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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 18571/2023

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oposto da: CURATORE del fallimento della “Zusicaff” s.r.l., in persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via P. [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] –Società per la [OSCURATO:SOCIETA].– c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – quale procurat o re del la BANCA per lo [OSCURATO:SOCIETA]in virtù di procura per notar M. De A ngelis in data 16.11.2016, in persona del procuratore dottor [OSCURATO:PERSONA]Aguanno come daprocura autenticata a ministero notar M. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e dife sa giusta procura speciale in calce al contro ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ortigara, n. 3/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE avverso il decreto dei 11/13.4.2018del Tribunale di Castrovillari, udita la relazione nella camera di consiglio del6 marzo 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 101 l.fall. la “ BCC [OSCURATO:PERSONA] – Società per la [OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a., in qualità di procuratore della “Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito” s.p.a., chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento della “Zusicaff” s.r.l. - dichiarato dal Tribunale di Castrovillari con sentenza in data 15.10.2015 -per l’importo di euro 192 . 7 5 1 , 46 con prelazione ipotecaria in virtù del contratto di mutuo fondiario - per l’importo di euro 300.000,00 -siglato con la società poi fallita in data 25.6.2008 con atto a rogito notar Cappelli.

2. Il giudice delegato ammetteva l’istante al passivo per l’importo di euro 119.109,78, corrispondente all’ammontare della somma mutuata (euro 300.000,00)al netto delle rate pagate (euro 180.890,22).

Il g.d. reputava che gliinteressi moratori pattuiti fossero usurari. 3.La “BCC [OSCURATO:PERSONA] – Società per la [OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a., nella precisata qualità,proponeva opposizione.

Resisteva il curatore del fallimento.

4. Con decreto dei 11/13.4.2018 il Tribunale di Castrovillari accoglieva l’opposizione e faceva luogo all’ammissione dell’opponente al passivo con prelazione ipotecaria per l’importo di euro 192.751,46, oltre interessi come per legge dal dì della dichiarazione di fallimento alla vendita dell’immobile ipotecato; condannava il curatore opposto alle spese di lite. 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso i l curatore del fallimento dell a “Zusicaff” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di tremotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

La “BCC [OSCURATO:PERSONA] – Società per la [OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a., in qualità diprocuratore della “Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito” s.p.a.,ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con i l primo motivo i l ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1815 cod. civ., dell’art. 644 cod. pen. e dell’art. 2 della legge n. 108/1996.

Deduce che, onde accertare la validità delle clausole determinative degli interessi pattuiti con il con tra tto di mutuo, occorre computare qualsiasi tipo di interesse e ognionereconnesso all’erogazione del credito (cfr. ricorso, pag. 1 3 ) .

Deduce segnatamente che il “t.e.g.”, o ssia il tasso effettivo globale, alla stregua del principio di omnicomprensività, comprende ogni onere sopportato ai fini della erogazione del credito(cfr. ricorso, pag. 13).

Deduce segnatamente che la violazione della disciplina antiusura si determina ex ante,alla pattuizione del vincolo, cosicché il carattere eventuale di un onere non ne comporta l’estraneità alla medesima disciplina(cfr. ricorso, pag. 16).

Deduce quindi che nel “t.e.g.” deve essere computato anche il compenso stabilito per l’estinzione anticipata del mutuo(cfr. ricorso, pag. 16).Deduce inoltre che ai fini del superamento del “tasso-soglia” occorre tener conto anchedegli interessi moratori (cfr. ricorso, pag. 2 1) .

Deduce segnatamente che la violazionedel “tasso-soglia” pur alla stregua del pattuito tasso degli interessi moratori comporta ai sensi dell’art. 1815, 2° co., cod. civ. la relativa non debenza(cfr. ricorso, pag. 25). 7.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2697 cod. civ.;ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.

Deduce che dalla certificazione ex art. 50 t.u.b. la quota degli interessi di mora maturati dal 25.3.2015 al 25.12.2015 è pari adeuro 15.279,96.

Deduce quindi che ha errato il tribunale a reputare che l’importo dovuto a titolo di interessi di mora fosse esiguo. 8.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ.

Deduce che il tribunale avrebbe dovuto far luogo alla compensazione delle spesedi lite a ttese le eccezionali e gravi ragioni milita nti in tal senso. 9.Il primo motivo è, nei termini di cui in seguito , fondato e meritevole di accoglimento; più esattamente, il primo mezzo va accolto con riferimento agli interessi moratori, va respinto con riferimento alla commissione di estinzione anticipata del mutuo; in ordine a tal ultimo profilola motivazione dell’impugnato dictumva corretta ai sensi dell’art. 384, u.c., cod. proc. civ.

Il parziale buon esito del primo motivo assorbe la disamina del secondo motivo e del terzo motivo di ricorso. 10.Vengono in rilievo i principi di diritto enunciati dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 19597 del 18.9.2020.Le sezioni unite hanno fatto luogo alle puntualizzazioni che seguono: “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”; “la mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto ”; “ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”. 11.Alla luce degli enunciati principi le addotte censure appieno si giustificano in ordineagli interessi moratori.

Propriamente le esperite censure si giustificano e meritano seguito con riferimento agli assunti formulati dal tribunale (cfr. decreto impugnato, pag. 16) sulla scorta della relazione di consulenza allegata alla memoria di costituzione del curatore fallimentare,relazione da cui si desumeva che il tasso degli interessi moratori su base annua pattuito al dì -25.6.2008 - della stipulazione del mutuo era parial 9,077%, superiore al “tasso – soglia” del 9% annuo relativo ai mutui variabili con riferimento al periodo 1.4.2008- 30.6.2008.

Ossiasi giustificano relativamente all’a ffermazione del tribunale secondo cui la circostanza per cui il tasso degli interessi moratori fosse superiore al “tasso – soglia”, non valeva ipso iurea dimostrare l’usurarietà del contratto ( cfr. decreto impugnato, pag. 16).

Ossiasi giustificano relativamente all’ affermazione del tribunale secondo cui la previsione di un tasso superiore al “tasso-soglia” era destinata a non aver alcun rilievo, “se la somma addebitabile a titolo di mora è, come nel caso di specie, insignificante rispetto alla massa degli interessi corrispettivi dovuti” (così decreto impugnato, pag. 16). 12.Pur alla luce dei principi enunciati dalle sezioni unite le addotte censure non si giustificano, invece, in ordine alla commissione di estinzione anticipata del mutuo. 13.Con l’impugnato dictum, con riferimento alla commissione di estinzione anticipata del mutuo, quantificata in un importo pari al 2% del capitale corrisposto, il Tribunale di Castrovillari, onde disconoscerne la rilevanza ai fini della violazione della disciplina antiusura, ha essenzialmente assunto che la società fallita non aveva inteso esercitare, allorché era in bonis , il diritto di recesso accordatole dal contratto, né il diritto di recesso avrebbe più potuto esercitare in dipendenza del sopravvenuto fallimento (così decreto impugnato, pagg. 13- 14 ) .

14. Ebbene, va senza dubbio condiviso l’esito del disconoscimento del la rilevanza,ai fini della violazione della disciplina antiusura, de lla commissione di estinzione anticipata del mutuo.E tuttavia tale esito si impone, più correttamente,atteso che – e d in tal guisa deve intendersi corretta in parte quala motivazione dell’impugnato dictum – la commissione de quanon è un corrispettivo.

Più esattamente, benché occorr a computare ogni onere co llegato all’erogazione del credito (art. 644, 4° co., cod. pen. ) , nondimeno la commissione in parola non è in relazione di “corrispettività” con l’erogazione creditizia.

D’altronde, la commissione in disamina è propriamente da ricondurre allo schema generale di cui al 3°co. dell’art. 1373 cod. civ.

15. In accoglimento, nei rigorosi limiti suindicati,del primo motivo di ricorso il decreto dei 11/13.4.2018 del Tribunale di Castrovillariva cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dai principi enunciati dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 19597 del 18.9.2020e dapprima riferiti. 16.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrentesia tenutoa versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M.

