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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18549/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso; sentiti i difensori dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA] e avv.to [OSCURATO:PERSONA], in sostitutzione dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 01/10/2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame, ha confermato, previa esclusione dell'aggravante dell'ingente quantitativo della sostanza stupefacente illecitamente detenuta in relazione al delitto di cui al capo B5 e annullamento del titolo limitatamente al delitto di cui al capo B10, l'ordinanza con la quale, il precedente 27/07/2021, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto-mezzo di promozione, organizzazione e finanziamento di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dal numero degli associati e dalla transnazionalità (di cui al capo A della contestazione provvisoria) e a quattro delitti-fine di illecita detenzione di sostanze stupefacenti (di cui ai capi B5, B6, B8 e B10).

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia del Raso, avv.to [OSCURATO:PERSONA] e avv.to [OSCURATO:PERSONA], che hanno articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quante previsto dagli artt.192, 272 e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza di gravità indiziaria con riguardo al delitto-mezzo e ai plurimi delitti- fine formanti oggetto di contestazione.

Sostengono, in specie, che l'appartenenza dell'indagi3to, in qualità di finanziatore, all'articolazione del gruppo criminoso capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata desunta, con argomentato inferenziale caratterizzato da un evidente travisamento della prova, dal suo coinvolgimento nei molteplici delitti-fine.

Ciò perché le conversazioni del predetto con il menzionato coindagato all'uopo utilizzate non avrebbero mai avuto ad oggetto traffici di sostanze stupefacenti, neanche nel periodo in cui quest'ultimo era alla disperata ricerca di danaro col quale finanziare l'acquisto di partite di droga.

Aggiungono, inoltre, che, pure a voler ritenere sussistente la prescritta gravità indiziaria con riguardo ai delitti-fine, tale requisito difetterebbe relativamente al più grave delitto-mezzo, essendo rimasta indimostrata la c:onsapevolezza, da parte dell'indagato, di partecipare a una consorteria criminosa ed avendo avuto l'ipotizzata partecipazione una durata temporale assai contenuta.

2.2. Con il secondo motivo si dolgono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Assumono segnatamente che, in violazione del disposto normativo che prescrive la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione e in palese spregio dell'interpretazione che ne è stata offerta dalla giurisprudenza di legittimità, si sarebbe, di fatto, fondato il ritenuto rischio di condotte recidivanti esclusivamente sulla buona disponibilità di risorse finanziarie di cui godrebbe tuttora l'indagato, non indicandosi, peraltro, le ragioni per le quali non risulterebbe superata la presunzione relativa di inadeguatezza di misure meno afflittive di quella carceraria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Destituito di fondamento risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 192, 272 e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di ritenuta sus:sistenza di gravità indiziarla con riguardo a ciascuno dei delitti in contestazione, sostenendo, in specie, che l'affiliazione dell'indagato, in veste di finanziatore, all'articolazione del sodalizio facente capo a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata desunta, con argomentato inferenziale viziato da travisamento della prova, dal suo coinvolgimento in molteplici delitti-fine e che risulterebbe, comunque, indimostrata la consapevolezza, da parte sua, di far parte di un'associazione finalizzata al traffico di droga, stante la contenuta durata temporale dell'ipotizzata partecipazione.

Ritiene il Collegio che l'argomentato motivazionale (compendiato alle pagg. 13, 14, 15 e 16 dell'ordinanza gravata), nell'inferire l'affiliazione del prevenuto alla consorteria criminosa dal suo coinvolgimento in molti dei delitti-fine che ne costituivano l'oggetto sociale, valorizzando all'uopo i frenetici rapporti di affari intrattenuti con gli altri esponenti di vertice del gruppo, risulta caratterizzato da assoluta linearità e intrinseca coerenza, oltre che da obbiettiva logicità e si rivela inoltre conforme all'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui «In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, assume la qualifica di finanziatore il soggetto che, mediante la fornitura di mezzi economici e finanziari, tiene in vita e alimenta il traffico di stupefacenti posto in essere dagli altri partecipi, contribuendo così alla realizzazione dei singoli reati-fine» (in tal senso Sez. 3, n. 32704 del 27/02/2015, Vallin, Rv. 264450-01).

