CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26047/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; liatt~te le rnnrlusioni del-PG Gtt±SEPPINA-C-ASELLA coAk 73.t.EL,a-n.. a:t...cm-A- che& ízi [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 06/12/2021, la Corte D'Assise di Como ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al delitto di cui agli artt. 575, 577 n. 4, 61 n. l, 3, 5, 11, 11 quinquies cod. pen., aggravato ex art. 576 comma 1 n. 5 cod. peri., in esso assorbita ex art. 84 cod. pen. la condotta di cui al capo 2 (delitto di cui agli artt. 609 bis e ter cod. pen.), per aver cagionato la morte della figlia della compagna, di soli 20 mesi. La pena inflitta in primo grado è quella dell'ergastolo. 1.1 Nel giudizio di primo grado, il giudice è pervenuto alla declaratoria di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sulla base di intercettazioni telefoniche, verbali di sopralluogo, dichiarazioni rese dall'imputato, considerazione delle condizioni di salute antecedenti ai fatti in causa, deposizioni testimoniali ed esami autoptici effettuati sul corpo della vittima. Il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe provocato la morte della bambina in conseguenza di reiterate percosse, oltre ad averla sottoposta ad abusi sessuali. Ciò emergeva in particolare dagli accertamenti autoptici effettuati sul cadavere della bambina su cui il consulente del PM, il dott. [OSCURATO:PERSONA], aveva riscontrato numerose ecchimosi, escoriazioni, ferite e lacerazioni, le quali erano di rilievo tale non poter essere senz'altro ricondotte ad un evento accidentale. Inoltre, a seguito dell'accertamento tecnico del Dott. [OSCURATO:PERSONA] era stato possibile accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la vittima aveva subito anche violenza sessuale mediante penetrazioni anali. La Corte ha inoltre tenuto in considerazione le dichiarazioni di alcuni testi, quali quelle della compagna di [OSCURATO:PERSONA] e della madre di essa, nonché di un tale Mercuri dal quale l'imputato si riforniva di metadone e che avrebbe incontrato la sera stessa dei fatti (e al quale avrebbe esternato dichiarazioni tali da far intendere la gravità della condotta da lui posta in essere nel pomeriggio, quali ad esempio "questa volta ho fatto una grande cazzata"). Al complessivo quadro probatorio si aggiungono le dichiarazioni dell'imputato stesso, il quale all'interrogatorio con il PM, dopo un primo momento in cui avrebbe tentato di fornire una falsa ricostruzione dei fatti (secondo la quale la vittima sarebbe morta accidentalmente per la caduta di una stufa sulla sua testa e le conseguenze provocate da questa forte contusione), avrebbe poi proceduto a fornire una precisa ricostruzione dei fatti, con cui avrebbe ammesso la propria responsabilità per l'omicidio, e confermando le modalità dedotte dagli accertamenti. L'imputato adduceva quali argomentazioni difensive anche il suo stato di tossicodipendenza, nonché la difficile infanzia da lui trascorsa quale vittima delle violenze e dei maltrattamenti del proprio padre. La Corte d'Assise di Como, nonostante tali argomentazioni, considerati gli elementi raccolti, ha riconosciuto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], quantomeno a titolo di dolo eventuale, conclusione avvalorata dalle modalità con cui i colpi erano stati inferti, dalla loro reiterazione e dalle zone del corpo in cui era stata colpita la vittima, a cui si aggiungeva anche la considerazione del comportamento dell'imputato successivo al fatto, quali la mancata chiamata dei soccorsi nonché il suo atteggiamento con i familiari della vittima. La Corte ha ritenuto inoltre sussistenti le aggravanti della crudeltà, della minorata difesa, dell'abuso di relazioni domestiche e coabitazione. Riconosceva inoltre l'aggravante dei motivi abietti e futili, tenuto conto della sproporzione tra natura e caratteristiche del reato e il motivo che lo aveva determinato, costituito da un moto interiore assolutamente ingiustificato. La Corte ha ritenuto inoltre provata, alla luce della consulenza medico-legale, nonché della confessione dell'imputato, anche la configurazione del reato di violenza sessuale aggravata cui agli artt. 609 bis e ter cod. pen., giudicando tuttavia, dal punto di vista giuridico, tale condotta assorbita da quella di omicidio volontario, trattandosi di due fattispecie che davano luogo ad un reato complesso ai sensi dell'art. 84 cod. pen. . Per quanto concerne le questioni dell'imputabilità del [OSCURATO:PERSONA], avanzate dalla difesa che invocava il riconoscimento quantomeno di un vizio parziale di mente dando rilevanza al suo stato di tossicodipendenza, la Corte ha respinto tali argomenti ritenendo che anche dalla documentazione medica attestante lo stato di tossicodipendenza del [OSCURATO:PERSONA] non emergeva una preesistente condizione patologica tale da incidere sulla capacità di intendere e di volere. Dalla documentazione non emergeva che il [OSCURATO:PERSONA] avesse agito per una crisi di astinenza, né aveva dimostrato di essere affetto dalla patologia dell'intossicazione cronica da abuso di sostanze; tantomeno risultavano disturbi della personalità tali da incidere sulla capacità di intendere e di volere: anzi, diversi erano i particolari da cui poteva evincersi che l'imputato avesse un ricordo lucido di quanto commesso, nonché grande consapevolezza delle proprie azioni. 2. La Corte di Assise d'Appello di Milano, con sentenza emessa il 6 luglio del 2022 ha escluso la ricorrenza della aggravante dei futili motivi, confermando nel resto la decisione di primo grado, anche in riferimento al trattamento sanzionatorio.3. La decisione di secondo grado è stata impugnata con ricorso per cassazione redatto dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a quattro motivi, la cui esposizione può essere omessa in ragione della tipologìa di decisione emessa da questa Corte di Cessazione. 3.1 Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile perchè tardivo. La sentenza, emessa il 6 luglio del 2022, risulta depositata in data 4 ottobre del 2022, entro il termine di novanta giorni indicato nel dispositivo. L 'impugnazione risulta proposta in data 6 dicembre 2022. Il termine dì legge è pari a giorni quarantacinque, decorrenti dalla scadenza dei novanta giorni indicati in dispositivo (ex art. 585 comma 2 lett. c) ed è pertanto inutilmente decorso in data 26 novembre 2022. 1.1 La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., disposizione introdotta dalla legge ri.103 del 2017. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur