altro, in sede di conclusioni, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi la prescrizione dei reati, rappresentando in concreto di non voler rinunciare alla prescrizione.

2. Quanto ai beni di cui è stata già disposta la confisca, deve rilevarsi che i ricorrenti non hanno alcun interesse rispetto alla motrice, al rimorchio ed ai documenti rinvenuti sul veicolo, essendo relativi alla posizione dell'autotrasportatore [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente, nei cui confronti la sentenza è divenuta definitiva.

2.1. Residua la confisca del liquido trasportato e rinvenuto nella cisterna, di cui è stata disposta anche la distruzione.

Rispetto a tale liquido nessuno dei ricorrenti ne ha rivendicato la proprietà o ne ha chiesto la restituzione.

2.2. Secondo l'art. 44 (Confisca), comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, «I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale».

L'art. 301 (Delle misure di sicurezza patrimoniali.

Confisca), al comma 1, del d.P.R. n.43 del 1973, per quanto qui interessa, prevede che «Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto...».

Secondo la giurisprudenza, in tema di violazione della disciplina delle accise sugli idrocarburi, il giudice di appello, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato previsto dall'art. 40 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 per prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, non ha l'obbligo dì revocare la confisca dei prodotti petroliferi e degli automezzi disposta ai sensi dell'art. 44 dello stesso d.lgs., sempre che sia integralmente ribadito, in via incidentale, l'accertamento già operato in primo grado in ordine alla sussistenza del reato ed alla sua attribuibilità all'imputato (Sez. 3, n. 13671 del 01/04/2020, Rv. 278771 - 01).

Tale principio vale anche in questa fase, in base all'art. 578-bis cod. proc. pen. 2.3.

Risulta nel caso de quo già effettuato in via definitiva l'accertamento sulla sussistenza del reato e la sua attribuibilità, quanto meno, all'imputato [OSCURATO:PERSONA], che non ha proposto ricorso per cassazione.

2.4. In ogni caso, trattandosi di un'ipotesi di confisca obbligatoria, tale misura di sicurezza deve essere confermata ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen. in base a quanto emerso nel corso del processo e riportato chiaramente nella sentenza di primo grado.

Dalla sentenza di primo grado risulta che gli imputati sono condannati per due reati accertati in Caste! Volturno il 21 febbraio 2014.

2.4.1. La condanna è intervenuta per il delitto contestato al capo A (cfr. pag. 10) ex artt. 49, comma 1, 40 d.lgs. n. 504 del 1995 per avere, in concorso tra loro, eseguito un trasporto di combustibile, materialmente eseguito con un'autocisterna da [OSCURATO:PERSONA], con documentazione di accompagnamento falsa.

Secondo la sentenza di primo grado, il prodotto energetico rinvenuto sull'automezzo condotto da [OSCURATO:PERSONA] non era diretto a Malta come, invece, appariva dei documenti di trasporto; ciò era stato confermato anche dal travaso in corso al momento del controllo della polizia giudiziaria nella cisterna di un'azienda bufalina.

Dai documenti presenti sul veicolo risultò che la cisterna trasportava olio base lubrificante.2.4.2.

Gli imputati, inoltre, sono stati condannati per il delitto sub capo B ex art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995 limitatamente all'imputazione relativa all'aver sottratto il prodotto energetico al pagamento dell'accisa.

Ciò in quanto, secondo il teste [OSCURATO:PERSONA], esaminato all'udienza del 19 marzo 2019, il prodotto trasportato arrivava dall'estero in so'spensione di imposta ed avrebbe dovuto essere destinato esclusivamente ad un deposito fiscale; non avrebbe potuto essere riversato in un deposito commerciale né in uno in aperta campagna, come avvenuto.

In base all'accertamento eseguito presso il laboratorio chimico della [OSCURATO:SOCIETA]., risultò che il campione prelevato presso il veicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA] era costituito da un prodotto misto o miscelato non idoneo all'autotrazione ma, al più, come specificato dal teste Gambuti, ad uso riscaldamento ove modificato.

Nella sentenza di appello si specifica che il teste Gambuti ha riferito che si trattava di olio minerale, che opportunamente lavorato, era idoneo alla combustione di impianti da riscaldamento posti al servizio dì unità immobiliari. [OSCURATO:PERSONA], come indicato nella sentenza di primo grado, dichiarò che era stato incaricato di portare il «gasolio» nella zona di Napoli e che avrebbe dovuto poi consegnare il carico a persone che sul posto lo avrebbero contattato.

2.5. Orbene, in base a quanto riportato nelle sentenze di merito risulta che la sostanza rinvenuta era un olio minerale, destinabile alla combustione di impianti da riscaldamento; gli esiti degli accertamenti di laboratorio e della deposizione del teste Gambuti risultano confermati anche dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], che era consapevole di trasportare «gasolio», per quanto ancora da lavorare, come accertato.

2.6. Posto che il reato ex art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995 è punibile anche per il tentativo, ai sensi del comma 3, e che l'art. 21 d.lgs. n. 504 del 1995 indica tra i prodotti sottoposti ad accisa gli olii minerali e naturali destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento, deve ritenersi corretta la decisione del Tribunale, confermata dalla Corte di appello - che, però, ha erroneamente fatto riferimento agli oli lubrificanti - di procedere alla confisca dell'olio minerale trasportato e travasato nella cisterna dell'azienda bufalina, dovendo ritenersi sussistente il reato di cui alla lett. b) dell'art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995 per il quale è intervenuta la condanna.

2.7. Sono, invece, infondati i motivi laddove richiamano il limite quantitativo dei 100 kg.

2.7.1. Tale limite è previsto dall'art. 40, comma 6, d.lgs. n. 504 del 1995 solo per il reato di cui alla lett.

C): «Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 se la quantità dei prodotti energetici è inferiore a 100 chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa».

2.7.2. Analogamente, non si applica nel caso in esame il limite quantitativo indicato nell'art. 61 d.lgs. n. 504 del 1995 invocato dalle difese.

L'art. 61 (Disposizioni generali) si applica esclusivamente alle «... imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi diverse da quelle previste dai titoli I e II e dall'imposta di fabbricazione sui fiammiferi ...»: il titolo I riguarda la «disciplina delle accise» a cui dunque non si applica il limite quantitativo previsto dal comma 4 dell'art. 61 d.lgs. n. 504 del 1995.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati ascritti agli imputati estinti per prescrizione.

La sentenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude: inammissibilità dei ricorsi. uditi i difensori È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi del ricorso, chiedendo la prescrizione del reato. È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 29 ottobre 2021 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 17 giugno 2019 dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena di un anno e tre mesi di reclusione ed euro 10.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA] a quella di 10 mesi di reclusione ed € 10.000 di multa per i delitti ex artt. 49, comma 1, 40 d.lgs. n. 504 del 1995 (capo A) ed ex art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995 (capo B). Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si propongono due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione ai reati contestati, ed ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per la violazione degli art. 507 e 603 cod. proc. pen. Si impugna il punto della sentenza sulla sussistenza del concorso dell'imputato nei reati in contestazione. La Corte di appello, dopo il richiamo alla sentenza di primo grado, avrebbe ritenuto la sussistenza del concorso di persone nel reato nella presenza del ricorrente in prossimità del luogo ove fu ritenuto rinvenuto il mezzo utilizzato per il trasporto del combustibile di contrabbando e per la inverosimiglianza delle dichiarazioni rese nell'interrogatorio, senza spiegare da quali dati oggettivi abbia tratto il convincimento che l'imputato, quando e con quali mezzi, avrebbe concretamente ricevuto il prodotto che si assume sottratto al pagamento delle accise e perché vi sia la conformità tra il liquido reperito nell'autocisterna e quello trovato nel deposito. Mancherebbe, altresì, la motivazione sugli elementi favorevoli all'imputato indicati nell'atto di appello e costituiti: - dalla testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la Guardia di Finanza di Napoli, che ha proceduto agli appostamenti, dalla quale non emergerebbero elementi a carico del ricorrente: il teste non si sarebbe recato presso il deposito dell'imputato; - dalle testimonianze dei testi di polizia giudiziaria Barbato e [OSCURATO:PERSONA] che non avrebbero fornito elementi a carico del ricorrente; - dalla testimonianza del teste Mancini che avrebbe riferito che la Dal, la ditta del ricorrente, fosse autorizzata a commercializzare gasolio da autotrazione, agricolo e benzina;- dalle dichiarazioni del teste Gambuti che avrebbe parlato solo di similitudini tra il prodotto rinvenuto presso la Dal e quello sequestrato e non avrebbe potuto riferire sulla correttezza delle tecniche adoperate per ragioni di prelievo. Non vi sarebbe stata motivazione adeguata sulle ragioni della mancata rinnovazione del dibattimento al fine di espletare una perizia comparativa tra i combustibili sequestrati in occasione dell'intervento del 21 febbraio 2014 e quelli rinvenuti nella disponibilità del ricorrente, come richiesto ex art. 507 cod. proc. pen. all'udienza del 19 marzo 2018. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la violazione degli art. 133 e 62-bis cod. pen., per la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla mancata riduzione della pena nel minimo edittale. La Corte di appello non avrebbe risposto alle specifiche doglianze difensive; sarebbe insufficiente il generico richiamo alla sentenza di primo grado. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si propongono 3 motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli art. 40, lett. B), 61 e 62 d.lgs. n. 504 del 1995, 530 e 533 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale illogicamente ritenuto integrata la fattispecie di reato in assenza di un accertamento quantitativo e qualitativo sul liquido classificandolo quale prodotto energetico, quindi assoggettabile all'imposta di consumo. lt..4,411.44/ Quanto all'accertamento '..ffeauga dalla deposizione del luogotenente [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la Guardia di Finanza, risulterebbe (cfr. l'udienza del 19 marzo 2018), che egli non effettuò alcuna verifica sulla quantità di prodotto energetico in sequestro, posto che il reato sussiste soltanto nel caso di quantitativo superiore ai 100 kg. La Corte di appello avrebbe, quindi, dato per scontato che il quantitativo fosse superiore ai 100 kg. Quanto all'accertamento qualitativo, la Corte di appello non si sarebbe accorta che dal verbale di prelevamento dei campioni, allegato al ricorso, si evincerebbe che le analisi sul liquido si rendevano necessarie per poter stabilire l'esatta composizione del prodotto petrolifero e la presenza di eventuali miscelazioni. Risulterebbe che il campione inviato per le analisi al laboratorio chimico delle Dogane di Bari, quello contenente il prodotto contenuto nella cisterna, non sarebbe mai stato processato e l'esito dell'esame di laboratorio non sarebbe mai pervenuto. Risulterebbe agli atti soltanto un rapporto di prova redatto dal laboratorio SGS di Napoli rispetto al quale il teste [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 19 marzo 2018, avrebbe dichiarato che non si sarebbe trattato di olio lubrificante ed avrebbe rimandato per l'accertamento al consulente del laboratorio, il dottor Gambuti. All'udienza del 19 marzo 2018 il dottor Gambuti avrebbe, però, specificato di non essere in grado di stabilire di che Prodotto si trattasse ed avrebbe comunque escluso che il liquido fosse olio lubrificante. La Corte di appello, quindi, avrebbe effettuato un'erronea applicazione delle norme, tenuto conto che non sarebbe possibile affermare, sulla base delle prove acquisite, che il liquido in sequestro rientrasse nei prodotti energetici e fosse superiore ai 100 kg. L'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1995 prevederebbe che il prodotto da sottoporre Nct accisa deve essere accertato per quantità e qualità. Secondo la normativa di settore, il prodotto avrebbe dovuto essere accertato nella sua qualità dal laboratorio chimico delle Dogane, ma l'esito di tale accertamento non sarebbe mai pervenuto nel giudizio. La Corte di appello avrebbe, invece, apoditticamente affermato che il liquido in sequestro è senza dubbio un prodotto energetico, in contrasto con le prove indicate. Il teste Gambuti avrebbe, inoltre, affermato che non è di competenza del suo laboratorio o di qualsivoglia laboratorio privato procedere alla classificazione merceologica, che spetterebbe esclusivamente al laboratorio delle Dogane. Poiché risulterebbe prelevato un campione e spedito al laboratorio chimico delle Dogane dì Bari, non si comprende il motivo per cui non si sia proceduto alla sua analisi e alla sua classificazione. Venendo meno l'identità del prodotto verrebbe a cadere il presupposto per l'ipotesi di sottrazione al pagamento dell'accisa. Quanto all'accertamento quantitativo, il giudice di primo grado ha escluso la circostanza aggravante del quantitativo superiore a 2000 kg per il mancato accertamento della quantità esatta di liquido trasportato; l'indicazione della Corte di appello sul superamento del quantitativo sarebbe palesemente illogica posto che nel caso di quantitativi inferiori a 100 chilogrammi, in base all'art. 61, comma 4 del TUA, si applicherebbe la sanzione amministrativa. Si richiama in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione sez. 3, n. 8339 del 2020. L'assenza di prova del dato quantitativo avrebbe dovuto condurre ad una sentenza di assoluzione perché il fatto costituirebbe un illecito amministrativo. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge della motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. 2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio della motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'articolo 114 cod. pen. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto 3 motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 603, commi 1 e 3, 507, 53, 585, comma 4, cod. proc. pen., e la «palese illogicità e carenza della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, oltre che palese travisamento della fonte probatoria in relazione alle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] sulla tipologia del liquido caduto in sequestro. In sede di giudizio di primo grado, con i motivi di appello e con i nuovi motivi era stata avanzata richiesta per la nomina di un perito assolutamente necessaria per accertare la tipologia e/o qualità e quantità della sostanza (olio minerale) cui fanno riferimento le imputazioni per cui è intervenuta sentenza di condanna e su cui aveva riferito il teste Gambuti». La Corte di appello avrebbe travisato le dichiarazioni del teste Gambuti che avrebbe escluso che il prodotto in sequestro fosse olio lubrificante e che avrebbe riferito di non aver accertato la qualità del prodotto. In assenza della prova sulla natura del bene in sequestro, la richiesta di perizia per accertare qualità e quantità del prodotto sarebbe stata da accogliere quale atto necessario ai fini della decisione tenuto conto, altresì, di quanto affermato dalla Corte di appello sulle dichiarazioni dubitative del teste sulla natura della sostanza in sequestro e la mancanza di accertamento sul quantitativo di prodotto, se superiore ai 100 kg. 2.2. Il secondo motivo propone argomentazioni analoghe al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto. 2.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2.5. Con un motivo nuovo cui si deduce il vizio della motivazione, in violazione degli artt. 603, commi 1 e 3, 507, 533 e 585 cod. proc. pen., sul rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'esecuzione della perizia, attesa l'affermazione della Corte territoriale sulla incertezza nella composizione del prodotto. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato il 14 marzo 2023 una memoria difensiva, datata 10 marzo 2023, a sostegno dell'annullamento della sentenza sussistendo le condizioni di applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nella sua nuova formulazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato quanto al vizio della motivazione sulla sussistenza del concorso di persone nel reato.I motivi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per come formulati, non sono inammissibili, contenendo l'indicazione dei capi e dei punti della sentenza impugnata, dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono. 1.1. Deve, però, prendersi atto del decorso del termine di prescrizione al 17 gennaio 2022, dopo la sentenza di appello, tenuto conto della data di commissione dei reati (21 febbraio 2014), del termine massimo di prescrizione di 7 anni e 6 mesi, del periodo di sospensione della prescrizione per 149 giorni. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione. 1.2. Va ricordato (cfr. Sez. 3, n. 35180 del 23/05/2017, Natale, in motivazione) che in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato, stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen. Non emergono in modo assolutamente non contestabile, come richiesto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274, circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte degli imputati e la rilevanza penale, per pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: l'eventuale accoglimento dei motivi di ricorso imporrebbe una nuova motivazione in punto di fatto ed una nuova verifica delle prove. Per altro, in sede di conclusioni, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi la prescrizione dei reati, rappresentando in concreto di non voler rinunciare alla prescrizione. 2. Quanto ai beni di cui è stata già disposta la confisca, deve rilevarsi che i ricorrenti non hanno alcun interesse rispetto alla motrice, al rimorchio ed ai documenti rinvenuti sul veicolo, essendo relativi alla posizione dell'autotrasportatore [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente, nei cui confronti la sentenza è divenuta definitiva. 2.1. Residua la confisca del liquido trasportato e rinvenuto nella cisterna, di cui è stata disposta anche la distruzione. Rispetto a tale liquido nessuno dei ricorrenti ne ha rivendicato la proprietà o ne ha chiesto la restituzione. 