CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 settembre 1995
Cassazione n. 23211/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/09/1995 [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/09/1989 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 30779/2022 Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del comune difen- sore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe lamentando mancanza, con- traddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta respon- sabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di quell'articolo 62 n. 4 cod. pen. e all'eccessiva de- terminazione della pena. Chiedono pertanto annullarsi la sentenza impugnata. 2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità det.ricorst5, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. I ricorrenti, in poche righe, si limitano a censurare la motivazione della sen- tenza impugnata senza attingere in alcun modo la motivazione del provvedimento impugnato e senza neanche contestarne specifici punti. Per contro, la motivazione della Corte dì appello, che, dal suo canto, appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. ricorswsi fondak.sulla sola seguente e testuale affermazione: "La sentenza impugnata deve essere cassata perché non si confronta con le argomentazioni esposte nell'atto di appello, con particolare riguardo a quelle concernenti la re- sponsabilità degli imputati per il delitto loro contestato nonché con le argomenta- zioni concernenti l' omessa concessione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 c.p. a l'eccessiva determinazione della pena base". I motivi in questione, dunque, non si coniugano minimamente alla enuncia- zione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.N. 30779/2022 Ne deriva che iipropost‘ricorscìveffichiarat4inammissibilt assoluta genericità ed aspecificità. 4. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo - P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 aprile 20