CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21550/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, depositata il 15/12/2023.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA], lavoratore autonomo, impugnò dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Catania il provvedimentoimplicito con cui l’Agenzia delle entrate, rimasta silente sull’istanza delcontribuente, aveva opposto il proprio diniego al rimborso del 50% diIrap e Iva relative alle annualità dal 2002 al 2005, rimborso richiestoai sensi dell’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006,disciplinante la definizione dei versamenti sospesi a seguito degli eventisismici e vulcanici dell’ottobre 2002 nel territorio della provincia diCatania.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, respinse il gravame,evidenziando che la documentazione versata in atti dal contribuentedimostrava la sussistenza del diritto al rimborso nella misura richiesta.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi.5. – [OSCURATO:PERSONA], che non ha depositato controricorso, si ècostituito al fine della partecipazione all’eventuale udienza didiscussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 1105/2025Numero sezionale 5098/2026Numero di raccolta generale 21550/2026Data pubblicazione 24/06/20261. – In via preliminare, la Corte ritiene che l’istanza del resistente ditrattazione della causa in pubblica udienza vada disattesa; in adesioneall’indirizzo già espresso dalle Sezioni unite di questa Corte, il collegiogiudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazionediscrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblicaudienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto daapplicare nel caso in esame (Cass., sez. un., n. 14437/2018), e non siverta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., sez.un., n. 8093/2020).In particolare, la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile,di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto senon oggettivamente inedite e già assistite da un consolidatoorientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo.Nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è neppurenuovo nella giurisprudenza di questa Corte, come si evince dallepronunce di legittimità e unionali di seguito citate.2. – Ciò posto, con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazionedell’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006 nonché dell’art. 2697 c.c.poiché la sentenza impugnata non ha tenuto conto della Decisione C/20155549 del 14 agosto 2015 con cui la Commissione europea ha ritenuto chele disposizioni normative che riducono tributi e contributi dovuti daimprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 sonoincompatibili con il mercato interno siccome in contrasto con l’art. 108,paragrafo 3, del Trattamento sul funzionamento dell’Unione europea,salvo che si tratti di benefici individuali conformi al regolamento deminimis o concessi in base ad un regime di aiuti destinati a compensare idanni causati da una calamità naturale purché il beneficiario abbia sedeoperativa nell’area colpita dall’evento e sia evitata la sovracompensazionerispetto ai danni subiti, tutte condizioni, queste, la cui sussistenza è ilNumero registro generale 1105/2025Numero sezionale 5098/2026Numero di raccolta generale 21550/2026Data pubblicazione 24/06/2026contribuente che deve provare, in armonia con i principi generali diripartizione degli oneri della prova in tema di istanza di rimborso.3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.1, comma 1011, legge n. 296 del 2006 nonché degli artt. 2 e 22 delladirettiva 77/388/Cee poiché la sentenza impugnata ha omesso diconsiderare che, secondo la giurisprudenza unionale, il rimborso dei tributidovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali non è applicabile inmateria di Iva, trattandosi di misura che non soddisfa i requisiti delprincipio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossioneintegrale dell’imposta sul valore aggiunto nel territorio nazionale.4. – I motivi, che per la loro stretta connessione possono essereesaminati congiuntamente, sono fondati.4.1. – Nel caso di specie il contribuente, lavoratore autonomo, esercitaeconomica consistente nell’offrire beni e servizi sul mercato (v., tra letante, Corte giustizia, sentenza 23 aprile 1991, Höfner e Elser c/Macrotron, in C-41/90; Corte giustizia, sentenza 1° luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA]49/07; Corte giustizia, sentenza 11 giugno 2020, Commissione c/Repubblica di Finlandia, in C-262/18P e C-271/18P), per il che si deveapplicare la Decisione n. C/2015, 5549 final del 14 agosto 2015 con laquale la Commissione europea ha deciso che le misure di aiuto di Statooggetto del suo controllo (tra cui, per quanto qui interessa, la legge 27dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1011, e successive modifichee integrazioni) e tutti gli atti esecutivi pertinenti ivi previsti che riduconotributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturaliin Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale inviolazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno. LaCommissione ha ritenuto che l’Italia avesse attuato illegittimamente leNumero registro generale 1105/2025Numero sezionale 5098/2026Numero di raccolta generale 21550/2026Data pubblicazione 24/06/2026misure di aiuto in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sulfunzionamento dell'Unione europea, e, poiché per le misure in questionenon era possibile individuare alcun motivo di compatibilità, le stesserisultavano incompatibili con il mercato interno. È dunque stato fattoespresso divieto di concedere aiuti alle imprese interessate dagli eventicalamitosi.4.2. – [OSCURATO:PERSONA] ha però fatta salva l’ipotesi che si tratti diun «aiuto individuale» che «al momento della sua concessione,soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 odal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti cheprevedono gli aiuti cd. de minimis (art. 2 dec. cit.), ovvero che, «almomento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dalregolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento(CE) n. 994/98» (relativo all’applicazione degli artt. 92 e 93 – ora 87 e88 – del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali),«o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenzadell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 3 dec.cit.).In altri termini, secondo la Commissione UE «una decisionenegativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilitàche determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime noncostituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o inparte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché ilbeneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attivitàeconomica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppureperché il beneficio individuale è in linea (con) il regolamento de minimisapplicabile oppure perché il beneficio individuale è concesso inconformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento diesenzione)» (§ 134 dec. cit.).Numero registro generale 1105/2025Numero sezionale 5098/2026Numero di raccolta generale 21550/2026Data pubblicazione 24/06/20264.3. – Diviene allora necessario accertare che il beneficioindividuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (par.2 e 3 della citata decisione), «tenendo conto, in specie, che la regolade minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art.92, n. 1, TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezionealla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che,quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficiodovrà essere negato nella sua interezza» (cfr. Cass. n. 22377/2017) e,in difetto, valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo laDecisione della Commissione europea n. C/2015, 5549 final del 14 agosto2015, fanno ritenere comunque compatibile gli aiuti in esame con ilmercato interno, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera b), TFUE,ovverosia che si tratti di «aiuti destinati a compensare i danni causatida una calamità naturale» (par. 150, lett. b)), sempre che sussista «unnesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguitoalle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a normadelle misure in esame» par. 136), che presuppone necessariamente(ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell’areacolpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitatauna sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa,scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti(assicurative o altre misure di aiuto: cfr. par. 148 della decisione dellaCommissione).Inoltre, nel rispetto del principio de minimis, non basterebbe chel’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento siainferiore alla soglia fissata del diritto dell’Unione europea, dovendoinvece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totaledell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre annia decorrere dal momento del primo aiuto, comprendendovi qualsiasiNumero registro generale 1105/2025Numero sezionale 5098/2026Numero di raccolta generale 21550/2026Data pubblicazione 24/06/2026aiuto pubblico accordato, anche quale aiuto de minimis (Cass. n.14465/2017).4.4. – Va peraltro precisato che nel caso in esame viene in rilievo,oltre che l’Irap, anche l’Iva per gli anni d’imposta compresi tra il 2002e il 2005, e rispetto a tale ultimo tributo non si pone neppure lanecessità di accertare se il beneficio individuale sia o meno in linea conil regolamento de minimis applicabile, trovando piuttosto applicazionei diversi principi sanciti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nellasentenza del 15/07/2015, Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA], in causa C-82/14. Con tale pronuncia la Corte europea ha ritenutocontraria al principio di neutralità fiscale la disposizione dell’art. 9,comma 17, l. n. 289 del 2002, che testualmente dispone: «I soggetticolpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato leprovince di Catania, Ragusa e Siracusa, […] destinatari deiprovvedimenti agevolativi in materia di versamento delle sommedovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in manieraautomatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992.La definizione si perfeziona versando, entro il 16 marzo 2003, l’interoammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto deiversamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti dicui al comma 10. Qualora gli importi da versare complessivamente aisensi del presente comma eccedano la somma di [EUR 5 000], gliimporti eccedenti possono essere versati in un massimo di otto ratesemestrali con l’applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17marzo 2003. L’omesso versamento delle predette eccedenze entro lescadenze delle rate semestrali non determina l’inefficacia delladefinizione automatica […]».La Corte di giustizia, dopo aver premesso che «il sistema delledetrazioni è stato istituito al fine di garantire la neutralità dell’IVA […]Numero registro generale 1105/2025Numero sezionale 5098/2026Numero di raccolta generale 21550/2026Data pubblicazione 24/06/2026tale sistema è inteso a sgravare interamente il soggetto passivodall’onere dell’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attivitàeconomiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce, in tal modo, laneutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche», harilevato che «la misura introdotta dall’articolo 9, comma 17, della leggen. 289/2002 ha come effetto, da un lato, non di alleggerire, per quantoriguarda l’IVA, il carico fiscale dei soggetti passivi, bensì di consentiread alcuni soggetti passivi di conservare o incamerare somme pagatedal consumatore finale e dovute all’amministrazione finanziaria» edall’altro comporta «una disparità di trattamento contraria al principiodi neutralità fiscale, in quanto tale disposizione consente ad alcunisoggetti passivi da essa indicati, e in forza della riduzione dell’IVAnormalmente dovuta – riduzione prevista dalla medesima disposizione–, di conservare o di incamerare la maggior parte dell’importo dell’IVApercepita sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, mentre altrisoggetti passivi sul territorio italiano devono versare per interol’importo dell’IVA normalmente dovuta all’amministrazione finanziaria,sulla base di tali operazioni».In linea con questi principi, la Suprema Corte ha affermato che«l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 non è applicabile inmateria d'IVA atteso che, nel prevedere a beneficio delle personecolpite dal terremoto che ha interessato le province di Catania, [OSCURATO:PERSONA] una riduzione del 90 per cento di tale imposta, normalmentedovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, con riconoscimento del dirittoal rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte, nonsoddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire lariscossione integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano, sicché sipone in contrasto con l'ordinamento comunitario, come chiaritodall'ordinanza 15 Luglio 2015 della Corte di Giustizia nella causa C-Numero registro generale 1105/2025Numero sezionale 5098/2026Numero di raccolta generale 21550/2026Data pubblicazione 24/06/202682/14» (così Cass. n. 18205/2016; conf. Cass. n. 25278/2015; Cass.n. 16923/2016; Cass. n. 17563/2018; Cass. n. 30927/2019).Le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza unionale con riguardoalle agevolazioni di cui all’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002 nonpossono che estendersi – sempre per ciò che concerne l’Iva – anche aibenefici per cui è causa, quelli contemplati dall’art. 1, comma 1011, l. n.296 del 2006, ponendosi anch’essi, per le medesime ragioni, in contrastocon il principio di neutralità fiscale.La contrarietà della disposizione da ultimo citata al diritto unionale (ela conseguente necessità di non farne applicazione in relazione al tributoper cui si controverte) fa venir meno la base normativa – che vadisapplicata in parte qua per contrarietà ai principi dell’Unione Europea -sulla quale si fondava la richiesta di rimborso dell’Iva avanzata dalcontribuente, e consente di ritenere legittimo il diniego tacito opposto sulpunto dall’amministrazione finanziaria.5. – Ne deriva che, con riguardo all’Iva, la sentenza d’appello vacassata e l’originario ricorso del contribuente va, negli stessi limiti,rigettato, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto.Con riguardo all’Irap, invece, ferma la cassazione della sentenzaimpugnata, che nel rigettare l’appello dell’Ufficio ha del tutto obliterato iprincipi sopra esposti, incomberà al giudice del rinvio provvedere alleindagini indicate al superiore punto 4.3. con l’ulteriore precisazione che laprova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca ilbeneficio.6. – L’accoglimento dei primi due motivi del ricorso comportal’assorbimento degli altri tre, con i quali la ricorrente ha censurato in variaguisa la regolamentazione delle spese di lite disposta dalla Corteregionale.7. – In conclusione, vanno accolti i primi due motivi del ricorso,assorbiti gli altri tre; di conseguenza la sentenza impugnata, quantoNumero registro generale 1105/2025Numero sezionale 5098/2026Numero di raccolta generale 21550/2026Data pubblicazione 24/06/2026all’Iva, va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti infatto, va rigettato, con riferimento a quel tributo, l’originario ricorso delcontribuente, mentre, quanto all’Irap, va cassata con rinvio, anche perla regolazione integrale delle spese, alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia in diversa composizione che procederàall’esame delle questioni relative, attenendosi ai principi dianzi indicatial punto 4.3. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso in relazione ai primi due motivi, assorbitigli altri; cassa la sentenza impugnata e, quanto all’Iva, decidendo nelmerito, rigetta l’originario ricorso del contribuente, mentre, con riguardoall’Irap, rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]