La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo motivo ed il terzo motivo, cassa in relazione e nei limiti dell’accoglimento del primo motivoil decreto dei 11/13.4.2018 del Tribunale di Castrovillari erinvia allo stess o tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oposto da: CURATORE del fallimento della “Zusicaff” s.r.l., in persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via P. [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] –Società per la [OSCURATO:SOCIETA].– c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – quale procurat o re del la BANCA per lo [OSCURATO:SOCIETA]in virtù di procura per notar M. De A ngelis in data 16.11.2016, in persona del procuratore dottor [OSCURATO:PERSONA]Aguanno come daprocura autenticata a ministero notar M. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e dife sa giusta procura speciale in calce al contro ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ortigara, n. 3/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso il decreto dei 11/13.4.2018del Tribunale di Castrovillari, udita la relazione nella camera di consiglio del6 marzo 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 101 l.fall. la “ BCC [OSCURATO:PERSONA] – Società per la [OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a., in qualità di procuratore della “Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito” s.p.a., chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento della “Zusicaff” s.r.l. - dichiarato dal Tribunale di Castrovillari con sentenza in data 15.10.2015 -per l’importo di euro 192 . 7 5 1 , 46 con prelazione ipotecaria in virtù del contratto di mutuo fondiario - per l’importo di euro 300.000,00 -siglato con la società poi fallita in data 25.6.2008 con atto a rogito notar Cappelli. 2. Il giudice delegato ammetteva l’istante al passivo per l’importo di euro 119.109,78, corrispondente all’ammontare della somma mutuata (euro 300.000,00)al netto delle rate pagate (euro 180.890,22). Il g.d. reputava che gliinteressi moratori pattuiti fossero usurari. 3.La “BCC [OSCURATO:PERSONA] – Società per la [OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a., nella precisata qualità,proponeva opposizione. Resisteva il curatore del fallimento. 4. Con decreto dei 11/13.4.2018 il Tribunale di Castrovillari accoglieva l’opposizione e faceva luogo all’ammissione dell’opponente al passivo con prelazione ipotecaria per l’importo di euro 192.751,46, oltre interessi come per legge dal dì della dichiarazione di fallimento alla vendita dell’immobile ipotecato; condannava il curatore opposto alle spese di lite. 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso i l curatore del fallimento dell a “Zusicaff” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di tremotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. La “BCC [OSCURATO:PERSONA] – Società per la [OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a., in qualità diprocuratore della “Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito” s.p.a.,ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con i l primo motivo i l ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1815 cod. civ., dell’art. 644 cod. pen. e dell’art. 2 della legge n. 108/1996. Deduce che, onde accertare la validità delle clausole determinative degli interessi pattuiti con il con tra tto di mutuo, occorre computare qualsiasi tipo di interesse e ognionereconnesso all’erogazione del credito (cfr. ricorso, pag. 1 3 ) . Deduce segnatamente che il “t.e.g.”, o ssia il tasso effettivo globale, alla stregua del principio di omnicomprensività, comprende ogni onere sopportato ai fini della erogazione del credito(cfr. ricorso, pag. 13). Deduce segnatamente che la violazione della disciplina antiusura si determina ex ante,alla pattuizione del vincolo, cosicché il carattere eventuale di un onere non ne comporta l’estraneità alla medesima disciplina(cfr. ricorso, pag. 16). Deduce quindi che nel “t.e.g.” deve essere computato anche il compenso stabilito per l’estinzione anticipata del mutuo(cfr. ricorso, pag. 16).Deduce inoltre che ai fini del superamento del “tasso-soglia” occorre tener conto anchedegli interessi moratori (cfr. ricorso, pag. 2 1) . Deduce segnatamente che la violazionedel “tasso-soglia” pur alla stregua del pattuito tasso degli interessi moratori comporta ai sensi dell’art. 1815, 2° co., cod. civ. la relativa non debenza(cfr. ricorso, pag. 25). 7.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2697 cod. civ.;ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Deduce che dalla certificazione ex art. 50 t.u.b. la quota degli interessi di mora maturati dal 25.3.2015 al 25.12.2015 è pari adeuro 15.279,96. Deduce quindi che ha errato il tribunale a reputare che l’importo dovuto a titolo di interessi di mora fosse esiguo. 