2.2. Secondo l'art. 44 (Confisca), comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, «I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale». L'art. 301 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca), al comma 1, del d.P.R. n.43 del 1973, per quanto qui interessa, prevede che «Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto...». Secondo la giurisprudenza, in tema di violazione della disciplina delle accise sugli idrocarburi, il giudice di appello, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato previsto dall'art. 40 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 per prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, non ha l'obbligo dì revocare la confisca dei prodotti petroliferi e degli automezzi disposta ai sensi dell'art. 44 dello stesso d.lgs., sempre che sia integralmente ribadito, in via incidentale, l'accertamento già operato in primo grado in ordine alla sussistenza del reato ed alla sua attribuibilità all'imputato (Sez. 3, n. 13671 del 01/04/2020, Rv. 278771 - 01). Tale principio vale anche in questa fase, in base all'art. 578-bis cod. proc. pen. 2.3. Risulta nel caso de quo già effettuato in via definitiva l'accertamento sulla sussistenza del reato e la sua attribuibilità, quanto meno, all'imputato [OSCURATO:PERSONA], che non ha proposto ricorso per cassazione. 2.4. In ogni caso, trattandosi di un'ipotesi di confisca obbligatoria, tale misura di sicurezza deve essere confermata ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen. in base a quanto emerso nel corso del processo e riportato chiaramente nella sentenza di primo grado. Dalla sentenza di primo grado risulta che gli imputati sono condannati per due reati accertati in Caste! Volturno il 21 febbraio 2014. 2.4.1. La condanna è intervenuta per il delitto contestato al capo A (cfr. pag. 10) ex artt. 49, comma 1, 40 d.lgs. n. 504 del 1995 per avere, in concorso tra loro, eseguito un trasporto di combustibile, materialmente eseguito con un'autocisterna da [OSCURATO:PERSONA], con documentazione di accompagnamento falsa. Secondo la sentenza di primo grado, il prodotto energetico rinvenuto sull'automezzo condotto da [OSCURATO:PERSONA] non era diretto a Malta come, invece, appariva dei documenti di trasporto; ciò era stato confermato anche dal travaso in corso al momento del controllo della polizia giudiziaria nella cisterna di un'azienda bufalina. Dai documenti presenti sul veicolo risultò che la cisterna trasportava olio base lubrificante.2.4.2. Gli imputati, inoltre, sono stati condannati per il delitto sub capo B ex art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995 limitatamente all'imputazione relativa all'aver sottratto il prodotto energetico al pagamento dell'accisa. Ciò in quanto, secondo il teste [OSCURATO:PERSONA], esaminato all'udienza del 19 marzo 2019, il prodotto trasportato arrivava dall'estero in so'spensione di imposta ed avrebbe dovuto essere destinato esclusivamente ad un deposito fiscale; non avrebbe potuto essere riversato in un deposito commerciale né in uno in aperta campagna, come avvenuto. In base all'accertamento eseguito presso il laboratorio chimico della [OSCURATO:SOCIETA]., risultò che il campione prelevato presso il veicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA] era costituito da un prodotto misto o miscelato non idoneo all'autotrazione ma, al più, come specificato dal teste Gambuti, ad uso riscaldamento ove modificato. Nella sentenza di appello si specifica che il teste Gambuti ha riferito che si trattava di olio minerale, che opportunamente lavorato, era idoneo alla combustione di impianti da riscaldamento posti al servizio dì unità immobiliari. [OSCURATO:PERSONA], come indicato nella sentenza di primo grado, dichiarò che era stato incaricato di portare il «gasolio» nella zona di Napoli e che avrebbe dovuto poi consegnare il carico a persone che sul posto lo avrebbero contattato. 2.5. Orbene, in base a quanto riportato nelle sentenze di merito risulta che la sostanza rinvenuta era un olio minerale, destinabile alla combustione di impianti da riscaldamento; gli esiti degli accertamenti di laboratorio e della deposizione del teste Gambuti risultano confermati anche dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], che era consapevole di trasportare «gasolio», per quanto ancora da lavorare, come accertato. 2.6. Posto che il reato ex art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995 è punibile anche per il tentativo, ai sensi del comma 3, e che l'art. 21 d.lgs. n. 504 del 1995 indica tra i prodotti sottoposti ad accisa gli olii minerali e naturali destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento, deve ritenersi corretta la decisione del Tribunale, confermata dalla Corte di appello - che, però, ha erroneamente fatto riferimento agli oli lubrificanti - di procedere alla confisca dell'olio minerale trasportato e travasato nella cisterna dell'azienda bufalina, dovendo ritenersi sussistente il reato di cui alla lett. b) dell'art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995 per il quale è intervenuta la condanna. 2.7. Sono, invece, infondati i motivi laddove richiamano il limite quantitativo dei 100 kg. 2.7.1. Tale limite è previsto dall'art. 40, comma 6, d.lgs. n. 504 del 1995 solo per il reato di cui alla lett. C): «Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 se la quantità dei prodotti energetici è inferiore a 100 chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa». 2.7.2. Analogamente, non si applica nel caso in esame il limite quantitativo indicato nell'art. 61 d.lgs. n. 504 del 1995 invocato dalle difese. L'art. 61 (Disposizioni generali) si applica esclusivamente alle «... imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi diverse da quelle previste dai titoli I e II e dall'imposta di fabbricazione sui fiammiferi ...»: il titolo I riguarda la «disciplina delle accise» a cui dunque non si applica il limite quantitativo previsto dal comma 4 dell'art. 61 d.lgs. n. 504 del 1995. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati ascritti agli imputati estinti per prescrizione. La sentenz
Sentenza Cassazione n. 23522/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris