CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 18139/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 19846/2012 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio in Roma viale [OSCURATO:PERSONA] n. 99, giusta procura speciale notarile; – ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 60/46/12, depositata il 16 maggio 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, con tre motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Varese, aveva ritenuto legittimo l’avviso con cui l’Agenzia F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 19846/2012 Numero sezionale 1438/2022 Numero di raccolta generale 18139/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 delle entrate aveva accertato, per l’anno 2004, per Iva, Irap e Ires, maggiori ricavi in relazione alla cessione di un’area edificabile, avvenuta per un corrispettivo inferiore al valore definito ai fini ICI. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. La contribuente, nelle more del giudizio di cassazione, ha chiesto la definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, depositando altresì memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va dato atto che la procedura di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 deve ritenersi andata a buon fine attesa la documentazione (quietanza di pagamento mediante modello F24 della prima rata) prodotta dalla contribuente, senza che, alla data del 31 dicembre 2020, sia stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione. Il processo va pertanto dichiarato estinto. Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7