8.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. Deduce che il tribunale avrebbe dovuto far luogo alla compensazione delle spesedi lite a ttese le eccezionali e gravi ragioni milita nti in tal senso. 9.Il primo motivo è, nei termini di cui in seguito , fondato e meritevole di accoglimento; più esattamente, il primo mezzo va accolto con riferimento agli interessi moratori, va respinto con riferimento alla commissione di estinzione anticipata del mutuo; in ordine a tal ultimo profilola motivazione dell’impugnato dictumva corretta ai sensi dell’art. 384, u.c., cod. proc. civ. Il parziale buon esito del primo motivo assorbe la disamina del secondo motivo e del terzo motivo di ricorso. 10.Vengono in rilievo i principi di diritto enunciati dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 19597 del 18.9.2020.Le sezioni unite hanno fatto luogo alle puntualizzazioni che seguono: “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”; “la mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto ”; “ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”. 11.Alla luce degli enunciati principi le addotte censure appieno si giustificano in ordineagli interessi moratori. Propriamente le esperite censure si giustificano e meritano seguito con riferimento agli assunti formulati dal tribunale (cfr. decreto impugnato, pag. 16) sulla scorta della relazione di consulenza allegata alla memoria di costituzione del curatore fallimentare,relazione da cui si desumeva che il tasso degli interessi moratori su base annua pattuito al dì -25.6.2008 - della stipulazione del mutuo era parial 9,077%, superiore al “tasso – soglia” del 9% annuo relativo ai mutui variabili con riferimento al periodo 1.4.2008- 30.6.2008. Ossiasi giustificano relativamente all’a ffermazione del tribunale secondo cui la circostanza per cui il tasso degli interessi moratori fosse superiore al “tasso – soglia”, non valeva ipso iurea dimostrare l’usurarietà del contratto ( cfr. decreto impugnato, pag. 16). Ossiasi giustificano relativamente all’ affermazione del tribunale secondo cui la previsione di un tasso superiore al “tasso-soglia” era destinata a non aver alcun rilievo, “se la somma addebitabile a titolo di mora è, come nel caso di specie, insignificante rispetto alla massa degli interessi corrispettivi dovuti” (così decreto impugnato, pag. 16). 12.Pur alla luce dei principi enunciati dalle sezioni unite le addotte censure non si giustificano, invece, in ordine alla commissione di estinzione anticipata del mutuo. 13.Con l’impugnato dictum, con riferimento alla commissione di estinzione anticipata del mutuo, quantificata in un importo pari al 2% del capitale corrisposto, il Tribunale di Castrovillari, onde disconoscerne la rilevanza ai fini della violazione della disciplina antiusura, ha essenzialmente assunto che la società fallita non aveva inteso esercitare, allorché era in bonis , il diritto di recesso accordatole dal contratto, né il diritto di recesso avrebbe più potuto esercitare in dipendenza del sopravvenuto fallimento (così decreto impugnato, pagg. 13- 14 ) . 14. Ebbene, va senza dubbio condiviso l’esito del disconoscimento del la rilevanza,ai fini della violazione della disciplina antiusura, de lla commissione di estinzione anticipata del mutuo.E tuttavia tale esito si impone, più correttamente,atteso che – e d in tal guisa deve intendersi corretta in parte quala motivazione dell’impugnato dictum – la commissione de quanon è un corrispettivo. Più esattamente, benché occorr a computare ogni onere co llegato all’erogazione del credito (art. 644, 4° co., cod. pen. ) , nondimeno la commissione in parola non è in relazione di “corrispettività” con l’erogazione creditizia. D’altronde, la commissione in disamina è propriamente da ricondurre allo schema generale di cui al 3°co. dell’art. 1373 cod. civ. 15. In accoglimento, nei rigorosi limiti suindicati,del primo motivo di ricorso il decreto dei 11/13.4.2018 del Tribunale di Castrovillariva cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dai principi enunciati dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 19597 del 18.9.2020e dapprima riferiti. 16.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrentesia tenutoa versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo motivo ed il terzo motivo, cassa in relazione e nei limiti dell’accoglimento del primo motivoil decreto dei 11/13.4.2018 del Tribunale di Castrovillari erinvia allo stess o tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella
Decreto Cassazione n. 18571/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris