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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31193/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argonnentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. le pagg. 6 e 7) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell' art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; che detto motivo risulta altresì manifestamente infondato alla luce di consolidati orientamenti giurisprudenziali, peraltro correttamente richiamati dalla sentenza oggetto di impugnazione (tra le altre: Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012, Pomella, Rv. 252285; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argonnentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. le pagg. 6 e 7) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell' art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; che detto motivo risulta altresì manifestamente infondato alla luce di consolidati orientamenti giurisprudenziali, peraltro correttamente richiamati dalla sentenza oggetto di impugnazione (tra le altre: Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012, Pomella, Rv. 252285; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio
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