Le esposte considerazioni, coniugate all'assoluta genericità dei motivi di ricorso oggetto di scrutinio, connotati all'evidenza da una diffusa e censurabile indeterminatezza, portano a concludere per la loro manifesta infondatezza.

3. Del tutto privo di pregio risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che il pericolo di condotte recidivanti, del tutto privo dei requisiti di concretezza e attualità, sarebbe stato apoditticamente desunto dalle floride condizioni economiche dell'indagato e che non risulterebbero indicate le ragioni per cui non poteva intendersi superata la presunzione d'inadeguatezza di misure meno afflittive di quella intramuraria in atto.

Reputa infatti il Collegio che il Tribunale distrettuale, nel ritenere perduranti le esigenze preventive evidenziate nel provvedimento genetico e nel valutarle di intensità tale da rendere necessario il mantenimento del regime restrittivo intramurario, abbia dato conto, con argomentato motivazionale lineare e coerente (compendiato alla pag. 16 del provvedimento gravato), delle ragioni a fondamento della decisione assunta, indicandole segnatamente nella tipoilogia del più grave delitto associativo in contestazione (per cui vige la doppia presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), nel non eccessivo lasso temporale decorso dall'interruzione dei rapporti tra l'indagato e il leader dell'articolazione piemontese dal sodalizio criminoso (avvenuta nel settembre del 2018), nella condizione di pluripregiudicato del primo e, infine, nella disponibilità, da parte sua, di congrue risorse finanziarie.

I giudici della cautela hanno esposto, inoltre, le ragioni per le quali non poteva ritenersi superata, nel caso concreto, la duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di inadeguatezza di misure diverse da quella massimamente afflittiva, indicandole nell'omessa deduzione, ad opera della difesa, di significativi elementi di segno contrario.

