CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 21964/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 25185 - 202 2 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], DIS (ex CESIS – [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] E SICUREZZA) e AISI (ex SISDE –[OSCURATO:PERSONA] I E [OSCURATO:PERSONA]), tutti rappresentat i e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza del Consiglio di S tato – Sezione Quarta n. 1736del 2022, depositata l’11 marzo 202 2 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle partiil 6 giugn o 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsil’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito. Roma, lì