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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 46300/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 95-24499/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione della prova nell'accertamento della penale responsabilità.

Ed invero, le critiche esposte dai ricorrenti riguardano profili in fatto, afferenti la valutazione della prova, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.

E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez.

U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074).

La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la identificazione degli autori del fatto ad opera della persona offesa non necessita di ulteriori apporti probatori, sia in ordine alla identificazione del responsabile, che quanto a descrizione e qualificazione giuridica dei fatti.

Nella fattispecie inoltre il riconoscimento fotografico della persona offesa è stato eseguito in termini di certezza, attesa anche la preconoscenza degli aggressori dei quali però non conosceva i nomi.

A fronte di tali dati - del tutto inequivoci - l'astratta ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza, e non assume alcuna forza logica antagonista.

Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, del 17/11/2011 dep. 2012, nonché, in termini generali, Sez. 1, n. 31546, del 21/5/2008, Rv. 240763).

1.1. Ritenuta la completezza della istruttoria condotta in primo grado la Corte ha negato, non ravvisandone i presupposti, la richiesta rinnovazione, secondo quanto impone il comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen., che nel caso di prove non sopravvenute affida la rinnovazione alla 95-24499/2021 discrezionalità del giudice della impugnazione, che la ammette solo ove la ritenga assolutamente necessaria.

2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare per ciascuno in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021.

Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 95-24499/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione della prova nell'accertamento della penale responsabilità. Ed invero, le critiche esposte dai ricorrenti riguardano profili in fatto, afferenti la valutazione della prova, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la identificazione degli autori del fatto ad opera della persona offesa non necessita di ulteriori apporti probatori, sia in ordine alla identificazione del responsabile, che quanto a descrizione e qualificazione giuridica dei fatti. Nella fattispecie inoltre il riconoscimento fotografico della persona offesa è stato eseguito in termini di certezza, attesa anche la preconoscenza degli aggressori dei quali però non conosceva i nomi. A fronte di tali dati - del tutto inequivoci - l'astratta ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza, e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, del 17/11/2011 dep. 2012, nonché, in termini generali, Sez. 1, n. 31546, del 21/5/2008, Rv. 240763). 1.1. Ritenuta la completezza della istruttoria condotta in primo grado la Corte ha negato, non ravvisandone i presupposti, la richiesta rinnovazione, secondo quanto impone il comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen., che nel caso di prove non sopravvenute affida la rinnovazione alla 95-24499/2021 discrezionalità del giudice della impugnazione, che la ammette solo ove la ritenga assolutamente necessaria. 2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare per ciascuno in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere estenso
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