Orbene, a fronte di un impianto motivazionale così articolato, con l'agitata doglianza ci si è, di fatto, limitati a sostenere che il presidio autocustodiale risulterebbe egualmente idoneo a soddisfare le esigenze di cautela, senza aver cura di individuare e confutare, nello specifico, le criticità asseritamente rinvenibili nella decisione impugnata.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore, della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso; sentiti i difensori dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA] e avv.to [OSCURATO:PERSONA], in sostitutzione dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 01/10/2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame, ha confermato, previa esclusione dell'aggravante dell'ingente quantitativo della sostanza stupefacente illecitamente detenuta in relazione al delitto di cui al capo B5 e annullamento del titolo limitatamente al delitto di cui al capo B10, l'ordinanza con la quale, il precedente 27/07/2021, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto-mezzo di promozione, organizzazione e finanziamento di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dal numero degli associati e dalla transnazionalità (di cui al capo A della contestazione provvisoria) e a quattro delitti-fine di illecita detenzione di sostanze stupefacenti (di cui ai capi B5, B6, B8 e B10). 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia del Raso, avv.to [OSCURATO:PERSONA] e avv.to [OSCURATO:PERSONA], che hanno articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quante previsto dagli artt.192, 272 e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza di gravità indiziaria con riguardo al delitto-mezzo e ai plurimi delitti- fine formanti oggetto di contestazione. Sostengono, in specie, che l'appartenenza dell'indagi3to, in qualità di finanziatore, all'articolazione del gruppo criminoso capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata desunta, con argomentato inferenziale caratterizzato da un evidente travisamento della prova, dal suo coinvolgimento nei molteplici delitti-fine. Ciò perché le conversazioni del predetto con il menzionato coindagato all'uopo utilizzate non avrebbero mai avuto ad oggetto traffici di sostanze stupefacenti, neanche nel periodo in cui quest'ultimo era alla disperata ricerca di danaro col quale finanziare l'acquisto di partite di droga. Aggiungono, inoltre, che, pure a voler ritenere sussistente la prescritta gravità indiziaria con riguardo ai delitti-fine, tale requisito difetterebbe relativamente al più grave delitto-mezzo, essendo rimasta indimostrata la c:onsapevolezza, da parte dell'indagato, di partecipare a una consorteria criminosa ed avendo avuto l'ipotizzata partecipazione una durata temporale assai contenuta. 2.2. Con il secondo motivo si dolgono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Assumono segnatamente che, in violazione del disposto normativo che prescrive la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione e in palese spregio dell'interpretazione che ne è stata offerta dalla giurisprudenza di legittimità, si sarebbe, di fatto, fondato il ritenuto rischio di condotte recidivanti esclusivamente sulla buona disponibilità di risorse finanziarie di cui godrebbe tuttora l'indagato, non indicandosi, peraltro, le ragioni per le quali non risulterebbe superata la presunzione relativa di inadeguatezza di misure meno afflittive di quella carceraria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Destituito di fondamento risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 192, 272 e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di ritenuta sus:sistenza di gravità indiziarla con riguardo a ciascuno dei delitti in contestazione, sostenendo, in specie, che l'affiliazione dell'indagato, in veste di finanziatore, all'articolazione del sodalizio facente capo a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata desunta, con argomentato inferenziale viziato da travisamento della prova, dal suo coinvolgimento in molteplici delitti-fine e che risulterebbe, comunque, indimostrata la consapevolezza, da parte sua, di far parte di un'associazione finalizzata al traffico di droga, stante la contenuta durata temporale dell'ipotizzata partecipazione. Ritiene il Collegio che l'argomentato motivazionale (compendiato alle pagg. 13, 14, 15 e 16 dell'ordinanza gravata), nell'inferire l'affiliazione del prevenuto alla consorteria criminosa dal suo coinvolgimento in molti dei delitti-fine che ne costituivano l'oggetto sociale, valorizzando all'uopo i frenetici rapporti di affari intrattenuti con gli altri esponenti di vertice del gruppo, risulta caratterizzato da assoluta linearità e intrinseca coerenza, oltre che da obbiettiva logicità e si rivela inoltre conforme all'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui «In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, assume la qualifica di finanziatore il soggetto che, mediante la fornitura di mezzi economici e finanziari, tiene in vita e alimenta il traffico di stupefacenti posto in essere dagli altri partecipi, contribuendo così alla realizzazione dei singoli reati-fine» (in tal senso Sez. 3, n. 32704 del 27/02/2015, Vallin, Rv. 264450-01). Le esposte considerazioni, coniugate all'assoluta genericità dei motivi di ricorso oggetto di scrutinio, connotati all'evidenza da una diffusa e censurabile indeterminatezza, portano a concludere per la loro manifesta infondatezza. 3. Del tutto privo di pregio risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che il pericolo di condotte recidivanti, del tutto privo dei requisiti di concretezza e attualità, sarebbe stato apoditticamente desunto dalle floride condizioni economiche dell'indagato e che non risulterebbero indicate le ragioni per cui non poteva intendersi superata la presunzione d'inadeguatezza di misure meno afflittive di quella intramuraria in atto. Reputa infatti il Collegio che il Tribunale distrettuale, nel ritenere perduranti le esigenze preventive evidenziate nel provvedimento genetico e nel valutarle di intensità tale da rendere necessario il mantenimento del regime restrittivo intramurario, abbia dato conto, con argomentato motivazionale lineare e coerente (compendiato alla pag. 16 del provvedimento gravato), delle ragioni a fondamento della decisione assunta, indicandole segnatamente nella tipoilogia del più grave delitto associativo in contestazione (per cui vige la doppia presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), nel non eccessivo lasso temporale decorso dall'interruzione dei rapporti tra l'indagato e il leader dell'articolazione piemontese dal sodalizio criminoso (avvenuta nel settembre del 2018), nella condizione di pluripregiudicato del primo e, infine, nella disponibilità, da parte sua, di congrue risorse finanziarie. I giudici della cautela hanno esposto, inoltre, le ragioni per le quali non poteva ritenersi superata, nel caso concreto, la duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di inadeguatezza di misure diverse da quella massimamente afflittiva, indicandole nell'omessa deduzione, ad opera della difesa, di significativi elementi di segno contrario. Orbene, a fronte di un impianto motivazionale così articolato, con l'agitata doglianza ci si è, di fatto, limitati a sostenere che il presidio autocustodiale risulterebbe egualmente idoneo a soddisfare le esigenze di cautela, senza aver cura di individuare e confutare, nello specifico, le criticità asseritamente rinvenibili nella decisione impugnata. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore, della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-te
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