Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 16627/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8092/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 86/90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende. -Ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma V.le Gorizia 25-C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, n. 2046/2017 depositata il 13/09/2017.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023.

PROPRIETÀ Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con citazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale di Modena, sezione distaccata di Pavullo nel Frignano, per ottenere l’accertamento e la dichiarazione di acquisto, in loro favore, a titolo di usucapione, della proprietà di un piccolo corpo di fabbrica ad uso servizio igienico, censito al catasto dei terreni del detto Comune al foglio 22, mappale 127, intestato alla convenuta;

2. integratosi il contraddittorio, il Tribunale modenese, istruita la causa a mezzo di testimoni e documenti, accolse la domanda con sentenza n. 5058/2010, che è stata riformata dalla Corte d’appello di Bologna che, con la pronuncia indicata in epigrafe, in accoglimento dell’atto di gravame, ha rigettato la domanda di usucapione e ha condannato i proponenti al pagamento delle spese dei due gradi di merito;

3. la decisione si fonda su questi punti salienti: (i) [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] (dante causa del padre di [OSCURATO:PERSONA], al quale la parte è succeduta nella proprietà oggetto del giudizio) godeva del terreno e del bagno in questione, che poteva essere utilizzato anche da altri che ne avevano le chiavi, con il permesso di [OSCURATO:PERSONA], alla quale riconoscevano un compenso in denaro o in servizi come la lavorazione del terreno; (ii) [OSCURATO:PERSONA], riferendosi agli anni 1996/1997, ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] usava il servizio igienico; (iii) le due testimonianze non sono in contrasto con quella di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non aveva le chiavi del bagno realizzato sul mappale oggetto di causa e neppure lo utilizzava, in ragione di un dato temporale: Rabacchi afferma di non essere più tornato sul posto dal 1984, sicché egli nulla può dire circa lo stato dei luoghi e le condotte dei protagonisti della vicenda a partire dalla metà degli anni ‘80; (iv) il “geom.

Marinelli”, sulla cui deposizione si basa la sentenza di primo grado, ha affermato che gli attori avevano ammodernato e sostituito i sanitari e i pavimenti del bagno.

Posto che queste azioni non rilevano, in sé, come manifestazione esclusiva del diritto di proprietà, è presumibile che «se anche tali lavori fossero stati realizzati» ciò sia avvenuto dopo il 1999, quando [OSCURATO:PERSONA] aveva dismesso il godimento del terreno e del piccolo manufatto, anche perché diversamente lo avrebbe raccontato all’amica [OSCURATO:PERSONA], la quale invece non ne era a conoscenza e ha dichiarato che non le risultava che nel servizio igienico fossero stati eseguiti lavori di manutenzione e di ammodernamento; (v) l’affermazione del teste Marinelli di avere sempre visto le chiavi nelle mani dei signori Parenti è stata contraddetta dalle testimonianze di Fiore e Ori; essa, comunque, non rileva ai fini dell’accertamento del possesso ad usucapionemperché è priva di un riferimento temporale; (vi) la prova del possesso ultraventennale non è desumibile nemmeno dall’allaccio degli impianti elettrico ed idrico del bagno alla casa degli attori, appellati, al quale hanno fatto riferimento i testi Fiore e Marinelli, poiché le bollette prodotte in giudizio risalgono agli anni 2007-2008; sono state inoltre acquisite una fattura del servizio comunale di acquedotto e una bolletta dell’Enel, entrambe risalenti al 1994 e, perciò, non sufficienti ai fini della verifica del possesso ultraventennale; (vii) quanto alla rete metallica di recinzione del fabbricato in esame, risultante dalle fotografie in atti - che, in astratto, integrerebbe una manifestazione dell’esercizio esclusivo del diritto di proprietà –, il teste Marinelli afferma che l’ha sostituita “Parenti”, la teste Fiore afferma che si tratta sempre di quella che è stata messa al momento della costruzione del bagno, che non è mai stata cambiata; infine, il teste Rabacchi conferma che, anche in passato, vi era una recinzione, come emerge dalle fotografie che gli sono state mostrate.

Non è stato provato, pertanto, che la rete sia stata installata dagli attori, e tutto lascia intendere che per questi ultimi la recinzione non abbia costituito l’esercizio del diritto di proprietà; (viii) non è decisiva nemmeno la perentoria dichiarazione del geom.

Marinelli di conoscere i luoghi di causa e che i signori Parenti hanno sempre posseduto «questa consistenza» a partire dal 1984-1985, sia perché smentita dalle altre deposizioni sia perché il teste Marinelli ha dichiarato di essere il geometra incaricato dagli attori di vari sopralluoghi, sicché è evidente che egli ha conosciuto lo stato dei luoghi in funzione dell’attività svolta che, per l’età del teste [risulta, dal controricorso, che egli è nato nel 1965 e che dal 1995 è iscritto all’albo dei geometri di Modena], non poteva essere stata esercitata nel periodo sopra indicato;

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della sentenza di appello; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie exart. 380-bis. 1, cod. proc. civ.; Consideratoche:

I. preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione di [OSCURATO:PERSONA] di giudicato interno rappresentato dall’affermazione del giudice di appello, non contestata dai ricorrenti, secondo cui, fino al 1999, [OSCURATO:PERSONA] (dante causa del padre della controricorrente) godeva del terreno e usufruiva del fabbricato pertinenziale che poteva essere utilizzato anche da altri, che ne avevano le chiavi, con il permesso di [OSCURATO:PERSONA] e verso un compenso in denaro.

Si prospetta che la statuizione, coperta da giudicato, sarebbe decisiva in quanto il pagamento di un corrispettivo è circostanza incompatibile con l’animus possidendi;

II. l’eccezione non è fondata;

III. è stato più volte chiarito (cfr., tra le altre, Cass. 15/12/2021, n. 40276) che «[i]n tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione»;

IV. nel presente giudizio il dictum della Corte territoriale, che si assume passato in giudicato, non integra un’autonoma statuizione, ma rappresenta una sequenza della trama argomentativa della medesima pronuncia.

D’altra parte, il ricorso per cassazione reca una critica ad ampio raggio della decisione della Corte di merito;

1. con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141 e 1144, cod. civ., i ricorrenti assumono di avere dedotto e provato alcune circostanze – (i) l’avere compiuto opere di ammodernamento del “bagnetto” oggetto di causa; (ii) l’avere sostituito la rete metallica che delimitava il medesimo fabbricato pertinenziale (mappale n. 127); (iii) l’essere gli impianti elettrico e di scarico del bagno in questione collegati con gli impianti della loro abitazione – i ntegranti il corpus possidendi .

Censurano, pertanto, la sentenza impugnata per non avere desunto, in via presuntiva, l’animuspossidendi da una simile relazione materiale con la res, e di avere trascurato che, in presenza di entrambi i requisiti del possesso, quello oggettivo e quello soggettivo, sarebbe stato necessario accertare se, in ipotesi, l’acquisita disponibilità materiale della piccola pertinenza in capo ai ricorrenti fosse dovuta alla mera tolleranza della proprietaria;

1.1. il primo motivo è inammissibile;

1.2. è orientamento consolidato della Corte (cfr., ex multis, Cass.12/08/2022, n. 24802) che, quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell’art. 1141, primo comma, cod. civ., la presunzione che esso integri il possesso, con la conseguenza che incombe sulla parte - la quale correli detto potere ad una condizione di detenzione - provare il proprio assunto, dovendosi, in mancanza, ritenere l’esistenza della prova del possesso ad usucapionem.

Allo stesso modo costituisce principio pacifico quello secondo cui si presume possessore del bene colui che esercita il potere di fatto su di esso perché l’animus possidendi è normalmente insito nell’esercizio di tale potere, che lo rende manifesto, e pertanto spetta a chi contesta tale possesso provare gli atti di tolleranza o i titoli giustificativi della detenzione;

1.3. nella fattispecie concreta, tuttavia, al contrario di quanto assumono i ricorrenti, la Corte d’appello, con un apprezzamento del materiale probatorio incensurabile in sede di legittimità, ha escluso l’idoneità delle risultanze istruttorie (in particolare, della prova testimoniale) a dimostrare l’esercizio, da parte dei ricorrenti, del potere di fatto, pubblico e indisturbato, sul piccolo fabbricato pertinenziale, per il tempo necessario ad usucapirlo, quale presupposto della presunzione exart. 1141, cod. civ.;

2. con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4, e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1142, cod. civ., e 116, cod. proc. civ., i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere omesso di considerare un fatto storico rilevante, e cioè che essi, in citazione e nel giudizio di appello, avevano dedotto di avere conseguito il possesso del fabbricato agricolo oggetto di causa (i.e. del servizio igienico), a partire dal 1984, per effetto dell’acquisto dell’appartamento di cui al mappale 70, del quale il bagno era sempre stato considerato pertinenza.

Tale circostanza, nella prospettazione dei ricorrenti, escluderebbe in radice la tesi della controparte secondo cui essi sarebbero entrati nella relazione materiale con la cosa in virtù di atti di tolleranza di [OSCURATO:PERSONA].

Conseguentemente, dato che il loro possesso esclusivo del fabbricato rurale in questione in epoca successiva al 1994 emergeva da una serie di elementi oggettivi, che anche la Corte bolognese aveva riconosciuto, la sentenza di appello avrebbe dovuto fare applicazione della presunzione di possesso intermedio exart. 1142, cod. civ.;

2.1. il secondo motivo non è fondato;

2.2. l’operatività della presunzione di possesso intermedio, a norma dell’art. 1142, cod. civ., richiede sia il possesso attuale sia il possesso remoto.

Ebbene, nel nostro caso, il possesso remoto – vale a dire l’esercizio del potere di fatto sul fabbricato pertinenziale con decorrenza da quando i ricorrenti, nel 1984, acquistarono l’immobile principale (l’appartamento di cui al mappale 70) – al contrario di quanto assume il mezzo di impugnazione, non è un dato certo, ma un aspetto controverso che, come suaccennato (vedi punto 1.3.), a giudizio dellaCorte di Bologna, l’istruzione probatoria non ha chiarito;

3. con il terzo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, cod. civ., 115, cod. proc. civ., i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata ha negato la sussistenza della prova del possesso ultraventennale del fabbricato in mancanza di prova che gli impianti idrico, elettrico e di scarico del fabbricato pertinenziale fossero allacciati a quelli dell’abitazione degli interessati in epoca antecedente al 1994 (anno delle bollette più risalenti prodotte in giudizi).

Ascrivono alla Corte territoriale la violazione del principio di non contestazione (art. 115, cod. proc. civ.) poiché, in realtà, controparte non aveva mai contestato la circostanza che le utenze del bagno erano allacciate all’abitazione dei ricorrenti fin dal 1984, allorché essi acquisirono il possesso dell’immobile;

3.1. il terzo motivo è inammissibile;

3.2. la censura ad esso sottesa collide con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che impone la trascrizione degli atti processuali nel caso in cui sia fatta valere l’erronea applicazione del principio di non contestazione.

Si tratta di un punto fermo della giurisprudenza dilegittimità per la quale, lo ricorda Cass.12/05/2022, n. 15256, «in tema di non contestazione, tale da espungere il fatto dall’àmbito del controverso e da escludere il bisogno di prova ex art. 115 c.p.c., in virtù del principio di autosufficienza il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti processuali che ne integrerebbero i presupposti, perché l’onere di specifica contestazione, a opera della parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (Sez. 3, 5.3.2019, n. 6303).

E ciò tanto nel caso […] in cui il ricorrente lamenti l’erronea qualificazione da parte del giudice del merito di un fatto come non contestato, sia perché effettivamente e specificamente contestato da parte sua, sia perché non allegato in modo specifico dalla controparte, quanto nel diverso caso [a cui va ricondotta la presente fattispecie, n.d.r.] in cui il ricorrente lamenti la mancata qualificazione del fatto come non contestato da parte del giudice del merito, benché fosse stato specificamente allegato e la controparte non lo avesse specificamente contestato (Sez. 3, 5.3.2019, n. 6303; Sez. 6 - 3, n. 12840 del 22.5.2017, Rv. 644383 - 01; Sez. 3, n. 20637 del 13.10.2016, Rv. 642919 - 01; Sez. 1, n. 9843 del 7.5.2014, Rv. 631136 -01; Sez. 1, n. 324 del 11.1.2007, Rv. 596093 - 01).

Inoltre recentemente questa Corte ha affermato che con riguardo al novellato art. 115 c.p.c. spetta al giudice del merito apprezzare, nell’àmbito del giudizio di fatto al medesimo riservato, la esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte e tale accertamento è sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione, nei limiti in cui lo stesso sia tuttora denunciabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, novellato (Sez. 3, n. 1154 del 17.1.2022)»;

4. il ricorso è rigettato;

5. le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; non ricorrono tuttavia i presupposti per la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., sollecitata dalla controricorrente; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, che liquida in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al quindici per cento sul compenso, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8092/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 86/90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende. -Ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma V.le Gorizia 25-C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, n. 2046/2017 depositata il 13/09/2017. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023. PROPRIETÀ Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con citazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale di Modena, sezione distaccata di Pavullo nel Frignano, per ottenere l’accertamento e la dichiarazione di acquisto, in loro favore, a titolo di usucapione, della proprietà di un piccolo corpo di fabbrica ad uso servizio igienico, censito al catasto dei terreni del detto Comune al foglio 22, mappale 127, intestato alla convenuta; 2. integratosi il contraddittorio, il Tribunale modenese, istruita la causa a mezzo di testimoni e documenti, accolse la domanda con sentenza n. 5058/2010, che è stata riformata dalla Corte d’appello di Bologna che, con la pronuncia indicata in epigrafe, in accoglimento dell’atto di gravame, ha rigettato la domanda di usucapione e ha condannato i proponenti al pagamento delle spese dei due gradi di merito; 3. la decisione si fonda su questi punti salienti: (i) [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] (dante causa del padre di [OSCURATO:PERSONA], al quale la parte è succeduta nella proprietà oggetto del giudizio) godeva del terreno e del bagno in questione, che poteva essere utilizzato anche da altri che ne avevano le chiavi, con il permesso di [OSCURATO:PERSONA], alla quale riconoscevano un compenso in denaro o in servizi come la lavorazione del terreno; (ii) [OSCURATO:PERSONA], riferendosi agli anni 1996/1997, ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] usava il servizio igienico; (iii) le due testimonianze non sono in contrasto con quella di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non aveva le chiavi del bagno realizzato sul mappale oggetto di causa e neppure lo utilizzava, in ragione di un dato temporale: Rabacchi afferma di non essere più tornato sul posto dal 1984, sicché egli nulla può dire circa lo stato dei luoghi e le condotte dei protagonisti della vicenda a partire dalla metà degli anni ‘80; (iv) il “geom. Marinelli”, sulla cui deposizione si basa la sentenza di primo grado, ha affermato che gli attori avevano ammodernato e sostituito i sanitari e i pavimenti del bagno. Posto che queste azioni non rilevano, in sé, come manifestazione esclusiva del diritto di proprietà, è presumibile che «se anche tali lavori fossero stati realizzati» ciò sia avvenuto dopo il 1999, quando [OSCURATO:PERSONA] aveva dismesso il godimento del terreno e del piccolo manufatto, anche perché diversamente lo avrebbe raccontato all’amica [OSCURATO:PERSONA], la quale invece non ne era a conoscenza e ha dichiarato che non le risultava che nel servizio igienico fossero stati eseguiti lavori di manutenzione e di ammodernamento; (v) l’affermazione del teste Marinelli di avere sempre visto le chiavi nelle mani dei signori Parenti è stata contraddetta dalle testimonianze di Fiore e Ori; essa, comunque, non rileva ai fini dell’accertamento del possesso ad usucapionemperché è priva di un riferimento temporale; (vi) la prova del possesso ultraventennale non è desumibile nemmeno dall’allaccio degli impianti elettrico ed idrico del bagno alla casa degli attori, appellati, al quale hanno fatto riferimento i testi Fiore e Marinelli, poiché le bollette prodotte in giudizio risalgono agli anni 2007-2008; sono state inoltre acquisite una fattura del servizio comunale di acquedotto e una bolletta dell’Enel, entrambe risalenti al 1994 e, perciò, non sufficienti ai fini della verifica del possesso ultraventennale; (vii) quanto alla rete metallica di recinzione del fabbricato in esame, risultante dalle fotografie in atti - che, in astratto, integrerebbe una manifestazione dell’esercizio esclusivo del diritto di proprietà –, il teste Marinelli afferma che l’ha sostituita “Parenti”, la teste Fiore afferma che si tratta sempre di quella che è stata messa al momento della costruzione del bagno, che non è mai stata cambiata; infine, il teste Rabacchi conferma che, anche in passato, vi era una recinzione, come emerge dalle fotografie che gli sono state mostrate. Non è stato provato, pertanto, che la rete sia stata installata dagli attori, e tutto lascia intendere che per questi ultimi la recinzione non abbia costituito l’esercizio del diritto di proprietà; (viii) non è decisiva nemmeno la perentoria dichiarazione del geom. Marinelli di conoscere i luoghi di causa e che i signori Parenti hanno sempre posseduto «questa consistenza» a partire dal 1984-1985, sia perché smentita dalle altre deposizioni sia perché il teste Marinelli ha dichiarato di essere il geometra incaricato dagli attori di vari sopralluoghi, sicché è evidente che egli ha conosciuto lo stato dei luoghi in funzione dell’attività svolta che, per l’età del teste [risulta, dal controricorso, che egli è nato nel 1965 e che dal 1995 è iscritto all’albo dei geometri di Modena], non poteva essere stata esercitata nel periodo sopra indicato; 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della sentenza di appello; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie exart. 380-bis. 1, cod. proc. civ.; Consideratoche: I. preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione di [OSCURATO:PERSONA] di giudicato interno rappresentato dall’affermazione del giudice di appello, non contestata dai ricorrenti, secondo cui, fino al 1999, [OSCURATO:PERSONA] (dante causa del padre della controricorrente) godeva del terreno e usufruiva del fabbricato pertinenziale che poteva essere utilizzato anche da altri, che ne avevano le chiavi, con il permesso di [OSCURATO:PERSONA] e verso un compenso in denaro. Si prospetta che la statuizione, coperta da giudicato, sarebbe decisiva in quanto il pagamento di un corrispettivo è circostanza incompatibile con l’animus possidendi; II. l’eccezione non è fondata; III. è stato più volte chiarito (cfr., tra le altre, Cass. 15/12/2021, n. 40276) che «[i]n tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione»; IV. nel presente giudizio il dictum della Corte territoriale, che si assume passato in giudicato, non integra un’autonoma statuizione, ma rappresenta una sequenza della trama argomentativa della medesima pronuncia. D’altra parte, il ricorso per cassazione reca una critica ad ampio raggio della decisione della Corte di merito; 1. con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141 e 1144, cod. civ., i ricorrenti assumono di avere dedotto e provato alcune circostanze – (i) l’avere compiuto opere di ammodernamento del “bagnetto” oggetto di causa; (ii) l’avere sostituito la rete metallica che delimitava il medesimo fabbricato pertinenziale (mappale n. 127); (iii) l’essere gli impianti elettrico e di scarico del bagno in questione collegati con gli impianti della loro abitazione – i ntegranti il corpus possidendi . Censurano, pertanto, la sentenza impugnata per non avere desunto, in via presuntiva, l’animuspossidendi da una simile relazione materiale con la res, e di avere trascurato che, in presenza di entrambi i requisiti del possesso, quello oggettivo e quello soggettivo, sarebbe stato necessario accertare se, in ipotesi, l’acquisita disponibilità materiale della piccola pertinenza in capo ai ricorrenti fosse dovuta alla mera tolleranza della proprietaria; 1.1. il primo motivo è inammissibile; 1.2. è orientamento consolidato della Corte (cfr., ex multis, Cass.12/08/2022, n. 24802) che, quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell’art. 1141, primo comma, cod. civ., la presunzione che esso integri il possesso, con la conseguenza che incombe sulla parte - la quale correli detto potere ad una condizione di detenzione - provare il proprio assunto, dovendosi, in mancanza, ritenere l’esistenza della prova del possesso ad usucapionem. Allo stesso modo costituisce principio pacifico quello secondo cui si presume possessore del bene colui che esercita il potere di fatto su di esso perché l’animus possidendi è normalmente insito nell’esercizio di tale potere, che lo rende manifesto, e pertanto spetta a chi contesta tale possesso provare gli atti di tolleranza o i titoli giustificativi della detenzione; 1.3. nella fattispecie concreta, tuttavia, al contrario di quanto assumono i ricorrenti, la Corte d’appello, con un apprezzamento del materiale probatorio incensurabile in sede di legittimità, ha escluso l’idoneità delle risultanze istruttorie (in particolare, della prova testimoniale) a dimostrare l’esercizio, da parte dei ricorrenti, del potere di fatto, pubblico e indisturbato, sul piccolo fabbricato pertinenziale, per il tempo necessario ad usucapirlo, quale presupposto della presunzione exart. 1141, cod. civ.; 2. con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4, e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1142, cod. civ., e 116, cod. proc. civ., i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere omesso di considerare un fatto storico rilevante, e cioè che essi, in citazione e nel giudizio di appello, avevano dedotto di avere conseguito il possesso del fabbricato agricolo oggetto di causa (i.e. del servizio igienico), a partire dal 1984, per effetto dell’acquisto dell’appartamento di cui al mappale 70, del quale il bagno era sempre stato considerato pertinenza. Tale circostanza, nella prospettazione dei ricorrenti, escluderebbe in radice la tesi della controparte secondo cui essi sarebbero entrati nella relazione materiale con la cosa in virtù di atti di tolleranza di [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente, dato che il loro possesso esclusivo del fabbricato rurale in questione in epoca successiva al 1994 emergeva da una serie di elementi oggettivi, che anche la Corte bolognese aveva riconosciuto, la sentenza di appello avrebbe dovuto fare applicazione della presunzione di possesso intermedio exart. 1142, cod. civ.; 2.1. il secondo motivo non è fondato; 2.2. l’operatività della presunzione di possesso intermedio, a norma dell’art. 1142, cod. civ., richiede sia il possesso attuale sia il possesso remoto. Ebbene, nel nostro caso, il possesso remoto – vale a dire l’esercizio del potere di fatto sul fabbricato pertinenziale con decorrenza da quando i ricorrenti, nel 1984, acquistarono l’immobile principale (l’appartamento di cui al mappale 70) – al contrario di quanto assume il mezzo di impugnazione, non è un dato certo, ma un aspetto controverso che, come suaccennato (vedi punto 1.3.), a giudizio dellaCorte di Bologna, l’istruzione probatoria non ha chiarito; 3. con il terzo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, cod. civ., 115, cod. proc. civ., i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata ha negato la sussistenza della prova del possesso ultraventennale del fabbricato in mancanza di prova che gli impianti idrico, elettrico e di scarico del fabbricato pertinenziale fossero allacciati a quelli dell’abitazione degli interessati in epoca antecedente al 1994 (anno delle bollette più risalenti prodotte in giudizi). Ascrivono alla Corte territoriale la violazione del principio di non contestazione (art. 115, cod. proc. civ.) poiché, in realtà, controparte non aveva mai contestato la circostanza che le utenze del bagno erano allacciate all’abitazione dei ricorrenti fin dal 1984, allorché essi acquisirono il possesso dell’immobile; 3.1. il terzo motivo è inammissibile; 3.2. la censura ad esso sottesa collide con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che impone la trascrizione degli atti processuali nel caso in cui sia fatta valere l’erronea applicazione del principio di non contestazione. Si tratta di un punto fermo della giurisprudenza dilegittimità per la quale, lo ricorda Cass.12/05/2022, n. 15256, «in tema di non contestazione, tale da espungere il fatto dall’àmbito del controverso e da escludere il bisogno di prova ex art. 115 c.p.c., in virtù del principio di autosufficienza il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti processuali che ne integrerebbero i presupposti, perché l’onere di specifica contestazione, a opera della parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (Sez. 3, 5.3.2019, n. 6303). E ciò tanto nel caso […] in cui il ricorrente lamenti l’erronea qualificazione da parte del giudice del merito di un fatto come non contestato, sia perché effettivamente e specificamente contestato da parte sua, sia perché non allegato in modo specifico dalla controparte, quanto nel diverso caso [a cui va ricondotta la presente fattispecie, n.d.r.] in cui il ricorrente lamenti la mancata qualificazione del fatto come non contestato da parte del giudice del merito, benché fosse stato specificamente allegato e la controparte non lo avesse specificamente contestato (Sez. 3, 5.3.2019, n. 6303; Sez. 6 - 3, n. 12840 del 22.5.2017, Rv. 644383 - 01; Sez. 3, n. 20637 del 13.10.2016, Rv. 642919 - 01; Sez. 1, n. 9843 del 7.5.2014, Rv. 631136 -01; Sez. 1, n. 324 del 11.1.2007, Rv. 596093 - 01). Inoltre recentemente questa Corte ha affermato che con riguardo al novellato art. 115 c.p.c. spetta al giudice del merito apprezzare, nell’àmbito del giudizio di fatto al medesimo riservato, la esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte e tale accertamento è sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione, nei limiti in cui lo stesso sia tuttora denunciabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, novellato (Sez. 3, n. 1154 del 17.1.2022)»; 4. il ricorso è rigettato; 5. le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; non ricorrono tuttavia i presupposti per la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., sollecitata dalla controricorrente; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, che liquida in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al quindici per cento sul compenso, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti
Sentenza Cassazione n. 16627/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris